Sentenza 5 giugno 2007
Massime • 1
In tema di tutela del diritto d'autore, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 171 ter, comma primo, lett. d), L. 22 aprile 1941 n. 633, è necessario che le condotte ivi descritte abbiano ad oggetto supporti per i quali sia stata chiesta ed ottenuta, ai sensi dell'art. 181 bis di detta legge, l'apposizione del contrassegno SIAE; il che presuppone, di regola, il deposito dell'opera presso la stessa SIAE ed il suo inserimento nel pubblico registro da essa tenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2007, n. 35133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35133 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 05/06/2007
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1689
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 29198/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HY TA N. IL 5/9/1963;
avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila 27.1.2006;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Squassoni Claudia;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 27 ottobre 2001, il Tribunale di Lanciano ha ritenuto HY HA responsabile del reato previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, (per avere posto in vendita 61 play station e 74
supporti audio non muniti del contrassegno Siae) e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di giustizia. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila, con la sentenza in epigrafe precisata, per l'annullamento della quale l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
Con il primo motivo deduce che, non essendo stata emanata la norma regolamentare per la integrazione del contestato reato, la Siae non ha titolo per imporre i contrassegni.
La censura non è fondata.
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 685 del 1994, si è proceduto ad una riformulazione e sistemazione organica della materia disciplinata dalla L. n. 633 del 1941, nella quale sono state trasfuse, con opportuni aggiornamenti, condotte già penalmente rilevanti e le nuove norme sono diventate parte integrante della legge fondamentale sul diritto di autore;
consegue che il regolamento di esecuzione, cui fa riferimento l'art. 171 ter, all'epoca del fatto in esame, non può che essere quello approvato con R.D. n. 1369 del 1942, (Sezioni Unite sentenza n. 2/2000).
Con il secondo motivo, l'imputato osserva che non sussiste la prova delle inclusione delle opere per cui è processo nel registro previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 103, e rileva che tale inserimento è condizione necessaria per la loro tutela. La deduzione è meritevole di accoglimento nei limiti in prosieguo precisati e questa conclusione, per il suo carattere assorbente, esonera la Corte dall'esaminare il residuo motivo del ricorso. La censura ora al vaglio di legittimità era già stata sottoposta allo esame dei Giudici di merito con un motivo di appello nel quale l'imputato ha rilevato come il Pubblico Ministero non avesse fornito la prova che i supporti in contestazione fossero inseriti nel registro pubblico generale delle opere protette dal diritto di autore di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 103. Per superare questa prospettazione, la Corte territoriale ha osservato che la L., art. 171 ter, citata prescinde dalla iscrizione nel registro "avendo come finalità la tutela del diritto di autore in sè e per sè, prima ancora ed indipendentemente dai diritti ad esso connessi e relativi allo sfruttamento economico delle opere stesse".
Tale osservazione, pur esatta, non confuta puntualmente la deduzione difensiva.
I diritti di autore, nella duplice tutela della paternità dell'opera e del suo sfruttamento economico, sono svincolati - a differenza di quelli relativi ai marchi e brevetti - da qualsiasi formalità. Il titolo originario di acquisto dei diritti in oggetto è costituito da una creazione che è particolare espressione di un lavoro intellettuale come risulta dalla L. n. 633 del 1941, art. 6, e dall'art. 2576 c.c., che collegano l'attribuzione dei diritti unicamente alla paternità dell'opera a condizione che la stessa abbia i requisiti per essere protetta.
La registrazione prevista dall'art. 103, non influisce sulla esistenza ed ampiezza dei diritti tutelati in quanto non ha efficacia costitutiva, ma adempie a funzioni di mera pubblicità: le opere sono soggette a tutela del diritto di autore anche in difetto della registrazione. Pertanto, la conclusione della Corte territoriale sarebbe esaustiva se allo imputato fosse stato contestato il reato previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, nelle ipotesi di abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione et c. di opere di ingegno. Nel caso in esame, invece, il delitto del quale il ricorrente deve rispondere concerne la fattispecie sub c) (attualmente sub d, per effetto della L. n. 248 del 2000) che concerne la vendita di supporti per i quali "è
prescritta.....l'apposizione di contrassegno da parte della società degli autori ed editori".
Per lo specifico reato contestato, la elusione dei diritti di autore avviene mediante la commercializzazione di prodotti privi del contrassegno Siae (o muniti di contrassegno contraffatto e alterato). Tale timbro - che identifica l'autore della produzione, il contenuto del supporto cui è apposto, ed indica quale utilizzazione possa essere fatta dello stesso - ha la funzione di attestare la legittimità della riproduzione e della circolazione del prodotto e contraddistingue quello lecito da quello contraffatto perché non vidimato.
La distribuzione commerciale e la detenzione per la vendita di supporti privi del bollino Siae, nei casi in cui gli stessi avrebbero dovuto essere vidimati,costituisce indice univoco della loro riproduzione abusiva.
Tuttavia, deve precisarsi come non tutti i supporti in circolazione debbano essere connotati dal segno distintivo della opera dell'ingegno rappresentato dal timbro.
Può accadere che l'autore di opere che non hanno merito creativo (per cui manca la giustificazione della difesa di un diritto morale o patrimoniale) non ponga in essere l'attività necessaria (a sensi della L. n. 633 del 1941, art. 181 bis, R.D. n. 1369 del 1942, art. 112, vigente alla data del commesso reato) per il rilascio del contrassegno.
Se questo è il caso in esame, all'evidenza, i supporti non dovevano essere muniti del bollino Siae e la deduzione del ricorrente è fondata.
Quando, invece, l'autore ha attivato la procedura di cui al ricordato art. 181 bis, le opere devono presentare il contrassegno ed il loro nominativo è, di regola, inserito nel pubblico registro. Ciò in quanto l'art. 181 bis, prevede che il rilascio del timbro avvenga "previa attestazione degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto di autore e sui diritti connessi". Tra questi obblighi, l'art. 105, prescrive che gli autori devono depositare una copia dell'opera presso la Siae, mentre l'art. 103, segnala che nel pubblico registro sono inserite tutte le opere soggette allo obbligo del deposito;
dalla combinata lettura delle due disposizioni, si evince come le opere che devono essere contraddistinte con il timbro Siae siano, di norma, inserite nel pubblico registro. Tale registro - che, si ripete, non ha efficacia costitutiva di diritti - può non essere aggiornato ed in tale situazione, peraltro eccezionale, si pone il problema delle modalità con cui l'agente possa verificare se l'opera sia tutelata dal diritto di autore. Di conseguenza, si presenta non inconsistente la prospettazione della difesa anche in considerazione della circostanza che, ne' dalle sentenze dei Giudici di merito ne' dai verbali di sequestro, risulta in concreto quali siano le opere registrate nei supporti detenuti dallo imputato.
Per rispondere alla confutazione dello appellante, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se le opere necessitavano del contrassegno Siae e disporre accertamenti (anche attivando il suo residuale potere di integrazione probatoria) sulla avvenuta registrazione: il Giudice avrebbe potuto prescindere dalla consultazione del registro quando, in relazione alla pubblica diffusione delle opere, fosse notorio il loro merito creativo e la loro tutela da parte della Siae.
La avvenuta registrazione, o la notorietà dell'opera, erano elementi idonei a superare le tesi della difesa.
Nella ipotesi di esito negativo delle nuove investigazioni, la Corte avrebbe dovuto porsi il problema della esistenza dell'elemento materiale (tutela della opera da parte della Siae che è requisito implicito della fattispecie) e dello elemento psicologico del reato. Sul punto, avrebbe dovuto verificare se, in carenza di registrazione e di notorietà dell'opera, l'agente (usando la dovuta diligenza ed adempiendo al suo dovere strumentale di informazione che grava sui consociati in vista dell'osservanza dei precetti penali) fosse stato in grado di comprendere che le opere richiedevano il timbro della Siae e, quindi, che la sua condotta era antigiuridica. Le rilevate lacune istruttorie non possono essere colmate da questa Corte stante i suoi limiti cognitivi;
pertanto, la sentenza in esame deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia dal momento che quella di L'Aquila è munita di una sola sezione.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2007