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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 802 R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione,
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
c.f. , , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
2.2.1969, c.f. , , nata a [...] il C.F._2 Parte_3
3.7.1971, c.f. , e , nata a [...] il C.F._3 Parte_4
1.11.1975, c.f. , rappresentate e difese dall' avv. Paolo DI C.F._4
MARTINO e dall'avv. Ludovico BRUNO, domiciliatari in Napoli, alla Riviera di
Chiaia, 180;
-Attrici-
E
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._5 rappresentato e difeso dall' avv. Antonio BACCARI, domiciliatario in Napoli, alla via
Santa Lucia, 107;
-Convenuto-
E nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, C.F._6 Controparte_3
nata a [...] il [...], c.f. , entrambi in proprio ed anche C.F._7
nella qualità di eredi di di e di di Persona_1 CP_2 Persona_2
, nonché , nata a [...] il [...], c.f. CP_2 Controparte_4
, quale erede di di , tutti C.F._8 Persona_1 CP_2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuliana CASTAGNA, domiciliataria in Napoli, alla Via
Francesco Crispi n. 72;
-Convenuti- 2 E
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_5 C.F._9 [...]
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_6
, e , nato a C.F._10 Controparte_7
Napoli il 18.1.1951, c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._11
RiccardoIA PASQUARELLA, domiciliatario in Napoli, alla Via Lucilio 15;
-Convenuti-
NONCHÉ nato a [...] il [...] e residente in [...]49684 CP_8
al 830 Cottagiew dr. Apt. 401, c.f. ; C.F._12
-convenuto contumace-
Conclusioni: per , , Parte_1 Parte_2
e : “in via del tutto preliminare, fanno Parte_3 Parte_4
presente che il giudizio a fronte del quale le controparti hanno eccepito la litispendenza
e cioè la vertenza pendente dinanzi alla Corte di appello di Napoli, IV sez. civ., quale giudice del rinvio, con RG n. 5494/2022 … non ha, in realtà, assolutamente, ad oggetto
i beni elencati al punto A dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. I detti beni, infatti, in quanto caduti in comunione solo all'esito dell'apertura delle successioni di (deceduta il 29.6.2008) e di (deceduta il Persona_3 Persona_4
30.5.2009), non erano di proprietà comune allorché il predetto diverso giudizio
(incardinato nel 1995) venne introdotto. Difatti, tale diverso giudizio è volto alla divisione dei soli beni elencati al punto B del presente atto di citazione, i quali caddero, infatti, in comunione all'esito dell'apertura di tre ulteriori, diverse, successioni (di
, e ), rispettivamente, le prime due del 1959 e la terza CP_1 Parte_2 CP_8
del 1965. Tanto chiarito, le attrici dichiarano, pertanto, di delimitare le loro domande
(di divisione e rendicontazione) ai soli beni elencati e descritti al punto A della loro citazione. Difatti, quanto ai beni descritti al punto B, fanno presente che, all'esito della riassunzione, cui ha provveduto … , del giudizio sopra citato (RG n. CP_1
5494/2022) hanno ritenuto necessario coltivare le loro relative domande di divisione e rendicontazione dei detti cespiti stesso nell'ambito di tale precedente giudizio, così come documentato dalla comparsa di costituzione da loro depositata in tale vertenza.
… fanno altresì presente di avere, sempre nell'ambito del predetto diverso giudizio RG
n. 5484/2022, presentato ricorso per sequestro giudiziario dei beni oggetto dello stesso
(quindi sub B del presente atto di citazione). Il ricorso è stato accolto giusta ordinanza 3 del 19-21 marzo 2024 dalla Corte di appello. Sebbene la predetta ordinanza sia stata reclamata dalle controparti e si è in attesa della decisione dei reclami, va rimarcato che la Corte deputata a decidere dei reclami ha tuttavia già disatteso la domanda avversaria di sospensione inaudita altera parte dell'esecuzione del sequestro. … Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, le attrici, delimitate le loro domande di divisione e rendicontazione ai soli beni descritti al punto A dell'atto introduttivo del presente giudizio, concludono perché l'intestato Tribunale, disattesa e/o comunque, ritenuta superata l'eccezione di litispendenza ex adverso sollevata, previo sequestro dei beni di cui al punto A della citazione, in relazione ai quali si tengono ferme le domande introduttive, voglia, stesso all'esito della presente udienza, disporre la nomina di un
CTU che possa non solo, con riguardo ai cespiti di cui al punto A della citazione, elaborare un comodo progetto di divisione da porre a sorteggio ma attendere alla corretta rendicontazione dell'attività gestoria fino ad oggi svolta, stante il rifiuto delle controparti di provvedervi in via spontanea. Per la … ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di non potere automaticamente, stesso all'esito dell'udienza, disporre la nomina del CTU ma di dover introitare la causa in decisione, insistono per
l'accoglimento delle domande come formulate in citazione, beninteso, con delimitazione ai soli beni descritti al punto A della citazione”; per “Preliminarmente, s'insiste per l'accoglimento delle sollevate CP_1
eccezioni d'inammissibilità e/o d'improcedibilità delle domande proposte, per violazione del principio del ne bis in idem. S'insiste, altresì, affinchè venga dichiarata, ai sensi dell'art. 39 cpc, la litispendenza delle domande proposte (di cui ai sub da 1 ad
8 dell'atto di citazione), con cancellazione della causa dal ruolo, in quanto risulta pendente, per le proposte domande, precedente e diverso giudizio dinanzi alla Corte
d'Appello, recante RGN 5494/22 (a seguito di rinvio disposto dalla Suprema Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27518/22 nell'ambito del giudizio recante RGN 15839/19, promosso dagli attuali attori), avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.
1590/18. In via ulteriormente gradata, si chiede la sospensione ex artt. 295 e 337, II co., cpc, del presente giudizio in attesa della definizione, del giudizio pendente dinanzi giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d'Appello RGN 5494/22; del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, recante RGN 1981/19 avente ad oggetto l'autenticità delle sottoscrizioni apposte al verbale di sorteggio del 25.2.11; nonchè del giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, recante RGN 3604/20, avente ad oggetto la domanda di esecuzione in forma specifica di un accordo del 2003. S'insiste affinchè venga dichiarata l'inammissibilità e/o l'improponibilità delle proposte 4 domande per cessata la materia del contendere e per carenza d'interesse ad agire di parte attrice, con condanna esemplare alle spese di lite. S'insiste, in ogni caso, per
l'ammissione delle richieste istruttorie (interrogatorio formale e prova testimoniale), nonché CTU, così come richiesto nella memoria ex art. 183 VI co. n. 2 cpc, a cui si fa rinvio. Si precisano le conclusioni, così come rassegnate nella memoria ex art. 183 VI co. n. 1 cpc.”; per , , Controparte_2 Controparte_3
“nel riportarsi integralmente al contenuto di tutti i propri scritti Controparte_4
difensivi e verbali di causa, insistono per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di risposta e, in via preliminare, per l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 39 c.p.c.”; per , per e CP_5 Controparte_6 Controparte_7
: “nel riportarsi ai propri scritti, reietta ogni avversa istanza
[...]
eccezione e deduzione, conclud[ono] perché sia accertata la litispendenza con il
Giudizio attualmente pendente presso la Corte di Appello di Napoli al RG: 5494/2022 avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditario, proveniente dalla
Suprema. Si chiede che controparte, per nulla ignara della litispendenza, sia condannata alle spese di lite, compensi iva e cpa ed anche ai sensi dell'art.96 cpc stante la consapevolezza di intraprendere una lite temeraria. Nel merito, rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1). e le figlie Parte_1 Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_3 Parte_4
(in CP_8 CP_1 CP_5 Controparte_2
proprio e nella qualità di erede di e ), Persona_1 Persona_2 CP_3
di (in proprio e nella qualità di erede di e
[...] CP_2 Persona_1
), (in qualità di erede di di Persona_2 Controparte_4 Persona_1
), e . CP_2 Controparte_6 Controparte_7
A.- Le attrici e hanno esposto, in Parte_2 Pt_3 Parte_4 particolare, di essere “comproprietarie in comunione e pro indiviso con i convenuti delle quote di seguito indicate:
-IA per la quota di 4/108 (quattro/centottesimi) Parte_2
- per la quota di 4/108 (quattro/centottesimi) Parte_3
- per la quota di 4/108 (quattro/centottesimi) Parte_4
- per la quota di 12/108 (dodici/centottesimi) CP_8 5
- per la quota di 12/108 (dodici/centettesimi) CP_1
- per la quota di 12/108 (dodici/contortesimi) CP_5
- per la quota al 18/108 (diciotto/centottesimi) e per essa deceduta i di Persona_2
lei eredi e di Serra Capriola;
CP_2 Controparte_3
- per la quota di 9/108 (nove/centottesimi) Controparte_3
- per la quota di 9/108 (nove/centottesimi) Controparte_2
- de per la quota di 12/108 (dodici/centottesimi) Controparte_6
- de per la quota di 12/108 (dodici/centottesimi) CP_6 Controparte_7
dei sotto elencati immobili” di proprietà esclusiva di e e Per_3 Persona_4
oggetto della loro successione:
1) in agro del Comune di Faeto (FG) un fondo rustico in località Piani di San Vito, confinante a Nord con strada comunale Ignazia, ad Est con proprietà a CP_1
Sud con proprietà ad Ovest con , Persona_5 Parte_5 Parte_6
esteso per ducentoventuno ettari, are una e centiare trentatre (Ha 221.01.33), censito al
NCT, foglio 27 come segue:
-. particella 2/AA di Ha 7.37.94, seminativo di classe 2, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società " ; Controparte_9
-. particella 2/AB di Ha 3.49.06, pascolo di classe 3, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società ; Controparte_9
-. particella 33 di Ha 5.24.00, seminativo di classe 2, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società " ; Controparte_9
-. particella 34/AA di Ha 3.50.12, seminativo di classe 3, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società ; Controparte_9
-. particella 34/AB di Ha 4.92.18, pascolo di classe I, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società " ; Controparte_9
-. particella 64 di Ha 3.67.59, seminativo di classe 2, gravata dal diritto di superficie costituito in favore della società " ; Controparte_9
-. particella 67 di Ha 6.65.98, seminativo di classe 2, gravata dal diritto di superficie costituito in favore della società " ; Controparte_9
-. particella 83 di Ha 0.75,16, seminativo di classe 2, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società " ; Controparte_9
-. particella 91 di Ha 14.33.26, seminativo di classe 2, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società ; Controparte_9
-. particella 87 di Ha 2.02.16, seminativo di classe 3;
-. particella 88 di Ha 6.66.83, pascolo arborato di classe unica;
6
-. particella 90 di Ha 0.28.16, pascolo arborato di classe unica;
-. particella 93 di Ha 5.52.32, seminativo di classe 2;
-. particella 94 di Ha 8.38.28, pascolo arborato di classe unica;
-. particella 1 di Ha 0.41.94, seminativo di classe 3;
-. particella 23 di Ha 3.00.00. seminativo di classe 2;
-. particella 60/AA di Ha 2.20.00, seminativo di classe 3,
-. particella 60/AB di Ha 1.98.38, pascolo di classe 1;
-. particella 55/AA di Ha 7.68.12, seminativo di classe 2;
-. particella 55 AB/Ha 2.19.04, pascolo di classe 3;
-. particella 79/AA di Ha 0.52.97, seminativo di classe 2;
-. particella di Ha 1.92.71, pascolo arborato di classe unica;
Pt_7
-. particella 79/AC di Ha 0.13.40, pascolo di classe 1;
-. particella 80 di Ha 1.51.70. seminativo di classe 2;
-. particella 129/AA di Ha 2.48.02, seminativo di classe 3, gravata dal diritto di superficie costituito in favare della società “ ; Controparte_9
-. particella 129/AB di Ha 5.85.04. pascolo arborato di classe unica, gravata dal diritto di superficie costituito in favore della società " ; Controparte_9
-. particella 133 di Ha 4.13.20, seminativo di classe 2, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società " ; Controparte_9
-. particella 70 di Ha 4.15.41, seminativo di classe 2;
-. particella 158 di Ha 1.83.82, seminativo di classe 2, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società " ; Controparte_9
-. particella 61/AA di Ha 15.34.00, seminativo di classe 3, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società " ; Controparte_9
-. particella 61/AB di Ha 24.89.23, pascolo di classe 1, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società " ; Controparte_9
-. particella 69/AA di Ha 7.45.85, seminativo di classe 2, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società " ; Controparte_9
-. particella 69/AB di Ha 6.57.55, pascolo arborato di classe unica, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società . ; Controparte_9 Controparte_9
-. particella 25 di Ha 4.20.08, pascolo arborato di classe unica;
-. particella 27 di Ha 0.52.32. seminativo di classe 2;
-. particella 28 di Ha 0.83.46, seminativo di classe 2;
-. particella 31 di Ha 0.04.00, seminative di classe 2;
-. particella 32 di Ha 0.80.00, pascolo di classe 3; 7
-. particella 63/AA di Ha 3.96.13. seminativo di classe 3;
-. particella 63/AB di Ha 0.12.00, pascolo di classe 1;
-. particella 103 di Ha 3.13.10, seminativo di classe 2, gravata dal diritto di superficie costituito in favore della società ; Controparte_9
-. particella 106 di Ha 16.31.10, seminativo di classe 2, gravata dal diritto di superficie costituito in favore della società ; Controparte_9
-. particella 159 di Ha 9.15.21, seminativo di classe 2, gravata dal diritto di superficie costituito in favore della società ; Controparte_9
-. particella 118/AA di Ha 11.09.10, seminativo di classe 3, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società " ; Controparte_9
-. particella 118/AB di Ha 3.71.41, pascolo arborato di classe unica, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società " . Controparte_9
Sono pertinenze del fondo rustico in oggetto i fabbricati collabenti individuati nel
NCEU, foglio 27, particelle 81 e 82, nonché “le porzioni di terreno” in nuda proprietà per le quali è stato costituito a favore di " un Controparte_9 diritto di superficie per la realizzazione di aerogeneratori, in particolare “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 104, identificativo B8 categoria D/I, mq. 665;
“porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 105, identificativo 9 categoria D/1, mq. 484; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 113, identificativo 8 categoria D/I, mq. 482; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 114, identificativo 7 categoria D/1, mq. 428; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 115, identificativo 6 categoria D/1, mq. 463; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 107, identificativo 5 categoria D/1, mq. 340; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 108, identificativo 3 categoria D/1, mq. 649; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 109, identificativo 2 categoria D/1, mq. 441;
“porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 111, identificativo 1 categoria D/I, mq. 25l; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 130, identificativo A3 categoria D/I, mq. 517; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 131, identificativo A2 categoria D/1, mq. 813; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 132, identificativo A1 categoria D/1, mq. 592; “porzione di terreno” in
NCEU, foglio 27, particella 116, identificativo C2 categoria D/1, mq. 498; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 117, identificativo C3 categoria D/1, mq. 625;
“porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 119, identificativo C4 categoria
D/1, mq. 770; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 120, identificativo
C5 categoria D/1, mq. 997; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 121, 8 identificativo C6 categoria D/1, mq. 1073; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 134, identificativo B7 categoria D/1, mq. 502; “porzione di terreno” in
NCEU, foglio 27, particella 135, identificativo B6 categoria D/1, mq. 495; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 136, identificativo BS categoria D/1, mq. 459;
“porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 137, identificativo B4 categoria
D/1, mq. 480; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 138, identificativo
B3 categoria D/1, mq. 368; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 139, identificativo B2 categoria D/1, mq. 719;
2) in agro del Comune di Celle di San Vito (FG), fondo rustico in località Sannoro esteso complessivamente per trentaquattro ettari, cinquantadue are e ottanta centiare (На
34.52.80) confinante a Nord con torrente Sannoro, a Sud e ad Est con proprietà eredi e ad Ovest con proprietà eredi di riportato Persona_6 Parte_2 Parte_5
nel N.C.T., foglio 17:
-. particella 31/AA di Ha 2.12.00, seminativo di classe 2;
-. particella 31/AB di Ha 19.05.60, pascolo cespugliato di classe unica;
-. particella 26/AA di Ha 10.14.50, seminativo di classe 2;
-. particella 26/AB di Ha 1.59.08, pascolo di classe 3;
-. particella 27/AA di Ha 1.22.00, seminativo di classe 2;
-. particella 27/AB di Ha 0.39.62, pascolo di classe 2;
3) in agro del Comune di Chieuti (FG) fondo rustico in località Chiesa Maresca esteso per centoquarantadue ettari, ventitre are e otto centiare (Ha 142.23,08), confinante a
Nord con proprietà eredi di ad Est con Canale Capo d'Acqua, Parte_2 Parte_5
a Sud con poderi Ente Riforma e ad Ovest con Canale della Castagna, riportato nel
N.C.T., foglio 5:
-. particella 17 AA di Ha 0.15.50, seminativo irriguo;
-. particella 17AB di Ha 5.63.82, uliveto di classe 2;
-. particella 17 AC di Ha 00.02.46, pascolo arborato;
-. particella 18/AA di Ha 0.12.22, uliveto di classe 2;
-. particella 18/AB di Ha 0.14.83, seminativo di classe 1;
-. particella 23 di Ha 2.25.03, seminativo di classe 3;
-. particella 27/AA di Ha 1.46.12, seminativo di classe 3;
-. particella 27/AB di Ha 0.97.08, pascolo di classe 2;
-. particella 30 di Ha 6.35.85, seminativo di classe 3;
-. particella 34 di Ha 11.18.02, bosco alto fusto di classe unica;
-. particella 56 di Ha 1.19.44, uliveto di classe 2; 9
-. particella 57 di Ha 1.69.52, uliveto di classe 2;
-. particella 58 di Ha 1.34.01, seminativo di classe 2;
-. particella 61 di Ha 0.00.60, seminativo di classe 3;
-. particella 62/AA di Ha 0.31.40, seminativo di classe 3;
-. particella 62/AB di Ha 0.29.37, pascolo di classe 2;
-. particella 73/AA di Ha 1.18.31, seminativo di classe 2;
-. particella 73/AB di Ha 0.34.09, pascolo di classe 2;
-. particella 74 di Ha 0.44.04, seminativo;
e al foglio 6:
-. particella 19/AA di Ha 0.23.17, seminativa di classe 3;
-. particella 19/AB di Ha 0.03.68, uliveto di classe 2;
-. particella 19/AC di Ha 8.68.75, bosco alto fusto di classe unica;
-. particella 24 di Ha 1.97.90, seminativo di classe 3;
-. particella 117/AA di Ha 0.77.05, seminativo di classe 3;
-. particella 117/AB di Ha 5.45.68, bosco alto fusto di classe unica;
-. particella 118/AA di Ha 4.91.00, seminativo di classe 3;
-. particella 118/AB di Ha 0.09.00, pascolo di classe 3;
-. particella 105/AA di Ha 5.31.79, seminativo di classe 3;
-. particella 105/AB di Ha 0.71.11, pascolo di classe 2;
-. particella 10/AA di Ha 0.05.21; seminativo di classe 3;
-. particella 10/AB di Ha 6.99.05, bosco alto fusto di classe unica;
-. particella 11/AA di Ha 2.11.16, seminativo di classe 3;
-. particella 11/AB di Ha 1.14.08, pascolo di classe 3;
-. particella 14 di Ha 5.35.12, pascolo arborato di classe unica;
-. particella 27/AA di Ha 31.67.62, seminativo di classe 3;
-. particella 27/AB di Ha 8.94.18, pascolo arborato di classe unica;
-. particella 114 di Ha 0.23.14, pascolo di classe 3;
-. particella 116 AA di Ha 0.10.00 seminativo irriguo;
-. particella 116 AB di ha 5.46.85, bosco alto fusto di classe unica;
-. particella 120/AA di Ha 4.78.13, seminativo di classe 3;
-. particella 120/AB di Ha 1.25.04, pascolo di classe 3;
-. particella 124/AA di Ha 8.67.53, seminativo di classe 3;
-. particella 124/AB di Ha 2.15.13, pascolo di classe 2.
Sono pertinenti al fondo rustico in oggetto i fabbricati collabenti individuati in NCEU, foglio 5, particelle 19 e 20. 10 B) Le attrici di e Parte_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3
, hanno esposto, inoltre, di essere “contitolari in comunione e pro Parte_4
indiviso delle seguenti quote:
- di per la quota di 18/270; Parte_1 Pt_1 Controparte_6
- per la quota di 4/270; Pt_2 Parte_2
- per la quota di 4/270; Parte_3
- per la quota di 4/270; Parte_4
- per la quota di 21/270; CP_8
- per la quota di 48/270; CP_1
- per la quota di 21/270; CP_5
- di per la quota di 27/270 … e per esso, deceduto, i di Per_1 Controparte_10
lui eredi e e di;
Controparte_4 CP_2 Controparte_3 CP_2
- per la quota di 45/270 … e per essa, deceduta, i di lei eredi Persona_2
e di;
CP_2 Controparte_3 CP_2
- per la quota di 9/270; Controparte_3
- per la quota di 9/270; Controparte_2
- per la quota di 30/270; Controparte_6
- per la quota di 30/270 Controparte_7
dei sottoelencati beni:
IMMOBILI”
1). in Comune di Serracapriola (FG)
a). locale in via Rimini n.31, riportato nel N.C.E.U, foglio 34, particella 712, sub. 1, categoria B/8 classe 2, mq. 249, rendita euro 102,88;
b) locale deposito al piano terra alla via Bovio n. 24, riportato nel N.C.E.U., foglio 34, mappale 713 sub 11 categoria C/2 classe 2, mq. 67,71, rendita euro 67,71;
c) locale deposito al piano terra del Castello di alla via Vittorio Emanuele CP_2
n. 9, confinante a Nord, Ovest ed Est con proprietà a Sud con via CP_1
Vittorio Emanuele III, riportato nel N.C.E.U., foglio 34, mappale 725 sub 5 categoria
C/2 classe 2, mq. 22, rendita euro 78,40;
d) Locale deposito al piano terra del Castello di alla via Vittorio Emanuele CP_2
n. 13, confinante a Nord, Ovest ed Est con proprietà a Sud con via CP_1
Vittorio Emanuele III, riportato nel N.C.E.U., foglio 34, mappale 725 sub 7 categoria
C/2 classe 2 mq. 41, rendita euro 146,11;
e) fondo rustico in agro in località Bosco Pasca, esteso per ventitré ettari, trenta are e ottanta centiare (HA 23.30.80), confinante a Nord con arenili Capo d'Acqua, ad Ovest 11 con Canale Capo d'Acqua, ad Est con poderi Ente Riforma, a Sud con Bosco della
Forcatora, riportato nel N.C.T., foglio 4 particella 3 di Ha 0.66.40, bosco ceduo di classe unica;
particella 7 di Ha 9.57.00, bosco ceduo di classe unica;
particella 119 di Ha
13.07.40, bosco ceduo di classe unica;
f) fondo rustico in agro, località Orto Cupiano, esteso per quarantacinque are e due centiare, confinante a Nord ad Ovest e ad Est con oliveti, a Sud con strada provinciale
San Paolo-Serracapriola, riportato nel N.C.T., foglio 36: particella 103 di Ha 0.33.77, seminativo arborato di classe 2; particella 369 di Ha 0.01.09, seminativo arborato di classe 2; particella 370 di Ha 0.10.16, seminativo arborato di classe 2;
2). in Comune di Chieuti (FG):
a) fondo rustico in località Baraccone, con fabbricati costituenti complesso aziendale agricolo con abitazioni e deposito, confinante a Nord con proprietà eredi di Parte_2
ad Ovest con proprietà eredi ad Est con strada Persona_7 Persona_8
provinciale Chieuti, a Sud con Acquedotto Basso Larino, riportato nel N.C.T., foglio 3: particella 324 di Ha 5.11.32, seminativo di classe 2; particella 120/AA di Ha 0.03.77, seminativo di classe 3; particella 120/AB di Ha 0.97.23, uliveto e vigneto di classe 2; particella 138 di Ha 0.19.60, seminativo di classe 2; e nel N.C.E.U., foglio 3: mappale
322, subalterno 2, Cat. A/3, cl. 2, vani 9,5, rendita euro 637,82, Via del Mare n. 34, piano T-I; e mappale 322, subalterno 3, Cat. D/10, Rendita euro 6.2.70,00, Via del Mare
n. 34, piano T;
b) fondo rustico in agro in località Marinelle, esteso per novantuno ettari, undici are e novantaquattro centiare (Ha 91.11.94), confinante a Nord con Strada Statale 16
Adriatica, ad Ovest con Canale della Castagna, ad Est con Canale Capo d'Acqua, a Sud autostrada Bologna-Canosa, riportato nel N.C.T., foglio 5: particella 209/AA di Ha
0.27.00, seminativo irriguo di classe unica;
particella 209/AB di Ha 0.31.61, pascolo arborato di classe unica;
particella 211 di Ha 2.53.52, seminativo di classe 2; particella
212/AA di Ha 0.46.00, seminativo irriguo di classe unica;
particella 212/AB di Ha
5.23.50, pascolo arborato di classe unica;
particella 216/AA di Ha 0.42.34, seminativo irriguo di classe unica;
particella 216/AB di Ha 0.75.00, pascolo arborato di classe unica;
particella 214 di Ha 1.19.61, seminativo di classe 2; particella 218 di Ha 0.80.00, seminativo di classe 2; particella 24 di Fa 3.71.30, seminativo irriguo di classe unica;
particella 162 di Ha 0.42.00, incolto produttivo di classe unica;
particella 224/AA di Ha
1.06.01. seminativo di Classe 2; particella 224/AB di Ha 0.85.00, seminativo irriguo di classe unica;
particella 225 di Ha 0.94.67., seminativo di classe 2; particella 226 di Ha
8.38.50, seminativo irriguo;
particella 227 di Ha 0.63.33, seminativo di classe 2; al 12 foglio 6: particella 157 di Ha 5.12.97, seminativo irriguo di classe unica;
particella 161 di Ha 5.00.00, seminativo irriguo di classe unica;
particella 162 di Ha 2.02.57, seminativo irriguo di classe unica;
particella 6 AA seminativo irriguo di Ha 1.35.00 e particella 6 AB di ha 1.55.48 seminativo di classe 3; particella 8/AA di Ha 5.50.81, seminativo di classe 3; particella 8/AB di Ha 0.91.13, pascolo arborato di classe unica;
particella 9/AA di Ha 0.97.53, seminativo di classe 3; particella 9/AA di Ha 2.52.69, pascolo arborato di classe unica;
particella 158 di Ha 0.71.87, seminativo di classe 3;
particella 159 di Ha 8.52.67, seminativo di classe 3; particella 160/AA di Ha 4.03.28, seminativo irriguo di classe unica;
particella 160/AB di Ha 4.82.33, pascolo di classe 2;
particella 16/AA di Ha 5.20.43, seminativo di classe 3; particella 16/AB di Ha 0.79.07, pascolo di classe 2; particella 17 di Ha 1.23.75, seminativo irriguo di classe unica;
particella 18 di Ha 0.61.00, seminativo irriguo di classe unica;
particella 23/AA di Ha
0.26.11, seminativo di classe 3; particella 23/AB di Ha 1.86.79, pascolo arborato di classe unica;
particella 100 di Ha 0.61.86, seminativo irriguo di classe unica;
particella
101 di Ha 0.61.86. seminativo di classe 3; particella 102/AA di Ra 1.22.98, seminativo di classe 3; particella 102 AB di Ra 5.72.92. pascolo arborato di classe unica;
particella
103/AA di Ha 0.12.06, seminativo di classe 3; particella 103/AB di Ha 0.53.24, pascolo arborato di classe unica;
particella 104/AA di Ha 0.20.06, seminativo di classe 3; particella 104/AB di Ha 0.46.14, pascolo arborato di classe unica;
particella 128 di Ha
0.21.00, seminativo di classe 3; particella 130 di Ha 0.06.70, bosco alto fusto di classe unica;
particella 133 di Ha 0.28.35, seminativo di classe 3; particella 114 di ha 0.23.14, pascolo di classe 3.
Hanno esposto, ancora, di essere, insieme ai convenuti, “contitolari per il diritto di enfiteusi per le seguenti quote degli immobili di cui in seguito e precisamente:
- di per la quota di 18/270; Parte_1 Parte_1
- per la quota di 4/270; Pt_2 Parte_2
- per la quota di 4/270; Parte_3
- per la quota di 4/270; Parte_4
- per la quota di 12/270; CP_8
- per la quota di 66/270; CP_1
- per la quota di 12/270; CP_5
- di per la quota di 27/270 e per esso, deceduto, i di Per_1 Controparte_10
lui eredi e e di;
Controparte_4 CP_2 Controparte_3 CP_2
- per la quota di 45/270 e per essa. deceduta, i di lei eredi e Persona_2 CP_2
di;
Controparte_3 CP_2 13
- per la quota di 9/270; Controparte_3
- di per la quota di 9/270; Per_1 Controparte_2
- per la quota di 30/270; Controparte_6
- per la quota di 30/270”, Controparte_7
dei seguenti beni immobili:
-. il diritto di enfiteusi concesso dal Comune di Faeto (FG) sul fondo rustico in località
San Vito, con fabbricati costituenti complesso aziendale agricolo con abitazioni e deposito, esteso per sei ettari, quarantuno are e ottanta centiare (Ha 6.41.80), confinante a Nord con proprietà , ad Ovest con costone naturale, ad Est con strada di Per_9
servizio pali eolici e a Sud con strada comunale Ignazia, riportato nel N.C.T., foglio 21: particella 125 di Ha 2.07.60, seminativo di classe 1; particella 134 di Ha 0.82.32, seminativo di classe 2; particella 165 di Ha 0.02.67, seminativo di classe 1; particella
166 di Ha 0.31.20, seminativo di classe 1; particella 172 di Ha 0.53.07, pascolo di classe
3; particella 173 di Ha 2.64.94, seminativo di classe 1; e nel N.C.E.U., foglio 21, mappale 186, sub. 1, categoria D/10, rendita euro 628,00; mappale 186, sub. 2, categoria A/4 vani 3,5, rendita euro 86,76; mappale 186, sub. 3 categoria A/3, vani 10, rendita euro 485,47. Nel N.C.E.U. al foglio 21. mappale 219 categoria D/10 Rendita euro 576,00. Inoltre, appartiene al fondo rustico di cui sopra il fabbricato collabente individuato nel N.C.E.U., foglio 21, particella 215.
C). Le attrici hanno esposto, ancora, che i chiamati all'eredità dei beni in comune e indiviso tra i cinque germani , e Per_8 Per_6 Parte_2 Pt_5 Per_3
e di cui all'elenco sotto la lettera B) e di e Persona_4 Per_3 Persona_4
per i beni esclusivi delle medesime di cui all'elenco sotto la lettera A), sono,
[...]
per rappresentazione, i figli dei fratelli e sorella e quindi la loro quota è stata così devoluta, giusta le seguenti successioni:
-. il 20 settembre 1984 è deceduta ab intestato di , lasciando Parte_2 Parte_5
a sé superstiti i figli (odierna attrice), e Pt_2 Parte_1 Parte_1 CP_8
(odierni convenuti); Controparte_7 Controparte_6
-. in data 13 maggio 2000 è deceduto che, in virtù di testamento Persona_8
olografo, pubblicato il 23 ottobre 2000 con atto per notaio , ha Persona_10
nominato suoi eredi i figli e (convenuti nel presente CP_8 CP_1 CP_5
giudizio);
-. in data 21 marzo 2005 è deceduto ab intestato , lasciando a sé Persona_6
superstiti i figli e di;
Persona_2 Persona_1 CP_2 14
-. in data 29 giugno 2008 è deceduta ab intestato, nubile e senza figli, Persona_3
lasciando a sé superstiti la sorella i nipoti e Persona_4 Pt_2 CP_8 [...]
, figli della sorella premorta IA di i nipoti Controparte_7 Parte_2 Pt_5
e di , figli del fratello premorto Per_2 Persona_1 CP_2 Per_6
ed i nipoti e figli del fratello premorto
[...] CP_8 CP_1 CP_5 Per_8
[...]
-. di ha rinunciato alla sua quota sull'eredità della Persona_1 CP_2
defunta zia a favore dei figli e di Persona_3 CP_2 Controparte_3
; anche di ha rinunciato alla sua CP_2 Parte_1 Parte_1
quota di eredità della medesima zia a favore delle figlie Persona_3 Pt_3
e (attrici del presente giudizio); Pt_4 Parte_2
-. In data 30 maggio 2009 è deceduta ab intestato, nubile e senza figli, Persona_4
lasciando a sé superstiti i nipoti e
[...] Pt_2 CP_8 Controparte_7
figli della sorella premorta di i nipoti e
[...] Parte_2 Pt_5 Per_2
di , figli del fratello premorto ed i Persona_1 CP_2 Persona_6
nipoti e figli, del fratello premorto CP_8 CP_1 CP_5 Persona_8
-. di ha rinunciato alla sua quota sull'eredità della Persona_1 CP_2
defunta zia a favore dei figli e di Persona_4 CP_2 Controparte_3
; anche di ha rinunciato alla sua CP_2 Parte_1 Parte_1 quota sull'eredità della medesima a favore delle figlie e Pt_3 Pt_4 [...]
(attrici del presente giudizio) “mentre essa rimane coerede con i Parte_2
fratelli per la quota pari ad 1/5 dei beni in comune tra i 5 danti causa dei germani
”; Per_1
-. In data 20 aprile 2013 è deceduto ab intestato di Persona_1 CP_2
lasciando a sé superstiti la moglie e i figli e Controparte_4 CP_2 CP_3
di (convenuti nel presente giudizio);
[...] CP_2
-. In data 9 novembre 2019 è deceduta ab intestato, nubile e senza figli, Per_2
lasciando a sé superstiti i nipoti e di
[...] CP_2 Controparte_3
, figli del fratello premorto di;
CP_2 Persona_1 CP_2
Le attrici hanno dedotto che “i beni immobili indicati negli elenchi nn. 1 e 2 devono essere suddivisi in favore delle attrici e dei convenuti nelle seguenti proporzioni”:
1) stirpe e di Camerano, quali aventi Persona_8 CP_8 CP_1 CP_5
causa da in una quota pari a 1/3 della massa;
Persona_8
2) stirpe e di , Persona_6 Persona_2 Controparte_3 CP_2
di e , questi ultimi quali aventi Controparte_2 CP_2 Controparte_4 15 causa da di , aventi causa a propria volta da Persona_1 CP_2 Per_6
di in una quota pari a 1/3 della massa;
[...] CP_2
3). stirpe di e Parte_8 CP_8 CP_7 Parte_1
quali aventi causa da per una quota di 1/3
[...] Parte_8
ciascuno relativamente ai beni di cui al prospetto A, mentre per quelli indicati nel prospetto B nella misura di 1/11 ciascuno tra le germane e Pt_2 Pt_3 Parte_4
per rappresentazione della madre di
[...] Parte_1 Parte_1 che ha rinunciato all'eredità delle zie e mentre per un terzo Per_3 Persona_4
ciascuno a e e di CP_8 Controparte_7 Parte_1 [...]
, aventi causa da . Parte_1 Parte_2 Parte_5
I predetti beni di cui agli elenchi sub A) e B), dopo infruttuosi tentativi tesi a sciogliere volontariamente la comunione e numerose controversie giudiziarie, risultano in proprietà comune ed indivisa tra le parti e sono allo stato occupati da e CP_1
prima dal padre che li coltiva e ne fa propri i frutti, rifiutandosi di Persona_8
restituire i fondi e di dare il rendiconto.
Hanno chiesto, pertanto, al Tribunale di:
1). “dichiarare sciolta la comunione inter partes relativamente ai beni indicati in premessa, elenchi A e B”;
2). “procedere alla individuazione ed alla stima dei beni in proprietà comune ed indivisa, oggetto della comunione”;
3). “procedere alla formazione di numero tre quote dei beni oggetto di divisione, in proporzione dell'entità di ciascuna quota e quindi in tre parti uguali in favore delle stirpi di , e o di , salvo Per_8 Per_6 Parte_2 Parte_2 Parte_5
eventuali conguagli in danaro sia nel loro complesso ovvero in mancanza ed in subordine nell'ambito delle masse ereditarie che il Tribunale vorrà individuare e separare”;
4). dividere in tre quote uguali il patrimonio spettante agli eredi di o Parte_2
; Parte_9
5). attribuire a ciascun condividente la quota formata e, se dovuto, il relativo conguaglio in denaro;
6). “dichiarare … tenuto a rendere il conto delle rendite riscosse e di CP_1
documentare le spese sostenute sin dalla data del decesso per quanto attiene i beni di cui al punto 2 della premessa del proprio genitore deceduto il 13 Persona_8
maggio 2000 e dalla data rispettiva del decesso di 29 giugno 2008 e Persona_3 16
30 maggio 2009 per quanto attiene i beni di cui al punto 1 della Persona_4 premessa, avendo egli assunto il controllo dei beni oggetto della comunione”;
7). “obbligare … alla consegna dei documenti inerenti alla quota CP_1 ciascuna delle parti assegnata”;
8). “in caso di inottemperanza nel rendimento del conto disporre il sequestro giudiziario dei beni a dividersi e delle rendite con nomina di custode giudiziario”;
9). “porre a carico della massa ereditaria le spese del presente giudizio ed ogni altra conseguenziale occorrente per la formazione e l'attribuzione delle quote”;
10). “ordinare al Conservatore dei RR.II. di trascrivere l'emittenda sentenza”.
2). I convenuti e di , in proprio e CP_2 Controparte_3 CP_2
nella qualità di eredi di e di , nonché Per_1 Persona_2 CP_2 [...]
quale erede di di , costituitisi, hanno CP_4 Persona_1 CP_2
eccepito:
-. l'improcedibilità della domanda per il mancato preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. d.lgs. 28/2010;
-. la “litispendenza tra il presente giudizio e quello pendente innanzi alla Corte di
Cassazione recante r.g. 15839/2019”; in particolare hanno dedotto che “un primo giudizio per lo scioglimento della comunione ereditaria è stato già iniziato nel lontano
1995 ed attualmente pende innanzi alla Corte di Cassazione … l'impugnativa della sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli n. 1590/2018 che, confermando integralmente la sentenza di primo grado, ha riconosciuto piena efficacia ad un accordo (<>) tra le parti in data 25.2.2011” ;
-. In subordine, l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi e, pertanto, la necessità di sospendere il presente giudizio ex art. 337 c.p.c. poiché il giudizio pregiudicante (attualmente pendente in Cassazione) è stato già definito con sentenza, ancorchè non passata in giudicato;
-. l'inammissibilità della domanda per l'avvenuta cessazione della materia del contendere in virtù dell'accordo inter partes del 25.2.2011 per la divisione dei beni ereditari, “sottoscritto da tutte le parti in causa”, “presenti o validamente rappresentate”, accordo al quale sia il Tribunale di Napoli che la Corte d'Appello hanno già riconosciuto piena efficacia vincolante;
-. l'esistenza “di un giudicato circa la esistenza dell'accordo del 25.2.2011 vincolante inter partes”, non essendo “mai stato impugnato il capo della sentenza resa in primo grado che ha accertato l'esistenza dell'accordo … nonché la sua vincolatività inter partes”. 17 3). I convenuti , e CP_5 CP_8 Controparte_7
costituitisi, hanno chiesto, vinte le spese di lite, il rigetto della domanda, ritenuta infondata sotto ogni profilo, sia per cessazione della comunione ereditaria nel pendente giudizio in Cassazione, sia ancora per la natura novativa dell'accordo del febbraio 2011.
Hanno chiesto, in subordine, la litispendenza con i giudizi recanti RG 15839/19 presso la Corte di Cassazione e RG 1981/19 presso il Tribunale di Napoli (quest'ultimo avente ad oggetto la richiesta di autentica delle firme di cui al verbale) e, in via ancora più subordinata, di “sospendere il corrente Giudizio per pregiudizialità dei Giudizi RG
15839/19 presso la Corte di Cassazione e RG1981/19 presso questo Tribunale”.
4). Il convenuto costituitosi, ha eccepito: CP_1
-. “l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle proposte domande per violazione del principio del ne bis in idem”, la carenza d'interesse ad agire per cessata materia del contendere e l'esistenza di un giudicato esterno ex art. 2909 c.c. per “le domande sub 1,
2, 3, 4 e 5”;
-. In subordine, l'esistenza di “litispendenza (v. giudizio pendente dinanzi alla Corte di
Cassazione RGN 15893/19, giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli
RGN1981/19, giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli RGN
3604/2020), ai sensi dell'art. 39 cpc, delle domande tutte proposte”;
-. In ulteriore subordine, la necessità di “sospendere, ex art. 295 e/o 337 cpc, il presente giudizio in attesa della definizione dei giudizi innanzi indicati”;
-. La “totale infondatezza della domanda di rendicontazione (sub 6) e delle domande sub 7 e 8” e, in ogni caso, anche per le stesse la cessata materia del contendere, la carenza d'interesse ad agire e la litispendenza;
-. L'infondatezza della domanda volta ad ottenere la consegna di documenti e la misura del sequestro, per difetto di fumus boni iuris e periculum in mora”;
e di “dichiarare, in ogni caso, la nullità delle domande sub 6, 7 e 8 per genericità ed indeterminatezza delle stesse”.
5). Con le note di trattazione scritta depositate il 19.10.2021 sostitutive della prima udienza le attrici hanno proceduto all'integrazione della domanda “tenuto conto dell'eccezione di presunta inammissibilità dell'azione sollevata da tutti i convenuti sull'assunto per cui le comunioni inter partes sarebbero già state disciolte attraverso il verbale del 25.2.2011”, chiedendo:
A) in via principale di “accertare e dichiarare l'inidoneità del verbale del 25.2.2011 ad ergersi a valido atto di divisione, in quanto atto radicalmente nullo, totalmente privo 18 degli elementi e requisiti essenziali a tale effetto e, quindi, procedere, di conseguenza”, all' “accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione”;
B). “in via subordinata al … rigetto della domanda di nullità che precede … accertato e dichiarato che le obbligazioni assunte dai condividenti con la sottoscrizione, da parte di alcuni, del detto verbale sono rimaste inadempiute per fatto e colpa dei convenuti, essendosi questi ultimi rifiutati di trasfondere gli esiti dei sorteggi nell'atto pubblico di divisione previsto nel detto verbale ed essendosi, altresì, sottratto … ” CP_1 Per_1
“anche all'obbligo di rilascio, in favore delle attrici, del compendio immobiliare loro assegnato con il primo sorteggio, disporre la loro condanna all'esatto ed integrale adempimento di tutto quanto pattuito con il predetto verbale del 25.2.2011 e, per
l'effetto:
B1) emettere, se del caso, sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che tenga luogo del contratto di divisione per atto pubblico non concluso, relativamente agli immobili sorteggiati e indicati in premessa dell'atto di citazione, elenchi A e B;
B2) condannare … al rilascio, in favore delle attrici, del compendio CP_1
immobiliare assegnato alle deducenti in forza del 1° sorteggio e riportato nel N.C.T. di
Chieuti al foglio 3; particella 324 di Ha 5.11.32, seminativo di classe 2, R.D. euro
224,46, R.A. euro 132,03; particella 120/AA di Ha 0.03.77, seminativo di classe 3, R.D. euro 1,17, R.A. euro 0,88; particella 120/AB di Ha 0.97.23, uliveto e vigneto di classe
2, R.D. euro 45,19, R.A. euro 45,19; particella 138 di Ha 0.19.60, seminativo di classe
2, R.D. euro 8,60, R.A. euro 5,06; e nel N.C.E.U. riportati al foglio 3, mappale 322, subalterno 2, Cat. A/3, cl. 2, vani 9,5, Rendita euro 637,82, Via del Mare n. 34, piano
T-1; e mappale 322, subalterno 3, Cat. D/10, Rendita euro 6.270,00, Via del Mare n.
34, piano T;
B3) condannare i convenuti e/o chi tra loro ritenuto responsabile, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, arrecati alle attrici in ragione dell'illegittimo e protratto inadempimento ai patti di cui alla predetta scrittura del 25.2.2011, da quantificarsi, anche in via equitativa”.
6). Espletato il procedimento di mediazione, disposta la notifica delle nuove domande proposte dalle attrici al convenuto non costituito in giudizio, sono stati CP_8
assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Nelle memorie depositate il 26.9.2022 i convenuti di , Controparte_2 CP_2
di e hanno dedotto che per Controparte_3 CP_2 Controparte_4 quanto riguarda il “primo giudizio per lo scioglimento della comunione ereditaria, iniziato nel lontano 1995” “recentemente, la Suprema Corte di Cassazione (R.G. 19 15893/2019), con sentenza del 20.9.2022, ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalle odierne attrici, rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'Appello”.
Analoghe deduzioni sono state fatte dal convenuto CP_1
Disposta la comparizione personale delle parti per tentare la conciliazione ex art. 185
c.p.c. e fallito il tentativo di conciliazione, il Tribunale con ordinanza del 13.7.2023 (g.i. ha ritenuto di dover decidere “in primo luogo l'eccezione preliminare di Parte_10
litispendenza eccepita dalle parti convenute con riguardo ad altro giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello, recante RGN 5494/22 (a seguito di rinvio disposto dalla
Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 27518/22 nell'ambito del giudizio recante RGN 15839/19, promosso dagli attuali attori), avverso la sentenza della Corte
d'Appello di Napoli n. 1590/18” e ha rinviato a tal fine la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
Nelle more della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., le attrici Parte_2
, e hanno presentato ricorso per
[...] Parte_3 Parte_11
sequestro giudiziario in corso di causa dei beni oggetto di divisione ereditaria tra le parti del presente giudizio, segnatamente dei beni caduti nella successione di e Persona_3
rigettato dal Tribunale per carenza del necessario presupposto del Persona_4 periculum in mora previsto ex art. 670 cpc. e ha riservato “alla pronuncia definitiva sul merito del giudizio il regolamento delle spese di lite”.
7). Va dichiarata la contumacia di che benchè ritualmente citato non si è CP_8
costituito in giudizio.
8). Nel rendere per esteso le definitive conclusioni, riportate in epigrafe, le attrici hanno riconosciuto che il precedente giudizio vertente tra le medesime parti, instaurato nel
1995 e attualmente pendente in grado di appello dopo rinvio dalla Cassazione, verte sulla divisione dei beni indicati nel c.d. elenco sub B) dell'atto di citazione e hanno rinunciato alle domande (“di divisione e rendicontazione”) per i predetti beni, dichiarando di voler “delimitare le loro domande … ai soli beni elencati e descritti al punto A della loro citazione”.
Giova ricordare che la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 33761 del 19/12/2019).
Inoltre, il potere di rinuncia alla domanda deve considerarsi come modificazione in senso riduttivo della domanda, e quindi si configura come un potere ricompreso nei 20 poteri riconosciuti al difensore, senza necessità di una procura speciale (cfr. Cass., sez.
II, sent. n. 4837 del 19.2.2019).
La rinuncia alle domande relativamente a tutti i beni elencati al punto B) dell'atto di citazione, pertanto, non necessita dell'accettazione dei convenuti e comporta l'estinzione dell'azione delle attrici sulle predette domande.
9). Avendo le attrici rinunciato alla domanda di divisione e rendiconto in ordine ai beni di cui all'elenco sub B) dell'atto di citazione, va rigettata l'eccezione di litispendenza sollevata dai convenuti, poiché il giudizio instaurato nel 1995 e attualmente pendente davanti alla Corte d'Appello di Napoli, a seguito di cassazione con rinvio della Suprema
Corte, riguardava proprio la divisione dei citati beni di cui all'elenco sub B) e cioè dei beni caduti in successione di , e CP_1 Parte_2 CP_8
Giova rilevare, peraltro, che, pur prima della rinuncia alla domanda di divisione e rendiconto in ordine ai beni di cui all'elenco sub B) dell'atto di citazione, non vi era identità totale tra il presente giudizio di divisione e quello pendente davanti alla Corte
d'Appello di Napoli, IV sez. civile (RG n. 5494/2022) quale giudice del rinvio dopo la cassazione ad opera della Suprema Corte, in quanto quest'ultimo giudizio non ha ad oggetto i beni elencati al punto A) dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e cioè quelli caduti in successione di e Persona_3 Persona_4
Neppure vi è identità tra il presente giudizio e quello pendente presso il Tribunale di
Napoli (RG 1981/2019) avente ad oggetto la richiesta di autentica delle firme di cui al verbale del febbraio 2011, stante la palese diversità delle domande proposte nei due giudizi.
10). Quanto alla domanda di divisione e di rendiconto in ordine ai beni di cui all'elenco sub A) i convenuti tutti hanno chiesto, sostanzialmente, il rigetto della domanda eccependo che sul punto è già intervenuta una divisione extragiudiziale degli stessi, giusta verbale di sorteggio del 25.2.2011.
Giova ricordare, infatti, che il 25.2.2011, nel corso del primo giudizio di divisione, in primo grado, le parti hanno sottoscritto un accordo in cui concordemente hanno deciso di estrarre a sorte i beni relativi alle due masse ereditarie: la prima, proveniente dalla divisione dei beni in comune tra e (beni Per_6 Per_8 Parte_2 Parte_5 di cui all'elenco sub B per i quali è stata rinunciata la domanda nel presente giudizio) e la seconda proveniente dalla divisione dei beni delle zie e Per_3 Persona_4 decedute nel corso di quel giudizio (beni di cui all'elenco sub A per i quali la domanda delle attrici è tuttora pendente nel presente giudizio). 21 Le attrici hanno chiesto di accertare la non idoneità del verbale del 25.2.2011 a costituire un valido atto di divisione, “in quanto atto radicalmente nullo, totalmente privo degli elementi e requisiti essenziali a tale effetto e, quindi, procedere, di conseguenza” allo scioglimento della comunione sui beni di cui all'elenco A.
L'esame della domanda di divisione dei beni sub A), pertanto, comporta, di necessità, la decisione in ordine all'efficacia di tale accordo.
Giova rilevare, inoltre, che il convenuto ha prodotto, unitamente alla CP_1
comparsa conclusionale, la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11324/2023 resa all'esito del distinto giudizio, intrapreso da avente ad oggetto CP_1
l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata del
25.2.2011, ma anche l'accertamento della “partecipazione, anche per delega, di tutti i coeredi alle operazioni di sorteggio svoltesi in data 25.2.2011” e l'ordine “al
Conservatore dei RR.II. di Lucera di trascrivere il verbale di sorteggio del 25.2.2011, corredato dei dati catastali dei beni ivi indicati, nonché l'emananda sentenza ex art.
2657 c.c.”.
Detta documentazione, di formazione successiva alla scadenza del termine ex art. 183 comma cpc, va peraltro sottoposta al contraddittorio delle parti.
La causa, pertanto, va rimessa sul ruolo per l'ulteriore istruzione delle domande proposte dalle parti.
A tanto si provvede, naturalmente, mediante separata ordinanza, giusta il disposto dell'art. 279, comma 3 c.p.c., con la conseguenza che la presente pronuncia assume il carattere di sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 279 comma 2 n. 4) c.p.c.
11). In ragione della natura non definitiva della presente sentenza, la liquidazione delle spese di lite avrà luogo con la pronuncia terminativa del giudizio, conformemente, del resto, a quanto previsto dalla disposizione normativa di cui al primo comma dell'art. 91 cod. proc. civ
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Ottava Sezione Civile, non definitivamente pronunziando:
1). Dichiara la contumacia di CP_8
2). Dichiara estinte le domande proposte dalle attrici nella parte in cui le stesse hanno ad oggetto i beni indicati nell'atto di citazione all'elenco sub B);
3). Rigetta l'eccezione di litispendenza tra il presente giudizio e quello n. 5494/2022
R.G. pendente innanzi alla Corte d'Appello di Napoli nonché tra il presente giudizio e quello n. 1981/2019 R.G. instaurato da davanti al Tribunale di Napoli;
CP_1 22 4). Dispone, con separata ordinanza, in ordine all'ulteriore istruzione della controversia, previa rimessione del giudizio sul ruolo;
5). Rinvia alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
NAPOLI, 3 febbraio 2025.
Il giudice
Dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 802 R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione,
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
c.f. , , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
2.2.1969, c.f. , , nata a [...] il C.F._2 Parte_3
3.7.1971, c.f. , e , nata a [...] il C.F._3 Parte_4
1.11.1975, c.f. , rappresentate e difese dall' avv. Paolo DI C.F._4
MARTINO e dall'avv. Ludovico BRUNO, domiciliatari in Napoli, alla Riviera di
Chiaia, 180;
-Attrici-
E
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._5 rappresentato e difeso dall' avv. Antonio BACCARI, domiciliatario in Napoli, alla via
Santa Lucia, 107;
-Convenuto-
E nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, C.F._6 Controparte_3
nata a [...] il [...], c.f. , entrambi in proprio ed anche C.F._7
nella qualità di eredi di di e di di Persona_1 CP_2 Persona_2
, nonché , nata a [...] il [...], c.f. CP_2 Controparte_4
, quale erede di di , tutti C.F._8 Persona_1 CP_2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuliana CASTAGNA, domiciliataria in Napoli, alla Via
Francesco Crispi n. 72;
-Convenuti- 2 E
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_5 C.F._9 [...]
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_6
, e , nato a C.F._10 Controparte_7
Napoli il 18.1.1951, c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._11
RiccardoIA PASQUARELLA, domiciliatario in Napoli, alla Via Lucilio 15;
-Convenuti-
NONCHÉ nato a [...] il [...] e residente in [...]49684 CP_8
al 830 Cottagiew dr. Apt. 401, c.f. ; C.F._12
-convenuto contumace-
Conclusioni: per , , Parte_1 Parte_2
e : “in via del tutto preliminare, fanno Parte_3 Parte_4
presente che il giudizio a fronte del quale le controparti hanno eccepito la litispendenza
e cioè la vertenza pendente dinanzi alla Corte di appello di Napoli, IV sez. civ., quale giudice del rinvio, con RG n. 5494/2022 … non ha, in realtà, assolutamente, ad oggetto
i beni elencati al punto A dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. I detti beni, infatti, in quanto caduti in comunione solo all'esito dell'apertura delle successioni di (deceduta il 29.6.2008) e di (deceduta il Persona_3 Persona_4
30.5.2009), non erano di proprietà comune allorché il predetto diverso giudizio
(incardinato nel 1995) venne introdotto. Difatti, tale diverso giudizio è volto alla divisione dei soli beni elencati al punto B del presente atto di citazione, i quali caddero, infatti, in comunione all'esito dell'apertura di tre ulteriori, diverse, successioni (di
, e ), rispettivamente, le prime due del 1959 e la terza CP_1 Parte_2 CP_8
del 1965. Tanto chiarito, le attrici dichiarano, pertanto, di delimitare le loro domande
(di divisione e rendicontazione) ai soli beni elencati e descritti al punto A della loro citazione. Difatti, quanto ai beni descritti al punto B, fanno presente che, all'esito della riassunzione, cui ha provveduto … , del giudizio sopra citato (RG n. CP_1
5494/2022) hanno ritenuto necessario coltivare le loro relative domande di divisione e rendicontazione dei detti cespiti stesso nell'ambito di tale precedente giudizio, così come documentato dalla comparsa di costituzione da loro depositata in tale vertenza.
… fanno altresì presente di avere, sempre nell'ambito del predetto diverso giudizio RG
n. 5484/2022, presentato ricorso per sequestro giudiziario dei beni oggetto dello stesso
(quindi sub B del presente atto di citazione). Il ricorso è stato accolto giusta ordinanza 3 del 19-21 marzo 2024 dalla Corte di appello. Sebbene la predetta ordinanza sia stata reclamata dalle controparti e si è in attesa della decisione dei reclami, va rimarcato che la Corte deputata a decidere dei reclami ha tuttavia già disatteso la domanda avversaria di sospensione inaudita altera parte dell'esecuzione del sequestro. … Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, le attrici, delimitate le loro domande di divisione e rendicontazione ai soli beni descritti al punto A dell'atto introduttivo del presente giudizio, concludono perché l'intestato Tribunale, disattesa e/o comunque, ritenuta superata l'eccezione di litispendenza ex adverso sollevata, previo sequestro dei beni di cui al punto A della citazione, in relazione ai quali si tengono ferme le domande introduttive, voglia, stesso all'esito della presente udienza, disporre la nomina di un
CTU che possa non solo, con riguardo ai cespiti di cui al punto A della citazione, elaborare un comodo progetto di divisione da porre a sorteggio ma attendere alla corretta rendicontazione dell'attività gestoria fino ad oggi svolta, stante il rifiuto delle controparti di provvedervi in via spontanea. Per la … ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di non potere automaticamente, stesso all'esito dell'udienza, disporre la nomina del CTU ma di dover introitare la causa in decisione, insistono per
l'accoglimento delle domande come formulate in citazione, beninteso, con delimitazione ai soli beni descritti al punto A della citazione”; per “Preliminarmente, s'insiste per l'accoglimento delle sollevate CP_1
eccezioni d'inammissibilità e/o d'improcedibilità delle domande proposte, per violazione del principio del ne bis in idem. S'insiste, altresì, affinchè venga dichiarata, ai sensi dell'art. 39 cpc, la litispendenza delle domande proposte (di cui ai sub da 1 ad
8 dell'atto di citazione), con cancellazione della causa dal ruolo, in quanto risulta pendente, per le proposte domande, precedente e diverso giudizio dinanzi alla Corte
d'Appello, recante RGN 5494/22 (a seguito di rinvio disposto dalla Suprema Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27518/22 nell'ambito del giudizio recante RGN 15839/19, promosso dagli attuali attori), avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.
1590/18. In via ulteriormente gradata, si chiede la sospensione ex artt. 295 e 337, II co., cpc, del presente giudizio in attesa della definizione, del giudizio pendente dinanzi giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d'Appello RGN 5494/22; del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, recante RGN 1981/19 avente ad oggetto l'autenticità delle sottoscrizioni apposte al verbale di sorteggio del 25.2.11; nonchè del giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, recante RGN 3604/20, avente ad oggetto la domanda di esecuzione in forma specifica di un accordo del 2003. S'insiste affinchè venga dichiarata l'inammissibilità e/o l'improponibilità delle proposte 4 domande per cessata la materia del contendere e per carenza d'interesse ad agire di parte attrice, con condanna esemplare alle spese di lite. S'insiste, in ogni caso, per
l'ammissione delle richieste istruttorie (interrogatorio formale e prova testimoniale), nonché CTU, così come richiesto nella memoria ex art. 183 VI co. n. 2 cpc, a cui si fa rinvio. Si precisano le conclusioni, così come rassegnate nella memoria ex art. 183 VI co. n. 1 cpc.”; per , , Controparte_2 Controparte_3
“nel riportarsi integralmente al contenuto di tutti i propri scritti Controparte_4
difensivi e verbali di causa, insistono per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di risposta e, in via preliminare, per l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 39 c.p.c.”; per , per e CP_5 Controparte_6 Controparte_7
: “nel riportarsi ai propri scritti, reietta ogni avversa istanza
[...]
eccezione e deduzione, conclud[ono] perché sia accertata la litispendenza con il
Giudizio attualmente pendente presso la Corte di Appello di Napoli al RG: 5494/2022 avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditario, proveniente dalla
Suprema. Si chiede che controparte, per nulla ignara della litispendenza, sia condannata alle spese di lite, compensi iva e cpa ed anche ai sensi dell'art.96 cpc stante la consapevolezza di intraprendere una lite temeraria. Nel merito, rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1). e le figlie Parte_1 Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_3 Parte_4
(in CP_8 CP_1 CP_5 Controparte_2
proprio e nella qualità di erede di e ), Persona_1 Persona_2 CP_3
di (in proprio e nella qualità di erede di e
[...] CP_2 Persona_1
), (in qualità di erede di di Persona_2 Controparte_4 Persona_1
), e . CP_2 Controparte_6 Controparte_7
A.- Le attrici e hanno esposto, in Parte_2 Pt_3 Parte_4 particolare, di essere “comproprietarie in comunione e pro indiviso con i convenuti delle quote di seguito indicate:
-IA per la quota di 4/108 (quattro/centottesimi) Parte_2
- per la quota di 4/108 (quattro/centottesimi) Parte_3
- per la quota di 4/108 (quattro/centottesimi) Parte_4
- per la quota di 12/108 (dodici/centottesimi) CP_8 5
- per la quota di 12/108 (dodici/centettesimi) CP_1
- per la quota di 12/108 (dodici/contortesimi) CP_5
- per la quota al 18/108 (diciotto/centottesimi) e per essa deceduta i di Persona_2
lei eredi e di Serra Capriola;
CP_2 Controparte_3
- per la quota di 9/108 (nove/centottesimi) Controparte_3
- per la quota di 9/108 (nove/centottesimi) Controparte_2
- de per la quota di 12/108 (dodici/centottesimi) Controparte_6
- de per la quota di 12/108 (dodici/centottesimi) CP_6 Controparte_7
dei sotto elencati immobili” di proprietà esclusiva di e e Per_3 Persona_4
oggetto della loro successione:
1) in agro del Comune di Faeto (FG) un fondo rustico in località Piani di San Vito, confinante a Nord con strada comunale Ignazia, ad Est con proprietà a CP_1
Sud con proprietà ad Ovest con , Persona_5 Parte_5 Parte_6
esteso per ducentoventuno ettari, are una e centiare trentatre (Ha 221.01.33), censito al
NCT, foglio 27 come segue:
-. particella 2/AA di Ha 7.37.94, seminativo di classe 2, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società " ; Controparte_9
-. particella 2/AB di Ha 3.49.06, pascolo di classe 3, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società ; Controparte_9
-. particella 33 di Ha 5.24.00, seminativo di classe 2, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società " ; Controparte_9
-. particella 34/AA di Ha 3.50.12, seminativo di classe 3, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società ; Controparte_9
-. particella 34/AB di Ha 4.92.18, pascolo di classe I, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società " ; Controparte_9
-. particella 64 di Ha 3.67.59, seminativo di classe 2, gravata dal diritto di superficie costituito in favore della società " ; Controparte_9
-. particella 67 di Ha 6.65.98, seminativo di classe 2, gravata dal diritto di superficie costituito in favore della società " ; Controparte_9
-. particella 83 di Ha 0.75,16, seminativo di classe 2, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società " ; Controparte_9
-. particella 91 di Ha 14.33.26, seminativo di classe 2, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società ; Controparte_9
-. particella 87 di Ha 2.02.16, seminativo di classe 3;
-. particella 88 di Ha 6.66.83, pascolo arborato di classe unica;
6
-. particella 90 di Ha 0.28.16, pascolo arborato di classe unica;
-. particella 93 di Ha 5.52.32, seminativo di classe 2;
-. particella 94 di Ha 8.38.28, pascolo arborato di classe unica;
-. particella 1 di Ha 0.41.94, seminativo di classe 3;
-. particella 23 di Ha 3.00.00. seminativo di classe 2;
-. particella 60/AA di Ha 2.20.00, seminativo di classe 3,
-. particella 60/AB di Ha 1.98.38, pascolo di classe 1;
-. particella 55/AA di Ha 7.68.12, seminativo di classe 2;
-. particella 55 AB/Ha 2.19.04, pascolo di classe 3;
-. particella 79/AA di Ha 0.52.97, seminativo di classe 2;
-. particella di Ha 1.92.71, pascolo arborato di classe unica;
Pt_7
-. particella 79/AC di Ha 0.13.40, pascolo di classe 1;
-. particella 80 di Ha 1.51.70. seminativo di classe 2;
-. particella 129/AA di Ha 2.48.02, seminativo di classe 3, gravata dal diritto di superficie costituito in favare della società “ ; Controparte_9
-. particella 129/AB di Ha 5.85.04. pascolo arborato di classe unica, gravata dal diritto di superficie costituito in favore della società " ; Controparte_9
-. particella 133 di Ha 4.13.20, seminativo di classe 2, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società " ; Controparte_9
-. particella 70 di Ha 4.15.41, seminativo di classe 2;
-. particella 158 di Ha 1.83.82, seminativo di classe 2, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società " ; Controparte_9
-. particella 61/AA di Ha 15.34.00, seminativo di classe 3, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società " ; Controparte_9
-. particella 61/AB di Ha 24.89.23, pascolo di classe 1, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società " ; Controparte_9
-. particella 69/AA di Ha 7.45.85, seminativo di classe 2, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società " ; Controparte_9
-. particella 69/AB di Ha 6.57.55, pascolo arborato di classe unica, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società . ; Controparte_9 Controparte_9
-. particella 25 di Ha 4.20.08, pascolo arborato di classe unica;
-. particella 27 di Ha 0.52.32. seminativo di classe 2;
-. particella 28 di Ha 0.83.46, seminativo di classe 2;
-. particella 31 di Ha 0.04.00, seminative di classe 2;
-. particella 32 di Ha 0.80.00, pascolo di classe 3; 7
-. particella 63/AA di Ha 3.96.13. seminativo di classe 3;
-. particella 63/AB di Ha 0.12.00, pascolo di classe 1;
-. particella 103 di Ha 3.13.10, seminativo di classe 2, gravata dal diritto di superficie costituito in favore della società ; Controparte_9
-. particella 106 di Ha 16.31.10, seminativo di classe 2, gravata dal diritto di superficie costituito in favore della società ; Controparte_9
-. particella 159 di Ha 9.15.21, seminativo di classe 2, gravata dal diritto di superficie costituito in favore della società ; Controparte_9
-. particella 118/AA di Ha 11.09.10, seminativo di classe 3, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società " ; Controparte_9
-. particella 118/AB di Ha 3.71.41, pascolo arborato di classe unica, gravata dal diritto di superficie costituito in favore delle società " . Controparte_9
Sono pertinenze del fondo rustico in oggetto i fabbricati collabenti individuati nel
NCEU, foglio 27, particelle 81 e 82, nonché “le porzioni di terreno” in nuda proprietà per le quali è stato costituito a favore di " un Controparte_9 diritto di superficie per la realizzazione di aerogeneratori, in particolare “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 104, identificativo B8 categoria D/I, mq. 665;
“porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 105, identificativo 9 categoria D/1, mq. 484; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 113, identificativo 8 categoria D/I, mq. 482; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 114, identificativo 7 categoria D/1, mq. 428; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 115, identificativo 6 categoria D/1, mq. 463; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 107, identificativo 5 categoria D/1, mq. 340; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 108, identificativo 3 categoria D/1, mq. 649; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 109, identificativo 2 categoria D/1, mq. 441;
“porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 111, identificativo 1 categoria D/I, mq. 25l; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 130, identificativo A3 categoria D/I, mq. 517; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 131, identificativo A2 categoria D/1, mq. 813; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 132, identificativo A1 categoria D/1, mq. 592; “porzione di terreno” in
NCEU, foglio 27, particella 116, identificativo C2 categoria D/1, mq. 498; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 117, identificativo C3 categoria D/1, mq. 625;
“porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 119, identificativo C4 categoria
D/1, mq. 770; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 120, identificativo
C5 categoria D/1, mq. 997; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 121, 8 identificativo C6 categoria D/1, mq. 1073; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 134, identificativo B7 categoria D/1, mq. 502; “porzione di terreno” in
NCEU, foglio 27, particella 135, identificativo B6 categoria D/1, mq. 495; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 136, identificativo BS categoria D/1, mq. 459;
“porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 137, identificativo B4 categoria
D/1, mq. 480; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 138, identificativo
B3 categoria D/1, mq. 368; “porzione di terreno” in NCEU, foglio 27, particella 139, identificativo B2 categoria D/1, mq. 719;
2) in agro del Comune di Celle di San Vito (FG), fondo rustico in località Sannoro esteso complessivamente per trentaquattro ettari, cinquantadue are e ottanta centiare (На
34.52.80) confinante a Nord con torrente Sannoro, a Sud e ad Est con proprietà eredi e ad Ovest con proprietà eredi di riportato Persona_6 Parte_2 Parte_5
nel N.C.T., foglio 17:
-. particella 31/AA di Ha 2.12.00, seminativo di classe 2;
-. particella 31/AB di Ha 19.05.60, pascolo cespugliato di classe unica;
-. particella 26/AA di Ha 10.14.50, seminativo di classe 2;
-. particella 26/AB di Ha 1.59.08, pascolo di classe 3;
-. particella 27/AA di Ha 1.22.00, seminativo di classe 2;
-. particella 27/AB di Ha 0.39.62, pascolo di classe 2;
3) in agro del Comune di Chieuti (FG) fondo rustico in località Chiesa Maresca esteso per centoquarantadue ettari, ventitre are e otto centiare (Ha 142.23,08), confinante a
Nord con proprietà eredi di ad Est con Canale Capo d'Acqua, Parte_2 Parte_5
a Sud con poderi Ente Riforma e ad Ovest con Canale della Castagna, riportato nel
N.C.T., foglio 5:
-. particella 17 AA di Ha 0.15.50, seminativo irriguo;
-. particella 17AB di Ha 5.63.82, uliveto di classe 2;
-. particella 17 AC di Ha 00.02.46, pascolo arborato;
-. particella 18/AA di Ha 0.12.22, uliveto di classe 2;
-. particella 18/AB di Ha 0.14.83, seminativo di classe 1;
-. particella 23 di Ha 2.25.03, seminativo di classe 3;
-. particella 27/AA di Ha 1.46.12, seminativo di classe 3;
-. particella 27/AB di Ha 0.97.08, pascolo di classe 2;
-. particella 30 di Ha 6.35.85, seminativo di classe 3;
-. particella 34 di Ha 11.18.02, bosco alto fusto di classe unica;
-. particella 56 di Ha 1.19.44, uliveto di classe 2; 9
-. particella 57 di Ha 1.69.52, uliveto di classe 2;
-. particella 58 di Ha 1.34.01, seminativo di classe 2;
-. particella 61 di Ha 0.00.60, seminativo di classe 3;
-. particella 62/AA di Ha 0.31.40, seminativo di classe 3;
-. particella 62/AB di Ha 0.29.37, pascolo di classe 2;
-. particella 73/AA di Ha 1.18.31, seminativo di classe 2;
-. particella 73/AB di Ha 0.34.09, pascolo di classe 2;
-. particella 74 di Ha 0.44.04, seminativo;
e al foglio 6:
-. particella 19/AA di Ha 0.23.17, seminativa di classe 3;
-. particella 19/AB di Ha 0.03.68, uliveto di classe 2;
-. particella 19/AC di Ha 8.68.75, bosco alto fusto di classe unica;
-. particella 24 di Ha 1.97.90, seminativo di classe 3;
-. particella 117/AA di Ha 0.77.05, seminativo di classe 3;
-. particella 117/AB di Ha 5.45.68, bosco alto fusto di classe unica;
-. particella 118/AA di Ha 4.91.00, seminativo di classe 3;
-. particella 118/AB di Ha 0.09.00, pascolo di classe 3;
-. particella 105/AA di Ha 5.31.79, seminativo di classe 3;
-. particella 105/AB di Ha 0.71.11, pascolo di classe 2;
-. particella 10/AA di Ha 0.05.21; seminativo di classe 3;
-. particella 10/AB di Ha 6.99.05, bosco alto fusto di classe unica;
-. particella 11/AA di Ha 2.11.16, seminativo di classe 3;
-. particella 11/AB di Ha 1.14.08, pascolo di classe 3;
-. particella 14 di Ha 5.35.12, pascolo arborato di classe unica;
-. particella 27/AA di Ha 31.67.62, seminativo di classe 3;
-. particella 27/AB di Ha 8.94.18, pascolo arborato di classe unica;
-. particella 114 di Ha 0.23.14, pascolo di classe 3;
-. particella 116 AA di Ha 0.10.00 seminativo irriguo;
-. particella 116 AB di ha 5.46.85, bosco alto fusto di classe unica;
-. particella 120/AA di Ha 4.78.13, seminativo di classe 3;
-. particella 120/AB di Ha 1.25.04, pascolo di classe 3;
-. particella 124/AA di Ha 8.67.53, seminativo di classe 3;
-. particella 124/AB di Ha 2.15.13, pascolo di classe 2.
Sono pertinenti al fondo rustico in oggetto i fabbricati collabenti individuati in NCEU, foglio 5, particelle 19 e 20. 10 B) Le attrici di e Parte_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3
, hanno esposto, inoltre, di essere “contitolari in comunione e pro Parte_4
indiviso delle seguenti quote:
- di per la quota di 18/270; Parte_1 Pt_1 Controparte_6
- per la quota di 4/270; Pt_2 Parte_2
- per la quota di 4/270; Parte_3
- per la quota di 4/270; Parte_4
- per la quota di 21/270; CP_8
- per la quota di 48/270; CP_1
- per la quota di 21/270; CP_5
- di per la quota di 27/270 … e per esso, deceduto, i di Per_1 Controparte_10
lui eredi e e di;
Controparte_4 CP_2 Controparte_3 CP_2
- per la quota di 45/270 … e per essa, deceduta, i di lei eredi Persona_2
e di;
CP_2 Controparte_3 CP_2
- per la quota di 9/270; Controparte_3
- per la quota di 9/270; Controparte_2
- per la quota di 30/270; Controparte_6
- per la quota di 30/270 Controparte_7
dei sottoelencati beni:
IMMOBILI”
1). in Comune di Serracapriola (FG)
a). locale in via Rimini n.31, riportato nel N.C.E.U, foglio 34, particella 712, sub. 1, categoria B/8 classe 2, mq. 249, rendita euro 102,88;
b) locale deposito al piano terra alla via Bovio n. 24, riportato nel N.C.E.U., foglio 34, mappale 713 sub 11 categoria C/2 classe 2, mq. 67,71, rendita euro 67,71;
c) locale deposito al piano terra del Castello di alla via Vittorio Emanuele CP_2
n. 9, confinante a Nord, Ovest ed Est con proprietà a Sud con via CP_1
Vittorio Emanuele III, riportato nel N.C.E.U., foglio 34, mappale 725 sub 5 categoria
C/2 classe 2, mq. 22, rendita euro 78,40;
d) Locale deposito al piano terra del Castello di alla via Vittorio Emanuele CP_2
n. 13, confinante a Nord, Ovest ed Est con proprietà a Sud con via CP_1
Vittorio Emanuele III, riportato nel N.C.E.U., foglio 34, mappale 725 sub 7 categoria
C/2 classe 2 mq. 41, rendita euro 146,11;
e) fondo rustico in agro in località Bosco Pasca, esteso per ventitré ettari, trenta are e ottanta centiare (HA 23.30.80), confinante a Nord con arenili Capo d'Acqua, ad Ovest 11 con Canale Capo d'Acqua, ad Est con poderi Ente Riforma, a Sud con Bosco della
Forcatora, riportato nel N.C.T., foglio 4 particella 3 di Ha 0.66.40, bosco ceduo di classe unica;
particella 7 di Ha 9.57.00, bosco ceduo di classe unica;
particella 119 di Ha
13.07.40, bosco ceduo di classe unica;
f) fondo rustico in agro, località Orto Cupiano, esteso per quarantacinque are e due centiare, confinante a Nord ad Ovest e ad Est con oliveti, a Sud con strada provinciale
San Paolo-Serracapriola, riportato nel N.C.T., foglio 36: particella 103 di Ha 0.33.77, seminativo arborato di classe 2; particella 369 di Ha 0.01.09, seminativo arborato di classe 2; particella 370 di Ha 0.10.16, seminativo arborato di classe 2;
2). in Comune di Chieuti (FG):
a) fondo rustico in località Baraccone, con fabbricati costituenti complesso aziendale agricolo con abitazioni e deposito, confinante a Nord con proprietà eredi di Parte_2
ad Ovest con proprietà eredi ad Est con strada Persona_7 Persona_8
provinciale Chieuti, a Sud con Acquedotto Basso Larino, riportato nel N.C.T., foglio 3: particella 324 di Ha 5.11.32, seminativo di classe 2; particella 120/AA di Ha 0.03.77, seminativo di classe 3; particella 120/AB di Ha 0.97.23, uliveto e vigneto di classe 2; particella 138 di Ha 0.19.60, seminativo di classe 2; e nel N.C.E.U., foglio 3: mappale
322, subalterno 2, Cat. A/3, cl. 2, vani 9,5, rendita euro 637,82, Via del Mare n. 34, piano T-I; e mappale 322, subalterno 3, Cat. D/10, Rendita euro 6.2.70,00, Via del Mare
n. 34, piano T;
b) fondo rustico in agro in località Marinelle, esteso per novantuno ettari, undici are e novantaquattro centiare (Ha 91.11.94), confinante a Nord con Strada Statale 16
Adriatica, ad Ovest con Canale della Castagna, ad Est con Canale Capo d'Acqua, a Sud autostrada Bologna-Canosa, riportato nel N.C.T., foglio 5: particella 209/AA di Ha
0.27.00, seminativo irriguo di classe unica;
particella 209/AB di Ha 0.31.61, pascolo arborato di classe unica;
particella 211 di Ha 2.53.52, seminativo di classe 2; particella
212/AA di Ha 0.46.00, seminativo irriguo di classe unica;
particella 212/AB di Ha
5.23.50, pascolo arborato di classe unica;
particella 216/AA di Ha 0.42.34, seminativo irriguo di classe unica;
particella 216/AB di Ha 0.75.00, pascolo arborato di classe unica;
particella 214 di Ha 1.19.61, seminativo di classe 2; particella 218 di Ha 0.80.00, seminativo di classe 2; particella 24 di Fa 3.71.30, seminativo irriguo di classe unica;
particella 162 di Ha 0.42.00, incolto produttivo di classe unica;
particella 224/AA di Ha
1.06.01. seminativo di Classe 2; particella 224/AB di Ha 0.85.00, seminativo irriguo di classe unica;
particella 225 di Ha 0.94.67., seminativo di classe 2; particella 226 di Ha
8.38.50, seminativo irriguo;
particella 227 di Ha 0.63.33, seminativo di classe 2; al 12 foglio 6: particella 157 di Ha 5.12.97, seminativo irriguo di classe unica;
particella 161 di Ha 5.00.00, seminativo irriguo di classe unica;
particella 162 di Ha 2.02.57, seminativo irriguo di classe unica;
particella 6 AA seminativo irriguo di Ha 1.35.00 e particella 6 AB di ha 1.55.48 seminativo di classe 3; particella 8/AA di Ha 5.50.81, seminativo di classe 3; particella 8/AB di Ha 0.91.13, pascolo arborato di classe unica;
particella 9/AA di Ha 0.97.53, seminativo di classe 3; particella 9/AA di Ha 2.52.69, pascolo arborato di classe unica;
particella 158 di Ha 0.71.87, seminativo di classe 3;
particella 159 di Ha 8.52.67, seminativo di classe 3; particella 160/AA di Ha 4.03.28, seminativo irriguo di classe unica;
particella 160/AB di Ha 4.82.33, pascolo di classe 2;
particella 16/AA di Ha 5.20.43, seminativo di classe 3; particella 16/AB di Ha 0.79.07, pascolo di classe 2; particella 17 di Ha 1.23.75, seminativo irriguo di classe unica;
particella 18 di Ha 0.61.00, seminativo irriguo di classe unica;
particella 23/AA di Ha
0.26.11, seminativo di classe 3; particella 23/AB di Ha 1.86.79, pascolo arborato di classe unica;
particella 100 di Ha 0.61.86, seminativo irriguo di classe unica;
particella
101 di Ha 0.61.86. seminativo di classe 3; particella 102/AA di Ra 1.22.98, seminativo di classe 3; particella 102 AB di Ra 5.72.92. pascolo arborato di classe unica;
particella
103/AA di Ha 0.12.06, seminativo di classe 3; particella 103/AB di Ha 0.53.24, pascolo arborato di classe unica;
particella 104/AA di Ha 0.20.06, seminativo di classe 3; particella 104/AB di Ha 0.46.14, pascolo arborato di classe unica;
particella 128 di Ha
0.21.00, seminativo di classe 3; particella 130 di Ha 0.06.70, bosco alto fusto di classe unica;
particella 133 di Ha 0.28.35, seminativo di classe 3; particella 114 di ha 0.23.14, pascolo di classe 3.
Hanno esposto, ancora, di essere, insieme ai convenuti, “contitolari per il diritto di enfiteusi per le seguenti quote degli immobili di cui in seguito e precisamente:
- di per la quota di 18/270; Parte_1 Parte_1
- per la quota di 4/270; Pt_2 Parte_2
- per la quota di 4/270; Parte_3
- per la quota di 4/270; Parte_4
- per la quota di 12/270; CP_8
- per la quota di 66/270; CP_1
- per la quota di 12/270; CP_5
- di per la quota di 27/270 e per esso, deceduto, i di Per_1 Controparte_10
lui eredi e e di;
Controparte_4 CP_2 Controparte_3 CP_2
- per la quota di 45/270 e per essa. deceduta, i di lei eredi e Persona_2 CP_2
di;
Controparte_3 CP_2 13
- per la quota di 9/270; Controparte_3
- di per la quota di 9/270; Per_1 Controparte_2
- per la quota di 30/270; Controparte_6
- per la quota di 30/270”, Controparte_7
dei seguenti beni immobili:
-. il diritto di enfiteusi concesso dal Comune di Faeto (FG) sul fondo rustico in località
San Vito, con fabbricati costituenti complesso aziendale agricolo con abitazioni e deposito, esteso per sei ettari, quarantuno are e ottanta centiare (Ha 6.41.80), confinante a Nord con proprietà , ad Ovest con costone naturale, ad Est con strada di Per_9
servizio pali eolici e a Sud con strada comunale Ignazia, riportato nel N.C.T., foglio 21: particella 125 di Ha 2.07.60, seminativo di classe 1; particella 134 di Ha 0.82.32, seminativo di classe 2; particella 165 di Ha 0.02.67, seminativo di classe 1; particella
166 di Ha 0.31.20, seminativo di classe 1; particella 172 di Ha 0.53.07, pascolo di classe
3; particella 173 di Ha 2.64.94, seminativo di classe 1; e nel N.C.E.U., foglio 21, mappale 186, sub. 1, categoria D/10, rendita euro 628,00; mappale 186, sub. 2, categoria A/4 vani 3,5, rendita euro 86,76; mappale 186, sub. 3 categoria A/3, vani 10, rendita euro 485,47. Nel N.C.E.U. al foglio 21. mappale 219 categoria D/10 Rendita euro 576,00. Inoltre, appartiene al fondo rustico di cui sopra il fabbricato collabente individuato nel N.C.E.U., foglio 21, particella 215.
C). Le attrici hanno esposto, ancora, che i chiamati all'eredità dei beni in comune e indiviso tra i cinque germani , e Per_8 Per_6 Parte_2 Pt_5 Per_3
e di cui all'elenco sotto la lettera B) e di e Persona_4 Per_3 Persona_4
per i beni esclusivi delle medesime di cui all'elenco sotto la lettera A), sono,
[...]
per rappresentazione, i figli dei fratelli e sorella e quindi la loro quota è stata così devoluta, giusta le seguenti successioni:
-. il 20 settembre 1984 è deceduta ab intestato di , lasciando Parte_2 Parte_5
a sé superstiti i figli (odierna attrice), e Pt_2 Parte_1 Parte_1 CP_8
(odierni convenuti); Controparte_7 Controparte_6
-. in data 13 maggio 2000 è deceduto che, in virtù di testamento Persona_8
olografo, pubblicato il 23 ottobre 2000 con atto per notaio , ha Persona_10
nominato suoi eredi i figli e (convenuti nel presente CP_8 CP_1 CP_5
giudizio);
-. in data 21 marzo 2005 è deceduto ab intestato , lasciando a sé Persona_6
superstiti i figli e di;
Persona_2 Persona_1 CP_2 14
-. in data 29 giugno 2008 è deceduta ab intestato, nubile e senza figli, Persona_3
lasciando a sé superstiti la sorella i nipoti e Persona_4 Pt_2 CP_8 [...]
, figli della sorella premorta IA di i nipoti Controparte_7 Parte_2 Pt_5
e di , figli del fratello premorto Per_2 Persona_1 CP_2 Per_6
ed i nipoti e figli del fratello premorto
[...] CP_8 CP_1 CP_5 Per_8
[...]
-. di ha rinunciato alla sua quota sull'eredità della Persona_1 CP_2
defunta zia a favore dei figli e di Persona_3 CP_2 Controparte_3
; anche di ha rinunciato alla sua CP_2 Parte_1 Parte_1
quota di eredità della medesima zia a favore delle figlie Persona_3 Pt_3
e (attrici del presente giudizio); Pt_4 Parte_2
-. In data 30 maggio 2009 è deceduta ab intestato, nubile e senza figli, Persona_4
lasciando a sé superstiti i nipoti e
[...] Pt_2 CP_8 Controparte_7
figli della sorella premorta di i nipoti e
[...] Parte_2 Pt_5 Per_2
di , figli del fratello premorto ed i Persona_1 CP_2 Persona_6
nipoti e figli, del fratello premorto CP_8 CP_1 CP_5 Persona_8
-. di ha rinunciato alla sua quota sull'eredità della Persona_1 CP_2
defunta zia a favore dei figli e di Persona_4 CP_2 Controparte_3
; anche di ha rinunciato alla sua CP_2 Parte_1 Parte_1 quota sull'eredità della medesima a favore delle figlie e Pt_3 Pt_4 [...]
(attrici del presente giudizio) “mentre essa rimane coerede con i Parte_2
fratelli per la quota pari ad 1/5 dei beni in comune tra i 5 danti causa dei germani
”; Per_1
-. In data 20 aprile 2013 è deceduto ab intestato di Persona_1 CP_2
lasciando a sé superstiti la moglie e i figli e Controparte_4 CP_2 CP_3
di (convenuti nel presente giudizio);
[...] CP_2
-. In data 9 novembre 2019 è deceduta ab intestato, nubile e senza figli, Per_2
lasciando a sé superstiti i nipoti e di
[...] CP_2 Controparte_3
, figli del fratello premorto di;
CP_2 Persona_1 CP_2
Le attrici hanno dedotto che “i beni immobili indicati negli elenchi nn. 1 e 2 devono essere suddivisi in favore delle attrici e dei convenuti nelle seguenti proporzioni”:
1) stirpe e di Camerano, quali aventi Persona_8 CP_8 CP_1 CP_5
causa da in una quota pari a 1/3 della massa;
Persona_8
2) stirpe e di , Persona_6 Persona_2 Controparte_3 CP_2
di e , questi ultimi quali aventi Controparte_2 CP_2 Controparte_4 15 causa da di , aventi causa a propria volta da Persona_1 CP_2 Per_6
di in una quota pari a 1/3 della massa;
[...] CP_2
3). stirpe di e Parte_8 CP_8 CP_7 Parte_1
quali aventi causa da per una quota di 1/3
[...] Parte_8
ciascuno relativamente ai beni di cui al prospetto A, mentre per quelli indicati nel prospetto B nella misura di 1/11 ciascuno tra le germane e Pt_2 Pt_3 Parte_4
per rappresentazione della madre di
[...] Parte_1 Parte_1 che ha rinunciato all'eredità delle zie e mentre per un terzo Per_3 Persona_4
ciascuno a e e di CP_8 Controparte_7 Parte_1 [...]
, aventi causa da . Parte_1 Parte_2 Parte_5
I predetti beni di cui agli elenchi sub A) e B), dopo infruttuosi tentativi tesi a sciogliere volontariamente la comunione e numerose controversie giudiziarie, risultano in proprietà comune ed indivisa tra le parti e sono allo stato occupati da e CP_1
prima dal padre che li coltiva e ne fa propri i frutti, rifiutandosi di Persona_8
restituire i fondi e di dare il rendiconto.
Hanno chiesto, pertanto, al Tribunale di:
1). “dichiarare sciolta la comunione inter partes relativamente ai beni indicati in premessa, elenchi A e B”;
2). “procedere alla individuazione ed alla stima dei beni in proprietà comune ed indivisa, oggetto della comunione”;
3). “procedere alla formazione di numero tre quote dei beni oggetto di divisione, in proporzione dell'entità di ciascuna quota e quindi in tre parti uguali in favore delle stirpi di , e o di , salvo Per_8 Per_6 Parte_2 Parte_2 Parte_5
eventuali conguagli in danaro sia nel loro complesso ovvero in mancanza ed in subordine nell'ambito delle masse ereditarie che il Tribunale vorrà individuare e separare”;
4). dividere in tre quote uguali il patrimonio spettante agli eredi di o Parte_2
; Parte_9
5). attribuire a ciascun condividente la quota formata e, se dovuto, il relativo conguaglio in denaro;
6). “dichiarare … tenuto a rendere il conto delle rendite riscosse e di CP_1
documentare le spese sostenute sin dalla data del decesso per quanto attiene i beni di cui al punto 2 della premessa del proprio genitore deceduto il 13 Persona_8
maggio 2000 e dalla data rispettiva del decesso di 29 giugno 2008 e Persona_3 16
30 maggio 2009 per quanto attiene i beni di cui al punto 1 della Persona_4 premessa, avendo egli assunto il controllo dei beni oggetto della comunione”;
7). “obbligare … alla consegna dei documenti inerenti alla quota CP_1 ciascuna delle parti assegnata”;
8). “in caso di inottemperanza nel rendimento del conto disporre il sequestro giudiziario dei beni a dividersi e delle rendite con nomina di custode giudiziario”;
9). “porre a carico della massa ereditaria le spese del presente giudizio ed ogni altra conseguenziale occorrente per la formazione e l'attribuzione delle quote”;
10). “ordinare al Conservatore dei RR.II. di trascrivere l'emittenda sentenza”.
2). I convenuti e di , in proprio e CP_2 Controparte_3 CP_2
nella qualità di eredi di e di , nonché Per_1 Persona_2 CP_2 [...]
quale erede di di , costituitisi, hanno CP_4 Persona_1 CP_2
eccepito:
-. l'improcedibilità della domanda per il mancato preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. d.lgs. 28/2010;
-. la “litispendenza tra il presente giudizio e quello pendente innanzi alla Corte di
Cassazione recante r.g. 15839/2019”; in particolare hanno dedotto che “un primo giudizio per lo scioglimento della comunione ereditaria è stato già iniziato nel lontano
1995 ed attualmente pende innanzi alla Corte di Cassazione … l'impugnativa della sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli n. 1590/2018 che, confermando integralmente la sentenza di primo grado, ha riconosciuto piena efficacia ad un accordo (<
-. In subordine, l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi e, pertanto, la necessità di sospendere il presente giudizio ex art. 337 c.p.c. poiché il giudizio pregiudicante (attualmente pendente in Cassazione) è stato già definito con sentenza, ancorchè non passata in giudicato;
-. l'inammissibilità della domanda per l'avvenuta cessazione della materia del contendere in virtù dell'accordo inter partes del 25.2.2011 per la divisione dei beni ereditari, “sottoscritto da tutte le parti in causa”, “presenti o validamente rappresentate”, accordo al quale sia il Tribunale di Napoli che la Corte d'Appello hanno già riconosciuto piena efficacia vincolante;
-. l'esistenza “di un giudicato circa la esistenza dell'accordo del 25.2.2011 vincolante inter partes”, non essendo “mai stato impugnato il capo della sentenza resa in primo grado che ha accertato l'esistenza dell'accordo … nonché la sua vincolatività inter partes”. 17 3). I convenuti , e CP_5 CP_8 Controparte_7
costituitisi, hanno chiesto, vinte le spese di lite, il rigetto della domanda, ritenuta infondata sotto ogni profilo, sia per cessazione della comunione ereditaria nel pendente giudizio in Cassazione, sia ancora per la natura novativa dell'accordo del febbraio 2011.
Hanno chiesto, in subordine, la litispendenza con i giudizi recanti RG 15839/19 presso la Corte di Cassazione e RG 1981/19 presso il Tribunale di Napoli (quest'ultimo avente ad oggetto la richiesta di autentica delle firme di cui al verbale) e, in via ancora più subordinata, di “sospendere il corrente Giudizio per pregiudizialità dei Giudizi RG
15839/19 presso la Corte di Cassazione e RG1981/19 presso questo Tribunale”.
4). Il convenuto costituitosi, ha eccepito: CP_1
-. “l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle proposte domande per violazione del principio del ne bis in idem”, la carenza d'interesse ad agire per cessata materia del contendere e l'esistenza di un giudicato esterno ex art. 2909 c.c. per “le domande sub 1,
2, 3, 4 e 5”;
-. In subordine, l'esistenza di “litispendenza (v. giudizio pendente dinanzi alla Corte di
Cassazione RGN 15893/19, giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli
RGN1981/19, giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli RGN
3604/2020), ai sensi dell'art. 39 cpc, delle domande tutte proposte”;
-. In ulteriore subordine, la necessità di “sospendere, ex art. 295 e/o 337 cpc, il presente giudizio in attesa della definizione dei giudizi innanzi indicati”;
-. La “totale infondatezza della domanda di rendicontazione (sub 6) e delle domande sub 7 e 8” e, in ogni caso, anche per le stesse la cessata materia del contendere, la carenza d'interesse ad agire e la litispendenza;
-. L'infondatezza della domanda volta ad ottenere la consegna di documenti e la misura del sequestro, per difetto di fumus boni iuris e periculum in mora”;
e di “dichiarare, in ogni caso, la nullità delle domande sub 6, 7 e 8 per genericità ed indeterminatezza delle stesse”.
5). Con le note di trattazione scritta depositate il 19.10.2021 sostitutive della prima udienza le attrici hanno proceduto all'integrazione della domanda “tenuto conto dell'eccezione di presunta inammissibilità dell'azione sollevata da tutti i convenuti sull'assunto per cui le comunioni inter partes sarebbero già state disciolte attraverso il verbale del 25.2.2011”, chiedendo:
A) in via principale di “accertare e dichiarare l'inidoneità del verbale del 25.2.2011 ad ergersi a valido atto di divisione, in quanto atto radicalmente nullo, totalmente privo 18 degli elementi e requisiti essenziali a tale effetto e, quindi, procedere, di conseguenza”, all' “accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione”;
B). “in via subordinata al … rigetto della domanda di nullità che precede … accertato e dichiarato che le obbligazioni assunte dai condividenti con la sottoscrizione, da parte di alcuni, del detto verbale sono rimaste inadempiute per fatto e colpa dei convenuti, essendosi questi ultimi rifiutati di trasfondere gli esiti dei sorteggi nell'atto pubblico di divisione previsto nel detto verbale ed essendosi, altresì, sottratto … ” CP_1 Per_1
“anche all'obbligo di rilascio, in favore delle attrici, del compendio immobiliare loro assegnato con il primo sorteggio, disporre la loro condanna all'esatto ed integrale adempimento di tutto quanto pattuito con il predetto verbale del 25.2.2011 e, per
l'effetto:
B1) emettere, se del caso, sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che tenga luogo del contratto di divisione per atto pubblico non concluso, relativamente agli immobili sorteggiati e indicati in premessa dell'atto di citazione, elenchi A e B;
B2) condannare … al rilascio, in favore delle attrici, del compendio CP_1
immobiliare assegnato alle deducenti in forza del 1° sorteggio e riportato nel N.C.T. di
Chieuti al foglio 3; particella 324 di Ha 5.11.32, seminativo di classe 2, R.D. euro
224,46, R.A. euro 132,03; particella 120/AA di Ha 0.03.77, seminativo di classe 3, R.D. euro 1,17, R.A. euro 0,88; particella 120/AB di Ha 0.97.23, uliveto e vigneto di classe
2, R.D. euro 45,19, R.A. euro 45,19; particella 138 di Ha 0.19.60, seminativo di classe
2, R.D. euro 8,60, R.A. euro 5,06; e nel N.C.E.U. riportati al foglio 3, mappale 322, subalterno 2, Cat. A/3, cl. 2, vani 9,5, Rendita euro 637,82, Via del Mare n. 34, piano
T-1; e mappale 322, subalterno 3, Cat. D/10, Rendita euro 6.270,00, Via del Mare n.
34, piano T;
B3) condannare i convenuti e/o chi tra loro ritenuto responsabile, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, arrecati alle attrici in ragione dell'illegittimo e protratto inadempimento ai patti di cui alla predetta scrittura del 25.2.2011, da quantificarsi, anche in via equitativa”.
6). Espletato il procedimento di mediazione, disposta la notifica delle nuove domande proposte dalle attrici al convenuto non costituito in giudizio, sono stati CP_8
assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Nelle memorie depositate il 26.9.2022 i convenuti di , Controparte_2 CP_2
di e hanno dedotto che per Controparte_3 CP_2 Controparte_4 quanto riguarda il “primo giudizio per lo scioglimento della comunione ereditaria, iniziato nel lontano 1995” “recentemente, la Suprema Corte di Cassazione (R.G. 19 15893/2019), con sentenza del 20.9.2022, ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalle odierne attrici, rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'Appello”.
Analoghe deduzioni sono state fatte dal convenuto CP_1
Disposta la comparizione personale delle parti per tentare la conciliazione ex art. 185
c.p.c. e fallito il tentativo di conciliazione, il Tribunale con ordinanza del 13.7.2023 (g.i. ha ritenuto di dover decidere “in primo luogo l'eccezione preliminare di Parte_10
litispendenza eccepita dalle parti convenute con riguardo ad altro giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello, recante RGN 5494/22 (a seguito di rinvio disposto dalla
Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 27518/22 nell'ambito del giudizio recante RGN 15839/19, promosso dagli attuali attori), avverso la sentenza della Corte
d'Appello di Napoli n. 1590/18” e ha rinviato a tal fine la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
Nelle more della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., le attrici Parte_2
, e hanno presentato ricorso per
[...] Parte_3 Parte_11
sequestro giudiziario in corso di causa dei beni oggetto di divisione ereditaria tra le parti del presente giudizio, segnatamente dei beni caduti nella successione di e Persona_3
rigettato dal Tribunale per carenza del necessario presupposto del Persona_4 periculum in mora previsto ex art. 670 cpc. e ha riservato “alla pronuncia definitiva sul merito del giudizio il regolamento delle spese di lite”.
7). Va dichiarata la contumacia di che benchè ritualmente citato non si è CP_8
costituito in giudizio.
8). Nel rendere per esteso le definitive conclusioni, riportate in epigrafe, le attrici hanno riconosciuto che il precedente giudizio vertente tra le medesime parti, instaurato nel
1995 e attualmente pendente in grado di appello dopo rinvio dalla Cassazione, verte sulla divisione dei beni indicati nel c.d. elenco sub B) dell'atto di citazione e hanno rinunciato alle domande (“di divisione e rendicontazione”) per i predetti beni, dichiarando di voler “delimitare le loro domande … ai soli beni elencati e descritti al punto A della loro citazione”.
Giova ricordare che la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 33761 del 19/12/2019).
Inoltre, il potere di rinuncia alla domanda deve considerarsi come modificazione in senso riduttivo della domanda, e quindi si configura come un potere ricompreso nei 20 poteri riconosciuti al difensore, senza necessità di una procura speciale (cfr. Cass., sez.
II, sent. n. 4837 del 19.2.2019).
La rinuncia alle domande relativamente a tutti i beni elencati al punto B) dell'atto di citazione, pertanto, non necessita dell'accettazione dei convenuti e comporta l'estinzione dell'azione delle attrici sulle predette domande.
9). Avendo le attrici rinunciato alla domanda di divisione e rendiconto in ordine ai beni di cui all'elenco sub B) dell'atto di citazione, va rigettata l'eccezione di litispendenza sollevata dai convenuti, poiché il giudizio instaurato nel 1995 e attualmente pendente davanti alla Corte d'Appello di Napoli, a seguito di cassazione con rinvio della Suprema
Corte, riguardava proprio la divisione dei citati beni di cui all'elenco sub B) e cioè dei beni caduti in successione di , e CP_1 Parte_2 CP_8
Giova rilevare, peraltro, che, pur prima della rinuncia alla domanda di divisione e rendiconto in ordine ai beni di cui all'elenco sub B) dell'atto di citazione, non vi era identità totale tra il presente giudizio di divisione e quello pendente davanti alla Corte
d'Appello di Napoli, IV sez. civile (RG n. 5494/2022) quale giudice del rinvio dopo la cassazione ad opera della Suprema Corte, in quanto quest'ultimo giudizio non ha ad oggetto i beni elencati al punto A) dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e cioè quelli caduti in successione di e Persona_3 Persona_4
Neppure vi è identità tra il presente giudizio e quello pendente presso il Tribunale di
Napoli (RG 1981/2019) avente ad oggetto la richiesta di autentica delle firme di cui al verbale del febbraio 2011, stante la palese diversità delle domande proposte nei due giudizi.
10). Quanto alla domanda di divisione e di rendiconto in ordine ai beni di cui all'elenco sub A) i convenuti tutti hanno chiesto, sostanzialmente, il rigetto della domanda eccependo che sul punto è già intervenuta una divisione extragiudiziale degli stessi, giusta verbale di sorteggio del 25.2.2011.
Giova ricordare, infatti, che il 25.2.2011, nel corso del primo giudizio di divisione, in primo grado, le parti hanno sottoscritto un accordo in cui concordemente hanno deciso di estrarre a sorte i beni relativi alle due masse ereditarie: la prima, proveniente dalla divisione dei beni in comune tra e (beni Per_6 Per_8 Parte_2 Parte_5 di cui all'elenco sub B per i quali è stata rinunciata la domanda nel presente giudizio) e la seconda proveniente dalla divisione dei beni delle zie e Per_3 Persona_4 decedute nel corso di quel giudizio (beni di cui all'elenco sub A per i quali la domanda delle attrici è tuttora pendente nel presente giudizio). 21 Le attrici hanno chiesto di accertare la non idoneità del verbale del 25.2.2011 a costituire un valido atto di divisione, “in quanto atto radicalmente nullo, totalmente privo degli elementi e requisiti essenziali a tale effetto e, quindi, procedere, di conseguenza” allo scioglimento della comunione sui beni di cui all'elenco A.
L'esame della domanda di divisione dei beni sub A), pertanto, comporta, di necessità, la decisione in ordine all'efficacia di tale accordo.
Giova rilevare, inoltre, che il convenuto ha prodotto, unitamente alla CP_1
comparsa conclusionale, la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11324/2023 resa all'esito del distinto giudizio, intrapreso da avente ad oggetto CP_1
l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata del
25.2.2011, ma anche l'accertamento della “partecipazione, anche per delega, di tutti i coeredi alle operazioni di sorteggio svoltesi in data 25.2.2011” e l'ordine “al
Conservatore dei RR.II. di Lucera di trascrivere il verbale di sorteggio del 25.2.2011, corredato dei dati catastali dei beni ivi indicati, nonché l'emananda sentenza ex art.
2657 c.c.”.
Detta documentazione, di formazione successiva alla scadenza del termine ex art. 183 comma cpc, va peraltro sottoposta al contraddittorio delle parti.
La causa, pertanto, va rimessa sul ruolo per l'ulteriore istruzione delle domande proposte dalle parti.
A tanto si provvede, naturalmente, mediante separata ordinanza, giusta il disposto dell'art. 279, comma 3 c.p.c., con la conseguenza che la presente pronuncia assume il carattere di sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 279 comma 2 n. 4) c.p.c.
11). In ragione della natura non definitiva della presente sentenza, la liquidazione delle spese di lite avrà luogo con la pronuncia terminativa del giudizio, conformemente, del resto, a quanto previsto dalla disposizione normativa di cui al primo comma dell'art. 91 cod. proc. civ
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Ottava Sezione Civile, non definitivamente pronunziando:
1). Dichiara la contumacia di CP_8
2). Dichiara estinte le domande proposte dalle attrici nella parte in cui le stesse hanno ad oggetto i beni indicati nell'atto di citazione all'elenco sub B);
3). Rigetta l'eccezione di litispendenza tra il presente giudizio e quello n. 5494/2022
R.G. pendente innanzi alla Corte d'Appello di Napoli nonché tra il presente giudizio e quello n. 1981/2019 R.G. instaurato da davanti al Tribunale di Napoli;
CP_1 22 4). Dispone, con separata ordinanza, in ordine all'ulteriore istruzione della controversia, previa rimessione del giudizio sul ruolo;
5). Rinvia alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
NAPOLI, 3 febbraio 2025.
Il giudice
Dott.ssa Nicoletta CALISE