Sentenza 10 marzo 2009
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, il riconoscimento - in sede peritale - della necessità di periodici controlli, clinici e strumentali preordinati alla valutazione nel tempo delle condizioni patologiche riscontrate ed alla pianificazione della terapia farmacologica più congrua, anche a mezzo di brevi ricoveri presso ambiente specialistico esterno al circuito carcerario non determinano di per sé uno stato di incompatibilità rilevante, ex art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., ai fini dell'operatività del divieto di custodia in carcere - che richiede lo stato morboso in atto - potendo essere salvaguardate ex art. 11 L. n. 354 del 1975 (cosiddetto ord. penit.), in virtù del provvedimento del magistrato di sorveglianza atto a disporre il trasferimento del detenuto in idonei centri clinici dell'amministrazione penitenziaria o in altri luoghi di cura esterni, con il conseguente diritto ad ottenere, in tal caso, detti trasferimenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2009, n. 16008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16008 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 10/03/2009
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 322
Dott. RAFFAELLO Federico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 3730/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO CR TO nato il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 12-12-08 dal Tribunale di Palermo;
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 26-3-07 il Gip presso il Tribunale di Palermo disponeva a carico di Lo CH TO, imputato di estorsione continuata ed aggravata D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, la custodia cautelare in carcere.
Con pronuncia 30-10-08 il Gup presso il Tribunale respingeva l'istanza del predetto volta ad ottenere la sostituzione della misura applicatagli con quella degli arresti domiciliari in ragione delle sue condizioni di salute.
L'appello del Lo CH veniva respinto dal Tribunale con provvedimento 30-10-08 avverso il quale il medesimo ha ora proposto ricorso per cassazione deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta compatibilità della sua situazione di soggetto a gravissimo rischio di reinfarto con lo stato di detenzione carceraria.
La Corte osserva.
Le censure sono infondate.
In particolare nel provvedimento impugnato è stato evidenziato che i periti - in presenza di un quadro scintigrafico negativo per sofferenza ischemica recente o deficit di perfezione inducibile - pur dando atto della ridotta funzionalità a carico del ventricolo sinistro, avevano escluso per il Lo CH l'attuale presenza di situazioni di emergenza e di urgenze.
Posto che gli elaborati peritali sono stati esperiti tenendo conto della documentazione e certificazione invocata dalla difesa, il Tribunale si è legittimamente attenuto alla conclusione ivi adottate, ritenendo che le condizioni dell'imputato non costituissero un impedimento alla sua permanenza in carcere.
Nè vale obiettare che i periti avessero riconosciuto la necessità di periodici controlli, clinici e strumentali finalizzati alla valutazione nel tempo delle condizioni cardiologiche ed alla pianificazione della terapia farmacologica più congrua, anche a mezzo di brevi ricoveri presso ambiente specialistico esterno al circuito carcerario: al proposito è stato in termini corretti sottolineato che dette esigenze non determinavano di per sè uno stato di incompatibilità rilevante ex art. 275 c.p.p., comma 4, potendo essere salvaguardate a norma dell'art. 11 Ord. Pen., che prevede appunto la possibilità, tramite provvedimento del magistrato di sorveglianza, di trasferimento del detenuto in idonei centri clinici dell'amministrazione penitenziaria o in altri luoghi di cura, esterni.
Precipuamente va affermato che ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 4 ciò che rileva è lo stato morboso in atto, mentre la necessità di esperire accertamenti diagnostici e controlli frequenti comporta il diritto a che si ricorra ai suddetti trasferimenti.
D'altro canto si palesa del tutto logica la considerazione dei giudici di merito secondo cui l'effettiva operatività sanitaria, anche a fronte di emergenze e/o di urgenze cliniche, non è certamente garantita in regime di detenzione domiciliare;
inoltre, qualora in pendenza di detenzione carceraria, i controlli e le terapie necessarie non fossero eseguiti con tempestività, si porrebbe un problema non già di incompatibilità terapeutica con il regime detentivo bensì di responsabilità dei soggetti deputati a provvedervi.
Il ricorso va pertanto rigettato, sottolineandosi che qualora il detenuto ritenga l'opportunità di essere trasferito in una struttura carceraria meglio attrezzata e più idonea di quella in cui si trova potrà rivolgersi al magistrato di sorveglianza;
l'impugnante deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2009