Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1323
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Carente e/o insufficiente motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento Tari si consideri adempiuto quando il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. I solleciti di pagamento impugnati richiamano gli avvisi di accertamento regolarmente notificati ai danti causa, che contengono l'ubicazione degli immobili, la zona, la categoria dei singoli cespiti, il periodo calcolato e la percentuale applicata, consentendo al ricorrente di approntare compiutamente le proprie difese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1323
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1323
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo