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18 aprile 2012
18 aprile 2012
Art. 1. 1. Al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, la direzione aeroportuale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) competente per territorio, sentita la societa' o ente di gestione aeroportuale, a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilita', della fruibilita' e della sicurezza dell'utenza, puo', con ordinanza adottata ai sensi dell' articolo 5, comma 3, del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, istituire corsie o aree nelle quali e' limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto.
2. Le limitazioni all'accesso e al tempo di permanenza nelle corsie o nelle aree determinate con le ordinanze di cui al presente articolo sono indicate mediante apposita segnaletica stradale. Il controllo dell'accesso e del tempo di permanenza nelle suddette aree puo' essere eseguito anche mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.
3. Chiunque viola le limitazioni disposte con le ordinanze di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 80 a euro 318 per i restanti veicoli.
4. L'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di permanenza nelle corsie o aree di cui al comma 1 puo' essere effettuato anche mediante le apparecchiature o i dispositivi di cui al comma 2, direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che svolgono servizio in ambito aeroportuale, in conformita' alle norme vigenti. In tale caso la contestazione immediata non e' necessaria e per il procedimento sanzionatorio relativo alle violazioni delle ordinanze di cui al presente articolo si applicano le norme del titolo VI del citato codice della strada , di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 , e successive modificazioni.
5. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico delle societa' o degli enti di gestione aeroportuale interessati.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell' articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada ), e' il seguente:
"Art. 5. Regolamentazione della circolazione in generale.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.".
Il titolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 , reca:
"TITOLO VI - Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni.".
2. Le limitazioni all'accesso e al tempo di permanenza nelle corsie o nelle aree determinate con le ordinanze di cui al presente articolo sono indicate mediante apposita segnaletica stradale. Il controllo dell'accesso e del tempo di permanenza nelle suddette aree puo' essere eseguito anche mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.
3. Chiunque viola le limitazioni disposte con le ordinanze di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 80 a euro 318 per i restanti veicoli.
4. L'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di permanenza nelle corsie o aree di cui al comma 1 puo' essere effettuato anche mediante le apparecchiature o i dispositivi di cui al comma 2, direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che svolgono servizio in ambito aeroportuale, in conformita' alle norme vigenti. In tale caso la contestazione immediata non e' necessaria e per il procedimento sanzionatorio relativo alle violazioni delle ordinanze di cui al presente articolo si applicano le norme del titolo VI del citato codice della strada , di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 , e successive modificazioni.
5. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico delle societa' o degli enti di gestione aeroportuale interessati.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell' articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada ), e' il seguente:
"Art. 5. Regolamentazione della circolazione in generale.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.".
Il titolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 , reca:
"TITOLO VI - Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni.".
Commentario • 1
- 1. Corte Costituzionale: Ordinanza n. 31 anno 2014 (fonte: cortecostituzionale.it, Corte CostituzionaleAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 1
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Giurisprudenza • 31
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- sanzioni amministrative