Art. 2.
I contratti indicati nell'articolo precedente che scadano alla fine dell'annata agraria 1948-1949 sono prorogati sino al termine dell'anno agrario 1949-50.
Ove l'annata agraria abbia avuto inizio tra il 1 gennaio e il 1 marzo 1949, la proroga di cui al comma precedente cessera' col termine della corrispondente annata agraria 1950-51.
I contratti indicati nell'articolo precedente che scadano alla fine dell'annata agraria 1948-1949 sono prorogati sino al termine dell'anno agrario 1949-50.
Ove l'annata agraria abbia avuto inizio tra il 1 gennaio e il 1 marzo 1949, la proroga di cui al comma precedente cessera' col termine della corrispondente annata agraria 1950-51.