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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/12/2025, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA IA AP RE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Roberto Pellecchia, all'udienza del 22-12-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 5117 dell'anno 2025
OGGETTO
Opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
(CF. ) elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Salvatore Zannini, che lo rapp.ta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso in opposizione telematico.
Ricorrente
E
, CF , in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida CP_1 P.IVA_1
EN ), giusta procura generale alle liti in atti. CodiceFiscale_2
Resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' : come da memoria difensiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 24-06-2025 Parte_1
CP_ proponeva opposizione ad ordinanza ingiunzione n. OI-000758557, notificata dall' in data 30-05-2025, con la quale gli era stata comminata una sanzione amministrativa di
€.1.298,94, per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, di cui all'accertamento n. .2000.10/06/2022.0385120 del 10/06/2022 “riferito all'anno CP_1
2020”.
Il ricorrente assumeva la violazione dell'art. 14 L. 689/81 da parte dell' e CP_2 la conseguente infondatezza della pretesa.
1 Concludeva chiedendo dichiararsi, previa sospensione, la nullità ed illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , eccependo la regolarità della notifica CP_1 dell'avviso di accertamento sottostante l'ingiunzione impugnata;
l'insussistenza della decadenza non essendo applicabile alla fattispecie in esame il termine di 90 giorni dal momento che la “relativa violazione è accertabile solo l'anno successivo all'annualità di riferimento e dopo la cd. TARIFFAZIONE”, in ogni caso, la regolarità del procedimento e l'insussistenza della prescrizione.
Concludeva per l'inammissibilità o per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
All'udienza odierna, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
L'opposizione ad ordinanza ingiunzione n. OI-000758557 trae origine dall'accertamento dell' n. 2000.10/06/2022.0385120 del 10/06/2022 (versato in CP_1 atti).
Nell'atto veniva contestata la violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), e contestualmente veniva comunicata la sanzione amministrativa in misura ridotta (ex art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689), per non essere state versate le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per l'annualità
“2020”.
In via preliminare va esaminata la doglianza della difesa del , inerente Pt_1 la violazione dell'art. 14 L. 689/81 a che “l' dimostri di aver notificato un valido CP_1 atto di accertamento nel rispetto di cui al termine previsto dall'art. 14 della su indicata legge (90 giorni)”.
Al riguardo l' ha prodotto in giudizio l'atto di accertamento n. CP_1
.2000.10/06/2022.0385120 del 10/06/2022 e la prova della notifica del predetto CP_1 atto, notificato al ricorrente in data 24.06.2022 con raccomandata n. 78604659049-3.
Va tuttavia precisato che il predetto accertamento riporta nel prospetto inadempienze, come annualità di riferimento, il “2019/4”, intimando il pagamento della sanzione ridotta di € 16.666,67, laddove invece l'ordinanza ingiunzione – emessa dichiaratamente sulla scorta del medesimo accertamento – riporta la dicitura “atto di accertamento n.
2000.10/06/2022.0385120 del 10/06/2022 riferito all'anno 2020”. CP_1
2 Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'art.14 della L.n.689/1981 prevede “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito ormai da tempo che il momento dell'accertamento non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'Ente, ma va individuato nella data in cui viene completata l'attività tesa a verificare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione (Cass. 21171/2019;
Cass. 17673/2022).
Ed infatti, la tempestività o la tardività della comunicazione dell'accertamento rispetto alle relative indagini sono da valutare “nel complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità…” (cfr. Cass. n. 27009/2024, Cass. SS.UU., 31-10-
2019, n. 28210).
Pur non potendo il Giudice sostituirsi all'Autorità per la valutazione dell'esercizio dei poteri di indagine, tuttavia, laddove in sede di opposizione l'interessato faccia valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, può verificare la ragionevolezza dei tempi di indagine, individuando il momento iniziale del termine, ricostruendo e valutando le circostanze di fatto e la congruità dei tempi utilizzati rispetto alla complessità del caso (Cass. n. 27009/2024).
Nel caso in esame, trattandosi di inadempienze in materia di aziende agricole, mentre per i periodi retributivi dall'Aprile 2020 è stato esteso ai datori di lavoro che assumono operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (manodopera agricola)
l'obbligo di utilizzo del flusso Uniemens mensile, per i periodi retributivi antecedenti ad aprile 2020 – come il caso de quo - devono essere utilizzati i flussi DMAG (circolare
27 settembre 2002, n. 153). E tale circostanza è confermata dalla difesa dell' CP_1 CP_1 che evidenzia che l'azienda agricola era tenuta all'invio di modelli DMAG, con le relative scadenze.
3 La predetta circolare prevede l'istituzione del modello DMAG UNICO ai fini della dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata (operai a tempo indeterminato, operai a tempo determinato e compartecipanti individuali).
I termini di scadenza degli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni sono fissati alle date del 30 aprile (primo trimestre), 31 luglio (secondo trimestre), 31 ottobre (terzo trimestre), 31 gennaio dell'anno successivo (quarto trimestre).
Pertanto, posto che la omessa contribuzione (secondo quanto emerge dall'atto di accertamento) è relativa al quarto trimestre dell'anno 2019, i modelli DMAG dovevano essere trasmessi, al più tardi, entro il 31 gennaio 2020.
Va da sé, pertanto, che il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza per la contestazione della violazione non può che essere individuato nel giorno successivo a quello della scadenza per il versamento dei contributi omessi, attraverso l'esame dei flussi trasmessi.
Come emerge dall'atto di accertamento versato in atti, infatti, esso è intervenuto a seguito di “una verifica nei nostri archivi”.
La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali si è risolta, dunque, in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi DMAG – che vengono inviati con le scadenze innanzi precisate – e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione al singolo trimestre di riferimento.
Si è trattato, dunque, di una opera di verifica compiuta dall' tramite una mera CP_1 consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici, che non ha implicato lo svolgimento di ulteriore indagine istruttoria, né ha comportato peculiarità di sorta, risultando le omissioni riferibili tutte alla stessa matricola aziendale (cfr. prospetto inadempienze a pag. 4 dell'atto di accertamento); attività, peraltro, Parte_2 scevra da valutazioni di specifici aspetti oggettivi o soggettivi dell'infrazione. Né il tempo decorso appare giustificabile in virtù della acquisizione presso altre
Amministrazioni dei dati telematici elaborati dall'Istituto, avendo dovuto all'uopo l'odierno ente resistente soltanto consultare i propri archivi. CP_ Al riguardo irrilevante appare la c.d. Tariffazione sollevata dall' – attività, peraltro, meramente interna che non può tradursi in uno slittamento eccessivo ed ingiustificato dell'esame di dati in possesso dell'Amministrazione - poiché, a tutto concedere, anche slittando ulteriormente in avanti il periodo della verifica, l'avviso di accertamento è stato comunque notificato oltre due anni dopo.
Ne consegue che, con riguardo all'annualità 2019, non trova razionale giustificazione la
4 formazione (nell'anno 2022) e la notifica dell'accertamento del 24.06.2022, (oltre due anni dalla cessazione del periodo di indagine). Dunque, l'avviso di accertamento n.
.2000.10/06/2022.0385120 (presupposto all'OI impugnata), relativo alla verifica CP_1 delle inadempienze per il periodo “2019/4”, predisposto oltre due anni dopo e notificato in data 24.06.2022, non può ritenersi essere stato comunicato tempestivamente.
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 18, legge nr. 689 del 1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, ha precisato che in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere”, in quanto «la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”, e la sua individuazione in un momento «non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24
Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.» (Corte cost. nr. 151 del 2021). CP_
A fronte delle considerazioni qui esposte, la normativa richiamata dall' a giustificazione dell'inapplicabilità del termine di cui all'art. 14 L. 689/81, a ben vedere, ha ad oggetto un diverso periodo di riferimento;
infatti, l'art. 23 del D.L. n. 48/2023, in materia di modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevede, al comma 2 prevede “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
La normativa richiamata dalla difesa dell'ente non può quindi disciplinare la fattispecie
5 in esame, trattandosi di ben più risalenti annualità di riferimento (2019) con un accertamento notificato nel 2022.
Ne deriva che, alla stregua delle argomentazioni esposte, deve ritenersi maturata la decadenza di cui all'art. 14, co. 2 L. 689/81, dal diritto a richiedere il pagamento delle somme intimate con la successiva ordinanza ingiunzione, essendo ampiamente decorso il termine di 90 giorni dagli accertamenti alle notifiche delle violazioni, con l'ulteriore conseguenza che, alla stregua dell'ultimo comma del citato art. 14 “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La decadenza dell' dalla potestà punitiva comporta l'annullamento dell'ordinanza CP_1 ingiunzione e la non debenza delle somme di cui alla medesima.
Le presenti argomentazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore doglianza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti dell' , con ricorso depositato in data 24-06-2025, così
[...] CP_1 provvede:
• Dichiara l'intervenuta decadenza dell' in ordine alle sanzioni CP_1 amministrative di cui alla ordinanza ingiunzione n. OI-000758557, notificata CP_ dall' in data 30-05-2025;
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
€.1000,00, oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 22-12-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA IA AP RE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Roberto Pellecchia, all'udienza del 22-12-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 5117 dell'anno 2025
OGGETTO
Opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
(CF. ) elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Salvatore Zannini, che lo rapp.ta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso in opposizione telematico.
Ricorrente
E
, CF , in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida CP_1 P.IVA_1
EN ), giusta procura generale alle liti in atti. CodiceFiscale_2
Resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' : come da memoria difensiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 24-06-2025 Parte_1
CP_ proponeva opposizione ad ordinanza ingiunzione n. OI-000758557, notificata dall' in data 30-05-2025, con la quale gli era stata comminata una sanzione amministrativa di
€.1.298,94, per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, di cui all'accertamento n. .2000.10/06/2022.0385120 del 10/06/2022 “riferito all'anno CP_1
2020”.
Il ricorrente assumeva la violazione dell'art. 14 L. 689/81 da parte dell' e CP_2 la conseguente infondatezza della pretesa.
1 Concludeva chiedendo dichiararsi, previa sospensione, la nullità ed illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , eccependo la regolarità della notifica CP_1 dell'avviso di accertamento sottostante l'ingiunzione impugnata;
l'insussistenza della decadenza non essendo applicabile alla fattispecie in esame il termine di 90 giorni dal momento che la “relativa violazione è accertabile solo l'anno successivo all'annualità di riferimento e dopo la cd. TARIFFAZIONE”, in ogni caso, la regolarità del procedimento e l'insussistenza della prescrizione.
Concludeva per l'inammissibilità o per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
All'udienza odierna, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
L'opposizione ad ordinanza ingiunzione n. OI-000758557 trae origine dall'accertamento dell' n. 2000.10/06/2022.0385120 del 10/06/2022 (versato in CP_1 atti).
Nell'atto veniva contestata la violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), e contestualmente veniva comunicata la sanzione amministrativa in misura ridotta (ex art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689), per non essere state versate le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per l'annualità
“2020”.
In via preliminare va esaminata la doglianza della difesa del , inerente Pt_1 la violazione dell'art. 14 L. 689/81 a che “l' dimostri di aver notificato un valido CP_1 atto di accertamento nel rispetto di cui al termine previsto dall'art. 14 della su indicata legge (90 giorni)”.
Al riguardo l' ha prodotto in giudizio l'atto di accertamento n. CP_1
.2000.10/06/2022.0385120 del 10/06/2022 e la prova della notifica del predetto CP_1 atto, notificato al ricorrente in data 24.06.2022 con raccomandata n. 78604659049-3.
Va tuttavia precisato che il predetto accertamento riporta nel prospetto inadempienze, come annualità di riferimento, il “2019/4”, intimando il pagamento della sanzione ridotta di € 16.666,67, laddove invece l'ordinanza ingiunzione – emessa dichiaratamente sulla scorta del medesimo accertamento – riporta la dicitura “atto di accertamento n.
2000.10/06/2022.0385120 del 10/06/2022 riferito all'anno 2020”. CP_1
2 Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'art.14 della L.n.689/1981 prevede “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito ormai da tempo che il momento dell'accertamento non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'Ente, ma va individuato nella data in cui viene completata l'attività tesa a verificare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione (Cass. 21171/2019;
Cass. 17673/2022).
Ed infatti, la tempestività o la tardività della comunicazione dell'accertamento rispetto alle relative indagini sono da valutare “nel complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità…” (cfr. Cass. n. 27009/2024, Cass. SS.UU., 31-10-
2019, n. 28210).
Pur non potendo il Giudice sostituirsi all'Autorità per la valutazione dell'esercizio dei poteri di indagine, tuttavia, laddove in sede di opposizione l'interessato faccia valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, può verificare la ragionevolezza dei tempi di indagine, individuando il momento iniziale del termine, ricostruendo e valutando le circostanze di fatto e la congruità dei tempi utilizzati rispetto alla complessità del caso (Cass. n. 27009/2024).
Nel caso in esame, trattandosi di inadempienze in materia di aziende agricole, mentre per i periodi retributivi dall'Aprile 2020 è stato esteso ai datori di lavoro che assumono operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (manodopera agricola)
l'obbligo di utilizzo del flusso Uniemens mensile, per i periodi retributivi antecedenti ad aprile 2020 – come il caso de quo - devono essere utilizzati i flussi DMAG (circolare
27 settembre 2002, n. 153). E tale circostanza è confermata dalla difesa dell' CP_1 CP_1 che evidenzia che l'azienda agricola era tenuta all'invio di modelli DMAG, con le relative scadenze.
3 La predetta circolare prevede l'istituzione del modello DMAG UNICO ai fini della dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata (operai a tempo indeterminato, operai a tempo determinato e compartecipanti individuali).
I termini di scadenza degli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni sono fissati alle date del 30 aprile (primo trimestre), 31 luglio (secondo trimestre), 31 ottobre (terzo trimestre), 31 gennaio dell'anno successivo (quarto trimestre).
Pertanto, posto che la omessa contribuzione (secondo quanto emerge dall'atto di accertamento) è relativa al quarto trimestre dell'anno 2019, i modelli DMAG dovevano essere trasmessi, al più tardi, entro il 31 gennaio 2020.
Va da sé, pertanto, che il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza per la contestazione della violazione non può che essere individuato nel giorno successivo a quello della scadenza per il versamento dei contributi omessi, attraverso l'esame dei flussi trasmessi.
Come emerge dall'atto di accertamento versato in atti, infatti, esso è intervenuto a seguito di “una verifica nei nostri archivi”.
La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali si è risolta, dunque, in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi DMAG – che vengono inviati con le scadenze innanzi precisate – e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione al singolo trimestre di riferimento.
Si è trattato, dunque, di una opera di verifica compiuta dall' tramite una mera CP_1 consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici, che non ha implicato lo svolgimento di ulteriore indagine istruttoria, né ha comportato peculiarità di sorta, risultando le omissioni riferibili tutte alla stessa matricola aziendale (cfr. prospetto inadempienze a pag. 4 dell'atto di accertamento); attività, peraltro, Parte_2 scevra da valutazioni di specifici aspetti oggettivi o soggettivi dell'infrazione. Né il tempo decorso appare giustificabile in virtù della acquisizione presso altre
Amministrazioni dei dati telematici elaborati dall'Istituto, avendo dovuto all'uopo l'odierno ente resistente soltanto consultare i propri archivi. CP_ Al riguardo irrilevante appare la c.d. Tariffazione sollevata dall' – attività, peraltro, meramente interna che non può tradursi in uno slittamento eccessivo ed ingiustificato dell'esame di dati in possesso dell'Amministrazione - poiché, a tutto concedere, anche slittando ulteriormente in avanti il periodo della verifica, l'avviso di accertamento è stato comunque notificato oltre due anni dopo.
Ne consegue che, con riguardo all'annualità 2019, non trova razionale giustificazione la
4 formazione (nell'anno 2022) e la notifica dell'accertamento del 24.06.2022, (oltre due anni dalla cessazione del periodo di indagine). Dunque, l'avviso di accertamento n.
.2000.10/06/2022.0385120 (presupposto all'OI impugnata), relativo alla verifica CP_1 delle inadempienze per il periodo “2019/4”, predisposto oltre due anni dopo e notificato in data 24.06.2022, non può ritenersi essere stato comunicato tempestivamente.
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 18, legge nr. 689 del 1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, ha precisato che in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere”, in quanto «la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”, e la sua individuazione in un momento «non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24
Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.» (Corte cost. nr. 151 del 2021). CP_
A fronte delle considerazioni qui esposte, la normativa richiamata dall' a giustificazione dell'inapplicabilità del termine di cui all'art. 14 L. 689/81, a ben vedere, ha ad oggetto un diverso periodo di riferimento;
infatti, l'art. 23 del D.L. n. 48/2023, in materia di modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevede, al comma 2 prevede “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
La normativa richiamata dalla difesa dell'ente non può quindi disciplinare la fattispecie
5 in esame, trattandosi di ben più risalenti annualità di riferimento (2019) con un accertamento notificato nel 2022.
Ne deriva che, alla stregua delle argomentazioni esposte, deve ritenersi maturata la decadenza di cui all'art. 14, co. 2 L. 689/81, dal diritto a richiedere il pagamento delle somme intimate con la successiva ordinanza ingiunzione, essendo ampiamente decorso il termine di 90 giorni dagli accertamenti alle notifiche delle violazioni, con l'ulteriore conseguenza che, alla stregua dell'ultimo comma del citato art. 14 “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La decadenza dell' dalla potestà punitiva comporta l'annullamento dell'ordinanza CP_1 ingiunzione e la non debenza delle somme di cui alla medesima.
Le presenti argomentazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore doglianza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti dell' , con ricorso depositato in data 24-06-2025, così
[...] CP_1 provvede:
• Dichiara l'intervenuta decadenza dell' in ordine alle sanzioni CP_1 amministrative di cui alla ordinanza ingiunzione n. OI-000758557, notificata CP_ dall' in data 30-05-2025;
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
€.1000,00, oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 22-12-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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