Art. 9.
Alla complessiva spesa di lire 12.875 milioni autorizzata con i precedenti articoli, si provvedera' mediante prelievo dal Fondo lire, di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 .
Alla complessiva spesa di lire 12.875 milioni autorizzata con i precedenti articoli, si provvedera' mediante prelievo dal Fondo lire, di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 .