Sentenza 26 settembre 2007
Massime • 1
Ai fini della concessione della liberazione condizionale, la valutazione, da parte del giudice, della complessiva condotta serbata dal condannato finalizzata alla verifica di un compiuto ravvedimento, realizzato all'esito di una revisione critica della propria vita antecedente, è necessaria anche nei confronti dei collaboratori di giustizia.
Commentario • 1
- 1. Liberazione condizionale: come funzionaDaniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 10 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2007, n. 37330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37330 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 26/09/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3055
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 005275/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IS EP N. IL 10/05/1976;
avverso ORDINANZA del 12/12/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 dicembre 2006 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava la domanda di liberazione condizionale avanzata da FU SE, condannato con sentenza della Corte appello, sezione per i minorenni - di Catania in data 29 luglio 2002 (definitiva il 17 giugno 2003) alla pena di anni nove, mesi sei e giorni venti di reclusione.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, FU, il quale, anche mediante una memoria difensiva, denuncia: a) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 47 ord pen. e L. n. 45 del 2001, art. 16 nonies;
b) manifesta illogicità e contraddittorietà motivazione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Ai fini dell'ammissione al beneficio della liberazione condizionale sono richiesti, oltre al requisito concernente la quantità di pena scontata, un giudizio sul ravvedimento espresso in termini di certezza e non di mera probabilità, ossia basato su una valutazione complessiva della personalità del condannato in relazione all'evolversi in senso positivo della stessa durante l'arco della detenzione, e, inoltre, l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal reato (Cass., Sez. 1^, 3 aprile 1985, n. 956). La concessione del beneficio ai condannati per taluno dei delitti previsti nella L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, comma 1, può avvenire soltanto in presenza dei seguenti presupposti: a) espiazione di almeno un quarto della pena inflitta oppure, se si tratta di condannato all'ergastolo, espiazione di almeno dieci anni di pena;
b) collaborazione con la giustizia a norma della L. n. 354 del 1975, art. 58 ter, salvo che, in applicazione dei principi stabiliti dalla
Consulta (Corte Cost., sent. n. 687 del 1995), ricorra una situazione di oggettiva impossibilità o irrilevanza della collaborazione;
c) ravvedimento;
d) esclusione di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva;
e) redazione, entro il termine prescritto dalla L. n. 82 del 1991, art. 16 quater, così come modificata dalla L. n. 45 del 2001, del verbale illustrativo della collaborazione. Pertanto, contrariamente alla tesi prospettata dalla difesa, la concessione della liberazione condizionale anche nei confronti dei collaboratori di giustizia, non comporta nessun automatismo in presenza delle condizioni elencate ai precedenti punti a), b), d), e), essendo in ogni caso sempre necessaria la valutazione, da parte del competente tribunale, la valutazione della complessiva condotta serbata dal soggetto, al fine di verificare se l'azione rieducativi globalmente svolta abbia avuto come risultato il compiuto ravvedimento del condannato, all'esito di una revisione critica della propria vita anteatta ((Cass., Sez. 1^, 16 gennaio 2007, n. 3675,rv. 235796; Cass., Sez. 1^, 1 febbraio 2007, n. 9887, rv. 236548). Il provvedimento impugnato appare conforme a tali principi, in quanto, con motivazione corretta e logica, ha compiutamente illustrato gli specifici e concreti elementi (mancato completamento del processo di rielaborazione critica del proprio passato, omesso definitivo superamento delle spinte criminali che lo hanno portato alla commissione di gravissimi reati associativi, contro la persona e contro il patrimonio, assenza di un serio impegno di fronte alla comunità sociale anche sotto forma di riparazione delle condotte criminose produttive di danno, suscettibili di essere reintegrate) che, in conformità al parere negativo motivatamente formulato dalla Direzione Nazionale Antimafia, inducono obiettivamente a ritenere non intervenuto il ravvedimento del condannato rispetto ad una devianza contraddistinta dalla consumazione di delitti di particolare allarme sociale.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2007