Versione
18 febbraio 1992
18 febbraio 1992
Art. 7. Cura e riabilitazione 1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilita' di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalita' della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunita'. A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonche' gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l); b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni. 2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonche' gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l); b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni. 2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionale n. 304/1994https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 1) L'art. 7, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevedendo che l'erogazione di prestazioni riabilitative agli handicappati avvenga solo da parte di strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, non determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto al successivo art. 11 della legge n. 104 del 1992, che garantisce ai disabili cure di altissima specializzazione all'estero, dal momento che le situazioni poste a raffronto non sono omogenee e comparabili, per la sostanziale diversità degli interessi sottostanti, rispettivamente, alle prestazioni continuative o prolungate nel tempo, ed a quelle non tempestivamente o adeguatamente …
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Giurisprudenza • 121
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