Art. 2.
All' art. 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3 , al penultimo comma, dopo le parole "erosione delle acque", sono aggiunte le seguenti:
"o perche' sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia o altro materiale sterile".
Al successivo art. 10, alla fine del secondo periodo dopo le parole "dell'art. 2", sono aggiunte le seguenti:
"e puo' essere concesso indipendentemente dall'ampiezza dell'azienda da essi condotta".
All' art. 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3 , al penultimo comma, dopo le parole "erosione delle acque", sono aggiunte le seguenti:
"o perche' sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia o altro materiale sterile".
Al successivo art. 10, alla fine del secondo periodo dopo le parole "dell'art. 2", sono aggiunte le seguenti:
"e puo' essere concesso indipendentemente dall'ampiezza dell'azienda da essi condotta".