Art. 10. ((Comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo.
Per l'espletamento dei poteri di coordinamento attribuiti al presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 3, lettera a), della legge 23 maggio 1980, n. 242, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo.
Sono membri del comitato:
a) il direttore generale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;
b) il direttore generale della Direzione generale dell'aviazione civile;
c) i membri militari di cui all'articolo 234 del testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
d) un esperto nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
La presidenza del comitato e' assunta, per la durata di un anno, alternativamente, da uno dei membri appartenenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero della difesa.
La nomina del presidente e dei membri del comitato e' conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
I membri possono essere assistiti da propri esperti senza diritto di voto.))
Per l'espletamento dei poteri di coordinamento attribuiti al presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 3, lettera a), della legge 23 maggio 1980, n. 242, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo.
Sono membri del comitato:
a) il direttore generale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;
b) il direttore generale della Direzione generale dell'aviazione civile;
c) i membri militari di cui all'articolo 234 del testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
d) un esperto nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
La presidenza del comitato e' assunta, per la durata di un anno, alternativamente, da uno dei membri appartenenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero della difesa.
La nomina del presidente e dei membri del comitato e' conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
I membri possono essere assistiti da propri esperti senza diritto di voto.))