Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2001, n. 10020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10020 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 1 9 Z 1 5 0062103 A / . 4 R / N T 6 S 2 I . B G A .R . E I EPUBBLICA ITALIANA L .P 10020 01 R R L R D A A A L . T E B D D IN NOME DEL POPOLO ITANANO U A E I B T S T I N 1 A N R E 3 I E S 1 T R S A CORT . E E A Oggetto T A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Alfio FINOCCHIARO R.G. N. 20382/98 Consigliere 377/99 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron. 22624 Dott. Massimo ODDO Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI - Rel. Consigliere Ud. 19/04/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: E N O I E Z MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro A L I S S A V I C I tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, C 3 D 0 E A 1 M E N R presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 P 2 U O I S 6 P E T R M rappresenta e difende ope legis;
O C A M ' C I
- ricorrente -
contro
MA MI;
- intimato e sul 2° ricorso n° 00377/99 proposto da: MA MI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato 2001 MANZI LUIGI, che lo difende unitamente all'avvocato 934 -1- MOSCHETTI FRANCESCO, giusta delega a margine;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato Commissione avversO la sentenza n. 139/98 della depositata iltributaria regionale di VENEZIA, 05/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/01 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato BARBIERI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente, 1'Avvocato MANZI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di Pa- dova, con sentenza n. 258/07/92, confermata in ap- pello dalla Commissione tributaria regionale di Ve- nezia con sentenza 5 giugno 1998, ha annullato l'avviso di rettifica notificato in data 9 febbraio 1987 dall'Ufficio Iva di Padova a Beniamino Mason per l'anno 1985, basato su un processo verbale di contestazione della Guardia di finanza in data 19 dicembre 1986. I rilievi contestati riguardavano l'acquisto di beni senza fattura, per non essere stato il contribuente i grado di indicare i nomi dei beneficiari degli assegni tratti su diversi istituti bancari, e l'omessa registrazione di cor- rispettivi di vendite effettuate in proprio, nonché la detrazione di fatture non inerenti all'esercizio d'impresa. Secondo la Commissione regionale, l'accertamen- to non era inficiato da alcuna nullità, ma le prove raccolte imponevano di ritenere che il contribuente avesse agito esclusivamente quale intermediario e rappresentante di commercio;
sicché, sebbene le provvigioni dichiarate apparissero esigue, non vi era fondamento all'accertamento di un'attività svolta in proprio. 4 3 : 9 ottobre 1972 n. 633 richiede l'autorizzazione del- l'autorità giudiziaria perché la Guardia di finanza possa utilizzare e trasmette agli uffici documenti, atti e notizie acquisiti nell'esercizio di compiti di polizia giudiziaria. Nella fattispecie la pre- scrizione è stata rispettata, perché il processo verbale di contestazione della Guardia di finanza è del 19 dicembre 1986, e quindi successivo all'auto- rizzazione, che è del 27 novembre 1986. La circo- stanza che la documentazione bancaria in questione sia già menzionata in un "verbale giornaliero" non significa che essa sia stata nella stessa data uti- lizzata a fini tributari, ma solo che la sua esi- stenza sia stata oggetto di riscontro e di verba- lizzazione, mentre di utilizzazione ai fini tribu- tari può parlarsi propriamente solo con la conte- stazione al contribuente. Il ricorso principale è fondato, nei limiti della censura di insufficiente motivazione. Il Ma- son, a fronte delle contestazioni mossegli in base ai movimenti sui conti bancari ed alla presunzione della loro riferibilità ad operazioni imponibili, a norma dell'art. 51, secondo comma n. 2 d. P. R. 26 ottobre 1972 n. 633, non ha escluso che prelievi ed accrediti si ricollegassero a compravendite di bo- vini, ma ha sostenuto che i relativi contratti era- no intervenuti tra gli allevatori ed il Borgato, e ha spiegato i movimenti bancari adducendo di aver anticipato il denaro occorrente. La Commissione tributaria regionale ha accerta- to che il Mason agiva come intermediario e rappre- sentante di commercio, ma questo giudizio non ba- stava a giustificare l'esito impresso alla
contro
- versia. Il rappresentante di commercio, come deli- neato dalla legge 3 maggio 1985 n. 204, è dotato di potere rappresentativo, essendo incaricato dal pre- ponente di concludere contratti in suo nome, ma non è tenuto, ove concluda dei contratti di acquisto, ad anticipare le somme dovute, operando qui la re- gola generale dell'art. 1719 C.C. sul diritto del mandatario di ricevere la provvista necessaria per l'espletamento dell'incarico. La veste di rappresentante di commercio, da so- la, non consentiva pertanto di affermare che i mo- vimenti sui conti correnti bancari del Mason fosse- ro ascrivibili a contratti stipulati in rappresen- tanza del preponente, anziché ad acquisti e riven- dite in proprio, essendo all'uopo necessaria la di- mostrazione di un patto che facesse carico all'uno di anticipare i prezzi dovuti dall'altro: solo un tale accordo poteva infatti superare la presunta riferibilità di quei movimenti ad attività commer- Il cons. rel est. dr. Aldo Ceccherin ciale soggetta ad Iva del titolare dei conti banca- ri. Ne discende l'incompletezza dell'indagine svol- ta e della motivazione resa dal giudice di merito, e l'accoglimento del motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza con rinvio per nuovo esa- me sul punto. Il secondo motivo di ricorso incidentale verte sulla entità delle sanzioni pecuniarie. La questio- ne, non affrontata nella sentenza cassata in coe- renza all'adesione alla tesi principale del ricor- rente in ordine alla nullità dell'accertamento, as- sumerebbe rilevanza nel giudizio di rinvio, laddove questo si concluda con il riconoscimento in tutto od in parte della legittimità della verifica. Essa è pertanto in questo grado assorbita. Il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese di questo grado.
P. q. m.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricor- so principale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, an- che per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto. 1 06 Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 19 aprile 2001. Il Cons. est. Il Presidente. (Alfio Finocchiaro) (Aldo Ceccherini) Innocenzo RE IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 24 LUG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo IS E N O I Z 6 8 A 5 9 R 1 . T / S N 4 I / A - 6 I G 2 B E R . . R R A L . L P T . A A D U D . B L B E I E A T D R T A I N T I 1 S E 3 R N S 1 E E E S . T I N A A M Il rel. est. dr. Aldo Ceccherinido