Sentenza 24 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2003, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
O L 7 L 7 - O 0 B 1 - 6 I 2 D L E A D T 2 S 4 6 O . P R . M P . I SEZI0 10 76 / 03 D REPUBBLICA ITALIANA A B . l D l a E . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T b a N t E 2 S 2 . E LA CORTE SU t r etto a PRI A CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rosario DE MUSIS R.G.N. 18745/00 Consigliere Cron. .2381 Dott. Alessandro CRISCUOLO Rep. 335 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 24/09/02 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LU ON, NG CO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TELEGONO 6, presso l'avvocato DOMENICO VANI, rappresentati e difesi dall'avvocato ENZO CLEMENTE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 45, presso l'avvocato ANTONINO CASCIO GIOIA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI BALDASSARRA, GERARDO 2002 GNAGNI, giusta delega a margine del controricorso;
1685 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 21555/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 05/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 7.3.1997 AT UP e CO LO convenivano di Roma d'Appello avanti alla Corte Frosinone, Provinciale dl 1'Amministrazione chiedendo la determinazione delle indennità di occupazione e di esproprio dei loro terreni, siti nel Comune di Fontichiari e distinti in catasto al foglio n. 2, mappali nn. 587, 609, 606 ed osservando che dette indennità erano state determinate con la riferimento al loro valore agricolo nonostante 4 natura di terreni edificabili. Si costituiva 1'Amministrazione Provinciale che chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che trattavasi di terreni agricoli. All'esito del giudizio, nel quale veniva tra l'altro svolta una C.T.U., la Corte d'Appello con sentenza del 18.6-5.7.1999 accertava la natura agricola dei terreni, procedendo conseguentemente alla determinazione delle richieste indennità in base alla Legge 22.10.1971 n.865. Determinava così l'indennità di esproprio in £ 5.323.715 e quella di occupazione in £ 1.663.650 e, tenuto conto di quanto già depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti, condannava la Provincia a depositare le 3 ulteriori somme di £ 262.499 a titolo di indennità di esproprio con gli interessi dal 21.10.1996 e di £ 1.390.650 a titolo di indennità di occupazione con gli interessi decorrenti da ciascuna annualità. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione AT UP e CO LO, deducendo un unico motivo di censura. Resiste con controricorso la Provincia di Frosinone. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso AT UP e nelCO LO lamentano che la Corte d'Appello, determinare le indennità in base alla Legge 865/71 con riferimento al valore agricolo dei terreni, non abbia tenuto conto che, essendo coltivatori diretti, avevano diritto all'ulteriore indennità prevista dall'art. 17 della stessa legge richiesta nell'atto di citazione, con la consequenza che gli importi liquidati per le due indennità devono essere raddoppiati. In accoglimento dell'eccezione sollevata dal Comune la censura deve essere dichiarata prospettata per lainammissibile, essendo stata prima volta in questa sede la richiesta in esame di riconoscimento del diritto all'indennità di cui 4 all'art. 17 della Legge 865/71 prevista in tema di espropriazione per i coltivatori diretti. Risulta infatti dall'atto introduttivo del giudizio di opposizione alla stima che la domanda era stata proposta dagli odierni ricorrenti neila loro qualità di proprietari del fondo espropriato, senza alcun accenno all'indennità in esame od alla relativa disposizione di legge, richiamata solo con il presente ricorso, e senza riferimento alcuno alla loro qualità di coltivatori diretti. La valutazione in ordine alla presenza di tale requisito non si sarebbe esaurita del resto solo in considerazioni di ordine giuridico ma avrebbe richiesto un accertamento di fatto che esula in ogni caso dall'ambito dei poteri di questa Corte in quanto esclusivo compito del giudice di merito avanti al quale avrebbe dovuto essere formulata e provata la richiesta. Rimane quindi precluso l'esame in ordine all'indennità in questione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i 5 ricorrenti al pagamento dell'onorario che liquida in 630.00 al re alle SDESO Tim idate in eus .1067,14 Roma, 24.9.2002 Ji Consigliore est. Мадо Нінство ЕминемRiccardo CORTE Dep 24 5 12003 MAGELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO presso l'Agenzia art. 22 tab, B D.P.R. 641 DEL 26-10-72 Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2il 13.3.2003 serie 4 al n. 10919 versate € 123.11 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 TU. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATURE CANCELLERIA BE Rifer . 7