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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 3339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3339 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1731/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1731/2023 promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
nata ad [...] il [...], e nato ad [...]_3
Avellino il 13.4.1979, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Magno, come da procura alle liti in atti
-ricorrenti- contro nata a [...] il [...], Controparte_1 CP_2
nato a [...] il [...], nata a
[...] Controparte_3
AN SE IA (NA) il 7.2.1989, e nata a [...]_4
IA (NA) il 25.9.1990
-convenuti contumaci-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso (conclusioni precisate come da note scritte in data 28.11.25):
“Voglia l'adito Tribunale, reiectis contrariis: 1) previo accertamento della procedibilità/ammissibilità della complessiva domanda per le ragioni tutte come allegate dai RICORRENTI nella sezione “FATTO E DIRITTO” di questo atto e, in particolare, nel paragrafo B);
- nonché 2) previo accertamento che le ventisei (26) cambiali garantite da ipoteca dell'importo di euro 9.000,00 cadauna con scadenza semestrale a partire dal 31.07.2014 fino al 31.01.2027, rilasciate da in favore di Parte_1 Parte_4
e in forza di venticinque (25) delle quali i RESISTENTI hanno proposto
[...]
1 intervento ex art. 499 c.p.c. nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 77/2019 del Tribunale di Nola per fare valere un credito di euro 225.000,00 oltre interessi e spese
[doc. 8: ricorso ex art. 499 c.p.c. per , , Controparte_1 Controparte_2
e ; doc. 9: ricorso ex art. 499 c.p.c. – Integrazione;
Controparte_3 CP_4 doc. 10: cambiali ipotecarie;
doc. 57: precisazione credito ] non Persona_1 furono emesse a fronte di un debito contratto da con Parte_1
ma furono rilasciate a solo scopo di garanzia fideiussoria Parte_4 dell'adempimento da parte della delle obbligazioni assunte Parte_5 nell'articolo quinto del contratto di compravendita del 06.02.2014 per notar Per_2 rep. 73028 - raccolta 31216 [doc. 28: contratto di compravendita] e, in
[...] particolare, a garanzia del pagamento del debito residuo afferente alla posizione debitoria verso la , (a sua volta) garantito da ipoteca sui Controparte_5 beni oggetto della compravendita, con ipoteca iscritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di PO 2 il 27.12.2007 ai numeri 98291/39515, per le ragioni tutte come allegate dai RICORRENTI nella sezione “FATTO E DIRITTO” di questo atto e, in particolare, nel paragrafo C);
➢ o, in subordine a quanto sub 2 3) sempre accertata l'insussistenza di qualsiasi ragione di debito di Parte_1 nei confronti di sottostante all'emissione delle
[...] Parte_4 ventisei (26) cambiali di cui al capo 2 che precede, qualora il Tribunale ritenga che lo scopo di garanzia fideiussoria sottostante all'emissione delle cambiali aveva ad oggetto anche il pagamento del debito residuo afferente alla posizione debitoria verso il NC di PO, (a sua volta) garantito da ipoteca sui beni oggetto della compravendita, con ipoteca iscritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di PO 2 il 01.07.2000 ai numeri 22666/4414, il tutto sempre per le ragioni come allegate dai RICORRENTI nella sezione “FATTO E DIRITTO” di questo atto e, in particolare, nel paragrafo C); A) accertare il difetto di legittimazione attiva o, meglio, di titolarità attiva dei RESISTENTI tutti - e dunque, anche di - nella loro qualità di eredi CP_4 di [doc. 8: ricorso ex art. 499 c.p.c. per , Parte_4 Controparte_1
, e;
doc. 9: ricorso ex art. 499 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 c.p.c. – Integrazione;
doc. 43: certificato di morte di;
doc. 44: Parte_4 certificato di situazione di famiglia di ] a far valere il credito Parte_4 portato dalle cambiali, rectius il sottostante rapporto di garanzia fideiussoria di cui al capo 2) che precede (e, dunque, per il pagamento del debito residuo afferente alla posizione debitoria verso la ) e, in subordine, anche quello Controparte_5 di cui al capo 3) sempre che precede (e, dunque, per il pagamento del debito residuo afferente alla posizione debitoria verso il NC di PO), poiché, a seguito della stipula del definitivo di compravendita tra la e Parte_5 [...]
[doc. 28: contratto di compravendita], questo contratto è divenuto CP_4 l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio, con la conseguenza che l'unica che avrebbe potuto prospettare la propria legittimazione e titolarità attiva sarebbe stata, quale parte compratrice degli immobili [sempre doc. 28: contratto di compravendita], , sempreché, però, avesse agito in proprio68 e CP_4 non, come ha fatto, (anch'ella) nella qualità di erede di [doc. Parte_4
9: ricorso ex art. 499 c.p.c. – Integrazione], il tutto sempre per le ragioni tutte come allegate dai RICORRENTI nella sezione “FATTO E DIRITTO” di questo atto e, in particolare, nel paragrafo C) e, ancor più in particolare, sotto paragrafo C.5.1, punto (i) e sotto paragrafo C.6.1, punto 1);
2 B) accertare comunque l'avvenuta decadenza degli e, comunque, Persona_1 di , ex art. 1957 c.c., dal diritto di pretendere l'adempimento CP_4 dell'obbligazione fideiussoria indicata al capo 2 che precede (e, dunque, per il pagamento del debito residuo afferente alla posizione debitoria verso la
[...]
) e, in subordine, anche di quella indicata al capo 3) sempre che Controparte_5 precede (e, dunque, anche per il pagamento del debito residuo afferente alla posizione debitoria verso il NC di PO), il tutto sempre per le ragioni tutte come allegate dai RICORRENTI nella sezione “FATTO E DIRITTO” di questo atto e, in particolare, nel paragrafo C) e, ancor più in particolare, sotto paragrafo C.
5.1 punto (ii) e sotto paragrafo C.6.1, punto 2); C) accertare il difetto dei presupposti per l'azione di regresso che gli
[...]
- e, comunque, posto in essere mercé Per_1 Parte_6 l'intervento che hanno formalizzato nella procedura esecutiva che pende innanzi a questo Ufficio Giudiziario ed assunta al n. 77/2019 di R.G.E., in riferimento all'obbligazione fideiussoria indicata al capo 2 che precede (e, dunque, per il pagamento del debito residuo afferente alla posizione debitoria verso la
[...]
) e, in subordine, anche di quella indicata al capo 3) sempre che Controparte_5 precede (e, dunque, anche per il pagamento del debito residuo afferente alla posizione debitoria verso il NC di PO), poiché lo scopo della garanzia fideiussoria si realizza non quando l'obbligazione principale nasce ma quando deve essere realizzata, cioè quando, verificatosi l'inadempimento del debitore principale, al creditore è dato il potere di soddisfarsi direttamente sul patrimonio del fideiussore che non goda del beneficium excussionis. Con la conseguenza che, non avendo i RESISTENTI adempiuto all'obbligazione principale ed originaria della Parte_5 sia in riferimento alla posizione debitoria verso la
[...] Controparte_5
e sia in riferimento alla posizione debitoria verso il NC di PO
[...] (adempimento non richiesto né dal primo né dal secondo creditore, che neppure hanno, ognuno per quanto di ragione, aggredito esecutivamente gli immobili oggetto di compravendita69 e (ulteriormente) adempimento nemmeno richiesto, per quanto afferisce alla posizione debitoria verso il NC di PO, dal creditore cessionario che ha agito esecutivamente nei confronti del debitori Controparte_2 principali e ), non potevano Parte_2 Parte_3
“agire in regresso” nei confronti del loro “fideiussore” , Parte_1 rectius, nei confronti di e , quali Parte_2 Parte_3 frattanto divenuti proprietari dei beni ipotecati a garanzia del pagamento delle cambiali rilasciate da . Il tutto sempre per le ragioni Parte_1 tutte come allegate dai RICORRENTI nella sezione “FATTO E DIRITTO” di questo atto e, in particolare, nel paragrafo C) e, ancor più in particolare, sotto paragrafo C.
5.1 punto (iii) e sotto paragrafo C.6.1, punto 3); D) accertare, in ogni caso, che il credito portato dalle cambiali, rectius il sottostante rapporto di garanzia fideiussoria di cui al capo 2) che precede (e, dunque, per il pagamento del debito residuo afferente alla posizione debitoria verso la
[...]
) si è estinto per l'avvenuto adempimento dell'obbligazione Controparte_5 garantita, sempre per le ragioni tutte come allegate dai RICORRENTI nella sezione
“FATTO E DIRITTO” di questo atto e, in particolare, nel paragrafo C) e, ancor più in particolare, sotto paragrafo C.6.1; E) accertare, ancora in ogni caso, che il credito portato dalle cambiali, rectius il sottostante rapporto di garanzia fideiussoria di cui al capo 3) che precede (e, dunque, per il pagamento del debito residuo afferente alla posizione debitoria verso il NC di PO) si è estinto per intervenuta novazione contrattuale oggettiva, sempre per le
3 ragioni tutte come allegate dai RICORRENTI nella sezione “FATTO E DIRITTO” di questo atto e, in particolare, nel paragrafo C) e, ancor più in particolare, sotto paragrafo C.
5.1 punto (iv); F) accertare che i RESISTENTI, con il formalizzato intervento nella procedura esecutiva R.G.E. 77/2019 pendente innanzi a questo Tribunale per far valere il (preteso) credito portato dalle cambiali a firma di (e Parte_1 che tale non è) [doc. 8: ricorso ex art. 499 c.p.c. per , Controparte_1 CP_2
, e;
doc. 9: ricorso ex art. 499 c.p.c. –
[...] Controparte_3 CP_4 Integrazione] hanno provocato un danno (condizionato) a e Parte_2
, quali debitori esecutati, che consisterà, quando sarà Parte_3 emesso il decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario/i del/i cespite/i, nella perdita degli immobili costituenti i lotti 2 e 3 della suddetta procedura espropriativa (id est, gli immobili gravati da ipoteca iscritta a garanzia delle cambiali rilasciate da in favore di ) e, per l'effetto, Parte_1 Parte_4 condannarli al risarcimento per equivalente nella misura complessiva di euro 147.000,00 o, in quella maggiore che risulterà a seguito della vendita all'asta dei cespiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria (dal momento della venuta ad esistenza del danno da individuarsi nel momento di emissione del decreto di trasferimento del/i cespite/i in favore dell'aggiudicatario/i) in favore dei danneggiati e nella misura del 50% cadauno, Parte_2 Parte_3 il tutto sempre per le ragioni come allegate dagli RICORRENTI nella sezione
“FATTO E DIRITTO” di questo atto e, in particolare, nei paragrafi C) ed E), e, ancor più in particolare, sotto paragrafo C.
6.1 e sotto paragrafi E.3, E.3.2, E.3.2.1, E.3.2.2; G) accertare che , con il suo inadempimento delle obbligazioni CP_4 assunte nei confronti del NC di PO e ricondotte nell'accordo espromissorio transattivo concluso con l'istituto di credito [doc. 37: lettera del 31.03.2015] nonché delle obbligazioni assunte nei confronti della con la Parte_5 scrittura privata del 27.03.2015 [doc. 38: scrittura privata del 27.03.2015], ha provocato un danno (condizionato) a e Parte_2 Parte_3
, quali debitori esecutati in ragione del credito fatto valere da
[...] CP_2
con l'intervento in proprio nella procedura esecutiva R.G.E. 77/2019 del
[...] Tribunale di Nola [doc. 11: ricorso ex art. 499 c.p.c. per ], (danno) Controparte_2 pari ad euro 91.262,40 o, in subordine, ad euro 87.543,66, cioè alla differenza tra l'ammontare del credito ceduto, comprensivo di interessi, di euro 146.262,4070, o tenendo conto della sola sorta capitale, di euro 142.543,66 [doc. 40: cessione di credito], e l'importo di euro 55.000,0071, cioè l'importo massimo da
[...]
in tesi pretendibile72 in ragione della scrittura privata del 27.03.2015 CP_4 intercorsa con la in caso di inadempimento di quest'ultima Parte_5
[sempre doc. 38: scrittura privata del 27.03.2015] e, per l'effetto, condannarla al relativo risarcimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria (dal momento della venuta ad esistenza del danno che si concreterà nel momento della soddisfazione del credito azionato DA ), in favore dei danneggiati Controparte_2 Parte_2
e nella misura del 50% cadauno, il tutto sempre
[...] Parte_3 per le ragioni come allegate dagli RICORRENTI nella sezione “FATTO E DIRITTO” di questo atto e, in particolare, nei paragrafi C) ed E), e, ancor più in particolare, sotto paragrafo C.5 e sotto paragrafo E.3.3; H) governare il regime delle spese secundum eventum litis. CON RISERVA ESPRESSA DI AZIONE di per la condanna dei RESISTENTI, in qualità di eredi Parte_1 di , al risarcimento del danno in suo favore per l'avvenuto Parte_4
4 pagamento della prima delle ventisei (26) cambiali a sua firma, di euro 9.000,00 emessa il 06.02.2014 a favore di , con scadenza 31.07.2014, il Parte_4 tutto per le ragioni come allegate dagli RICORRENTI nella sezione “FATTO E DIRITTO” di questo atto e, in particolare, nei paragrafi C) ed E), e, ancor più in particolare, sotto paragrafo E.2”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 1.3.2023, , Parte_1
e convenivano in giudizio Parte_2 Parte_3 Controparte_1
, e (di seguito, congiuntamente, gli Controparte_2 Controparte_3 CP_4
“eredi di ”), chiedendo (i) l'accertamento negativo del credito vantato dai resistenti, Pt_4 derivante da 26 cambiali ipotecarie rilasciate da a favore di Parte_1 Pt_4
, in quanto le medesime cambiali non sarebbero state emesse a fronte di un debito
[...] contratto dalla sig.ra con il sig. , ma quale garanzia fideiussoria Parte_1 Pt_4 dell'adempimento da parte della delle obbligazioni assunte con il Parte_5 contratto di compravendita prodotto sub doc. 28; e, per l'effetto, (ii) dichiararsi il difetto di legittimazione attiva degli eredi a far valere il credito portato nelle predette Pt_4 cambiali, la loro decadenza ex art. 1957 c.c. dal diritto di escutere la garanzia fideiussoria e, in ogni caso, l'inesistenza dei presupposti per attivare la garanzia fideiussoria (non essendosi mai verificato l'inadempimento del debitore principale in quanto Parte_5 sarebbero stati i medesimi resistenti a non adempiere l'obbligazione principale a loro carico) e l'estinzione del rapporto di garanzia (per l'avvenuto adempimento dell'obbligazione garantita,
e comunque per novazione contrattuale oggettiva).
A fronte di tali accertamenti, i ricorrenti e Parte_2 Parte_3 chiedevano altresì la condanna dei resistenti al pagamento della soma di € 147.000,00, quale ristoro per la perdita degli immobili costituenti i lotti 2 e 3 nella procedura esecutiva RGE n.
77/2019 del Tribunale di Nola, avviata per far valere il credito portato in 25 delle 26 cambiali rilasciate dalla sig.ra , nonché la condanna della solla resistente al Parte_1 CP_4 pagamento della somma di € 91.262,40, in ragione del suo intervento in proprio nella suddetta procedura esecutiva RGE n. 77/2019 del Tribunale di Nola. Il tutto con condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite.
La sola ricorrente riservava espressamente di agire con separato Parte_1 giudizio per la condanna degli eredi al risarcimento dei danni in suo favore per il Pt_4 pagamento di una cambiale pari a € 9.000.
5 I convenuti, pur regolarmente citati in giudizio, non si costituivano né comparivano all'udienza del 30.11.2023.
Con ordinanza del 30.12.2023, il Tribunale dichiarava la contumacia dei convenuti e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, fissava udienza per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. Ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., l'udienza di discussione veniva sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con note scritte in data 28.11.2025, i ricorrenti precisavano le conclusioni, dando atto – in particolare – dell'intervenuta aggiudicazione degli immobili di proprietà di
[...]
e di nell'ambito della menzionata procedura esecutiva RGE Parte_2 Controparte_6
n. 77/2019 del Tribunale di Nola, con conseguente avveramento della condizione originariamente apposta alle conclusioni sub F) e G).
All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 10.12.2025, viste le note scritte depositate dalla sola parte ricorrente, il giudice tratteneva la causa in decisione.
2. I ricorrenti propongono al Tribunale di Nola una serie di complesse questioni giuridiche, che impongono una preliminare ricostruzione dello scenario di fatto nel quale si inseriscono le
26 cambiali da € 9.000 ciascuna rilasciate da in favore di Parte_1 Pt_4
.
[...]
Si tratta di questioni già sottoposte al contraddittorio nel menzionato processo esecutivo RGE
n. 77/2019 del Tribunale di Nola e, pertanto, è possibile procedere alla loro ricostruzione muovendo da quanto affermato sia dai ricorrenti in questo giudizio (cfr. pagg. 13 e segg. del ricorso) sia dagli eredi (oggi contumaci) nella memoria difensiva nel processo Pt_4 esecutivo in data 14.4.2022 (prodotta in questo giudizio sub doc. 12).
2.1. La vicenda trae origine da un contratto preliminare di vendita tra Controparte_7
(società venditrice) e (promissario acquirente) avente ad oggetto due
[...] Parte_4 appartamenti siti in AN SE IA, via XX Settembre n.
7. L'accordo prevedeva il pagamento di €400.716 complessivi (cfr. contratto preliminare di compravendita, doc. 25).
Prima del rogito, il sg. versa alla società venditrice la somma di € 255.000; Parte_4 il pagamento avveniva in più tranches, come si evince dalla documentazione versata in atti.
In data 6.2.2014 si procedeva al rogito notarile (cfr. contratto di compravendita sub doc. 28), in esecuzione del menzionato contratto preliminare, con la conferma della vendita dei suddetti immobili al prezzo di € 400.716.
Contestualmente alla stipula del contratto di compravendita, in pari data 6.2.2014:
6 − la sig.ra si riconobbe debitrice nei confronti di Parte_1 Pt_4
della somma di € 234.000, rilasciando 26 cambiali dell'importo di € 9.000
[...] ciascuna (doc. 10);
− veniva costituita ipoteca a garanzia delle suddette cambiali su un immobile di proprietà di , sito in AN SE IA, via Don Gino Parte_1
Ceschelli n. 7 (doc. 32).
In sede di esecuzione del contratto di compravendita, tuttavia, la parte venditrice (odierna ricorrente) non procedeva all'estinzione dei mutui con il NC di PO e con la CP_5 gravanti sugli immobili. Controparte_5
Gli immobili compravenduti restavano conseguentemente gravati da ipoteche, con rischio di evizione per l'acquirente. Per sanare la situazione, come affermato dai medesimi ricorrenti a pag. 15 del ricorso, le parti sottoscrivevano ulteriori scritture private e accordi transattivi;
in particolare e tra l'altro:
− il sig. versava ulteriori somme per estinguere il debito con NC di Parte_4
PO, in particolare un importo aggiuntivo di circa € 125.000 in varie tranches per chiudere la posizione con NC di PO (cfr. pagg. 16-17 ricorso e pag. 5 della memorie difensiva sub doc. 12);
− successivamente, il credito del NC di PO verso la parte venditrice veniva ceduto ad , per € 142.553,66 in virtù di accordo transattivo;
Controparte_2
− con scrittura privata in data 27.3.2015 (doc. 38), a seguito dell'intervenuto accordo transattivo con il NC di PO, la parte venditrice (odierna ricorrente) si dichiarava soddisfatta rispetto al residuo credito di € 70.000 (compravendita degli immobili di via
XX Settembre), si riconosceva debitrice per l'ulteriore importo di € 55.000 che l'acquirente (odierno convenuto) doveva ulteriormente versare per transigere con il
NC di PO.
Nello scenario appena descritto, si veniva come detto a creare una situazione piuttosto complessa, nella quale gli eredi avevano versato complessivamente alla parte Pt_4 venditrice la somma di € 401.716, ma – ciò nonostante – gli immobili compravenduti continuavano ad essere gravati da ipoteca della Controparte_5
Successivamente, in data 18.10.2016, interveniva altresì il fallimento della
[...]
con conseguente rischio per gli acquirenti di perdita del bene a seguito di CP_7 azione revocatoria fallimentare (cfr. doc. 26).
2.2. E' in tale scenario di fatto che si inserisce l'azione esecutiva immobiliare RGE n.
77/2019 del Tribunale di Nola intentata dalla su vari beni Controparte_5
7 immobili di proprietà degli odierni ricorrenti e una Parte_2 Parte_3 parte dei quali da essi ricevuti nel 2016 per donazione da (cfr. doc. 48). Parte_1
In suddetta procedura esecutiva sono intervenuti gli eredi (odierni convenuti), Pt_4 facendo valere il proprio credito risultante da 25 delle 26 cambiali loro rilasciate da
(doc. 10). Parte_1
All'esito della procedura esecutiva, conclusasi con la vendita degli immobili esecutati, è stato predisposto il piano di riparto del 7.3.2025 (doc. 7 note conclusive), approvato dal G.E. in data 24.6.2025 (doc. 8 note conclusive), in virtù del quale gli odierni convenuti hanno ricevuto l'assegnazione delle seguenti somme:
− € 34.270,20; Controparte_1
− € 60.681,92; Controparte_2
− € 22.846,81; Controparte_3
− € 22.846,81. CP_4
3. Tanto premesso in ordine ai rapporti contrattuali tra le parti, i ricorrenti chiedono oggi l'accertamento negativo del credito cambiario vantato dagli eredi in virtù delle 26 Pt_4 cambiali sub doc. 10, rilasciate in data 6.2.2014 da . Parte_1
3.1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
3.2. Con riferimento al credito portato nelle 25 cambiali azionate in executivis dagli eredi nell'ambito della procedura RGE n. 77/2019, deve rilevarsi l'inammissibilità Pt_4 dell'azione proposta sia dai debitori esecutati e sia Parte_2 Parte_3 dalla loro dante causa per atto di donazione , in quanto tutte le domande Parte_1 di cognizione oggetto del presente giudizio avrebbe potuto – e dovuto – essere fatte valere con il mezzo dell'opposizione all'esecuzione.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che, “in tema di esecuzione forzata, nel caso in cui l'assegnazione del bene staggito sia divenuta definitiva per mancato esperimento dei rimedi endoesecutivi, il debitore espropriato non può più contestare, con l'azione di ripetizione dell'indebito, l'esistenza o l'entità del diritto del creditore procedente in tal guisa soddisfatto, essendo irrilevante che la mancata proposizione dell'opposizione sia dipesa da negligente o infedele patrocinio del difensore dell'esecutato, ciò potendo fondare unicamente un'azione di responsabilità professionale” (così, da ultimo e tra le molte, Cass. civ., sez. III, sent. 3.5.2025, n.11613).
In applicazione di tali condivisi principi di diritto, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
8 3.3. Con riferimento all'unica cambiale da ella spontaneamente pagata, la sig.ra Parte_1
propone altresì domanda di accertamento negativo del diritto dei convenuti al
[...] pagamento dell'importo in essa portato pari a € 9.000, riservandosi di proporre l'azione di condanna con separato giudizio.
Tale domanda è parimenti infondata.
In materia di azione cambiaria, costituisce invero principio pacifico che il beneficiario del titolo, “producendo in giudizio le cambiali e allegando i fatti sottostanti alla loro emissione, ha indubbiamente esercitato in giudizio sia l'azione cartolare (esperibile dal possessore del titolo nei confronti dell'emittente) sia l'azione causale. La qualificazione dell'azione sotto l'uno o l'altro profilo, tuttavia, è nella specie sostanzialmente irrilevante, posto che (per quanto fra breve si dirà) non comporterebbe un diverso inquadramento delle questioni inerenti l'accertamento dei crediti in contestazione. Vero è infatti che nell'azione cartolare il debitore può opporre solo le eccezioni di nullità (per vizi di forma della cambiale o per vizi formali e/o sostanziali della dichiarazione cambiaria), nonché, con onere della prova a suo carico, quelle non vietate dall'art. 21 del R.d. n. 1669/1933 (cioè quelle fondate sui suoi rapporti personali col portatore) ma, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, anche nell'ipotesi di mero esercizio dell'azione causale, il titolo ha comunque valore di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. con conseguente inversione dell'onere della prova del rapporto fondamentale, spettando all'emittente dimostrare che la pretesa del portatore è priva di fondamento (cfr., fra moltissime, Cass. nn.
14066/2010, 19860/2011, 13506/2014 e 26/2017)” (così, da ultimo, Cass.18.12.2023, n.
35311).
Consapevole di tali principi giuridici, la ricorrente introduce elementi di fatto alla Parte_1 stregua dei quali vorrebbe provare (per presunzioni) la natura fideiussoria delle cambiali da lei rilasciate.
Nel caso di specie, tuttavia, la medesima sig.ra ha reso dinanzi al notaio in data Parte_1
6.2.2014, in occasione della costituzione di ipoteca a garanzia delle 26 cambiali (ivi inclusa, pertanto, l'unica cambiale da ella spontaneamente pagata agli eredi e oggetto del Pt_4 presente accertamento), dichiarazioni che hanno un'inequivocabile natura confessoria.
Invero, nel suddetto atto notarile la sig.ra ha espressamente dichiarato di essere Parte_1
“debitrice della somma di euro 234.000 nei confronti del signor ” (così Parte_4 testualmente a pag. 1 della scrittura privata autenticata sub doc. 32).
9 Tale dichiarazione, come detto, non è suscettibile di altre interpretazioni se non quella per cui la sig.ra sia debitrice del sig. non facendosi riferimento alcuno alla Parte_1 Pt_4 pretesa natura fideiussoria dell'obbligazione debitoria.
Sul valore della dichiarazione resa dalla parte in sede notarile, si è affermato in giurisprudenza che “tale dichiarazione ha natura di confessione stragiudiziale resa alla parte ed ha pertanto la stessa efficacia probatoria di cui all'art 2733 c.c., con la conseguenza che la stessa è revocabile solo se la parte prova che fu determinata da errore di fatto o da violenza”
(così, da ultimo, Trib. Cassino 15.7.2025, n. 1000, in www.dejure.it).
Si tratta di un principio più volte affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Ed invero, sul punto, la Corte di Cassazione aveva già testualmente affermato con l'ordinanza n. 20520 del 29.9.2020:
“L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione;
quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta”.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha proposto domanda di simulazione, né ha chiesto la revoca della confessione per violenza o dolo ex art. 2732 c.c..
Al contrario, come già rilevato, la ricorrente richiede in questa sede l'accertamento della natura fideiussoria dell'obbligazione alla stregua di un complesso ragionamento presuntivo, che si fonda sulla natura globale dell'assetto degli interessi tra le parti.
Pertanto, senza necessità di entrare nel merito della fondatezza del ragionamento presuntivo proposto dalla parte ricorrente, è sufficiente rilevare che la sig.ra ha dichiarato in Parte_1 sede notarile l'esistenza di un suo debito nei confronti del sig. E non sono agli Pt_4 atti altre dichiarazioni idonee “a infirmare l'efficacia del fatto confessato” ex art. 2734 c.c., non contenendo il contratto di compravendita del 6.2.2014 alcun riferimento alle cambiali rilasciate in pari data dalla sig.ra (che, giova rimarcarlo ancora, non ha neppure Parte_1 preso alla parte al contratto di compravendita tra la e Controparte_7 [...]
cfr. doc. 28). CP_4
Ne consegue che la domanda di accertamento negativo della sussistenza “di qualsiasi ragione di debito di nei confronti di ” è infondata Parte_1 Parte_4 anche con riferimento a quest'ultima cambiale.
10 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, di natura logicamente preliminare, devono ritenersi assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
5. Nulla sulle spese di lite, in quanto “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (così, da ultimo, Cass. civ. 4.6.2025, n. 14972).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− rigetta il ricorso;
− nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Nola, 10 dicembre 2025
Il Giudice
FA ND
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1731/2023 promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
nata ad [...] il [...], e nato ad [...]_3
Avellino il 13.4.1979, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Magno, come da procura alle liti in atti
-ricorrenti- contro nata a [...] il [...], Controparte_1 CP_2
nato a [...] il [...], nata a
[...] Controparte_3
AN SE IA (NA) il 7.2.1989, e nata a [...]_4
IA (NA) il 25.9.1990
-convenuti contumaci-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso (conclusioni precisate come da note scritte in data 28.11.25):
“Voglia l'adito Tribunale, reiectis contrariis: 1) previo accertamento della procedibilità/ammissibilità della complessiva domanda per le ragioni tutte come allegate dai RICORRENTI nella sezione “FATTO E DIRITTO” di questo atto e, in particolare, nel paragrafo B);
- nonché 2) previo accertamento che le ventisei (26) cambiali garantite da ipoteca dell'importo di euro 9.000,00 cadauna con scadenza semestrale a partire dal 31.07.2014 fino al 31.01.2027, rilasciate da in favore di Parte_1 Parte_4
e in forza di venticinque (25) delle quali i RESISTENTI hanno proposto
[...]
1 intervento ex art. 499 c.p.c. nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 77/2019 del Tribunale di Nola per fare valere un credito di euro 225.000,00 oltre interessi e spese
[doc. 8: ricorso ex art. 499 c.p.c. per , , Controparte_1 Controparte_2
e ; doc. 9: ricorso ex art. 499 c.p.c. – Integrazione;
Controparte_3 CP_4 doc. 10: cambiali ipotecarie;
doc. 57: precisazione credito ] non Persona_1 furono emesse a fronte di un debito contratto da con Parte_1
ma furono rilasciate a solo scopo di garanzia fideiussoria Parte_4 dell'adempimento da parte della delle obbligazioni assunte Parte_5 nell'articolo quinto del contratto di compravendita del 06.02.2014 per notar Per_2 rep. 73028 - raccolta 31216 [doc. 28: contratto di compravendita] e, in
[...] particolare, a garanzia del pagamento del debito residuo afferente alla posizione debitoria verso la , (a sua volta) garantito da ipoteca sui Controparte_5 beni oggetto della compravendita, con ipoteca iscritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di PO 2 il 27.12.2007 ai numeri 98291/39515, per le ragioni tutte come allegate dai RICORRENTI nella sezione “FATTO E DIRITTO” di questo atto e, in particolare, nel paragrafo C);
➢ o, in subordine a quanto sub 2 3) sempre accertata l'insussistenza di qualsiasi ragione di debito di Parte_1 nei confronti di sottostante all'emissione delle
[...] Parte_4 ventisei (26) cambiali di cui al capo 2 che precede, qualora il Tribunale ritenga che lo scopo di garanzia fideiussoria sottostante all'emissione delle cambiali aveva ad oggetto anche il pagamento del debito residuo afferente alla posizione debitoria verso il NC di PO, (a sua volta) garantito da ipoteca sui beni oggetto della compravendita, con ipoteca iscritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di PO 2 il 01.07.2000 ai numeri 22666/4414, il tutto sempre per le ragioni come allegate dai RICORRENTI nella sezione “FATTO E DIRITTO” di questo atto e, in particolare, nel paragrafo C); A) accertare il difetto di legittimazione attiva o, meglio, di titolarità attiva dei RESISTENTI tutti - e dunque, anche di - nella loro qualità di eredi CP_4 di [doc. 8: ricorso ex art. 499 c.p.c. per , Parte_4 Controparte_1
, e;
doc. 9: ricorso ex art. 499 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 c.p.c. – Integrazione;
doc. 43: certificato di morte di;
doc. 44: Parte_4 certificato di situazione di famiglia di ] a far valere il credito Parte_4 portato dalle cambiali, rectius il sottostante rapporto di garanzia fideiussoria di cui al capo 2) che precede (e, dunque, per il pagamento del debito residuo afferente alla posizione debitoria verso la ) e, in subordine, anche quello Controparte_5 di cui al capo 3) sempre che precede (e, dunque, per il pagamento del debito residuo afferente alla posizione debitoria verso il NC di PO), poiché, a seguito della stipula del definitivo di compravendita tra la e Parte_5 [...]
[doc. 28: contratto di compravendita], questo contratto è divenuto CP_4 l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio, con la conseguenza che l'unica che avrebbe potuto prospettare la propria legittimazione e titolarità attiva sarebbe stata, quale parte compratrice degli immobili [sempre doc. 28: contratto di compravendita], , sempreché, però, avesse agito in proprio68 e CP_4 non, come ha fatto, (anch'ella) nella qualità di erede di [doc. Parte_4
9: ricorso ex art. 499 c.p.c. – Integrazione], il tutto sempre per le ragioni tutte come allegate dai RICORRENTI nella sezione “FATTO E DIRITTO” di questo atto e, in particolare, nel paragrafo C) e, ancor più in particolare, sotto paragrafo C.5.1, punto (i) e sotto paragrafo C.6.1, punto 1);
2 B) accertare comunque l'avvenuta decadenza degli e, comunque, Persona_1 di , ex art. 1957 c.c., dal diritto di pretendere l'adempimento CP_4 dell'obbligazione fideiussoria indicata al capo 2 che precede (e, dunque, per il pagamento del debito residuo afferente alla posizione debitoria verso la
[...]
) e, in subordine, anche di quella indicata al capo 3) sempre che Controparte_5 precede (e, dunque, anche per il pagamento del debito residuo afferente alla posizione debitoria verso il NC di PO), il tutto sempre per le ragioni tutte come allegate dai RICORRENTI nella sezione “FATTO E DIRITTO” di questo atto e, in particolare, nel paragrafo C) e, ancor più in particolare, sotto paragrafo C.
5.1 punto (ii) e sotto paragrafo C.6.1, punto 2); C) accertare il difetto dei presupposti per l'azione di regresso che gli
[...]
- e, comunque, posto in essere mercé Per_1 Parte_6 l'intervento che hanno formalizzato nella procedura esecutiva che pende innanzi a questo Ufficio Giudiziario ed assunta al n. 77/2019 di R.G.E., in riferimento all'obbligazione fideiussoria indicata al capo 2 che precede (e, dunque, per il pagamento del debito residuo afferente alla posizione debitoria verso la
[...]
) e, in subordine, anche di quella indicata al capo 3) sempre che Controparte_5 precede (e, dunque, anche per il pagamento del debito residuo afferente alla posizione debitoria verso il NC di PO), poiché lo scopo della garanzia fideiussoria si realizza non quando l'obbligazione principale nasce ma quando deve essere realizzata, cioè quando, verificatosi l'inadempimento del debitore principale, al creditore è dato il potere di soddisfarsi direttamente sul patrimonio del fideiussore che non goda del beneficium excussionis. Con la conseguenza che, non avendo i RESISTENTI adempiuto all'obbligazione principale ed originaria della Parte_5 sia in riferimento alla posizione debitoria verso la
[...] Controparte_5
e sia in riferimento alla posizione debitoria verso il NC di PO
[...] (adempimento non richiesto né dal primo né dal secondo creditore, che neppure hanno, ognuno per quanto di ragione, aggredito esecutivamente gli immobili oggetto di compravendita69 e (ulteriormente) adempimento nemmeno richiesto, per quanto afferisce alla posizione debitoria verso il NC di PO, dal creditore cessionario che ha agito esecutivamente nei confronti del debitori Controparte_2 principali e ), non potevano Parte_2 Parte_3
“agire in regresso” nei confronti del loro “fideiussore” , Parte_1 rectius, nei confronti di e , quali Parte_2 Parte_3 frattanto divenuti proprietari dei beni ipotecati a garanzia del pagamento delle cambiali rilasciate da . Il tutto sempre per le ragioni Parte_1 tutte come allegate dai RICORRENTI nella sezione “FATTO E DIRITTO” di questo atto e, in particolare, nel paragrafo C) e, ancor più in particolare, sotto paragrafo C.
5.1 punto (iii) e sotto paragrafo C.6.1, punto 3); D) accertare, in ogni caso, che il credito portato dalle cambiali, rectius il sottostante rapporto di garanzia fideiussoria di cui al capo 2) che precede (e, dunque, per il pagamento del debito residuo afferente alla posizione debitoria verso la
[...]
) si è estinto per l'avvenuto adempimento dell'obbligazione Controparte_5 garantita, sempre per le ragioni tutte come allegate dai RICORRENTI nella sezione
“FATTO E DIRITTO” di questo atto e, in particolare, nel paragrafo C) e, ancor più in particolare, sotto paragrafo C.6.1; E) accertare, ancora in ogni caso, che il credito portato dalle cambiali, rectius il sottostante rapporto di garanzia fideiussoria di cui al capo 3) che precede (e, dunque, per il pagamento del debito residuo afferente alla posizione debitoria verso il NC di PO) si è estinto per intervenuta novazione contrattuale oggettiva, sempre per le
3 ragioni tutte come allegate dai RICORRENTI nella sezione “FATTO E DIRITTO” di questo atto e, in particolare, nel paragrafo C) e, ancor più in particolare, sotto paragrafo C.
5.1 punto (iv); F) accertare che i RESISTENTI, con il formalizzato intervento nella procedura esecutiva R.G.E. 77/2019 pendente innanzi a questo Tribunale per far valere il (preteso) credito portato dalle cambiali a firma di (e Parte_1 che tale non è) [doc. 8: ricorso ex art. 499 c.p.c. per , Controparte_1 CP_2
, e;
doc. 9: ricorso ex art. 499 c.p.c. –
[...] Controparte_3 CP_4 Integrazione] hanno provocato un danno (condizionato) a e Parte_2
, quali debitori esecutati, che consisterà, quando sarà Parte_3 emesso il decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario/i del/i cespite/i, nella perdita degli immobili costituenti i lotti 2 e 3 della suddetta procedura espropriativa (id est, gli immobili gravati da ipoteca iscritta a garanzia delle cambiali rilasciate da in favore di ) e, per l'effetto, Parte_1 Parte_4 condannarli al risarcimento per equivalente nella misura complessiva di euro 147.000,00 o, in quella maggiore che risulterà a seguito della vendita all'asta dei cespiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria (dal momento della venuta ad esistenza del danno da individuarsi nel momento di emissione del decreto di trasferimento del/i cespite/i in favore dell'aggiudicatario/i) in favore dei danneggiati e nella misura del 50% cadauno, Parte_2 Parte_3 il tutto sempre per le ragioni come allegate dagli RICORRENTI nella sezione
“FATTO E DIRITTO” di questo atto e, in particolare, nei paragrafi C) ed E), e, ancor più in particolare, sotto paragrafo C.
6.1 e sotto paragrafi E.3, E.3.2, E.3.2.1, E.3.2.2; G) accertare che , con il suo inadempimento delle obbligazioni CP_4 assunte nei confronti del NC di PO e ricondotte nell'accordo espromissorio transattivo concluso con l'istituto di credito [doc. 37: lettera del 31.03.2015] nonché delle obbligazioni assunte nei confronti della con la Parte_5 scrittura privata del 27.03.2015 [doc. 38: scrittura privata del 27.03.2015], ha provocato un danno (condizionato) a e Parte_2 Parte_3
, quali debitori esecutati in ragione del credito fatto valere da
[...] CP_2
con l'intervento in proprio nella procedura esecutiva R.G.E. 77/2019 del
[...] Tribunale di Nola [doc. 11: ricorso ex art. 499 c.p.c. per ], (danno) Controparte_2 pari ad euro 91.262,40 o, in subordine, ad euro 87.543,66, cioè alla differenza tra l'ammontare del credito ceduto, comprensivo di interessi, di euro 146.262,4070, o tenendo conto della sola sorta capitale, di euro 142.543,66 [doc. 40: cessione di credito], e l'importo di euro 55.000,0071, cioè l'importo massimo da
[...]
in tesi pretendibile72 in ragione della scrittura privata del 27.03.2015 CP_4 intercorsa con la in caso di inadempimento di quest'ultima Parte_5
[sempre doc. 38: scrittura privata del 27.03.2015] e, per l'effetto, condannarla al relativo risarcimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria (dal momento della venuta ad esistenza del danno che si concreterà nel momento della soddisfazione del credito azionato DA ), in favore dei danneggiati Controparte_2 Parte_2
e nella misura del 50% cadauno, il tutto sempre
[...] Parte_3 per le ragioni come allegate dagli RICORRENTI nella sezione “FATTO E DIRITTO” di questo atto e, in particolare, nei paragrafi C) ed E), e, ancor più in particolare, sotto paragrafo C.5 e sotto paragrafo E.3.3; H) governare il regime delle spese secundum eventum litis. CON RISERVA ESPRESSA DI AZIONE di per la condanna dei RESISTENTI, in qualità di eredi Parte_1 di , al risarcimento del danno in suo favore per l'avvenuto Parte_4
4 pagamento della prima delle ventisei (26) cambiali a sua firma, di euro 9.000,00 emessa il 06.02.2014 a favore di , con scadenza 31.07.2014, il Parte_4 tutto per le ragioni come allegate dagli RICORRENTI nella sezione “FATTO E DIRITTO” di questo atto e, in particolare, nei paragrafi C) ed E), e, ancor più in particolare, sotto paragrafo E.2”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 1.3.2023, , Parte_1
e convenivano in giudizio Parte_2 Parte_3 Controparte_1
, e (di seguito, congiuntamente, gli Controparte_2 Controparte_3 CP_4
“eredi di ”), chiedendo (i) l'accertamento negativo del credito vantato dai resistenti, Pt_4 derivante da 26 cambiali ipotecarie rilasciate da a favore di Parte_1 Pt_4
, in quanto le medesime cambiali non sarebbero state emesse a fronte di un debito
[...] contratto dalla sig.ra con il sig. , ma quale garanzia fideiussoria Parte_1 Pt_4 dell'adempimento da parte della delle obbligazioni assunte con il Parte_5 contratto di compravendita prodotto sub doc. 28; e, per l'effetto, (ii) dichiararsi il difetto di legittimazione attiva degli eredi a far valere il credito portato nelle predette Pt_4 cambiali, la loro decadenza ex art. 1957 c.c. dal diritto di escutere la garanzia fideiussoria e, in ogni caso, l'inesistenza dei presupposti per attivare la garanzia fideiussoria (non essendosi mai verificato l'inadempimento del debitore principale in quanto Parte_5 sarebbero stati i medesimi resistenti a non adempiere l'obbligazione principale a loro carico) e l'estinzione del rapporto di garanzia (per l'avvenuto adempimento dell'obbligazione garantita,
e comunque per novazione contrattuale oggettiva).
A fronte di tali accertamenti, i ricorrenti e Parte_2 Parte_3 chiedevano altresì la condanna dei resistenti al pagamento della soma di € 147.000,00, quale ristoro per la perdita degli immobili costituenti i lotti 2 e 3 nella procedura esecutiva RGE n.
77/2019 del Tribunale di Nola, avviata per far valere il credito portato in 25 delle 26 cambiali rilasciate dalla sig.ra , nonché la condanna della solla resistente al Parte_1 CP_4 pagamento della somma di € 91.262,40, in ragione del suo intervento in proprio nella suddetta procedura esecutiva RGE n. 77/2019 del Tribunale di Nola. Il tutto con condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite.
La sola ricorrente riservava espressamente di agire con separato Parte_1 giudizio per la condanna degli eredi al risarcimento dei danni in suo favore per il Pt_4 pagamento di una cambiale pari a € 9.000.
5 I convenuti, pur regolarmente citati in giudizio, non si costituivano né comparivano all'udienza del 30.11.2023.
Con ordinanza del 30.12.2023, il Tribunale dichiarava la contumacia dei convenuti e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, fissava udienza per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. Ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., l'udienza di discussione veniva sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con note scritte in data 28.11.2025, i ricorrenti precisavano le conclusioni, dando atto – in particolare – dell'intervenuta aggiudicazione degli immobili di proprietà di
[...]
e di nell'ambito della menzionata procedura esecutiva RGE Parte_2 Controparte_6
n. 77/2019 del Tribunale di Nola, con conseguente avveramento della condizione originariamente apposta alle conclusioni sub F) e G).
All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 10.12.2025, viste le note scritte depositate dalla sola parte ricorrente, il giudice tratteneva la causa in decisione.
2. I ricorrenti propongono al Tribunale di Nola una serie di complesse questioni giuridiche, che impongono una preliminare ricostruzione dello scenario di fatto nel quale si inseriscono le
26 cambiali da € 9.000 ciascuna rilasciate da in favore di Parte_1 Pt_4
.
[...]
Si tratta di questioni già sottoposte al contraddittorio nel menzionato processo esecutivo RGE
n. 77/2019 del Tribunale di Nola e, pertanto, è possibile procedere alla loro ricostruzione muovendo da quanto affermato sia dai ricorrenti in questo giudizio (cfr. pagg. 13 e segg. del ricorso) sia dagli eredi (oggi contumaci) nella memoria difensiva nel processo Pt_4 esecutivo in data 14.4.2022 (prodotta in questo giudizio sub doc. 12).
2.1. La vicenda trae origine da un contratto preliminare di vendita tra Controparte_7
(società venditrice) e (promissario acquirente) avente ad oggetto due
[...] Parte_4 appartamenti siti in AN SE IA, via XX Settembre n.
7. L'accordo prevedeva il pagamento di €400.716 complessivi (cfr. contratto preliminare di compravendita, doc. 25).
Prima del rogito, il sg. versa alla società venditrice la somma di € 255.000; Parte_4 il pagamento avveniva in più tranches, come si evince dalla documentazione versata in atti.
In data 6.2.2014 si procedeva al rogito notarile (cfr. contratto di compravendita sub doc. 28), in esecuzione del menzionato contratto preliminare, con la conferma della vendita dei suddetti immobili al prezzo di € 400.716.
Contestualmente alla stipula del contratto di compravendita, in pari data 6.2.2014:
6 − la sig.ra si riconobbe debitrice nei confronti di Parte_1 Pt_4
della somma di € 234.000, rilasciando 26 cambiali dell'importo di € 9.000
[...] ciascuna (doc. 10);
− veniva costituita ipoteca a garanzia delle suddette cambiali su un immobile di proprietà di , sito in AN SE IA, via Don Gino Parte_1
Ceschelli n. 7 (doc. 32).
In sede di esecuzione del contratto di compravendita, tuttavia, la parte venditrice (odierna ricorrente) non procedeva all'estinzione dei mutui con il NC di PO e con la CP_5 gravanti sugli immobili. Controparte_5
Gli immobili compravenduti restavano conseguentemente gravati da ipoteche, con rischio di evizione per l'acquirente. Per sanare la situazione, come affermato dai medesimi ricorrenti a pag. 15 del ricorso, le parti sottoscrivevano ulteriori scritture private e accordi transattivi;
in particolare e tra l'altro:
− il sig. versava ulteriori somme per estinguere il debito con NC di Parte_4
PO, in particolare un importo aggiuntivo di circa € 125.000 in varie tranches per chiudere la posizione con NC di PO (cfr. pagg. 16-17 ricorso e pag. 5 della memorie difensiva sub doc. 12);
− successivamente, il credito del NC di PO verso la parte venditrice veniva ceduto ad , per € 142.553,66 in virtù di accordo transattivo;
Controparte_2
− con scrittura privata in data 27.3.2015 (doc. 38), a seguito dell'intervenuto accordo transattivo con il NC di PO, la parte venditrice (odierna ricorrente) si dichiarava soddisfatta rispetto al residuo credito di € 70.000 (compravendita degli immobili di via
XX Settembre), si riconosceva debitrice per l'ulteriore importo di € 55.000 che l'acquirente (odierno convenuto) doveva ulteriormente versare per transigere con il
NC di PO.
Nello scenario appena descritto, si veniva come detto a creare una situazione piuttosto complessa, nella quale gli eredi avevano versato complessivamente alla parte Pt_4 venditrice la somma di € 401.716, ma – ciò nonostante – gli immobili compravenduti continuavano ad essere gravati da ipoteca della Controparte_5
Successivamente, in data 18.10.2016, interveniva altresì il fallimento della
[...]
con conseguente rischio per gli acquirenti di perdita del bene a seguito di CP_7 azione revocatoria fallimentare (cfr. doc. 26).
2.2. E' in tale scenario di fatto che si inserisce l'azione esecutiva immobiliare RGE n.
77/2019 del Tribunale di Nola intentata dalla su vari beni Controparte_5
7 immobili di proprietà degli odierni ricorrenti e una Parte_2 Parte_3 parte dei quali da essi ricevuti nel 2016 per donazione da (cfr. doc. 48). Parte_1
In suddetta procedura esecutiva sono intervenuti gli eredi (odierni convenuti), Pt_4 facendo valere il proprio credito risultante da 25 delle 26 cambiali loro rilasciate da
(doc. 10). Parte_1
All'esito della procedura esecutiva, conclusasi con la vendita degli immobili esecutati, è stato predisposto il piano di riparto del 7.3.2025 (doc. 7 note conclusive), approvato dal G.E. in data 24.6.2025 (doc. 8 note conclusive), in virtù del quale gli odierni convenuti hanno ricevuto l'assegnazione delle seguenti somme:
− € 34.270,20; Controparte_1
− € 60.681,92; Controparte_2
− € 22.846,81; Controparte_3
− € 22.846,81. CP_4
3. Tanto premesso in ordine ai rapporti contrattuali tra le parti, i ricorrenti chiedono oggi l'accertamento negativo del credito cambiario vantato dagli eredi in virtù delle 26 Pt_4 cambiali sub doc. 10, rilasciate in data 6.2.2014 da . Parte_1
3.1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
3.2. Con riferimento al credito portato nelle 25 cambiali azionate in executivis dagli eredi nell'ambito della procedura RGE n. 77/2019, deve rilevarsi l'inammissibilità Pt_4 dell'azione proposta sia dai debitori esecutati e sia Parte_2 Parte_3 dalla loro dante causa per atto di donazione , in quanto tutte le domande Parte_1 di cognizione oggetto del presente giudizio avrebbe potuto – e dovuto – essere fatte valere con il mezzo dell'opposizione all'esecuzione.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che, “in tema di esecuzione forzata, nel caso in cui l'assegnazione del bene staggito sia divenuta definitiva per mancato esperimento dei rimedi endoesecutivi, il debitore espropriato non può più contestare, con l'azione di ripetizione dell'indebito, l'esistenza o l'entità del diritto del creditore procedente in tal guisa soddisfatto, essendo irrilevante che la mancata proposizione dell'opposizione sia dipesa da negligente o infedele patrocinio del difensore dell'esecutato, ciò potendo fondare unicamente un'azione di responsabilità professionale” (così, da ultimo e tra le molte, Cass. civ., sez. III, sent. 3.5.2025, n.11613).
In applicazione di tali condivisi principi di diritto, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
8 3.3. Con riferimento all'unica cambiale da ella spontaneamente pagata, la sig.ra Parte_1
propone altresì domanda di accertamento negativo del diritto dei convenuti al
[...] pagamento dell'importo in essa portato pari a € 9.000, riservandosi di proporre l'azione di condanna con separato giudizio.
Tale domanda è parimenti infondata.
In materia di azione cambiaria, costituisce invero principio pacifico che il beneficiario del titolo, “producendo in giudizio le cambiali e allegando i fatti sottostanti alla loro emissione, ha indubbiamente esercitato in giudizio sia l'azione cartolare (esperibile dal possessore del titolo nei confronti dell'emittente) sia l'azione causale. La qualificazione dell'azione sotto l'uno o l'altro profilo, tuttavia, è nella specie sostanzialmente irrilevante, posto che (per quanto fra breve si dirà) non comporterebbe un diverso inquadramento delle questioni inerenti l'accertamento dei crediti in contestazione. Vero è infatti che nell'azione cartolare il debitore può opporre solo le eccezioni di nullità (per vizi di forma della cambiale o per vizi formali e/o sostanziali della dichiarazione cambiaria), nonché, con onere della prova a suo carico, quelle non vietate dall'art. 21 del R.d. n. 1669/1933 (cioè quelle fondate sui suoi rapporti personali col portatore) ma, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, anche nell'ipotesi di mero esercizio dell'azione causale, il titolo ha comunque valore di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. con conseguente inversione dell'onere della prova del rapporto fondamentale, spettando all'emittente dimostrare che la pretesa del portatore è priva di fondamento (cfr., fra moltissime, Cass. nn.
14066/2010, 19860/2011, 13506/2014 e 26/2017)” (così, da ultimo, Cass.18.12.2023, n.
35311).
Consapevole di tali principi giuridici, la ricorrente introduce elementi di fatto alla Parte_1 stregua dei quali vorrebbe provare (per presunzioni) la natura fideiussoria delle cambiali da lei rilasciate.
Nel caso di specie, tuttavia, la medesima sig.ra ha reso dinanzi al notaio in data Parte_1
6.2.2014, in occasione della costituzione di ipoteca a garanzia delle 26 cambiali (ivi inclusa, pertanto, l'unica cambiale da ella spontaneamente pagata agli eredi e oggetto del Pt_4 presente accertamento), dichiarazioni che hanno un'inequivocabile natura confessoria.
Invero, nel suddetto atto notarile la sig.ra ha espressamente dichiarato di essere Parte_1
“debitrice della somma di euro 234.000 nei confronti del signor ” (così Parte_4 testualmente a pag. 1 della scrittura privata autenticata sub doc. 32).
9 Tale dichiarazione, come detto, non è suscettibile di altre interpretazioni se non quella per cui la sig.ra sia debitrice del sig. non facendosi riferimento alcuno alla Parte_1 Pt_4 pretesa natura fideiussoria dell'obbligazione debitoria.
Sul valore della dichiarazione resa dalla parte in sede notarile, si è affermato in giurisprudenza che “tale dichiarazione ha natura di confessione stragiudiziale resa alla parte ed ha pertanto la stessa efficacia probatoria di cui all'art 2733 c.c., con la conseguenza che la stessa è revocabile solo se la parte prova che fu determinata da errore di fatto o da violenza”
(così, da ultimo, Trib. Cassino 15.7.2025, n. 1000, in www.dejure.it).
Si tratta di un principio più volte affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Ed invero, sul punto, la Corte di Cassazione aveva già testualmente affermato con l'ordinanza n. 20520 del 29.9.2020:
“L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione;
quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta”.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha proposto domanda di simulazione, né ha chiesto la revoca della confessione per violenza o dolo ex art. 2732 c.c..
Al contrario, come già rilevato, la ricorrente richiede in questa sede l'accertamento della natura fideiussoria dell'obbligazione alla stregua di un complesso ragionamento presuntivo, che si fonda sulla natura globale dell'assetto degli interessi tra le parti.
Pertanto, senza necessità di entrare nel merito della fondatezza del ragionamento presuntivo proposto dalla parte ricorrente, è sufficiente rilevare che la sig.ra ha dichiarato in Parte_1 sede notarile l'esistenza di un suo debito nei confronti del sig. E non sono agli Pt_4 atti altre dichiarazioni idonee “a infirmare l'efficacia del fatto confessato” ex art. 2734 c.c., non contenendo il contratto di compravendita del 6.2.2014 alcun riferimento alle cambiali rilasciate in pari data dalla sig.ra (che, giova rimarcarlo ancora, non ha neppure Parte_1 preso alla parte al contratto di compravendita tra la e Controparte_7 [...]
cfr. doc. 28). CP_4
Ne consegue che la domanda di accertamento negativo della sussistenza “di qualsiasi ragione di debito di nei confronti di ” è infondata Parte_1 Parte_4 anche con riferimento a quest'ultima cambiale.
10 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, di natura logicamente preliminare, devono ritenersi assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
5. Nulla sulle spese di lite, in quanto “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (così, da ultimo, Cass. civ. 4.6.2025, n. 14972).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− rigetta il ricorso;
− nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Nola, 10 dicembre 2025
Il Giudice
FA ND
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