Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2025, n. 35033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35033 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
35033-25
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
Composta da:
ALDO ACETO VITTORIO PAZIENZA ANTONELLA DI STASI UBALDA MACRI IA CE GR
ha pronunciato la seguente
Sent. n. sez. 1146/2025
- Presidente -
UP - 27/06/2025
R.G.N. 10355/2025
- Relatore
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NZ UI nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
fusiona det wedimento generale dall identificat norma dell'art. 50 digs. 196/03 in quant disposto dalle 1) a richieste di perse
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Luana Ma
udita la relazione svolta dal Consigliere IA CE GR;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO MONFERINI che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto.
udito il difensore
L'avvocato La Runa chiede il rigetto del ricorso e deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. Dichiara che la propria assistita è ammessa al gratuito patrocinio. L'avvocato Salemi si associa alle conclusioni del PG e deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. Dichiara che la propria assistita è ammessa al gratuito patrocinio. L'avvocato Amoddio chiede l'annullamento della sentenza. L'avvocato Lantieri chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/01/2025, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni due, mesi dieci di reclusione oltre alle pene accessorie, emessa dal giudice di primo grado nei confronti di LU CO, in relazione ai reati di cui agli artt. 609 bis cod. pen. (Capo a), 61, comma 1, n.2, 582 cod. pen. (Capo B), per aver costretto con violenza RI VI, durante un colloquio di lavoro da svolgersi presso l'abitazione del ricorrente quale collaboratrice domestica, a subire palpeggiamenti, baci e leccamento di varie parti del corpo, cagionandole lesioni personali, consistite in escoriazioni, graffi alla regione toracica, collo e arti superiori.
2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione LU CO per il tramite dell'avvocato Sofia Amoddio, affidando il ricorso a tre motivi, e a mezzo dell'avv. Lantieri, che ha formulato quattro motivi.
2.1. Con il ricorso proposto a mezzo avv. Amoddio, il ricorrente deduce innanzitutto vizio della motivazione in relazione alla affermata attendibilità della persona offesa, nonostante nell'atto di appello il difensore abbia evidenziato le numerose contraddizioni tra la descrizione dei fatti resa dalla persona offesa alla polizia giudiziaria in data 30/01/2023 nel verbale di ricezione della querela orale, sporta dalla donna in prossimità dei fatti contestati (asseritamente avvenuti il 29/01/2023) e tra quanto affermato dalla donna sia nelle sommarie informazioni testimoniali (verbale di polizia giudiziaria del 17/02/2023) che in sede di incidente probatorio. In particolare il ricorrente ha enucleato ben 8 contraddizioni, relative a valutazioni manifestate dalla persona offesa in ordine alle qualità morali del signor CO (che le era apparso come "persona distinta"), in ordine alla descrizione della dinamica della violenza, in particolare in ordine allo stato di incoscienza o meno in cui la donna si trovava durante la violenza subita, in ordine al costringimento fisico subito (se era stata bloccata solo con le braccia o anche con l'intero corpo, mettendole una gamba sul petto), in ordine alla dinamica del denudamento (se prima sia stata spogliata e poi buttata sul letto o viceversa), in ordine al tipo e al grado di invasività della dell'abuso patito (ovvero se dopo averla denudata, l'imputato l abbia penetrata con le dita nella vagina o l'abbia palpeggiata esternamente nelle zone erogene), in ordine alla possibilità di ottenere un rapporto sessuale completo, in ordine alla richiesta Call esplicita di un atto sessuale orale e infine in ordine alle modalità jr cui la persona offesa sia riuscita a sottrarsi alla costrizione e allontanarsi dall'abitazione dell'imputato (se spingendolo o allontanandosi in un momento di distrazione dell'uomo).
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. La Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i requisiti per l'applicazione della invocata attenuante a causa della tardività del risarcimento del danno. Evidenzia, tuttavia, di aver riparato interamente il danno e comunque di essersi già prima del giudizio, spontaneamente adoperato
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per attenuare le conseguenze dannose del reato, avendo inviato alla persona offesa la somma di euro 3000 in data 28/04/2023, prima della fissazione dell'udienza innanzi alla Gup per il rito abbreviato, e quindi prima del giudizio, e di aver corrisposto successivamente ulteriori euro 3.000 appena possibile, compatibilmente con il proprio reddito e le proprie condizioni economiche. L'invio della somma, sia pure non integrale è, quindi avvenuto prima dell'inizio del giudizio sicché è erronea l'affermata tardività.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'ipotesi di minore gravità di cui al terzo comma dell'art. 609 bis cod. pen. Evidenzia, al riguardo, che la medesima persona offesa nel verbale di polizia giudiziaria del 17/02/2023, ha dichiarato che l'imputato aveva espressamente affermato di non volere avere rapporti sessuali completi perché "non in grado", che la donna ha subito un grado di coartazione fisica minima, tanto da potersi liberare prontamente dall'aggressione, considerato che il ricorrente è un anziano ottantenne, in condizioni fisiche di menomazione e considerata la brevità e occasionalità della condotta.
3.1. Passando all'analisi del ricorso formulato dall'avv. Lantieri, si deduce, con il primo motivo, violazione di legge e motivazione apparente in ordine all'affermazione della responsabilità, in ragione della acritica adesione della sentenza di primo grado che aveva a sua volta acriticamente aderito all'ordinanza cautelare. Il giudice di primo grado, in particolare, non si è confrontato con le considerazioni svolte dalla difesa in sede di discussione, non avendo approfondito adeguatamente le contraddizioni emerse dopo l'incidente probatorio della persona offesa, portatrice di un interesse economico, essendosi costituita parte civile;
elemento che avrebbe richiesto uno sforzo argomentativo e valutativo ben superiore da parte del primo decidente. Inoltre, la Corte di appello, con motivazione apparente, ha rigettato le deduzioni difensive, limitandosi a sostenere che la condanna era stata pronunciata all'esito di un'autonoma valutazione dei fatti, omettendo, però di indicare gli elementi e le argomentazioni di valutazione autonoma della sentenza del giudice di primo grado.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e difetto di motivazione, posto che entrambi i giudici di merito non hanno in alcun modo articolato alcuna argomentazione in ordine alla ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa in primo grado e riproposta in appello, che rappresentava uno stato di salute precario è condizioni di menomazione fisica: l'imputato, infatti, ha ottant'anni, soffre di una grave forma di diabete ed ha una parte del piede amputata che gli impedisce di deambulare correttamente, come da lui affermato in sede di esame del 21 febbraio 2023. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del reato come di minore gravità, ingiustamente esclusa, benché non sia stato arrecato alla vittima un danno grave, anche in termini psichici e non vi sia stato un grado di compromissione della libertà sessuale grave;
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l'indicazione dell'elemento di conclamata gravità del fatto e al grado di coartazione subito dalla vittima.
3.4. Con il quarto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della stessa in relazione all'attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa, richiamando le già evidenziate contraddizioni del narrato e mancando riscontri estrinseci diagnostici relativi alla dedotta crisi ipoglicemica avuta dalla vittima durante la presunta aggressione sessuale o alle lesioni lievi, essendosi recata in ospedale solo dopo alcuni giorni dall'episodio, nonché all'intera vicenda lamentata.
4. Il Procuratore generale presso questa Corte, in udienza, ha chiesto il rigetto del ricorso.
5. L'avv. Salemi per la parte civile Centro Antiviolenza Ipazia e l'avv. La Runa per la parte civile VI RI, hanno depositato conclusioni scritte e nota spese, con ammissione a patrocinio a spese delle Stato.
RITENUTO IN FATTO
1.1.Le doglianze formulate con primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Amoddio e con i motivi primo, secondo e quarto del ricorso presentato dall'avv. Lantieri, da trattarsi congiuntamente in quanto tutte afferenti alla valutazione di attendibilità sotto il profilo intrinseco ed estrinseco delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).
1.2. Nel caso di specie, il giudice a quo ha affermato di condividere la valutazione di piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, evidenziandone la precisione, logicità e coerenza, sottolineando che la donna ha riferito nei medesimi termini l'episodio di violenza sessuale sia nella querela che nelle sommarie informazioni testimoniali rese agli inquirenti, videoregistrate e trascritte, che in sede di incidente probatorio, esaminando tutte le otto contraddizioni che il ricorrente aveva lamentato nell'atto di appello ed affermando che le lievissime contraddizioni evidenziate, concernenti elementi circostanziale di dettaglio, non
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inficiano la coerenza del narrato della persona offesa. Il giudice a quo ha evidenziato, al riguardo, che la donna nelle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria il 30/01/2023 in prossimità dei fatti, non ha descritto l'imputato come "uomo distinto" ma si è limitata a dichiarare di averlo contattato telefonicamente per ragioni di lavoro, avendo il ricorrente pubblicato un annuncio. Vero è che la donna ha anche riferito di aver subito un toccamento del décolleté fin dal primo contatto con il datore di lavoro, presso la sua abitazione, e di non essersi opposta a tale gesto né di essersi immediatamente allontanata, ma in sede di incidente probatorio la persona offesa ha affermato di aver credito di aver male interpretato il gesto del CO, ritenendo che si sia trattato solo di un gesto involontario. Quanto alla dinamica dell'azione e, in particolare, alla seconda, la terza, la quarta contraddizione rilevata dalla difesa, il giudice ha evidenziato che la donna ha riferito fin da subito alla polizia giudiziaria di essere "svenuta" e di essere affetta da ipoglicemia, circostanza che non è stata affatto negata neppure in sede di incidente probatorio, non rilevando - prosegue il giudice a quo - che si sia trattato di un vero e proprio svenimento o di un collasso o di altro malore. Né la persona offesa ha riferito di essersi trovata "nuda per terra", ma ha sempre dichiarato che le violenze sono avvenute sul letto, ha affermato di essere stata spogliata, palpata, toccata e leccata nel corpo e di essere trattenuta per le mani e dai polsi e con il ginocchio descrivendo, in sede di incidente probatorio, anche la particolare posizione assunta dall'imputato (che approfittava del malessere della donna) e la richiesta di praticargli un rapporto orale, non riuscendo l'imputato ad avere un'erezione, nonché, nel dettaglio, gli abusi subiti. Nessuna contraddizione neppure sussiste tra le modalità riferite, con le quali la donna è riuscita a sottrarsi al costringimento, avendo la persona offesa dichiarato di essersi alzata di colpo dal letto, dando uno spintone all'imputato o comunque approfittando di un momento di allentamento della pressione;
anche questo profilo-asserisce il giudice - costituisce un dettaglio assal marginale nella dinamica della vicenda;
è del resto plausibile che la donna sia voluta andare in bagno prima di scappare via dall'abitazione dell'imputato, in condizioni di emergenza, tant'è che riusciva a indossare solamente il giubbino, per coprirsi, e non anche la biancheria intima e il maglione. Né emergono - prosegue il giudice a quo - motivi di astio che facciano dubitare della credibilità intrinseca della donna, ma piuttosto il narrato della persona offesa trova molteplici riscontri.
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Pertanto, il giudice ha evidenziato che la versione dei fatti resa dalla persona offesa, lungi dall'essere contraddittoria e colma di aporie, è dotata di intrinseca attendibilità ed è riscontrata da molteplici elementi costituiti innanzitutto dalla documentazione medica prodotta, attestante, quale diagnosi, lesioni escoriate, graffi sulla regione toracica, collo e arti superiori, dagli allegati fotografici e dalle dichiarazioni rese dalla madre della persona offesa.
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In particolare, il referto medico richiama l'esistenza di graffi nella regione terapica del tutto compatibili con il tentativo del CO di slacciarle il reggiseno e le gli allegati fotografici permettono di riscontrare la presenza di escoriazioni sul braccio destro sinistro sul décolleté e sul collo.
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In particolare, il giudice ha richiamato la documentazione medica prodotta, attestante lesioni escoriate, graffi alla regione toracica e al collo e agli arti superiori, referto del tutto compatibile con la descrizione dei fatti della donna, che ha dichiarato che l'imputato ha violentemente tentato di slacciarle il reggiseno, nonché gli allegati fotografici che riscontrano escoriazioni sul braccio destro e sinistro, sul collo e sul decolté. Ulteriore riscontro è costituito dal certificato medico, antecedente ai fatti, che attesta che la persona offesa soffre di "sincope da ipoglicemia", patologia del tutto coerente con la narrazione della donna che può spiegarne l'atteggiamento succube e non immediatamente reattivo. Il giudice ha richiamato inoltre le dichiarazioni rese dalla madre della persona offesa, la quale ha riferito di aver visto la figlia che indossava solamente il giubbotto e che sotto tale indumento era completamente nuda e ha riferito di aver chiamato più volte la figlia durante l'incontro di lavoro preoccupandosi in quanto la donna non le rispondeva. Anche dal verbale di ricezione della querela orale sporta dalla VI in data 30/01/2023 emerge che la persona offesa era scossa e in lacrime. La ragazza mostrava alla madre i segni dell'aggressione sul collo e sul petto. Il giudice ha richiamato anche le chiamate telefoniche effettuate dall'imputato successivamente fatti, nonché la precedente condanna dell'imputato per fatti analoghi di violenza sessuale con sentenza emessa dal tribunale di Siracusa in data 13/06/2019 confermata dalla Corte di appello di Catania il 27/05/2020.
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Quanto alla valutazione della compatibilità delle condizioni fisiche e motorie dell'imputato, precisa il giudice che il CO, che risulta dalle dichiarazioni rese dalla dipendente del supermercato ove egli si recava per comprare generi alimentari, che l'uomo era in grado di deambulare, tanto da poter uscire di casa da solo, anche non utilizzando le stampelle o altri aiuti, che era in grado persino di caricare sul carrello della spesa le cassette d'acqua, e pertanto, che le condizioni di menomazione da cui è affetto l'imputato non sono ostative ad una ricostruzione dei fatti così come narrata dalla persona offesa. Pertanto, il giudice a quo ha analizzato partitamente tutte le contraddizioni ed aporie evidenziate dal ricorrente, né tali presunte contraddizioni sono in grado di disarticolare la coerenza del narrato della persona offesa, che sentita più volte, ha fornito sempre la medesima versione dei fatti, compreso il particolare di essere passata dal bagno dell'abitazione prima di fuggire. Il ricorrente, nel contestare il significato che la Corte ha desunto dai contenuti della deposizione e dalle querele presentate dalla persona offesa, sostanzialmente sollecita una diversa interpretazione della prova dichiarativa, che non è stata per nulla travisata: si tratta di una doglianza non consentita in sede di legittimità, poiché giudice non ha al di fuori dello stretto perimetro del travisamento probatorio il potere di rivalutare le prove. Infatti, è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, che ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, mentre esula dall'area della deducibilità nel giudizio di cassazione il vizio di travisamento del
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fatto, essendo precluso al giudice di legittimità reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito e sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quello compiuto nei precedenti gradi di giudizio (ex plurimis, Sez.3, n.39729 del 18/06/2009, Rv. 244623; Sez.5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215) Il giudice a quo ha, dunque, perfettamente lumeggiato le ragioni per le quali ha ritenuto attendibili le deposizioni della persona offesa e dei testi. La valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni processualmente rilevanti, da qualunque parte provengano, esige infatti un'accurata disamina, anche in ordine ai rapporti tra i protagonisti della vicenda sub ludice, agli interessi e ai moventi che possono aver mosso un testimone a rendere una dichiarazione di un determinato tenore e a tutte le circostanze che abbiano eventualmente influito sulla deposizione (Sez. U, 4/02/1992, Ballan). Occorre, in questa prospettiva, tener presente, in particolare, come la deposizione della persona offesa dal reato, pur potendo certamente rientrare nello spettro cognitivo e valutativo del giudice, in sede decisoria, vada riguardata con ogni cautela, considerato che la parte lesa è portatrice di un interesse contrapposto a quello dell'imputato (Cass. 13/05/1997, Di Candia, Rv.208229). E le Sezioni unite, pur ribadendo che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della declaratoria di responsabilità dell'imputato, hanno sottolineato la necessità di una attenta verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella alla quale vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Nel caso poi in cui la persona offesa si sia costituita parte civile può essere opportuno procedere al riscontro delle sue dichiarazioni mediante altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Tale itinerario concettuale è stato correttamente esperito dalla Corte territoriale la quale, con ampiezza argomentativa, ha illustrato le cadenze dell'analisi delle dichiarazioni della persona offesa prima sotto il profilo intrinseco e poi sotto quello estrinseco, in relazione all'esistenza di innumerevoli riscontri di natura testimoniale, si da collocare la decisione al di là della soglia del ragionevole dubbio. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767).
1.2. Infine, si osserva che è generico il primo motivo di doglianza formulato dall'avv. Lantieri, relativo alla nullità della sentenza di primo grado, avendo il Tribunale richiamato per relationem quanto affermato nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa, essendo l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno né alcuna specifica
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indicazione dei passaggi argomentativi in cui il giudice di prime cure abbia fatto rinvio all'ordinanza cautelare, senza effettuate una propria autonoma valutazione.
2. Con riferimento alla doglianza relativa al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen., il giudice a quo ne ha evidenziato la tardività, avendo l'imputato versato a titolo di risarcimento del danno "prima del giudizio" solo la somma di euro 3000, certamente insufficiente per il tipo di reato commesso e per il danno fisico e psicologico cagionato alla persona offesa- non rilevando il versamento tardivo, effettuato ad integrazione nel corso del giudizio, di ulteriori euro 3000, posto che la norma richiede la riparazione integrale del danno mediante risarcimento da effettuarsi prima del giudizio.
3. Quanto alla circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall'art. 609- bis, comma terzo, cod. pen., si ribadisce che deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, in modo da accertare che la libertà sessuale non sia stata compressa in maniera grave e che non sia stato arrecato alla vittima un danno grave, anche in termini psichici (Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, Rv. 27761). Assumono quindi rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre, ai fini del diniego della stessa attenuante, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, dep. 22/02/2016, P.G. in proc. D., Rv. 266272; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, dep. 25/05/2015, K., Rv. 263821). Nel caso in disamina il giudice ha richiamato l'invasività dell'aggressione, sebbene non culminata in una congiunzione carnale completa, nonché il grado di costringimento che la donna ha subito, costretta finanche ad un rapporto orale, e le forti ripercussioni sotto il profilo psicologico, avendo la persona offesa lamentato insonnia, panico e crisi emotive.
6. I ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di
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appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso all'udienza del 27/06/2025 Il Consigliere relatore Maria Beatrice Mage Move
Il Presidente Aldo Aceto
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lg. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
Deposituta in Cancelleria
Oggi,
20 OTT. 2025
TE FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Luana Mani
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