Art. 2.
Alle operazioni previste nel precedente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144 , sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.
Alle operazioni previste nel precedente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144 , sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.