Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2001, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 01 1 99 0 1 REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL OPOL SSAZIONE LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 21867/98 Consigliere Dott. Alberto SPANO 1231/99 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron. 2520 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere Ud. 23/11/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 800 2.9 GEN. 2001 RI IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOBBI CANCELLERIA LUISA, rappresentato e difeso dall'avvocato LANDI FERDINANDO, giusta delega in atti;
ricorrente contro 0240737 RI GIUSEPPE;
-- intimato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE " e sul 2° ricorso n° 01231/99 proposto da: UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale GIUSEPPE IMPRESA INDIVIDUALE, in persona RI al Sig. LANDI ✓ dell'omonimo titolare, elettivamente domiciliato in 2000 per dirity L ■ 16 FEB. 2001- ROMA VIA SABOTINO 2, presso lo studio dell'avvocato 4849 IL CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE VITOLO MASSIMO, che lo rappresenta e difende Copie Richiesta pja esecutiva unitamente all'avvocato FRASCINO LUCIANO MARIA, giusta dal Sig.. per diritti L. delega in atti;
il 16 FEB 2001 IL CANCELLIERE - ricorrente nonchè
contro
RI IC;
intimato avverso la sentenza n. 47/98 del Tribunale di VICENZA, depositata il 10/09/98 R.G.N.89/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato VITOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. -2- 21867/98 Svolgimento del processo Con ricorso del 12.11.1996 al Pretore del lavoro di Vicenza, IC RI, premesso di aver lavorato alle dipendenze di IU SA dal giorno 8 maggio 1992 e di essere stato chiedeva allicenziato verbalmente in data 5 luglio 1996, giudice adito la declaratoria di illegittimità del licenziamento con ogni conseguente statuizione patrimoniale. Il SA si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda assumendo che era stato il RI a dare le dimissioni. Produceva al riguardo una lettera di dimissioni sottoscritta dal RI in data 8 luglio 1996. Il Pretore, espletata l'istruzione, rigettava il ricorso ritenendo provate le dimissioni del lavoratore. L'impugnazione del soccombente veniva respinta dal Tribunale DAS. di Vicenza con sentenza del 29 maggio 1998. In motivazione il Tribunale osservava che le dimissioni del RI erano comprovate da documento a firma del lavoratore prodotto ritualmente in giudizio e dallo stesso non disconosciuto, né impugnato con querela di falso, mentre era rimasto del tutto sfornito di prova il preteso licenziamento verbale. Avverso detta sentenza il RI ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. Il datore di lavoro, che resiste con controricorso, ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato. Motivi della decisione Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. 2 Con l'unico motivo del ricorso si denuncia : omessa istruttoria e mancata valutazione di quella in atti;
contraddittorietà logico giuridica della motivazione;
motivazione contra legem;
violazione di legge;
omissione di pronunzia. Con un primo profilo di censura il RI, che esclude di aver mai presentato le dimissioni, premesso che al momento dell'assunzione il datore di lavoro gli aveva fatto sottoscrivere vari fogli in bianco, a suo dire necessari per sbrigare le formalità dell'assunzione, sostiene che nel caso di specie il SA avrebbe abusivamente utilizzato uno dei predetti fogli firmati in bianco apponendovi una dichiarazione di dimissioni;
di conseguenza il documento prodotto dal datore di lavoro non doveva essere impugnato con querela di falso, come D'Ag erroneamente ritenuto dai giudici di merito, potendo il sottoscrittore provare con ogni mezzo che il riempimento era avvenuto in modo diverso dall'accordo. Con un secondo profilo di cenfura il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe valutato in modo errato le deposizioni testimoniali raccolte nel giudizio di merito, attribuendo tra l'altro valore decisivo a testimonianze de relato. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato il SA denuncia omessa pronuncia e conseguente omessa motivazione da parte del Tribunale in ordine alla eccezione di decadenza del lavoratore dal diritto di impugnare il licenziamento, eccezione prospettata dal datore di lavoro in primo grado e riproposta in grado di appello;
lamenta altresì omessa pronuncia e conseguente omessa motivazione da parte dei giudici di appello in ordine alla richiesta di rigetto della domanda del lavoratore diretta ad ottenere il pagamento delle 3 retribuzioni maturate dal licenziamento alla data della riassunzione. Il primo profilo di censura del ricorso principale, con il quale si deduce l'abusivo riempimento da parte del datore di lavoro di un foglio firmato in bianco dal lavoratore, è inammissibile, in quanto fondato su circostanze di fatto e argomentazioni mai prospettate nelle fasi di merito, in cui il ricorrente ha invece dedotto di aver impugnato il documento con querela di falso. E' giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, che nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la possibilità di prospettare nuove questioni di diritto о nuovi temi di contestazione che, costituendo un autonomo e diverso sistema difensivo, non svolto e non discusso nelle precedenti fasi di D.Ag. merito, comportino indagini e valutazioni di fatto non compiute dai giudici di merito (cfr. tra le tante Cass. n. 9882 del 1998, Cass. n. 6356 del 1996, Cass. 3737 del 1999). Il secondo profilo di censura del ricorso principale, con il quale si deducono vizi di motivazione relativamente alla valutazione delle prove operata del Tribunale, è infondato. E' appena il caso di ricordare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove, di controllarne scegliere, tra lel'attendibilità e la concludenza e di complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile il mancato esame di punti decisivi della controversia, ovvero le argomentazioni quando insanabile contrasto traesista complessivamente adottate, tale da non consentire - giuridico posto al'identificazione del procedimento logico base della decisione (cfr. tra le tante Cass. n. 13045 del 1997, Cass. n. 12652 del 1997, Cass. n. 2404 del 2000). Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie congruamente motivate e non D'Ag. operate dal Tribunale sono, manifesta illogicità 0presentano alcun profilo di contraddizione. Per contro, le censure mosse dal ricorrente, lungi dall'indicare le pretese insufficienze ed illogicità della motivazione, si risolvono, in definitiva, nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse circostanze di fatto già valutate dal Tribunale in senso contrario alle aspettative del medesimo ricorrente e nel sollecito di un riesame del merito, del tutto inammissibile in sede di legittimità. Per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso principale, dunque, deve essere respinto. Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dal datore di lavoro. Al rigetto del ricorso principale consegue, altresì, la condanna del RI alla rifusione in favore dell'intimato delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. 5
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di 34.000cassazione, che liquida in lire oltre a lire tre milioni per onorari. Così deciso in Roma il 23 novembre 2000 Il Presidente Il Cons. estensore Guglichen bei auth Francel OdportinФражив О братіно Shill e IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 29 GEN. 2001 oggi, LABORATORE CANCELLERIA I 0 3 A D 1 3 S , S . 5 O T A . L T R , L N A ' O A S L B 3 E L I 7 E P - D S D 8 I - I A 1 N S T 1 G S N O E O E S P A G I M D I A G E E A , O L D O T R T E I T A T R S L I I N L G D E E E S E D O R