Articolo 2 della Legge 9 aprile 1953, n. 249
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 maggio 1953
Art. 2.
Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della, difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1951-52, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Entrata in vigore il 8 maggio 1953