Art. 8.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati provvedono alla individuazione delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge nell'ambito di quelle urbanizzate o comunque acquisite o da acquisire conformemente, ove esistano, ai piani urbanistici ancorche' solo adottati, per la costruzione di alloggi, e determinano, ove non previste dagli strumenti urbanistici, le caratteristiche degli edifici da costruire nelle singole aree.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati provvedono alla individuazione delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge nell'ambito di quelle urbanizzate o comunque acquisite o da acquisire conformemente, ove esistano, ai piani urbanistici ancorche' solo adottati, per la costruzione di alloggi, e determinano, ove non previste dagli strumenti urbanistici, le caratteristiche degli edifici da costruire nelle singole aree.