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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1323/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CAMPAGNA US, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5619/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bianco - Via Garibaldi 52 89030 Bianco RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20250601300003823 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20250601300003818 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 635/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente si riporta agli scritti difensivi ed insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 29.09.2025, OD Nominativo_1 TO impugnava il sollecito di pagamento relativo all'avviso di accertamento esecutivo n.20250601300003823 notificato il 27.06.2025
e il sollecito di pagamento relativo all'avviso di accertamento relativo esecutivo n.20250601300003818 relativo alla Tari per l'anno 2020, deducendo la carente e/o insufficiente motivazione, poiché non era possibile individuare l'immobile a cui il tributo si riferiva.
Si costituiva il Comune di Bianco il quale deduceva l'infondatezza del ricorso, specificando che i due solleciti/ accertamenti erano stati inviati al ricorrente quale erede di Nominativo_2 e di Nominativo_3, e che i relativi avvisi di pagamento erano stati inviati a Nominativo_2 e a Nominativo_3 in data 03.12.2020.
All'udienza di trattazione del 20.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le causali qui appresso enunciate.
Ed invero, va chiarito che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento Tari deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n.1694/2018; Cass. n.26431/2017 e da ultimo, Cass. n.5509/2024), situazione che dagli atti è certamente dato riscontrare anche nella vicenda scrutinata tanto da consentire al ricorrente di approntare compiutamente le proprie difese.
Ed infatti, i solleciti di pagamento impugnati richiamano gli avvisi di accertamento regolarmente notificati ai danti causa in data 03.12.2020, che contengono l'ubicazione degli immobili, la zona, la categoria dei singoli cespiti, il periodo calcolato e la percentuale applicata.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida, in favore di parte resistente, in complessivi € 200,00 oltre accessori di legge, se dovuti Reggio Calabria,
20.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CAMPAGNA US, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5619/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bianco - Via Garibaldi 52 89030 Bianco RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20250601300003823 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20250601300003818 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 635/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente si riporta agli scritti difensivi ed insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 29.09.2025, OD Nominativo_1 TO impugnava il sollecito di pagamento relativo all'avviso di accertamento esecutivo n.20250601300003823 notificato il 27.06.2025
e il sollecito di pagamento relativo all'avviso di accertamento relativo esecutivo n.20250601300003818 relativo alla Tari per l'anno 2020, deducendo la carente e/o insufficiente motivazione, poiché non era possibile individuare l'immobile a cui il tributo si riferiva.
Si costituiva il Comune di Bianco il quale deduceva l'infondatezza del ricorso, specificando che i due solleciti/ accertamenti erano stati inviati al ricorrente quale erede di Nominativo_2 e di Nominativo_3, e che i relativi avvisi di pagamento erano stati inviati a Nominativo_2 e a Nominativo_3 in data 03.12.2020.
All'udienza di trattazione del 20.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le causali qui appresso enunciate.
Ed invero, va chiarito che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento Tari deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n.1694/2018; Cass. n.26431/2017 e da ultimo, Cass. n.5509/2024), situazione che dagli atti è certamente dato riscontrare anche nella vicenda scrutinata tanto da consentire al ricorrente di approntare compiutamente le proprie difese.
Ed infatti, i solleciti di pagamento impugnati richiamano gli avvisi di accertamento regolarmente notificati ai danti causa in data 03.12.2020, che contengono l'ubicazione degli immobili, la zona, la categoria dei singoli cespiti, il periodo calcolato e la percentuale applicata.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida, in favore di parte resistente, in complessivi € 200,00 oltre accessori di legge, se dovuti Reggio Calabria,
20.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna