Sentenza 8 aprile 1999
Massime • 1
L'obbligo del committente di pagare all'appaltatore il cosiddetto prezzo dell'appalto, ossia il corrispettivo della sua prestazione, traendo la sua origine dal contratto d'appalto, si configura come debito di valuta, senza che tale natura muti nel caso di revisione del prezzo originariamente pattuito, sia per fatti non imputabili al committente, sia per le variazioni del progetto che egli ha la facoltà di disporre in corso d'opera, giacché il compenso supplementare per le maggiori spese derivanti dalla modifica del progetto in corso d'opera è dovuto all'appaltatore a titolo di corrispettivo contrattuale e non a titolo di indennità da atto lecito o di risarcimento del danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/04/1999, n. 3393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3393 |
| Data del deposito : | 8 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ricorso proposto da:
AI S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante Sig.ra IA LL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 26, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MORELLI, che lo difende unitamente all'avvocato PAOLO LATERZA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IMPRESA di COSTRUZIONE NI & HE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 11783/96 proposto da:
IMPRESA di COSTRUZIONI NI & HE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. DO NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato E. CICCOTTI, difeso dall'avvocato SPINELLI MICHELE FU MARIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AI S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante Sig.ra IA ZO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 359/96 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 03/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/98 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato Massimo MORELI, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato Michele SPINELLI, difensore del controricorrente e ricorrente incidentale che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per accoglimento del 1^ motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi di ricorso, assorbimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società AI, committente, convenne innanzi al Tribunale di Bari la società VA e CH, appaltatrice, e chiese la sua condanna al pagamento della penale convenuta per il ritardo con cui aveva terminato l'opera appaltata;
chiese inoltre l'accertamento, nella misura prospettata, dell'ammontare del suo debito, con riguardo ad alcuni aspetti del rapporto nel dettaglio specificati. La società VA e CH convenne anch'essa la società AI innanzi allo stesso giudice;
sostenne che il ritardo nell'esecuzione dell'appalto era imputabile alla committente, e chiese sua condanna al risarcimento dei danni conseguentemente subiti;
chiese inoltre il pagamento di alcune somme a titolo di corrispettivo, sostenendo l'errata contabilizzazione di parte dei lavori eseguiti, in relazione a riserve tempestivamente formulate. Il Tribunale, riunite le controversie, con sentenza del 20 giugno 1989, accolse parzialmente le domande di entrambe le parti, compensando per quanto possibile i contrapposti crediti. La Corte d'appello di Bari, con la sentenza innanzi indicata, ha parzialmente riformato tale decisione. In particolare, e per quel che ancora rileva,
1. ha affermato che la società AI ha eccepito solo con la comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado, e dunque non tempestivamente, la decadenza della società VA e CH nel far valere alcune riserve, ed i conseguenti di ritti patrimoniali;
e che tale condotta processuale ha determinato il maturarsi, a favore di quest'ultima, di "un vero e proprio diritto soggettivo alla incontestabilità delle sue pretese", anche perché in primo grado la società AI aveva contestato nel merito la fondatezza delle pretese di controparte;
2. per calcolare il rimborso dovuto dalla società AI per i maggiori oneri di manodopera conseguenti al ritardo nella ultimazione dei lavori ad essa imputabile, ha determinato le ore di lavoro da conteggiare ricavandole dal libro paga e matricola della società appaltatrice, e non dal giornale dei lavori, il solo che a termini di contratto era idoneo allo scopo;
ed ha affermato che ciò si è reso necessario perché il giornale dei lavori, la cui tenuta spettava all'impresa appaltatrice, non contiene le indicazioni relative al personale presente in cantiere, osservando al riguardo che il direttore dei lavori della committente (e per esso quest'ultima), che periodicamente l'ha vistato, nulla ha eccepito in proposito, e comunque che anche i libri paga e matricola possono essere utilizzati come prova nei rapporti tra imprenditori;
3. ha condannato la società AI, per le variazioni al progetto da essa apportate in corso d'opera, a pagare, a titolo di risarcimento danni, somme pari al maggior costo sia dei diversi materiali impiegati, sia dei maggiori oneri di manodopera, con gli accessori previsti dalla legge per i debiti di valore, ossia rivalutandoli (in via equitativa) ed aggiungendo gli interessi.
4. ha condannato la società AI, a pagare, per suoi debiti di valuta, gli interessi al tasso legale ed il maggior danno da svalutazione, ex art. 1224 comma 2^ cod. civ., quest'ultimo liquidato in via equitativa, ed in modo forfettario.
La società AI chiede la cassazione di tale sentenza per sei motivi.
La società VA e CH resiste con controricorso, e chiede anch'essa in via incidentale la cassazione della sentenza impugnata, per due motivi.
Il Pubblico Ministero chiede l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con conseguente assorbimento di tutti gli altri, compresi quelli del ricorso incidentale.
Entrambe le parti private hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale della società AI e quello incidentale della società VA e CH devono essere riuniti, perché proposti contro la stessa sentenza.
1) Con il primo motivo del suo ricorso principale la società AI censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato la sua eccezione con cui aveva sostenuto l'intervenuta decadenza della società VA e CH nel far valere i diritti patrimoniali conseguenti a riserve non tempestivamente proposte;
e denunzia al riguardo violazione dell'art. 346 cod. proc. civ., ed insufficienza della motivazione.
La censura è fondata.
La Corte territoriale ha rilevato che la società AI ha proposto, nel giudizio di primo grado, l'eccezione di decadenza soltanto con la comparsa conclusionale, ed ha dunque correttamente affermato che a ragione il Tribunale non si è pronunziato al riguardo, non essendo stata tempestivamente formulata;
non ha però considerato che la società AI con l'atto di appello ha riproposto l'eccezione; avrebbe dovuto quindi esaminarla, come prescritto dall'art. 345 cod. proc. civ., nel testo non novellato applicabile nella specie.
La proponibilità in appello di nuove eccezioni esclude, sul piano logico-giuridico, la configurabilità del diritto della società VA e CH alla "incontestabilità" delle sue pretese, affermato dalla Corte territoriale.
Tale incontestabilità non può poi essere conseguenza del fatto che in primo grado la società AI ha sostenuto l'infondatezza della domanda della società VA e CH: il convenuto che accetta il contraddittorio, e discute nel merito le pretese avanzate da controparte, conserva il diritto di proporre eccezioni preliminari di merito, ovviamente nel rispetto delle preclusioni processuali (vedi sentenza di questa corte, sez. III, 17 settembre 1996, n. 8304). 2) Con il secondo motivo di ricorso la società AI censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha calcolato il rimborso da essa dovuto per il ritardo nella ultimazione dei lavori ad essa imputabile, determinando le ore di lavoro da conteggiare in base al libro paga e matricola della società appaltatrice;
denunzia al riguardo violazione di legge (art. 1218, 2710 e. 2697 cod. civ.) e contraddittorietà di motivazione, e, riproponendo una tesi difensiva sostenuta in appello, sostiene che la società committente non può giovarsi delle sue scritture contabili per la prova di quei fatti e quei rapporti per i quali contrattualmente le parti avevano previsto una diversa e specifica documentazione".
La censura è inammissibile.
La Corte territoriale ha evidenziato, nella motivazione della sua sentenza, che al denunziato inadempimento della società appaltatrice ha fatto riscontro l'acquiescenza della committente, che pur avrebbe potuto efficacemente e tempestivamente rilevarlo, essendo il libro giornale periodicamente vistato dal suo direttore dei lavori, il quale nessuna contestazione ha mai formulato al riguardo. La Corte territoriale ha dunque dato conto, con motivazione sufficiente e logicamente ineccepibile, della ragione per cui ha escluso che l'inosservanza, da parte della società VA e CH, del detto obbligo, le preclude la possibilità di provare altrimenti la circostanza che sarebbe dovuta emergere dalle annotazioni che non ha eseguito sul libro giornale.
Con il motivo di ricorso in esame solo in apparenza si denunzia dunque violazione di legge;
in realtà si critica una valutazione del giudice del merito che, essendo relativa all'individuazione della reale consistenza di un obbligo contrattualmente assunto, attiene al fatto, e non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione.
3a) Con il terzo motivo del suo ricorso la società AI censura la sentenza impugnata nella parte in cui l'ha condannata a rimborsare alla società appaltatrice, a titolo di risarcimento danni, i maggiori oneri di manodopera per il ritardo nella esecuzione dell'appalto conseguente a variazioni del progetto da essa richieste;
denunzia al riguardo difetto di motivazione, nonché violazione di legge (art. 1660-1661 cod. civ., 13-14 d.P.R. n. 1063/1962) e sostiene che nel richiedere varianti in corso d'appalto ha esercitato un suo diritto, e quindi che è tenuta a pagare all'appaltatrice l'eventuale maggiore compenso, non anche a risarcire danno alcuno, non avendo commesso illecito di sorta.
3b) Con il quarto motivo di ricorso la società AI censura l'impugnata sentenza per aver qualificato come debito di valore, e non di valuta, quello relativo al pagamento del maggior costo dei diversi materiali impiegati dall'appaltatrice per far fronte alla variazione del progetto.
3c) Con il secondo motivo del suo ricorso incidentale la società VA e CH censura l'impugnata sentenza per aver qualificato di valuta, e non di valore, il debito della società AI relativo alla revisione del prezzo dell'appalto, conseguente alle variazioni da essa apportate al progetto in corso d'appalto. I tre motivi di ricorso innanzi elencati devono essere congiuntamente esaminati.
Il committente che in corso d'opera modifica il progetto e costringe l'appaltatore ad una spesa maggiore, per il protrarsi dei lavori o per il maggior costo del materiale e della manodopera impiegata, ha l'obbligo (art. 1661 cod. civ.) di pagargli un compenso maggiore: il sinallagma funzionale fa sì che l'aumento di una delle due prestazioni comporti l'aumento anche l'altra.
Il supplemento è dovuto a titolo di prezzo, cioè di corrispettivo contrattuale, e non di semplice indennità per atto lecito, o di risarcimento del danno, come ha avuto modo di chiarire la dottrina;
ed una volta liquidato, non rimane distinto, quanto a natura giuridica, dal prezzo originario, ma, insieme con quest'ultimo, si pone come semplice componente di un nuovo prezzo complessivo, perché unica, giuridicamente, è l'opera di cui entrambe le voci costituiscono il corrispettivo.
L'obbligo del committente di pagare all'appaltatore il prezzo dell'appalto, ossia la somma di danaro che costituisce il corrispettivo della prestazione di quest'ultimo, ha la sua matrice nel contratto, ed integra dunque un debito di valuta. Tale prezzo non muta natura giuridica se viene revisionato, vuoi per fatti non imputabili al committente (art. 1664 cod. civ.), vuoi per le variazioni del progetto che egli ha facoltà di disporre in corso d'opera, come innanzi si è detto.
Il terzo motivo del ricorso principale (innanzi sub 3a) ed il secondo motivo del ricorso incidentale (innanzi sub 3c) sono dunque infondati, ed è invece fondato il quarto motivo del ricorso principale (innanzi sub 3b).
Deve essere peraltro corretta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato come risarcimento, e non come corrispettivo, la somma spettante all'appaltatrice per il maggior costo della manodopera sopportato per eseguire le varianti richieste dalla committente.
Tale correzione rende irrilevante l'astratta fondatezza dell'argomentazione sulla quale è fondata la censura proposta con il terzo motivo del ricorso principale (innanzi sub 3a). 4) La società AI con il quinto motivo del suo ricorso principale censura l'impugnata sentenza per aver conteggiato gli interessi dei suoi debiti ritenuti di valore sul capitale rivalutato alla data della sua pronunzia, e non sul capitale via via rivalutato. La censura è assorbita posto che i debiti della società AI sono tutti di valuta, anche quello che il giudice di merito ha erroneamente qualificato di valore, e di cui appena innanzi si è detto.
5) Con il sesto motivo del suo ricorso la società AI censura la sentenza impugnata, per averla condannata, in relazione ai suoi debiti di valuta, a pagare a titolo di accessori sia gli interessi al tasso legale, sia il maggior danno ex art. 1224 cod. civ.. La censura è infondata.
La Corte territoriale ha condannato la società AI a pagare alla società VA e CH, relativamente ai suoi debiti che, come detto, sono tutti di valuta, sia gli interessi al tasso legale, sia una somma pari alla rivalutazione monetaria, ma detraendo da quest'ultima i primi, e non sommando questa a quelli, come sostiene la ricorrente: ha infatti affermato, in accordo con quanto stabilito dall'art. 1224 comma 2^ cod. civ., nell'interpretazione che ne ha sempre dato la giurisprudenza di questa Corte, che il risarcimento del maggior danno previsto dalla ricordata norma, ha "la funzione di colmare la differenza tra l'ammontare degli interessi legali e l'entità dell'ulteriore danno derivante dalla svalutazione monetaria".
6) La società VA e CH, con il primo motivo del suo ricorso incidentale lamenta che la Corte territoriale ha liquidato il maggior danno da essa subito per l'inadempimento di controparte in via equitativa ed in modo forfettario, e non in base alla redditività della sua impresa o al criterio residuale della rivalutazione monetaria con applicazione degli indici ISTAT, come essa aveva richiesto.
La censura è infondata.
Non risulta che la ricorrente incidentale abbia chiesto nel giudizio di merito la liquidazione del maggior danno di cui innanzi in misura pari alla redditività della sua impresa: dalla impugnata sentenza risulta infatti che in appello la società VA e CH chiese la rivalutazione monetaria dei suoi crediti secondo gli indici ISTAT, non altro.
Quanto poi alla censurata liquidazione equitativa, si ricorda che la valutazione equitativa del danno a norma dell'art. 1226 cod. civ. è legittima quando il giudice accerti l'impossibilità o l'estrema difficoltà di accertarne il preciso ammontare, e risolvendosi tale apprezzamento in un giudizio di fatto, non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (vedi le sentenze 16 giugno 1990 n. 6056, 21 giugno 1995 n. 7024, 26 giugno 1995 n. 7235 di questa Corte). Nel caso di specie la Corte territoriale ha adottato la decisione censurata osservando non solo che negli anni considerati l'inflazione non ha avuto un andamento costante e che è cambiato anche il tasso legale degli interessi, ma anche che la svalutazione monetaria "incide diversamente, in funzione delle differenti circostanze e dei fattori che concorrono a determinare i costi di produzione. - "
Tale motivazione appare adeguata ed immune da errori logici e giuridici.
La sentenza impugnata va dunque cassata per quanto di ragione;
il giudice di rinvio provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce il ricorso principale ed il ricorso incidentale;
accoglie il primo ed il quarto motivo del ricorso principale;
dichiara assorbito il quinto;
rigetta per il resto il ricorso principale nonché quello incidentale;
cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per un nuovo esame, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 1999