Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/2017, n. 13110
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Sentenza 30 ottobre 2017

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Massime1

In tema di reati tributari, la causa di non punibilità contemplata dall'art. 13 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come riformulato dall'art. 11 D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 - per la quale i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del decreto n. 74 del 2000 non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, i debiti tributari, comprensivi di sanzioni amministrative ed interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti - non si applica ai procedimenti nei quali, pur essendo intervenuto il pagamento nei termini di legge, sia intervenuta sentenza irrevocabile prima dell'entrata in vigore D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

Commentario1

  • 1L’art. 673 c.p.p. non è applicabile nei casi in cui una scriminante venga modificata in senso ampliativo
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 luglio 2020

    (Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 673) Il fatto Il Tribunale di Cuneo, in composizione collegiale e in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. per ottenere la revoca di una sentenza di condanna. Sosteneva il condannato che, alla luce della riforma della scriminante della legittima difesa delineata dalla l. n. 36/2019 e dell'ampliamento del suo ambito applicativo, il fatto delittuoso, come accertato in giudizi,o avrebbe dovuto essere posto nel nulla mediante il ricorso allo strumento processuale previsto dall'art. 673 cod. proc. pen. dovendo considerarsi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/2017, n. 13110
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13110
Data del deposito : 30 ottobre 2017

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