Articolo 2 della Legge 15 agosto 1949, n. 533
Articolo 1Articolo 3
Versione
24 agosto 1949
Art. 2.
I contratti indicati nell'articolo precedente che scadano alla fine dell'annata agraria 1948-1949 sono prorogati sino al termine dell'anno agrario 1949-50.
Ove l'annata agraria abbia avuto inizio tra il 1 gennaio e il 1 marzo 1949, la proroga di cui al comma precedente cessera' col termine della corrispondente annata agraria 1950-51.
Entrata in vigore il 24 agosto 1949