Ordinanza 8 ottobre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 08/10/2019, n. 41146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41146 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2019 |
Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IO LF nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/06/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
RITENUTO IN FATTO
1. FI LF ricorre avverso l'ordinanza del 14/06/2018 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che ha rigettato la richiesta di concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, e della semilibertà, ai sensi dell'art. 50 Ord. pen., concedendo il beneficio della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1-bis, Ord. pen. per tutta la durata della pena, in relazione alla condanna a mesi quattro di arresto, per il reato di violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, prevista dalla sentenza del Tribunale di Castrovillari del 22 novembre 2013, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 16 giugno 2015, definitiva il 30 settembre 2016. FI risultava assunto con le mansioni di parcheggiatore della cooperativa sociale Acquamaria, ove lavorava anche il cognato OR EO sottoposto anche lui alla sorveglianza speciale. Il Tribunale di sorveglianza aveva evidenziato che non era stata allegata all'istanza alcuna documentazione circa il luogo esatto, i giorni e gli orari di lavoro,e che la brevità della pena di mesi 4 di arresto per violazione della prescrizione di sorvegliato speciale non consentiva l'applicazione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, istituto inadeguato in base ai plurimi precedenti penali e ai carichi pendenti specifici del 2009 e del 2010 di FI, sicché non ha ritenuto che esistessero i presupposti per la sua concessione.
1.1. Denuncia il ricorrente inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 47 Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe negato la concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, considerato istituto inadeguato al caso di specie, omettendo però di valutare altri elementi essenziali quali la sua personalità e il suo serio, concreto e reale avvio del processo critico sulle pregresse esperienze delinquenziali. In tal senso, il ricorrente evidenzia come, a seguito della condanna ricevuta, aveva avviato un nuovo percorso di vita, finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro. Si era reso promotore e fondatore della Cooperativa sociale "Acquanova", con la quale aveva ottenuto l'affidamento della gestione dell'area di parcheggio antistante l'Ospedale civile di CO Calabro, grazie alla quale, affiancando lavori stagionali e occasionali, era riuscito a rendersi autonomo e a provvedere ai bisogni della sua famiglia.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe fornito una motivazione illogica e carente, almeno in tre punti: aveva assunto erroneamente che non era stato indicato il luogo di svolgimento del lavoro, mentre CO Calabro ha solo un ospedale, quindi facilmente individuabile;
aveva ritenuto mancante l'indicazione dell'orario e dei giorni di lavoro, sebbene questi dati fossero risaputi dai Carabinieri (che avevano ritenuto - a dire del ricorrente - superfluo precisare tale circostanza) e, in ogni caso, l'orario sarebbe stato determinato dalla turnazione predisposta con i colleghi;
aveva ritenuto ostativo al riconoscimento dell'istanza di affidamento in prova il fatto che nella stessa struttura lavorava anche il cognato, EO OR, anche lui sorvegliato speciale e con gravi precedenti di polizia, quando tale circostanza era del tutto irrilevante, soprattutto perché la cooperativa era stata costituita proprio per aiutare persone con difficoltà di reinserimento sociale. In ogni caso, il Tribunale avrebbe fornito una motivazione illogica e lapidaria.
CONSIDERATO IN DIRITFO
1.1. Giova premettere che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 26548201); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362/01). Sempre in premessa, va ricordato che la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale essere percepibili ictu ocuii, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. n. 214794; Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Rv. n. 216260; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Rv. n. 226074).
1.2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile perché denuncia motivi non consentiti in sede di legittimità, costituti da mere doglianze in punto di fatto. Il ricorrente, infatti, si è limitato a evidenziare che egli svolgeva un'attività professionale e che a CO Calabro vi era un solo ospedale, facilmente individuabile, elementi questi già valutati dal Tribunale di sorveglianza. Il Tribunale, in modo ineccepibile, ha ritenuto che le carenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fossero ostative alla concessione della misura;
tale affermazione è logica e coerente con la natura dell'istituto dell'affidamento in prova che richiede la possibilità di un controllo costante delle forze di polizia sull'effettiva ottemperanza alle prescrizioni da parte del soggetto.
2. Alla luce di quanto sopra, il ricorso appare inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 06/02/2019. Il Consiglier