Cass. civ., sez. II, sentenza 08/04/1999, n. 3393
CASS
Sentenza 8 aprile 1999

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L'obbligo del committente di pagare all'appaltatore il cosiddetto prezzo dell'appalto, ossia il corrispettivo della sua prestazione, traendo la sua origine dal contratto d'appalto, si configura come debito di valuta, senza che tale natura muti nel caso di revisione del prezzo originariamente pattuito, sia per fatti non imputabili al committente, sia per le variazioni del progetto che egli ha la facoltà di disporre in corso d'opera, giacché il compenso supplementare per le maggiori spese derivanti dalla modifica del progetto in corso d'opera è dovuto all'appaltatore a titolo di corrispettivo contrattuale e non a titolo di indennità da atto lecito o di risarcimento del danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 08/04/1999, n. 3393
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3393
    Data del deposito : 8 aprile 1999

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