Articolo 7 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Articolo 6Articolo 8
Versione
18 febbraio 1992
Art. 7. Cura e riabilitazione 1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilita' di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalita' della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunita'. A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonche' gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l); b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni. 2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1992
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