Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 10/12/2025, n. 22277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22277 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22277/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07258/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7258 del 2025, proposto da LF Longo, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Roma, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza della Sentenza Tribunale di Roma n. 4320/2024 pubbl. il 11/04/2024 RG n. 29692/2022, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. MA CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso si chiede di accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione rispetto alla pronunzia giurisdizionale indicata in epigrafe e di disporre le misure necessarie alla sua esecuzione.
Più precisamente, la controversia verte sull’accertamento del diritto del ricorrente alla retribuzione professionale docente, in esecuzione del giudicato di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Roma, sezione lavoro n. 4320/2024 e la conseguente condanna del Ministero resistente ad accreditare l’importo di euro 923,79 (novecentoventitre/79), oltre interessi legali, come quantificato nella prefata sentenza.
2. Le Amministrazioni resistenti non si sono costituite.
3. All’udienza del 9 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è fondato nei termini appresso descritti.
5. Va premesso che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, del c.p.a., l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
6. La giurisprudenza ha chiarito che “ il giudice amministrativo dell'ottemperanza, a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, in funzione del giudice del lavoro, deve svolgere un'attività meramente esecutiva senza possibilità d'integrare la sentenza civile (Cons. Stato, sez. VI, 8 settembre 2008, n. 4288), né quella di effettuare accertamenti di merito, tipici del giudizio di cognizione, dovendosi limitare all'accertamento dell'esistenza di un comportamento omissivo od elusivo e all'attuazione del disposto della pronuncia del giudice civile passata in giudicato e trovando in esso un limite invalicabile ” (TAR Campania, Napoli, sez. V, 6942/2022).
7. A fronte di quanto allegato dal ricorrente in ordine all’inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione - rimasta intimata - non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza, “ con la conseguenza che la pretesa del ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento ” (TAR Lazio, sez. III, n. 18514/2025).
8. Ne consegue che la parte resistente deve essere condannata a provvedere.
9. In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronuncia.
10. Atteso che “ la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata consente al giudice di non decidere sul riparto delle spese di lite (con la nota espressione “nulla per le spese”) solo nel caso in cui l’amministrazione non costituita non sia soccombente nel giudizio ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 7874/2024), le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate come in dispositivo (Cons. Stato, sez. VII, n. 8993/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), così dispone:
- condanna il Ministero resistente a dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe, eventualmente sostituendosi o superando il dissenso di altre Amministrazioni, nel termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente in misura pari ad euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari, avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA UC, Presidente FF
MA CI, Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA CI | FA UC |
IL SEGRETARIO