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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/12/2025, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2087/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, SEZIONE IMPRESE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2087/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CARPENITO BEATRICE,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. IERVOLINO MAURO,
APPELLATO avverso la sentenza n. 2675/2023 emessa dal Tribunale delle Imprese di Firenze, pubblicata il 21.9.2023
CONCLUSIONI
In data 3.11.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 11 Per la parte appellante:
“➢ accertare e dichiarare: a) l'inesistenza e/non debenza del credito vantato da per i motivi illustrati in narrativa;
b) l'avvenuto pagamento CP_1 integrale dell'ultimo taglio incluso il pagamento parziale, per la parte di effettiva spettanza, della fattura n. 505/19 di nella misura di euro CP_1
203,39, e per l'effetto
➢ in accoglimento dei motivi di appello formulati nel presente atto, riformare integralmente la sentenza annullando e/o revocando il d.i. opposto n. 2561/2020 e conseguentemente condannare il CP_1 Controparte_1
e l'avvocato distrattario, Mauro Iervolino, alla restituzione delle somme
[...] poste da al solo fine di evitare il esecuzione forzata del decreto Pt_1 ingiuntivo, co i seguito indicate: i) il alla Controparte_1 restituzione di euro 7.222,33 (di cui 6.325,33, per il d.i. n.2561/2020 ed euro 897,00 a titolo di interessi commerciali) oltre interessi ex art. 1282 c.c.; ii) l'Avvocato Iervolino alla restituzione di euro 3.470,38 (per le spese di lite della fase monitoria e del giudizio di opposizione) oltre interessi ex art. 1282 c.c.. In ogni caso con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”. Per la parte appellata:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze:
1)rigettare l'appello, e per l'effetto confermare la sentenza n.2675/2023 del Tribunale di Firenze (RG.9500/2020);
2)condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Su ricorso del (d'ora in poi anche solo Parte_2
il Tribunale di Firenze emetteva il decreto ingiuntivo n. CP_1
2561/2020 con il quale ingiungeva, ad Parte_1
(d'ora in poi anche solo ), il pagamento della somma di € 6.325,33 Pt_1
a saldo della fattura n. 505/2019, inerente ad un appalto pubblico di servizi.
Avverso tale decreto proponeva opposizione , la quale riferiva di Pt_1 essere subentrata nel marzo 2017 nel rapporto esistente tra la Pt_3
e la (alla quale, nel luglio 2018, era subentrata
[...] CP_2
pagina 2 di 11 , relativo al diserbo dei cigli e delle banchine di alcune strade. CP_1
In pendenza di detto rapporto, nel marzo 2019, il Controparte_3
Parte comunicava ad che il viale Leonardo da VI, originariamente ricompreso nell'appalto, era passato in titolarità ad ANAS e, pertanto, il servizio di diserbo in quella strada non era più richiesto. Tale circostanza veniva comunicata da a in data 11/6/2019. Pt_1 CP_1
Per effetto dell'esclusione di tale viale il servizio veniva ridotto per km.
41,998 lineari, ma contestualmente veniva richiesta l'estensione dell'attività in altre strade poste nei comuni di Campi Bisenzio e Sesto
F.no, per cui la riduzione effettiva risultava di km. 17,02. In forza di questa circostanza, l'opponente affermava che il corrispettivo dovuto si era ridotto di € 4.974,67.
Ciononostante, emetteva la fattura 505/2019, azionata in via CP_1 monitoria, per un importo complessivo di € 5.184,70 oltre IVA inerente ai servizi resi a partire dall'1/6/2019, che la debitrice provvedeva a saldare per il minor importo di € 203,39, detraendo quindi quanto riteneva non dovuto.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e CP_1 la conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, con riferimento alla competenza del giudice, la convenuta invocava quella del giudice ordinario, poiché la controversia non concerneva rapporti societari e, nel merito, deduceva la inopponibilità a sé di modifiche organizzative unilateralmente decise dalla controparte, ma non approvate dall'appaltatore, non trovando applicazione nella fattispecie il disposto di cui all'art. 1464 cc.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 2675/2023 pubblicata il 21.9.2023 il Tribunale delle
Imprese di Firenze così statuiva:
“rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 3 di 11 condanna a rifondere al Parte_1 Controparte_1 le spese del giudizio di opposizione, liquidate in € 1.700
[...] per compensi professionali, con distrazione in favore del procuratore antistatario, oltre rimborso spese generali e accessori di legge”.
Nello specifico, il Collegio riteneva che la competenza a decidere la controversia spettasse alla Sezione Specializzata in materia di Imprese, in quanto la causa riguardava un appalto pubblico di importo superiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. f) del D.Lgs.
168/2003. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, infatti, le controversie attribuite alla Sezione Specializzata non si limitano ai rapporti societari, ma comprendono anche quelle relative agli appalti pubblici di rilievo comunitario.
Tuttavia, il Collegio osservava che la suddivisione interna degli affari tra le sezioni di uno stesso Tribunale non integra una questione di competenza in senso tecnico, sicché il decreto ingiuntivo emesso dalla sezione ordinaria del Tribunale di Firenze non risultava nullo.
Nel merito, il Collegio rilevava che, in assenza di specifiche allegazioni da parte di si doveva ritenere che la fattura n. 505/2019 CP_1 comprendesse anche il corrispettivo relativo al servizio di diserbo del viale Leonardo da VI. La difesa di , infatti, si incentrava Pt_1 esclusivamente sulla necessità di ridurre il compenso previsto, a seguito dell'esclusione di quel tratto di strada dal servizio appaltato, circostanza che lasciava logicamente presumere che la fattura si riferisse anche al viale in questione. In difetto di una diversa indicazione da parte di il Collegio riteneva che il servizio fosse effettivamente incluso. CP_1
Dai documenti di causa emergeva che il viale Leonardo da VI era stato riclassificato come strada di interesse nazionale e trasferito alla Parte gestione ANAS. comunicava ad l'esclusione del tratto Pt_1 dall'appalto, e ne dava notizia a La difesa della Pt_1 CP_1
pagina 4 di 11 convenuta, per la quale la non poteva apportare modifiche Pt_1 unilaterali al contratto, era smentita dall'art. 5 del Capitolato Speciale di
Appalto, che riservava alla Stazione Appaltante la facoltà di integrare o eliminare tratti di strada dal programma operativo.
L'esclusione del viale comportava, pertanto, che la sua pulizia non rientrasse più tra le prestazioni contrattuali, e che non sussistesse più alcun obbligo di pagamento per un servizio divenuto estraneo all'oggetto dell'appalto. Tuttavia, permaneva il dubbio — non chiarito da alcuna delle parti — se il servizio fosse stato eseguito prima o dopo la comunicazione della modifica. La fattura, infatti, indicava un periodo di esecuzione dal 1° al 18 giugno 2019, ma non specificava i tratti di strada interessati, né i tempi di lavorazione.
In base alle regole sull'onere della prova, il Collegio riteneva che spettasse ad dimostrare che la comunicazione dell'esclusione fosse Pt_1 intervenuta prima dell'esecuzione del servizio. Non avendo fornito Pt_1 tale prova, l'opposizione doveva essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato,
[...]
(di seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello il Controparte_1
(di seguito anche APPELLATO) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante, ritenendo la sentenza gravata errata ed ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) omessa valutazione di fatti decisivi - violazione art. 2697 c.c., art. 115 e 116 cpc;
omessa indagine sulla consistenza del servizio svolto (ultimo taglio) e sul comprovato integrale pagamento dello stesso;
mancata prova dei fatti costitutivi del credito ex art. 2697 pagina 5 di 11 c.c.; omessa valutazione del contegno processuale di – CP_1 violazione art. 2697 c.c.;
2) motivazione apparente ed illogica – violazione art. 2697 c.c., art. 115 e 116 cpc;
3) contraddittorietà della motivazione – disconoscimento delle risultanze istruttorie – violazione dell'art. 2697 c.c. – violazione del principio di vicinanza della prova.
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con conseguente condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, l'appellata contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione in data 3.11.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. I tre motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, vertendo tutti intorno alle medesime contestazioni.
Giova premettere che è documentalmente provato che il contratto in esecuzione del quale è stata emessa la fattura azionata era relativo all'affidamento del servizio di diserbo dei cigli erbosi e banchine stradali pagina 6 di 11 lungo le arterie principali del territorio della provincia di , per il Pt_3 periodo dal 19/06/2017 al 18/06/2019.
Sulla base dell'art. 3 del capitolato speciale di appalto la remunerazione era prevista “a corpo” su base annua, da suddividere in 12 ratei mensili.
È pacifico che:
- il ha declassato il viale Leonardo Da VI, Controparte_3 comunicando ad che le attività di manutenzione Parte_5 erano passate ad Anas con nota del 19.3.2019;
- , che aveva appreso la circostanza il 2 maggio, ha inviato una Pt_1 formale comunicazione a il 12 giugno 2019 (doc. 10), con la CP_1 quale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 5 del capitolato speciale di appalto, ha modificato il territorio interessato dal servizio, estendendo l'attività ai comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino per un totale di km 24,978 e riducendola, per effetto del declassamento di Viale
Leonardo Da VI, di km 41,998;
- in base alle previsioni contrattuali il corrispettivo per i 17,02 Km relativi al servizio escluso era pari ad € 4.974,67;
- la fattura oggetto del decreto impugnato è relativa all'ultimo rateo
(giugno), essendo stati interamente saldati i precedenti (con l'eccezione del mese di maggio, per il quale la fattura n. 348/2019 è stata oggetto di contenzioso, deciso con una diversa sentenza passata in giudicato);
- il 10.3.2020 ha inviato un bonifico a di € 203,39 Pt_1 CP_1 imputandolo al pagamento della fattura 505 del 9.3.2020 (doc. 31).
Dal momento che non ha impugnato la decisione nella parte in CP_1 cui viene affermata la legittimità della riduzione dell'area interessata al servizio, ciò di cui si discute nel presente giudizio è esclusivamente se la relativa comunicazione sia intervenuta o meno prima che il servizio venisse reso.
pagina 7 di 11 Come correttamente evidenzia il T.I., infatti, sebbene il contratto prevedesse la potestà per l'appaltatrice di modificare anche in diminuzione l'area oggetto di intervento, questo non poteva certo ripercuotersi sulle attività già svolte in forza del contratto in essere.
Nel corso del giudizio di primo grado nessuna allegazione o prova è stata acquisita al processo in ordine alle attività compiute alla data del
12 giugno 2019, non essendo mai stato dedotto, né formalmente contestato, che a quella data l'attività avesse già interessato il viale Da
VI.
Ciò che risulta dirimente, quindi, come evidenziato anche nella sentenza impugnata, è decidere su chi gravasse l'onere di provare che tale intervento era stato o non era stato eseguito in quel momento, posto che solo nel secondo caso la decurtazione del prezzo invocata da Pt_1 sarebbe legittima.
Secondo l'impostazione dell'appellante, graverebbe su l'onere di CP_1 provare l'adempimento della prestazione di cui chiede il pagamento, in quanto la consistenza delle opere eseguite costituirebbe un fatto costitutivo della pretesa creditoria.
Tale impostazione non è condivisibile.
Nel caso in esame siamo in presenza di un contratto di appalto che prevedeva tagli periodici su una superficie predeterminata per un corrispettivo predeterminato.
La fonte negoziale del diritto di credito vantato da quindi, è CP_1 documentalmente provata, oltre che incontestata.
È pacifico, oltre che giudizialmente accertato, che il servizio ha avuto inizio il 9 maggio 2019 e quindi, per quanto in ritardo, prima che venisse comunicata la diminuzione della superficie lineare oggetto dei tagli.
pagina 8 di 11 L'opponente non ha sostanzialmente contestato che il servizio sia stato portato a termine, visto che la sua contestazione è da sempre stata relativa esclusivamente al corrispettivo dei 17,02 km esclusi.
Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, quindi, la circostanza che l'oggetto dell'appalto si sia ridotto, e conseguentemente il diritto al compenso di Viagest, costituisce un fatto modificativo rispetto alle previsioni contrattuali, sulla cui base si fondava la pretesa azionata in via monitoria.
In un simile contesto, l'onere di provare che il fatto modificativo era operativo nel caso in esame, in quanto la relativa comunicazione era intervenuta priva del compimento della controprestazione, grava certamente su . Pt_1
In altri termini, nel caso in esame è tenuta a dimostrare CP_1 esclusivamente la fonte negoziale del credito azionato, che nello specifico è costituita dal contratto, che prevedeva il pagamento del corrispettivo per il territorio originariamente previsto. Il fatto che l'oggetto si sia modificato, e conseguentemente ridotto il corrispettivo originariamente previsto, costituisce un fatto modificativo, che deve essere provato dall'appaltante, altrimenti tenuta a corrispondere l'intero compenso originariamente pattuito.
Il fatto che tale circostanza non sia stata provata, quindi, impedisce di valutare la portata dell'evento modificativo rispetto alla pretesa creditoria.
Da ciò consegue il diritto di a vedersi corrispondere l'intero CP_1 compenso contrattualmente pattuito.
Va però considerato che è documentalmente provato che prima della notifica del decreto ingiuntivo era intervenuto un pagamento parziale per € 203,39.
pagina 9 di 11 La sentenza è quindi errata nella parte in cui ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, che doveva essere revocato, pur residuando la necessità di condannare a pagare a la minor somma di € Pt_1 CP_1
4.974,67.
Si impone pertanto la riforma della pronuncia di primo grado, con revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento dell'importo sopra indicato, maggiorato degli interessi di cui al D. Lgs
231/2002.
IV. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede sostanzialmente vittoriosa per quanto la domanda monitoria fosse parzialmente infondata, CP_1 non essendo stato considerato il pagamento già intervenuto) le spese di ingiunzione e quelle di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate in misura di 1/5 e poste a carico di nella misura Pt_1 liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. 37/2018, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. Controparte_1
2675/2023 emessa dal Tribunale delle Imprese di Firenze e pubblicata il
21.9.2023, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, condannando a pagare al Parte_1
pagina 10 di 11 la somma di € 4.974,67, oltre agli Controparte_1 interessi di cui al D.Lgs. 231/2002.
2. Dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate in misura di 1/5 e condanna a rifondere Parte_1 al la quota residua delle stesse, Controparte_1 che liquida per l'intero in complessivi € 810,00 per compensi ed €
145,50 per esborsi per la fase monitoria, € 5.077 per il primo grado ed € 3.397 per l'appello, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Firenze, camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, SEZIONE IMPRESE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2087/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CARPENITO BEATRICE,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. IERVOLINO MAURO,
APPELLATO avverso la sentenza n. 2675/2023 emessa dal Tribunale delle Imprese di Firenze, pubblicata il 21.9.2023
CONCLUSIONI
In data 3.11.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 11 Per la parte appellante:
“➢ accertare e dichiarare: a) l'inesistenza e/non debenza del credito vantato da per i motivi illustrati in narrativa;
b) l'avvenuto pagamento CP_1 integrale dell'ultimo taglio incluso il pagamento parziale, per la parte di effettiva spettanza, della fattura n. 505/19 di nella misura di euro CP_1
203,39, e per l'effetto
➢ in accoglimento dei motivi di appello formulati nel presente atto, riformare integralmente la sentenza annullando e/o revocando il d.i. opposto n. 2561/2020 e conseguentemente condannare il CP_1 Controparte_1
e l'avvocato distrattario, Mauro Iervolino, alla restituzione delle somme
[...] poste da al solo fine di evitare il esecuzione forzata del decreto Pt_1 ingiuntivo, co i seguito indicate: i) il alla Controparte_1 restituzione di euro 7.222,33 (di cui 6.325,33, per il d.i. n.2561/2020 ed euro 897,00 a titolo di interessi commerciali) oltre interessi ex art. 1282 c.c.; ii) l'Avvocato Iervolino alla restituzione di euro 3.470,38 (per le spese di lite della fase monitoria e del giudizio di opposizione) oltre interessi ex art. 1282 c.c.. In ogni caso con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”. Per la parte appellata:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze:
1)rigettare l'appello, e per l'effetto confermare la sentenza n.2675/2023 del Tribunale di Firenze (RG.9500/2020);
2)condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Su ricorso del (d'ora in poi anche solo Parte_2
il Tribunale di Firenze emetteva il decreto ingiuntivo n. CP_1
2561/2020 con il quale ingiungeva, ad Parte_1
(d'ora in poi anche solo ), il pagamento della somma di € 6.325,33 Pt_1
a saldo della fattura n. 505/2019, inerente ad un appalto pubblico di servizi.
Avverso tale decreto proponeva opposizione , la quale riferiva di Pt_1 essere subentrata nel marzo 2017 nel rapporto esistente tra la Pt_3
e la (alla quale, nel luglio 2018, era subentrata
[...] CP_2
pagina 2 di 11 , relativo al diserbo dei cigli e delle banchine di alcune strade. CP_1
In pendenza di detto rapporto, nel marzo 2019, il Controparte_3
Parte comunicava ad che il viale Leonardo da VI, originariamente ricompreso nell'appalto, era passato in titolarità ad ANAS e, pertanto, il servizio di diserbo in quella strada non era più richiesto. Tale circostanza veniva comunicata da a in data 11/6/2019. Pt_1 CP_1
Per effetto dell'esclusione di tale viale il servizio veniva ridotto per km.
41,998 lineari, ma contestualmente veniva richiesta l'estensione dell'attività in altre strade poste nei comuni di Campi Bisenzio e Sesto
F.no, per cui la riduzione effettiva risultava di km. 17,02. In forza di questa circostanza, l'opponente affermava che il corrispettivo dovuto si era ridotto di € 4.974,67.
Ciononostante, emetteva la fattura 505/2019, azionata in via CP_1 monitoria, per un importo complessivo di € 5.184,70 oltre IVA inerente ai servizi resi a partire dall'1/6/2019, che la debitrice provvedeva a saldare per il minor importo di € 203,39, detraendo quindi quanto riteneva non dovuto.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e CP_1 la conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, con riferimento alla competenza del giudice, la convenuta invocava quella del giudice ordinario, poiché la controversia non concerneva rapporti societari e, nel merito, deduceva la inopponibilità a sé di modifiche organizzative unilateralmente decise dalla controparte, ma non approvate dall'appaltatore, non trovando applicazione nella fattispecie il disposto di cui all'art. 1464 cc.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 2675/2023 pubblicata il 21.9.2023 il Tribunale delle
Imprese di Firenze così statuiva:
“rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 3 di 11 condanna a rifondere al Parte_1 Controparte_1 le spese del giudizio di opposizione, liquidate in € 1.700
[...] per compensi professionali, con distrazione in favore del procuratore antistatario, oltre rimborso spese generali e accessori di legge”.
Nello specifico, il Collegio riteneva che la competenza a decidere la controversia spettasse alla Sezione Specializzata in materia di Imprese, in quanto la causa riguardava un appalto pubblico di importo superiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. f) del D.Lgs.
168/2003. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, infatti, le controversie attribuite alla Sezione Specializzata non si limitano ai rapporti societari, ma comprendono anche quelle relative agli appalti pubblici di rilievo comunitario.
Tuttavia, il Collegio osservava che la suddivisione interna degli affari tra le sezioni di uno stesso Tribunale non integra una questione di competenza in senso tecnico, sicché il decreto ingiuntivo emesso dalla sezione ordinaria del Tribunale di Firenze non risultava nullo.
Nel merito, il Collegio rilevava che, in assenza di specifiche allegazioni da parte di si doveva ritenere che la fattura n. 505/2019 CP_1 comprendesse anche il corrispettivo relativo al servizio di diserbo del viale Leonardo da VI. La difesa di , infatti, si incentrava Pt_1 esclusivamente sulla necessità di ridurre il compenso previsto, a seguito dell'esclusione di quel tratto di strada dal servizio appaltato, circostanza che lasciava logicamente presumere che la fattura si riferisse anche al viale in questione. In difetto di una diversa indicazione da parte di il Collegio riteneva che il servizio fosse effettivamente incluso. CP_1
Dai documenti di causa emergeva che il viale Leonardo da VI era stato riclassificato come strada di interesse nazionale e trasferito alla Parte gestione ANAS. comunicava ad l'esclusione del tratto Pt_1 dall'appalto, e ne dava notizia a La difesa della Pt_1 CP_1
pagina 4 di 11 convenuta, per la quale la non poteva apportare modifiche Pt_1 unilaterali al contratto, era smentita dall'art. 5 del Capitolato Speciale di
Appalto, che riservava alla Stazione Appaltante la facoltà di integrare o eliminare tratti di strada dal programma operativo.
L'esclusione del viale comportava, pertanto, che la sua pulizia non rientrasse più tra le prestazioni contrattuali, e che non sussistesse più alcun obbligo di pagamento per un servizio divenuto estraneo all'oggetto dell'appalto. Tuttavia, permaneva il dubbio — non chiarito da alcuna delle parti — se il servizio fosse stato eseguito prima o dopo la comunicazione della modifica. La fattura, infatti, indicava un periodo di esecuzione dal 1° al 18 giugno 2019, ma non specificava i tratti di strada interessati, né i tempi di lavorazione.
In base alle regole sull'onere della prova, il Collegio riteneva che spettasse ad dimostrare che la comunicazione dell'esclusione fosse Pt_1 intervenuta prima dell'esecuzione del servizio. Non avendo fornito Pt_1 tale prova, l'opposizione doveva essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato,
[...]
(di seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello il Controparte_1
(di seguito anche APPELLATO) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante, ritenendo la sentenza gravata errata ed ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) omessa valutazione di fatti decisivi - violazione art. 2697 c.c., art. 115 e 116 cpc;
omessa indagine sulla consistenza del servizio svolto (ultimo taglio) e sul comprovato integrale pagamento dello stesso;
mancata prova dei fatti costitutivi del credito ex art. 2697 pagina 5 di 11 c.c.; omessa valutazione del contegno processuale di – CP_1 violazione art. 2697 c.c.;
2) motivazione apparente ed illogica – violazione art. 2697 c.c., art. 115 e 116 cpc;
3) contraddittorietà della motivazione – disconoscimento delle risultanze istruttorie – violazione dell'art. 2697 c.c. – violazione del principio di vicinanza della prova.
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con conseguente condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, l'appellata contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione in data 3.11.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. I tre motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, vertendo tutti intorno alle medesime contestazioni.
Giova premettere che è documentalmente provato che il contratto in esecuzione del quale è stata emessa la fattura azionata era relativo all'affidamento del servizio di diserbo dei cigli erbosi e banchine stradali pagina 6 di 11 lungo le arterie principali del territorio della provincia di , per il Pt_3 periodo dal 19/06/2017 al 18/06/2019.
Sulla base dell'art. 3 del capitolato speciale di appalto la remunerazione era prevista “a corpo” su base annua, da suddividere in 12 ratei mensili.
È pacifico che:
- il ha declassato il viale Leonardo Da VI, Controparte_3 comunicando ad che le attività di manutenzione Parte_5 erano passate ad Anas con nota del 19.3.2019;
- , che aveva appreso la circostanza il 2 maggio, ha inviato una Pt_1 formale comunicazione a il 12 giugno 2019 (doc. 10), con la CP_1 quale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 5 del capitolato speciale di appalto, ha modificato il territorio interessato dal servizio, estendendo l'attività ai comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino per un totale di km 24,978 e riducendola, per effetto del declassamento di Viale
Leonardo Da VI, di km 41,998;
- in base alle previsioni contrattuali il corrispettivo per i 17,02 Km relativi al servizio escluso era pari ad € 4.974,67;
- la fattura oggetto del decreto impugnato è relativa all'ultimo rateo
(giugno), essendo stati interamente saldati i precedenti (con l'eccezione del mese di maggio, per il quale la fattura n. 348/2019 è stata oggetto di contenzioso, deciso con una diversa sentenza passata in giudicato);
- il 10.3.2020 ha inviato un bonifico a di € 203,39 Pt_1 CP_1 imputandolo al pagamento della fattura 505 del 9.3.2020 (doc. 31).
Dal momento che non ha impugnato la decisione nella parte in CP_1 cui viene affermata la legittimità della riduzione dell'area interessata al servizio, ciò di cui si discute nel presente giudizio è esclusivamente se la relativa comunicazione sia intervenuta o meno prima che il servizio venisse reso.
pagina 7 di 11 Come correttamente evidenzia il T.I., infatti, sebbene il contratto prevedesse la potestà per l'appaltatrice di modificare anche in diminuzione l'area oggetto di intervento, questo non poteva certo ripercuotersi sulle attività già svolte in forza del contratto in essere.
Nel corso del giudizio di primo grado nessuna allegazione o prova è stata acquisita al processo in ordine alle attività compiute alla data del
12 giugno 2019, non essendo mai stato dedotto, né formalmente contestato, che a quella data l'attività avesse già interessato il viale Da
VI.
Ciò che risulta dirimente, quindi, come evidenziato anche nella sentenza impugnata, è decidere su chi gravasse l'onere di provare che tale intervento era stato o non era stato eseguito in quel momento, posto che solo nel secondo caso la decurtazione del prezzo invocata da Pt_1 sarebbe legittima.
Secondo l'impostazione dell'appellante, graverebbe su l'onere di CP_1 provare l'adempimento della prestazione di cui chiede il pagamento, in quanto la consistenza delle opere eseguite costituirebbe un fatto costitutivo della pretesa creditoria.
Tale impostazione non è condivisibile.
Nel caso in esame siamo in presenza di un contratto di appalto che prevedeva tagli periodici su una superficie predeterminata per un corrispettivo predeterminato.
La fonte negoziale del diritto di credito vantato da quindi, è CP_1 documentalmente provata, oltre che incontestata.
È pacifico, oltre che giudizialmente accertato, che il servizio ha avuto inizio il 9 maggio 2019 e quindi, per quanto in ritardo, prima che venisse comunicata la diminuzione della superficie lineare oggetto dei tagli.
pagina 8 di 11 L'opponente non ha sostanzialmente contestato che il servizio sia stato portato a termine, visto che la sua contestazione è da sempre stata relativa esclusivamente al corrispettivo dei 17,02 km esclusi.
Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, quindi, la circostanza che l'oggetto dell'appalto si sia ridotto, e conseguentemente il diritto al compenso di Viagest, costituisce un fatto modificativo rispetto alle previsioni contrattuali, sulla cui base si fondava la pretesa azionata in via monitoria.
In un simile contesto, l'onere di provare che il fatto modificativo era operativo nel caso in esame, in quanto la relativa comunicazione era intervenuta priva del compimento della controprestazione, grava certamente su . Pt_1
In altri termini, nel caso in esame è tenuta a dimostrare CP_1 esclusivamente la fonte negoziale del credito azionato, che nello specifico è costituita dal contratto, che prevedeva il pagamento del corrispettivo per il territorio originariamente previsto. Il fatto che l'oggetto si sia modificato, e conseguentemente ridotto il corrispettivo originariamente previsto, costituisce un fatto modificativo, che deve essere provato dall'appaltante, altrimenti tenuta a corrispondere l'intero compenso originariamente pattuito.
Il fatto che tale circostanza non sia stata provata, quindi, impedisce di valutare la portata dell'evento modificativo rispetto alla pretesa creditoria.
Da ciò consegue il diritto di a vedersi corrispondere l'intero CP_1 compenso contrattualmente pattuito.
Va però considerato che è documentalmente provato che prima della notifica del decreto ingiuntivo era intervenuto un pagamento parziale per € 203,39.
pagina 9 di 11 La sentenza è quindi errata nella parte in cui ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, che doveva essere revocato, pur residuando la necessità di condannare a pagare a la minor somma di € Pt_1 CP_1
4.974,67.
Si impone pertanto la riforma della pronuncia di primo grado, con revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento dell'importo sopra indicato, maggiorato degli interessi di cui al D. Lgs
231/2002.
IV. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede sostanzialmente vittoriosa per quanto la domanda monitoria fosse parzialmente infondata, CP_1 non essendo stato considerato il pagamento già intervenuto) le spese di ingiunzione e quelle di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate in misura di 1/5 e poste a carico di nella misura Pt_1 liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. 37/2018, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. Controparte_1
2675/2023 emessa dal Tribunale delle Imprese di Firenze e pubblicata il
21.9.2023, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, condannando a pagare al Parte_1
pagina 10 di 11 la somma di € 4.974,67, oltre agli Controparte_1 interessi di cui al D.Lgs. 231/2002.
2. Dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate in misura di 1/5 e condanna a rifondere Parte_1 al la quota residua delle stesse, Controparte_1 che liquida per l'intero in complessivi € 810,00 per compensi ed €
145,50 per esborsi per la fase monitoria, € 5.077 per il primo grado ed € 3.397 per l'appello, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Firenze, camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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