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Sentenza 18 maggio 2023
Sentenza 18 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2023, n. 21190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21190 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UN TO ON nato a [...] il 16/1.0/1957 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore di fiducia, AVV. VITO CRIMI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza, se del caso senza rinvio attesa la prescrizione dei reati. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21190 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 15/02/2023 42782/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 sig. TA IN NS ricorre per l'annullamento della sentenza del 21/06/2022 della Corte di appello di Reggio Calabria che, in riforma della sentenza del 17/09/2020 del Tribunale della medesima città, impugnata dal pubblico ministero, lo ha dichiarato colpevole dei reati a lui ascrtti (artt. 44, lett. c, e 95, d.P.R. n. 380 del 2001, 181, d.lgs. n. 42 del 2004) e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di sette mesi e quindici giorni di arresto e 22.000,00 euro di ammenda. 1.1.Con il primo motivo deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo del malgoverno delle risultanze istruttorie ed, in particolare, della testimonianza del consulente tecnico di parte, Arch. Idone, il quale aveva riferito che per il fabbricato di cui al capo A era stato chiesto il permesso in sanatoria, che quello di cui al capo C era stato demolito, che le opere di cui al capo D erano state autorizzate. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., avendo egli demolito le opere di cui al capo D. 1.3.Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., e il vizio di motivazione mancante in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 1.4.Con il quarto motivo deduce la prescrizione dei reati maturata successivamente alla sentenza impugnata trattandosi di reati consumati tra il 15 ed il 28 giugno 2017. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.Si imputa al ricorrente: (capi A e B) di aver realizzato, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesistico, in assenza di permesso di costruire, dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità preposta alla tutela del vincolo, dell'autorizzazione scritta del competente ufficio del genio civile e senza averne dato preavviso al competente sportello unico, le seguenti opere: a) un locale adibito a stalla e deposito;
b) un locale adibito a deposito;
c) un immobile adibito ad abitazione;
d) un locale adibito a ricovero animali e attrezzi;
e) un locale adibito a deposito;
nonché (capi C e D) di aver realizzato, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesistico, in assenza di permesso di costruire, dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità preposta alla tutela del vincolo, dell'autorizzazione scritta del competente ufficio del genio civile e senza averne dato preavviso al competente sportello unico, una struttura in cemento e mattoni forati adibita a deposito di materiale di cantiere. 3.1.11 Tribunale aveva assolto l'imputato dal reato di cui 31 capo A perché estinto per intervenuta sanatoria e lo aveva dichiarato non punibile per gli altri reati per la particolare tenuità del fatto. 3.2.La Corte di appello, dato della incontestata natura totalmente abusiva delle opere realizzate, della assenza del permesso in sanatoria e della non tenuità del fatto, ha condannato l'imputato alla pena sopra indicata. 4.Tanto premesso, osserva il Collegio: 4.1.non è consentito dedurre, in sede di legittimità, il malgoverno della prova (asseritamente) travisata senza allegare, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, il verbale della prova stessa;
4.2.peraltro, nemmeno il ricorrente contesta che il manufatto di cui al capo A destinato ad abitazione fosse sprovvisto del permesso di costruire in sanatoria (solo richiesta); la deduzione che il manufatto di cui al capo D fosse autorizzato costituisce, invece, labiale deduzione che introduce un tema fattuale nuovo non scrutinabile in questa sede;
4.3.1a Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto in considerazione della non abitualità della condotta, della non modestia complessiva delle opere realizzate e della irrilevanza del comportamento successivamente tenuto dal ricorrente che, affermano i Giudici distrettuali, aveva chiesto l'autorizzazione alla demolizione degli edifici abusivi (il Tribunale aveva dato atto che il locale adibito a deposito di cui all'ultimo alinea del capo A era in corso di demolizione al momento del sopralluogo;
per quelli di cui al capo A era stata chiesta la demolizione, fatta eccezione per l'abitazione per la quale era stato chiesto il permesso di sanatoria;
nulla aveva riferito per l'opera di cui al capo C); 4.4.il ricorrente deduce la demolizione delle opere «oggetto di contestazione al capo d», ma deve ritenersi che egli faccia riferimento alla sola opera indicata come in fase di demolizione al momento del sopralluogo, in tal modo da un lato limitando la sua lamentela ad una sola delle opere in considerazione, dall'altro prescindendo completamente dalla "ratio decidendi"nella sua interezza;
4.5.vero è che l'art. 131-bis cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022, norma certamente applicabile anche alle condotte precedenti al 30/12/2022, valorizza, ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto, anche la «condotta susseguente al reato», e tuttavia va considerato che: a) nel caso di specie, si tratta della demolizione di uno solo dei manufatti (l'unico realizzato interamente in lamiera); b) non è sufficiente, ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto, la mera domanda di demolizione, essendo invece necessaria la effettiva demolizione delle opere abusivamente realizzate;
c) in ogni caso, la mera demolizione non 2 legittima di per sé l'automatica applicazione della causa di non punibilità, trattandosi di condotta di cui il giudice deve tener conto senza mai prescindere, però, dall'entità del danno (o del pericolo di danno) cagionato dal reato già perfezionato in ogni suo aspetto e dalla abitualità della condotta;
d) peraltro, l'abitazione (non sanata ed ancora abusiva) non è nemmeno oggetto di domanda di demolizione;
4.6.1e circostanze attenuanti generiche sono state negate in considerazione della mancanza di elementi positivi di valutazione in tal senso, della pluralità delle violazioni commesse e della complessiva gravità del fatto (avuto riguardo ai plurimi vincoli gravanti sull'area e tutti violati); 4.7.orbene, la applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti;
4.8.sicché il loro diniego può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339); 4.9.peraltro, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570); 4.10.si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è 'insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); 4.11.1'inammissibilità del ricorso osta alla rilevazione d'ufficio della prescrizione maturata successivamente alla data della sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01, secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, 3 la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.); 4.12.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15/02/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore di fiducia, AVV. VITO CRIMI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza, se del caso senza rinvio attesa la prescrizione dei reati. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21190 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 15/02/2023 42782/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 sig. TA IN NS ricorre per l'annullamento della sentenza del 21/06/2022 della Corte di appello di Reggio Calabria che, in riforma della sentenza del 17/09/2020 del Tribunale della medesima città, impugnata dal pubblico ministero, lo ha dichiarato colpevole dei reati a lui ascrtti (artt. 44, lett. c, e 95, d.P.R. n. 380 del 2001, 181, d.lgs. n. 42 del 2004) e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di sette mesi e quindici giorni di arresto e 22.000,00 euro di ammenda. 1.1.Con il primo motivo deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo del malgoverno delle risultanze istruttorie ed, in particolare, della testimonianza del consulente tecnico di parte, Arch. Idone, il quale aveva riferito che per il fabbricato di cui al capo A era stato chiesto il permesso in sanatoria, che quello di cui al capo C era stato demolito, che le opere di cui al capo D erano state autorizzate. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., avendo egli demolito le opere di cui al capo D. 1.3.Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., e il vizio di motivazione mancante in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 1.4.Con il quarto motivo deduce la prescrizione dei reati maturata successivamente alla sentenza impugnata trattandosi di reati consumati tra il 15 ed il 28 giugno 2017. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.Si imputa al ricorrente: (capi A e B) di aver realizzato, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesistico, in assenza di permesso di costruire, dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità preposta alla tutela del vincolo, dell'autorizzazione scritta del competente ufficio del genio civile e senza averne dato preavviso al competente sportello unico, le seguenti opere: a) un locale adibito a stalla e deposito;
b) un locale adibito a deposito;
c) un immobile adibito ad abitazione;
d) un locale adibito a ricovero animali e attrezzi;
e) un locale adibito a deposito;
nonché (capi C e D) di aver realizzato, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesistico, in assenza di permesso di costruire, dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità preposta alla tutela del vincolo, dell'autorizzazione scritta del competente ufficio del genio civile e senza averne dato preavviso al competente sportello unico, una struttura in cemento e mattoni forati adibita a deposito di materiale di cantiere. 3.1.11 Tribunale aveva assolto l'imputato dal reato di cui 31 capo A perché estinto per intervenuta sanatoria e lo aveva dichiarato non punibile per gli altri reati per la particolare tenuità del fatto. 3.2.La Corte di appello, dato della incontestata natura totalmente abusiva delle opere realizzate, della assenza del permesso in sanatoria e della non tenuità del fatto, ha condannato l'imputato alla pena sopra indicata. 4.Tanto premesso, osserva il Collegio: 4.1.non è consentito dedurre, in sede di legittimità, il malgoverno della prova (asseritamente) travisata senza allegare, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, il verbale della prova stessa;
4.2.peraltro, nemmeno il ricorrente contesta che il manufatto di cui al capo A destinato ad abitazione fosse sprovvisto del permesso di costruire in sanatoria (solo richiesta); la deduzione che il manufatto di cui al capo D fosse autorizzato costituisce, invece, labiale deduzione che introduce un tema fattuale nuovo non scrutinabile in questa sede;
4.3.1a Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto in considerazione della non abitualità della condotta, della non modestia complessiva delle opere realizzate e della irrilevanza del comportamento successivamente tenuto dal ricorrente che, affermano i Giudici distrettuali, aveva chiesto l'autorizzazione alla demolizione degli edifici abusivi (il Tribunale aveva dato atto che il locale adibito a deposito di cui all'ultimo alinea del capo A era in corso di demolizione al momento del sopralluogo;
per quelli di cui al capo A era stata chiesta la demolizione, fatta eccezione per l'abitazione per la quale era stato chiesto il permesso di sanatoria;
nulla aveva riferito per l'opera di cui al capo C); 4.4.il ricorrente deduce la demolizione delle opere «oggetto di contestazione al capo d», ma deve ritenersi che egli faccia riferimento alla sola opera indicata come in fase di demolizione al momento del sopralluogo, in tal modo da un lato limitando la sua lamentela ad una sola delle opere in considerazione, dall'altro prescindendo completamente dalla "ratio decidendi"nella sua interezza;
4.5.vero è che l'art. 131-bis cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022, norma certamente applicabile anche alle condotte precedenti al 30/12/2022, valorizza, ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto, anche la «condotta susseguente al reato», e tuttavia va considerato che: a) nel caso di specie, si tratta della demolizione di uno solo dei manufatti (l'unico realizzato interamente in lamiera); b) non è sufficiente, ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto, la mera domanda di demolizione, essendo invece necessaria la effettiva demolizione delle opere abusivamente realizzate;
c) in ogni caso, la mera demolizione non 2 legittima di per sé l'automatica applicazione della causa di non punibilità, trattandosi di condotta di cui il giudice deve tener conto senza mai prescindere, però, dall'entità del danno (o del pericolo di danno) cagionato dal reato già perfezionato in ogni suo aspetto e dalla abitualità della condotta;
d) peraltro, l'abitazione (non sanata ed ancora abusiva) non è nemmeno oggetto di domanda di demolizione;
4.6.1e circostanze attenuanti generiche sono state negate in considerazione della mancanza di elementi positivi di valutazione in tal senso, della pluralità delle violazioni commesse e della complessiva gravità del fatto (avuto riguardo ai plurimi vincoli gravanti sull'area e tutti violati); 4.7.orbene, la applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti;
4.8.sicché il loro diniego può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339); 4.9.peraltro, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570); 4.10.si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è 'insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); 4.11.1'inammissibilità del ricorso osta alla rilevazione d'ufficio della prescrizione maturata successivamente alla data della sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01, secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, 3 la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.); 4.12.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15/02/2023.