Sentenza 28 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11596 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
1 1 596 /08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTA SUERE R. G. 290/01 Cron. 25471 2 composta dai seguenti Magistrati: N. Rep. N. -Presidente- 1. Dott. Vincenzo Mileo -Consigliere- Ud. 13.02.2003 2. Michele De Luca -Rel. Consigliere- 3. Alessandro De Renzis -Consigliere- 4. UA Picone -Consigliere- 5. Aldo De Mat.eis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA -FAVARO IE -VALLE GIORDANO -CECCHIN SEVERINO -LORENZIN LUCIANO -DONA AN -BENACCHIO ANGELO -SIMIONI GIOVANNI -SARTORI MARIO -RINALDO GIOVANNI 2 2 -SANTI GIANLUIGI 9 2 -BORDIGNON FE -DE LAZZER EUGENIO -ANDRETTA ER -VERONESE BRUNO -SIMIONATO SEBASTIANO elettivamente domiciliati in Roma, Via Tigré 17, presso lo studio dell'Avv. Francesco Caffarelli, che li rappresenta e difende di- sgiuntamente ed unitamente all'Avv. Renato Speranzoni come da procura a margine del ricorso Ricorrenti
CONTRO
FERROVIE DELLO STATO- SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del procuratore speciale Avv. Giancarlo Alvino, giusta procura notaio Castellini di Roma del 23.2.1999 rep. n. 56911, elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico 172, presso lo studio dell'Avv. Massimo Ozzola, che la rappresenta e difende come da procura a margine del con- troricorso Controricorrente NONCHE' NEI CONFRONTI DI -MANTEGNA PASQUALE -BURIOLA TARCISIO -BARZAN LUIGI -RUI LORENZO -MILAN SERGIO 3 -VENTURATO MARIO -VENTURATO EMILIO Intimati per la cassazione della sentenza n. 27905 del Tribunale del Lavo- ro di Roma del 28.4.1999/23.12.1999 nella causa iscritta al n. 10032 del R.G. anno 1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.2.2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
Udito l'Avv. Francesco Caffarelli per i ricorrenti e l'Avv. Nicola Corbo per la controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 9.2.1995, la S.p.A. Ferrovie dello Stato proponeva appello contro la sentenza del Pretore di Roma del 7.2.1994, con la quale era stata condannata al pagamento in favore degli originari ricorrenti degli importi specificati nel di- spositivo a titolo di rivalutazione ex lege n. 426 del 1982 dell'assegno ad personam di £. 800 mensili, riconosciuto ai fer- rovieri, già dipendenti da imprese appaltatrici delle Ferrovie dello Stato. All'esito il Tribunale, in parziale riforma della decisione di primo grado, riteneva non prescritti, in presenza di validi atti interrut- tivi del giugno 1987, i crediti vantati da UA NT, TA LA, GI AR, LO RU, SE IL, IO AT ed MI AT, mentre nei confronti degli altri originari ricorrenti riteneva fondata l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale. Il giudice di appello rilevava che tale eccezione era stata solle- vata dalla società sin dal primo grado e non era intervenuto vali- do atto interruttivo, tale non potendo essere qualificata la circo- lare in data 19.3. 1986, con la quale l'allora Ente Ferrovie aveva comunicato l'imminente rivalutazione dei compensi in questione, erogati a partire dal gennaio 1986 e non dal 1°.
1.1981 ai sensi della legge n. 426 del 1982. Ricorrono per cassazione il VA e gli altri indicati in epigrafe con unico articolato motivo, al quale resiste la S.p.A. Ferrovie dello Stato con controricorso. Le parti hanno presentato rispettive memorie ai sensi dell'art. 378 C.P.C. Gli intimati NT, LA, AR, RU, IL, IO ed MI AT non hanno svolto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 416 e 414 C.P.C., degli artt. 2935, 2937, 2944 e 2948 Cod. Civ., nonché vizio di motivazione. Il tutto in relazione all'art. 360 n.3 e n. 5 C.P.C. I ricorrenti contestano l'impugnata sentenza per avere conside- rato tempestiva l'eccezione, proposta dalle Ferrovie dello Stato nella memoria costitutiva in primo grado e non riproposta nelle 5 conclusioni, sicché tale eccezione appare riformulata tardiva- mente in sede di appello. La doglianza non è fondata. Il Tribunale con corrette e logiche argomentazioni ha osservato che l'eccezione di prescrizione avanzata dalle Ferrovie dello Stato era contenuta nella memoria di costituzione in primo grado e, anche se non riportata nella conclusioni, non poteva conside- rarsi abbandonata, in quanto la richiesta di rigetto totale delle domande dei ricorrenti poteva ritenersi comprensiva, come maius rispetto al minus, anche dell'istanza di declaratoria di estinzione dei diritti per intervenuta prescrizione. I ricorrenti rilevano, inoltre, che il Tribunale erroneamente ha inteso il riconoscimento del 19.3.1986, di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato, li- mitato a decorrere da tale data, mentre, a loro avviso, tale rico- noscimento si pone come atto interruttivo per l'intero periodo, a decorrere dal 29.7.1982 (data di entrata in vigore della legge n. 426 del 1°.7.1982). Gli stessi ricorrenti aggiungono che per il periodo successivo al 19.3.1986 sono state effettuate altre inter- ruzioni (Circolare del 5.5.1986; Modd. P.89 contenenti variazio- ni giuridiche ed economiche dal febbraio 1987; pagamenti ese- guiti dal mese di aprile 1987), sicché l'atto introduttivo del giu- dizio del 12.12.1991 appare tempestivo ed idoneo ad interrompe- 1 re il corso dell'ulteriore prescrizione, decorrente dai singoli ri- conoscimenti indicanti l'ammissione dei diritti vantati anche in 6 relazione al pagamento parziale degli scatti. Anche le esposte censure sono prive di pregio e non meritano di essere condivise. Invero con riguardo agli effetti della comunicazione del 19.3.1986 il giudice di appello ha ritenuto, che, anche a volere ravvisare in essa un riconoscimento, esso non avrebbe potuto che intendersi come limitato ai crediti maturati dal gennaio 1986, per essere stata calcolata da tale data la somma erogata, con la con- seguenza che non resterebbero estinti per prescrizione i crediti precedenti tale data. Trattasi nella specie di valutazione di merito, adeguatamente motivata, dal che discende la sua incensurabilità in sede di legit- timità. Neppure gli altri atti, successivi al 19.3.1986, possono essere considerati idonei ad interrompere il corso dell'ulteriore prescri- zione, atteso che i ricorrenti si limitano ad indicarli senza speci- ficarne il contenuto, sicché in tal modo il ricorso viene a mancare del fondamentale requisito dell'autosufficienza, non potendo va- lutarsi in sede di legittimità la decisività di tali documenti ( in tal senso ex plurimis Cass. 30 dicembre 1999, n. 14738; Cass. 13 settembre 1999, n. 9734; Cass. 17 giugno 1995, n. 5742). In conclusione in base alle svolte considerazioni il ricorso è de- stituito di fondamento e va respinto. Le spese del giudizio di cassazione seguo la soccombenza e si li- quidano a favore della controricorrente S.p.A. Ferrovie dello 7 Stato me dadisportive Nessuna pronuncia va emessa per le spese nei confronti degli in- timati non costituiti.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle 0019.6of 9.0. oltre € 3000 per onorario-). spese che liquida in € velative agli intimat: non costituit " Kaklo por древе Così deciso in Roma addi 13 febbraio 2003 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore recenze Miles Alessandro be leap's IL CANCELLIERÈ Depositato in Cancel leria 28 LUG. 2003 oggi, IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533