Sentenza 16 luglio 2002
Massime • 3
La competenza funzionale inderogabile delle sezioni specializzate agrarie deve essere affermata in tutte le ipotesi che implicano un accertamento, positivo o negativo, di un rapporto agrario indicato dall'art. 9 della legge n. 29 del 1990.
È inammissibile il ricorso per cassazione nel quale non venga Precisata, nei suoi contenuti, la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronuncia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata.
Rientrano nella nozione di "minuta o puntuazione" del contratto, per la quale è indispensabile l'esistenza di un documento sottoscritto da entrambe le parti, sia i documenti che contengano intese parziali in ordine al futuro regolamento di interessi (cosiddetta puntuazione di clausole), sia i documenti che predispongano con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del medesimo (cosiddetta puntuazione completa di clausole). In relazione a tale secondo caso, la parte che intenda dimostrare che non si tratti di un contratto concluso, ma di una semplice minuta con puntuazione completa di clausole, deve superare la presunzione semplice di avvenuto perfezionamento del contratto, e ciò gli è reso possibile in virtù del principio secondo cui anche un documento dimostrante con completezza un assetto negoziale può essere soltanto preparatorio di un futuro accordo, una volta dimostrata l'insussistenza di una volontà attuale di accordo negoziale.
Commentari • 2
- 1. La fonte primaria del rapporto obbligatorio: il contrattoStefanelli Eleonora · https://www.diritto.it/ · 5 ottobre 2017
I. Premessa: brevi cenni introduttivi Quando si parla di obbligazioni e, più nello specifico, di fonti da cui ha origine un rapporto di natura obbligatoria il dato normativo da tenere a mente è l'art. 1173 c.c.. Quest'ultimo statuisce espressamente che le obbligazioni possono derivare da “contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”. Nonostante la chiarezza espositiva della norma in commento, non si è fatto attendere l'intervento della giurisprudenza, il cui intento è stato quello di definirne non solo i confini interpretativi ma anche l'ambito applicativo. In particolare, i giudici di legittimità hanno inteso porre …
Leggi di più… - 2. Allagamento da tombino: quando il violento nubifragio non salva il comuneAccesso limitatoCesira Cruciani · https://www.altalex.com/ · 23 gennaio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2002, n. 10276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10276 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GO RU, elettivamente domiciliato in Roma, via Ruffini n. 2/a, presso l'avv. Angelo Maria Carcano, che lo difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN LU, IN MA, IN GI e IN AN, elettivamente domiciliati in Roma, via Germanico n. 197, presso l'avv. Mauro Mezzetti, che li difende anche disgiuntamente all'avv. Alessandro Malipiero, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, sezione specializzata agraria, n. 1143/98 del 5 - 23 novembre 1998 (R.G. 957/98 R.G.).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 novembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Mauro Mezzetti per i controricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 24 aprile 1998 IN LU, IN MA, IN AN e IN GI, proprietari di un fondo condotto in affitto da GO RU chiedevano che il tribunale di Bologna sezione specializzata agraria, in contraddittorio con il GO, accertasse l'inadempimento del conduttore al contratto inter partes o la scadenza del contratto stesso con condanna del GO al rilascio del terreno, ai sensi dell'art. 56, della l. 3 maggio 1982, n. 203 o, comunque, pronunciasse la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., con riserva di richiedere, a definizione del presente giudizio, il risarcimento dei danni patiti e patiendi per fatto del convenuto.
Costituitosi in giudizio il GO resisteva alla avversa domanda eccependo in limine l'incompetenza per materia della sezione adita, atteso che la controversia non riguardava una vertenza in tema di contratti di affitto ma aveva ad oggetto un contratto di compravendita di bene immobile, intervenuto nel 1978, a seguito di usucapione abbreviata dell'immobile stesso da parte di esso GO ai sensi della legge n. 346 del 1978. Esposto, infatti, che esso GO nel 1978 aveva concordato con IN LU, padre di MA, AN e GI IN, il quale agiva anche nella qualità di mandatario della moglie GO LA l'acquisto di un fondo in San Pietro in Casale provvedendo al pagamento del prezzo convenuto di lire quindici milioni e conseguendo, altresì, l'immissione del possesso nel terreno stesso, il convenuto chiedeva, da un lato, che l'adita sezione dichiarasse l'incompetenza per materia a conoscere della controversia, atteso che tra i IN e esso GO non era mai stato stipulato alcun contratto di affitto, relativamente al fondo descritto in atti, dall'altro, che fossero rigettate tutte le domande di controparte, perché infondate e in fatto e in diritto. Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione, con sentenza 26 giugno 1998 accoglieva la domanda attrice dichiarando cessato, alla data del 10 novembre 1997 il rapporto di affitto inter partes con condanna del GO al rilascio del fondo in favore degli attori. Gravata tale pronunzia dal GO la corte di appello di Bologna, sezione specializzata agraria, con sentenza 5 - 23 novembre 1998 rigettava l'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia notificata il 12 febbraio 1999, ha proposto ricorso, con atto notificato il 31 marzo 1999 GO RU, affidato a 4 motivi.
Resistono, con controricorso, illustrato da memoria, IN LU, MA, GI e AN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha affermato la competenza, per materia, della sezione specializzata agraria a conoscere della presente controversia.
Denunciando, in particolare "violazione e falsa applicazione delle norme relative alla competenza delle sezioni specializzate agrarie ... art. 1, l. 2 marzo 1963, n. 320, art. 26, l. 11 febbraio 1971, n. 11 e art. 47, l. 3 maggio 1982, n. 203", il ricorrente afferma che la decisione della corte di appello di Bologna è "assolutamente erronea in ordine al punto relativo alla specifica competenza delle sezioni specializzate agrarie".
Si osserva, infatti, che i giudici a quibus hanno "in modo del tutto errato qualificato il rapporto intercorso tra il GO e i ... IN quale affittanza di fondo rustico".
"In realtà gli accordi a suo tempo intercorsi tra le parti - prosegue il ricorrente - avevano ad oggetto il trasferimento della proprietà del fondo in capo all'odierno ricorrente, accordo che si sarebbe dovuto formalizzare inanzi a un notaio con la specifica sottoscrizione di un contratto di compravendita previa convocazione del GO da parte del IN LU, in realtà mai avvenuto".
2. La censura non può trovare accoglimento.
La stessa, infatti, è, per un verso, inammissibile, per altro, manifestamente infondata.
2.1. Quanto al primo profilo (inammissibilità della censura) deve ribadirsi, ulteriormente, al riguardo (in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice e dalla quale prescinde totalmente la difesa del ricorrente) che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ricorrente omette sia di indicare quale sia la interpretazione data, dal giudice del merito, delle disposizioni richiamate nella intestazione del motivo ("art. 1, l. 2 marzo 1963, n. 320, art. 26, l. 11 febbraio 1971, n. 11 e art. 47, l. 3 maggio 1982, n. 203") e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la "corretta" interpretazione di tali norme.
In realtà parte ricorrente, lungi non censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze (in particolare per essere stato affermata l'esistenza, tra le parti, di un contratto di affitto agrario, sempre negata da esso concludente) ed è evidente - pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.
2.1. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, la censura in esame è manifestamente infondata atteso che a norma delle disposizioni ricordate nel motivo sussiste la competenza funzionale inderogabile delle sezioni specializzate agrarie in tutte le ipotesi che implicano un accertamento positivo o negativo, di un rapporto agrario indicato dall'art. 9 della legge n. 29 del 1990 (Cass., 11 aprile 2001, nn. 5405 e 5403, nonché Cass. 2 aprile 2001, n. 4786, tra le più recenti affermazioni del principio).
Pacifico quanto precede è di palmare evidenza che nella specie sussisteva la competenza dell'adita sezione specializzata agraria non solo perché parte attrice aveva chiesti, in via principale, l'accertamento della esistenza, tra le parti, di un contratto agrario, nonché la declaratoria della sua cessazione, ma anche perché lo stesso convenuto aveva, sin dal primo atto difensivo, chiesto l'accertamento negativo della inesistenza, tra le parti di un rapporto di affitto.
3. Con il secondo motivo, denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 1350 e 1351 c.c." il ricorrente denuncia la sentenza gravata nella parte in cui "ha ritenuto di potere e dovere applicare alla fattispecie in esame la normativa riguardante i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali immobiliari".
Si osserva, in particolare, che nella specie le parti non avevano inteso dare vita a un "contratto preliminare". La fattispecie, per contro "rappresenta in modo inequivocabile una chiara ipotesi di bozza o minuta contrattuale, così come espressamente previste e elaborate in dottrina".
"Tali bozzo o minute non devono necessariamente presentare una forma ben determinata a pena di nullità, rappresentando la manifestazione di volontà seppure a livello ancora embrionale e pertanto costituente un antecedente logico rispetto all'incontro della volontà delle parti che si dovranno in un secondo momento necessariamente raccogliere in un regolamento contrattuale con tutti i requisiti (compreso quello della forma) prescritti dalla legge". "Se solo avesse considerato ciò - conclude sul punto il ricorrente - la corte di appello di Bologna non sarebbe incorsa in un così grande e grave equivoco sul piano giuridico tale da determinare l'applicazione di una normativa che nulla ha a che vedere con la fattispecie in esame".
4. Il motivo non può trovare accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
Come assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde la difesa del ricorrente, rientrano nella nozione di "minuta o puntuazione" del contratto sia i documenti che contengono intese parziali in ordine al futuro regolamento d'interessi (cosiddetta puntuazione di clausole), sia i documenti che predispongano con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del medesimo (cosiddetta puntuazione completa di clausole). Le due categorie - come noto - presentano una diversità di regime probatorio, in quanto, nel secondo caso, la parte (la quale intenda dimostrare che non si tratti di un contratto concluso, ma di una semplice minuta con puntuazione completa di clausole) deve superare la presunzione semplice di avvenuto perfezionamento contrattuale, in virtù del principio secondo cui anche un documento dimostrante con completezza un assetto negoziale può essere soltanto preparatorio di un futuro accordo, una volta dimostrata l'insussistenza di una volontà attuale di accordo negoziale (Cass. 22 agosto 1997, n. 78579). In un caso come nell'altro, comunque, è pacifico che in tanto può parlarsi di puntuazione o minuta in quanto sussista un documento sottoscritto da entrambe le parti (tra le tantissime: Cass. 30 marzo 1994, n. 3158; Cass. 17 marzo 1994, n. 2548; Cass. 17 ottobre 1992, n. 11429; Cass. 4 agosto 1990, n. 7871). Certo quanto sopra non controverso che nel caso concreto - per stessa ammissione di parte ricorrente ("il GO ed il IN hanno dato vita con le loro intese sugellate dalla chiara ed inequivoca stretta di mano, proprio a quella che in dottrina viene definita come bozza o minuta contrattuale per la quale ... non è prevista alcuna forma scritta", si precisa a p. 24 del ricorso) non venne mai redatto alcun documento, sottoscritto da entrambe le parti, in ordine alla invocata vendita (o promessa di vendita) del fondo oggetto di controversia è palese che non può affermarsi che nel caso di specie le parti abbiano dato vita a una "bozza" o "minuta" di contratto.
Il tutto a prescindere dal considerare che la esistenza tra le parti di una semplice minuta o puntuazione del contratto si invoca al fine di dimostrare che, in realtà, nessun "accordo" si è perfezionato tra le parti e non, come ora pretende parte ricorrente a sostegno dell'assunto che è stato concluso tra le parti, verbalmente, un contratto per il quale la legge (artt. 1350 e 1351 c.c.) prevede a pena di nullità la forma scritta ad substantiam.
5. Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e ss. c.p.c. in relazione all'art. 24, comma 2^, cost.", censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa non ha dato ingresso alle prove per testi, da essa concludente sollecitate, così ledendo il diritto di difesa del GO.
6. A prescindere da ogni altra, pur puntuale, considerazione (ancora una volta il ricorrente pur denunziando violazione e falsa applicazione da parte del giudice del merito di norme di diritto (in particolare degli artt. 244 e as. c.p.c.) omette di indicare quale sia l'interpretazione "errata" data di queste da parte dei giudici a quibus e quale quella, in realtà, "corretta" offerta da esso ricorrente), la deduzione in esame è inammissibile per violazione del precetto di cui all'art. 366 n. 3 c.p.c. Deve ribadirsi, infatti, al riguardo, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che quando, col ricorso per cassazione, si lamenti l'omessa ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice del merito il ricorrente ha l'onere di indicare nel ricorso i capitoli non ammessi, dovendosi in difetto ritenere il ricorso inammissibile (Cass. 12 maggio 2000, n. 6115; Cass. 9 maggio 2000, n. 5876, tra le tantissime). Il ricorrente che in sede di ricorso per cassazione lamenti la mancata ammissione di una prova testimoniale - in particolare - ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, controllo che per il principio dell'autosufficienza del ricorso va compiuto sulla sola base del ricorso stesso senza possibilità di integrazione con altri atti (Cass., 12 maggio 1999, n. 4684).
7. Con il quarto, e ultimo, motivo, il ricorrente denunziando, infine "violazione e falsa applicazione dell'art. 2938 c.c." censura la sentenza gravata nella parte in cui questa ha rilevato, d'ufficio, la interruzione del termine quindicennale di cui all'art. 1159 c.c., evidenziando, altresì, che solo gli atti giudiziali giovano a interrompere la usucapione mentre il medesimo effetto non può essere riconosciuto ad atti di altra natura.
8. Al pari del precedente il motivo è inammissibile.
Giusta un insegnamento assolutamente pacifico presso la giurisprudenza di questa Corte regolatrice e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione.
Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.
È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni. (In tale senso, ad esempio, tra le tantissime, Cass., 12 settembre 2000, n. 12040, specie in motivazione, nonché tra le più recenti affermazioni del principio, Cass. 24 maggio 2001, n. 7077;
Cass. 12 aprile 2001, n. 5493 e Cass. 14 marzo 2001 n. 3671). Pacifico, in linea di diritto, quanto precede si osserva, in linea di fatto, che nella specie i giudici del merito hanno escluso che il GO abbia acquistato la proprietà del fondo per usucapione ex art. 1159 bis c.c. sulla base di due, concorrenti, e autonome, rationes decidendi.
Giusta la prima si è evidenziato, infatti, che la lettera raccomandata 19 gennaio 1990 inviata da IN LU "esprime chiaramente la volontà del IN di conservare il diritto di proprietà sul fondo e pertanto è valso a interrompere il possesso del GO ad usucapione" (prima ratio decidendi). "In ogni caso - proseguono i giudici del merito - la missiva 23 dicembre 1996 inviata dal GO ai IN (missiva con la quale il GO medesimo ammetteva l'esistenza di un rapporto di affittanza agraria e comunicava ai proprietari la sua intenzione di restituire il fondo entro il 10 novembre 1997) costituisce espressione non equivoca della volontà di rinunciare a valersi della prescrizione (artt. 1165 e 2937 c.c.)" (seconda ratio decidendi). Certo quanto sopra, non controverso che tale capo della decisione non risulta in alcun modo censurato dal ricorrente è palese - come anticipato - la inammissibilità della censura ora in esame.
Anche nell'ipotesi, infatti, si passasse all'esame, nel merito, della censura, con accertamento della erroneità, in diritto, nella parte de qua, della sentenza gravata non potrebbe giammai pervenirsi alla cassazione della sentenza, restando questa ferma sulla base della seconda ratio decidendi (sopra trascritta) non censurata dal ricorrente.
9. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi. Sussistono giusti motivi onde disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 28 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2002