Sentenza 19 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/06/2001, n. 8305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8305 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 8 305 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Communine fazifa SEZIONE PRIMA CIVILE familiare Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20065/99 Dott. Alfredo ROCCHI Presidente Dott. Massimo BONOMO - Rel. Consigliere Dott. Fabrizio FORTE Consigliere - ..19070 Cron. Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere Rep. 2851 Ud. 15/03/01 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S EN TENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 000 i! 19 GTU. 2001 MOSCONI AURELIO, MOSCONI ANGELINA, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso 乃 l'avvocato ANTONIO MONZINI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANTE SPIAZZI, giusta procura a margine del ricorso;
CANCELLERIA - ricorrenti
contro
MOSCONI LUCIANO, MOSCONI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 297, presso l'avvocato GIUSEPPE LAVAGGI, che li rappresenta e CORDIOLI 2001 difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO CARDINALI 768 giusta procura in calce al ricorso notificato;
1 - controricorrente avversO la sentenza n. 1637/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 14/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2001 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Spiazzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Lavaggi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 12 ottobre 1989 MO AU IO e la figlia MO AN citavano in giudi- zio, avanti al Tribunale di Verona, MO EP e MO UC (rispettivamente fratello e figlio di MO AuIO), per ottenere la divisione dei beni mobili della comunione tacita familiare tra loro esi- stente, quali coltivatori diretti di fondi agricoli sia in proprietà che in affitto, previo scioglimento della stessa, e restituzione di eventuali somme di de- naro trattenute indebitamente da taluno dei componen- ti. MO AuIO ed AN, a sostegno delle do- 2 mande. affermavano: che originariamente, e per molti anni, alla comunione familiare avevano parteci- pato esso attore, la moglie IG AD e MO EP;
- che alla IG, deceduta nel 1987, erano succeduti, come da relativo testamento, essi at- tori e MO UC;
che questi aveva operato in modo tale da progressivamente e parzialmente estro- mettere il padre dalla relativa azienda. I convenuti, costituitisi in giudizio, non si op- ponevano allo scioglimento della comunione tacita fa- miliare ed alla divisione dei beni, ma contestavano che vi fossero state indebite appropriazioni di dena- гo, ed estromissioni di componenti il nucleo familia- re. Con sentenza n. 457/94, il Tribunale di Verona: dichiarava lo scioglimento della comunione tacita fa- miliare costituita da MO AuIO, EP e Lu- ciano, e IG AD, e poi, per questa, dai re- lativi eredi, MO AuIO, UC ed AN, a far data dal 31.12.1985; dichiarava che i beni mobili della comunione andavano suddivisi fra i predetti nel- la misura di 3/10 ciascuno quanto a MO AuIO e MO EP, e nella misura di 2/10 ciascuno, quanto a MO UC ed eredi IG AD (secondo le rispettive quote di eredità); condannava 3 MO UC a pagare a favore di MO AuIO £ 103.930.000, a favore di MO EP £ 7.563.000, e a favore di MO AN £ 100.287.000, oltre agli interessi legali sulle predette somme dal 31.12.1985; infine, compensava interamente tra le par- ti le spese di causa. La Corte d'appello di Venezia, pronunciando sul- l'appello principale di UC MO e sull'appello incidentale di EP MO, con sentenza del 19 maggio 14 ottobre 1998, dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Verona, essendo competente per mate- ria il Pretore di Verona, in funzione di giudice del lavoro, e dichiarava la nullità del giudizio concluso- si con la sentenza n. 457/94 del Tribunale di Verona nonché della sentenza medesima, compensando interamen- te fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudi- zio. Osservava la Corte di merito: a) che le controversie aventi ad oggetto, come quella che ne occupa, lo scioglimento di una comunione tacita familiare in agricoltura, ed i correlativi pa- gamenti, rientrano nella competenza del Pretore in funzione di giudice del lavoro, a norma dell'art. 409 n. 3 c.p.c., essendo anche detta comunione riconduci- bile allo schema ed alla disciplina dell'impresa fami- liare, caratterizzata dalla collaborazione personale, 4 fornita in modo continuativo e coordinato dai singoli appartenenti (v., tra le altre, Cass. n. 5875/97); b) che ne derivava la nullità dell'intero giu- dizio definito con la sentenza impugnata, per essere stato celebrato innanzi al predetto giudice incompe- tente, nonché della sentenza medesima. Avverso la sentenza d'appello AuIO ed AN MO hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. UC e EP MO hanno resistito con controricorso, depositando una memoria illustrativa. I ricorrenti presentavano osservazioni per iscrit- to alle conclusioni del pubblico ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE B 1. Il controricorso non è ammissibile poiché la procura speciale non è stata apposta sul medesimo ma sulla copia notificata del ricorso.
1.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dichiararsi inammissibile il controricorso (e deve l'eventuale ricorso incidentale ad esso inerente) quando la procura speciale sia stata rilasciata non in calce al controricorso stesso, bensì in calce alla copia del ricorso notificato dalla controparte, giac- in tal modo manca la prova certa del rilascioché del mandato in epoca anteriore o coeva alla notifica- 5 zione del controricorso;
tale incertezza non è superabile neppure con il mero richiamo fatto nel controricorso alla procura conferita in calce al ri- notificato, essendo invece necessaria la spe- corso cifica indicazione di tale procura (Cass. SS. UU. 5 giugno 2000 n. 405, Cass. 1° dicembre 1998 n. 12187).
2. Con il primo mezzo d'impugnazione i ricorrenti violazione e falsa applicazione dell'art.lamentano 409 n. 3 cod. proc. civ.
2.1. L'ipotesi dello scioglimento della comunione tacita familiare non rientra nella previsione del- l'art. 409 n. 3 c.p.c., con la conseguenza che la com- petenza apparteneva al tribunale e non al pretore in funzione di giudice del lavoro.
3. La tesi del ricorrente non è fondata.
3.1. Osserva il Collegio che, in base all'ultimo dell'articolo 230-bis del codice civile il comma quale disciplina l'impresa familiare - le comunioni nell'esercizio dell'agricoltura tacite familiari sono regolate dagli usi che non contrastano con le norme previsti dai commi precedenti.
3.2. Questa Corte ha già affermato che le
contro
- versie relative ai diritti patrimoniali riconosciuti ai partecipanti alla comunione tacita familiare rien- trano nella competenza per valore del pretore in fun- 6 zione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 409 cod. proc. civ. (Cass. 13 maggio 1998 n. 4816), sotto- lineando che la riconducibilità della comunione tacita familiare allo schema ed alla disciplina tipiche del- l'impresa familiare non trova deroga nel fatto che il lavoro del componente della famiglia sia prestato in una comunione, l'elemento precipuo per determinare la competenza del giudice del lavoro essendo la collabo- razione personale fornita dal familiare in modo conti- nuativo e coordinato (Cass. 1° luglio 1997 n. 5875; cfr. anche Cass. 16 febbraio 1989 n. 921).
3.3. Risulta, quindi, corretta la sentenza impu- gnata, che ha dichiarato la competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro. Della soppressione dell'ufficio del pretore, a decorrere dal 2 giugno 1999, e cioè da ероса successiva al deposito della sentenza impugnata, а seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado (D. Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, art. 1 e art. 247, come modificato dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998 n. 188) potrà tenersi conto ai fini della riassunzione della causa.
4. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 50 c.p.c.. 4.1. Tale disposizione prevede che sia consentita la riassunzione della causa dinanzi al giudice dichia- 7 rato competente. Dopo la riassunzione il processo con- tinua e sono utilizzabili gli atti istruttori compiuti dinanzi al giudice incompetente. La sentenza che di- chiara l'incompetenza non può quindi dichiarare, come era invece avvenuto nella specie, la nullità del giu- dizio conclusosi con la sentenza di primo grado, per- ché in tal modo vi è stata una dichiarazione di nulli- tà riguardante tutti gli atti processuali svoltisi in primo grado.
5. Il motivo è inammissibile.
5.1. La dichiarazione di nullità del giudizio di- nanzi al giudice incompetente non pregiudica la que- stione dell'utilizzabilità 0 meno, dinanzi al giudice dichiarato competente, degli atti istruttori preceden- temente espletati. Nel caso in cui il giudizio venga tempestivamente riassunto dinanzi al giudice dichiara- to competente, spetterà а quest'ultimo decidere la suddetta questione applicando l'art. 50 c.p.c., la violazione del quale non è configurabile in questa se- de.
6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
7. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
8 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 15 marzo 2001. Il Cons. est. Il Presidente Dott. Massimo Bonomo Dott. Alfred Тапио Волото IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA.•TE AND Z 0 1 Maria Di Nuzzo Nuoro Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo 60'000 310'000 Registrato in dct 27 NOV. 2001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Serie 4 al n. 52542 versate £. 310.000 trecentodiecimila > (lire p. II Dirigent Area Servizi (Dott.ssa Mari Gracia DI FILIPPO) II Responsa Servizio Atti Giudiziari Dr. M. RACCICHINI) 3 0 1 9