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Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2023, n. 8075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8075 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. IT FR, nato a [...] il [...]; 2. PU DO, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 18 ottobre 2021 emessa dalla Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto-; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL De MA, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti, avvocato Biagio Leuzzi nell'interesse di FR IT e avvocato CO Lodeserto nell'interesse di DO PU, che hanno chiesto raccoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 8075 Anno 2023 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 07/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Taranto ha tratto a giudizio, tra gli altri, FR IT e DO PU. FR IT è imputato dei delitti di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, primo e sesto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver posto in essere plurime cessioni di ingenti quantitativi di hashish in NO e NT (TA), dal marzo 2009 al giugno 2009 (capo c); fatti aggravati dalla recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. DO PU è imputato dei delitti di cui agli artt. 81, 110, 112 cod. pen., 73, primo e sesto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi, in concorso con ED IT, RO PP ed MI D'LI, in RI (BR) e NO (TA) dal mese di marzo al mese di giugno 2009 (capo b), di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, primo e sesto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in concorso con AN RO, in RI (BR), NO e RA (TA) dal mese di marzo al mese di luglio 2009 (capo d) e dei delitti di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, primo e sesto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in concorso con AN RO, in RI (BR) e RA (TA) dal mese di marzo al mese di giugno 2009 (capo g); fatti aggravati dalla recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. 2. Il Tribunale di Taranto, con sentenza emessa in data 3 ottobre 2019, ha ritenuto gli imputati responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti e, esclusa la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 contestata in fatto, ritenuta la contestata recidiva e la fattispecie per le sostanza stupefacenti di cui alle tabelle II e IV, unificati in fatti dalla continuazione, ha condannato FR IT alla pena di cinque anni di reclusione ed euro 10.000,00 di multa e PU DO alla pena di sei anni di reclusione ed euro 12.000 di multa. 3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto-, in riforma della sentenza di primo grado, appellata, tra gli altri, da FR IT e DO PU: - ritenuti assorbiti i fatti di cui ai capi G) nel capo D) quanto al PU, ha rideterminato la pena inflittagli in cinque anni, sei mesi di reclusione ed euro 10.000 di multa;
- ha ridotto la pena inflitta a FR IT in quattro anni, sei mesi di reclusione ed euro 9.000 di multa, riducendo a cinque anni l'interdizione dai pubblici uffici applicata al medesimo;
2 - ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 4. L'avvocato Biagio Leuzzi, nell'interesse di FR IT, e l'avvocato CO Lodeserto, nell'interesse di DO PU hanno presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza e ne hanno chiesto l'annullamento 5. L'avvocato Biagio Leuzzi, nell'interesse di FR IT, ha dedotto cinque motivi di ricorso e;
segnatamente: - la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192 e 530, secondo comma, cod. proc. pen. Deduce il ricorrente che la Corte di appello avrebbe, in modo manifestamente illogico, ritenuto in uso a FR IT l'utenza telefonica sequestrata nell'autovettura di ED IT al momento del suo arresto. Le intercettazioni sulle quali si fonda la condanna dell'imputato, inoltre, sarebbero prive di contenuto, in quanto si tratterebbe di meri squilli effettuati a tale utenza telefonica, senza ricevere mai una risposta chiara ed univoca;
in questo contesto, ritenere che gli squilli fossero probabilmente delle richieste di sostanza stupefacente sarebbe del tutto fantasioso e, comunque, privo di riscontri esterni. Queste affermazioni della Corte di appello, dunque, violerebbero il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Rileva, inoltre, il ricorrente che non si può affermare la responsabilità penale per il delitto di offerta in vendita di sostanza stupefacente se non si è raggiunta la prova che questa fosse nell'effettiva disponibilità dell'offerente. - la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto, essendosi in presenza di "droga parlata" e non essendo stata accertato il quantitativo di sostanza stupefacente ceduto, dovrebbe applicarsi la disciplina più favorevole al reo;
- l'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare integralmente le statuizioni del giudice di primo grado, senza vagliare criticamente le censure proposte dalla difesa;
- l'omessa motivazione in ordine all'esclusione della recidiva, stante l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali per le precedenti condanne riportate dall'imputato; - l'omessa motivazione al decorso dei termini prescrizionali ai sensi dell'art. 157 cod. pen., come rilevato a verbale dell'udienza di trattazione. 6. L'avvocato CO Lodeserto, nell'interesse di DO PU, ha dedotto tre motivi: 3 - 1) la violazione dell'art. 416 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello avrebbe illegittimamente confermato il rigetto dell'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio operato dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 13 novembre 2017. Rileva il difensore che la richiesta dell'imputato di conferire con il Pubblico Ministero, formulata dal PU dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, non sarebbe stata trasmessa dalla Casa Circondariale di Lecce e, dunque, il decreto che dispone il giudizio sarebbe stato nulla per mancata assunzione dell'interrogatorio ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen. La Corte di appello, peraltro, avrebbe motivato esclusivamente in ordine all'inidoneità della richiesta dell'imputato a fondare l'obbligo di assunzione dell'interrogatorio da parte del pubblico ministero e non già in ordine al fatto che la stessa non sia mai pervenuta all'ufficio di Procura;
- la violazione degli artt. 16, 21 e 491 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. Rileva il difensore che il PU era stato tratto a giudizio, unitamente ad altri coimputati, per plurime violazioni dell'art. 73, commi primo e sesto, d.P.R. n. 309 del 1990, nelle quali il /ocus commissi delicti era indicato in: capo b), «in RI (BR) e NO (TA) dal mese di marzo 2009 al mese di giugno 2009»; capo d), «in RI (BR) e NO e RA (TA) dal mese di marzo 2009 al mese di luglio 2009», capo g), «in RI (BR) e RA (TA) dal mese di marzo 2009 al mese di giugno 2009». La Corte di appello, dunque, illegittimamente avrebbe confermato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto all'udienza del 13 novembre 2017 in ordine all'eccezione di incompetenza formulata dalla difesa, valorizzando la residenza in provincia di Taranto dei clienti del PU. Le condotte contestate al PU sarebbero, tuttavia, state poste in essere a RI, nel circondario del Tribunale di Brindisi e non già in quello del Tribunale di Taranto;
- la violazione degli artt. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'art. 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello si sarebbe limitata a negare l'applicazione della fattispecie attenuata rilevando che il PU fornisse cospicui quantitativi di sostanza stupefacente agli spacciatori. La motivazione sul punto sarebbe, tuttavia, meramente apparente, in quanto non sarebbe stato eseguito alcun sequestro di sostanza stupefacente ai danni del PU. Nell'incertezza sulla qualità e tipologia di sostanza stupefacente ceduta dal ricorrente, dunque, in virtù del principio del favor rei, dovrebbe trovare 4 applicazione nella specie la fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da FR IT deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati. Il ricorsa proposto da DO PU deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo l'avvocato Biagio Leuzzi, nell'interesse di FR IT, deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192 e 530, secondo comma, cod. proc. pen. 3. Il motivo è inammissibile. La censura si risolve, nell'ulteriore proposizione della propria versione alternativa, sollecitando inammissibilmente la Corte di legittimità a un confronto diretto con gli elementi di prova. La Corte di appello, nella motivazione della sentenza impugnata, ha ritenuto che il cellulare sequestrato fosse in uso al ricorrente, ricorrendo a una pluralità di argomenti, valorizzati sinergicannente, quali il riconoscimento vocale di FR IT operato dal Maresciallo Meleleo, la telefonata del 5.4.2009 con RT Gigantiello, nella quale il IT biasima il comportamento dell'interlocutore, che lo ha chiamato con il proprio nome (FR), la telefonata n. 242 del 4 maggio 2009 tra CO IZ e tale AL. La Corte di appello, parimenti, ha non certo illogicamente rilevato che gli squilli telefonici costituivano lo stratagemma per ordinare il quantitativo delle dosi richieste dagli assuntori, secondo un codice criptico concordato con il IT e disvelato dagli inquirenti una volta entrati in possesso del cellulare del ricorrente ed esaminata la sua rubrica telefonica. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). 5 Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4. Con il secondo motivo l'avvocato Leuzzi censura la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto, essendosi in presenza di "droga parlata" e non essendo stata accertato il quantitativo di sostanza stupefacente ceduto, dovrebbe applicarsi la disciplina più favorevole al reo. 5. Il motivo è infondato. Il ricorrente si è, invero, limitato a proporre, a fondamento della propria prospettazione, massime della giurisprudenza di legittimità, senza indicare le ragioni per le quali nella specie ricorra la fattispecie più lieve. La Corte di appello, a pag. 13 della sentenza impugnata, ha, tuttavia, non incongruamente rilevato, sulla base delle risultanze probatorie acquisite, che l'imputato era titolare di una vera e propria «piazza di spaccio», idonea a soddisfare con continuità, per la consistenza della sua provvista di sostanza stupefacente, chi ne facesse richiesta, anche in relazione al numero dei consumatori continuamente riforniti e della frequenza delle cessioni comprovate. Già la sentenza di primo grado, del resto, aveva rilevato che i quantitativi di sostanza stupefacente venduta non consentissero di applicare nella specie il quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 6. Con il terzo motivo il difensore lamenta l'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare integralmente le statuizioni del giudice di primo grado, senza vagliare criticamente le censure proposte dalla difesa. 7. Il motivo è inammissibile, in quanto aspecifico. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è, infatti, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti 6 generiche, inoltre, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto. • La Corte di appello di Bologna, infatti, non certo incongruamente, ha escluso la concessione delle attenuanti generiche, ritenendo non sussistenti elementi positivi, neppure addotti dalla difesa, per applicare le attenuanti generiche e attenuare la gravità dei fatti accertati, quale dimostrata dalla modalità di commissione degli stessi in un significativo arco di tempo. L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, del resto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 - 01; Sez. 1, n. 3529 del 1993, Stelitano, Rv. 195339-01). 8. Con il quarto motivo il difensore ha dedotto l'omessa motivazione in ordine all'esclusione della recidiva, stante l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali per le precedenti condanne riportate dall'imputato. 9. Anche questo motivo è aspecifico. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'estinzione di ogni effetto penale, determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, comporta che delle relative condanne non si deva tener conto ai fini della recidiva (Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018, G., Rv. 273941 - 01, in motivazione la Corte ha precisato che detta estinzione può essere rilevata nel giudizio di legittimità, qualora sia stata documentata dal ricorrente e riguardi un punto, oggetto di ricorso per cassazione, devoluto ai giudici di merito). Il ricorrente, tuttavia, non ha specificato per quali condanne sia intervenuto l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale e, segnatamente, se eliminando queste condanne, la recidiva non possa più essere ritenuta sussistente. 10. Con il quinto motivo il difensore censura l'omessa motivazione in ordine al decorso dei termini prescrizionali «ai sensi dell'art. 157 cod. pen., come rilevato a verbale dell'udienza di trattazione». 7 11. La censura è, tuttavia, inammissibile, in quanto prospettata in termini meramente assertivi e privi di minimale determinazione. Il massimo edittale delle pene previste per i reati contestati e la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale ritenuta sussistente dai giudici di merito, non consentono, tuttavia, di ritenere già prescritti i reati per cui si procede. 12. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso proposto dal IT deve essere dichiarato infondato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. 13. L'avvocato CO Lodeserto, con il primo motivo dedotto nell'interesse di DO PU, ha lamentato la violazione dell'art. 416 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. 14. Il motivo è manifestamente infondato. Dagli atti risulta che il PU, detenuto presso la Casa Circondariale di Lecce, dopo aver ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini in data 27 aprile 2016, presso l'ufficio matricola, in data 16 maggio 2016, ha chiesto di «conferire con il Pubblico Ministero». Il Tribunale e la Corte di appello hanno rigettato l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per mancata assunzione dell'interrogatorio del pubblico ministero ai sensi dell'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., rilevando che la richiesta del PU non sarebbe univocamente interpretabile come richiesta di interrogatorio vincolante per l'autorità giudiziaria, non avendo l'imputato «specificato la finalità di tale richiesta, che, stante la sua genericità, a ben vedere avrebbe potuto presentare innumerevoli profili di giustizia». Tali statuizioni sono conformi alla disciplina di legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la richiesta di interrogatorio avanzata dall'indagato destinatario dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non necessita di formule sacramentali, essendo tuttavia necessario che sia formulata in maniera esplicita ed inequivocabile (ex plurimis: Sez. 3, n. 6992 del 17/12/2018 (dep. 13/02/2019), Ndoye, Rv. 275002 - 01). Pertanto, la richiesta da parte dell'indagato detenuto di conferire per motivi di giustizia con il pubblico ministero, avanzata a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, potendo rispondere a molteplici finalità e non contenendo specificamente la manifestazione della volontà di rendere 8 interrogatorio, non determina il dovere del pubblico ministero di espletare l'atto (Sez. 1, n. 48846 del 24/09/2013, Allicate, Rv. 258102 - 01). La richiesta di conferire con il pubblico ministero per motivi di giustizia da parte di soggetto in stato di custodia cautelare in carcere può, infatti, rispondere a molteplici finalità (da una lamentela, ad un'offerta di collaborazione) e, dunque, non specificando quella di rendere interrogatorio (in relazione all'esito delle indagini), non determina il dovere del Pm di conferire col detenuto. La circostanza che la richiesta non sia stata inoltrata dall'Ufficio Matricolo della Casa Circondariale, peraltro, non consente di fondare la nullità dedotta, in quanto, anche qualora la stessa fosse stata ritualmente ricevuta dal Pubblico Ministero, non avrebbe, in ragione della propria genericità, reso obbligatorio l'interrogatorio dell'imputato. 15. Con il secondo motivo il difensore censura la violazione degli artt. 16, 21 e 491 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto della incompetenza territoriale. 16. Il motivo è manifestamente infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di stupefacenti, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui si è realizzato l'accordo tra acquirente e venditore, non essendo necessaria, per il perfezionarsi del delitto, la materiale consegna della sostanza e, nel caso in cui la contrattazione sia avvenuta per telefono, nel luogo ove il proponente, mediante tale mezzo di comunicazione, ha avuto contezza dell'accettazione (ex plurimis: Sez. 3, n. 14233 del 05/02/2020, Lasic, Rv. 279289 - 01; Sez. 1, n. 16810 del 23/03/2007, Di Liberto, Rv. 236437 - 01). La Corte di appello ha, dunque, correttamente disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla difesa, rilevando che, essendo state le cessioni proposte da acquirenti che erano domiciliati nella provincia di Taranto, i reati si sono perfezionati in questo circondario. 17. Con il terzo motivo il difensore ha eccepito la violazione degli artt. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'art. 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello si sarebbe limitata a negare l'applicazione della fattispecie attenuata sulla base di una motivazione meramente apparente. 18. Il motivo è manifestamente infondato. 9 La Corte di appello ha, infatti, non incongruamente rilevato che il PU forniva plurimi spacciatori, quali ED IT, «per conto del quale lavoravano il DE e il ET e altri», e, dunque, i quantitativi di sostanza stupefacente che di frequente cedeva erano cospicui e, comunque, tali da non essere ricondotti ai quantitativi compatibili con il fatto di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 19.Alla stregua di tali rilievi il ricorso proposto dal PU deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di IT FR, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di PU DO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2022.
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL De MA, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti, avvocato Biagio Leuzzi nell'interesse di FR IT e avvocato CO Lodeserto nell'interesse di DO PU, che hanno chiesto raccoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 8075 Anno 2023 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 07/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Taranto ha tratto a giudizio, tra gli altri, FR IT e DO PU. FR IT è imputato dei delitti di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, primo e sesto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver posto in essere plurime cessioni di ingenti quantitativi di hashish in NO e NT (TA), dal marzo 2009 al giugno 2009 (capo c); fatti aggravati dalla recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. DO PU è imputato dei delitti di cui agli artt. 81, 110, 112 cod. pen., 73, primo e sesto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi, in concorso con ED IT, RO PP ed MI D'LI, in RI (BR) e NO (TA) dal mese di marzo al mese di giugno 2009 (capo b), di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, primo e sesto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in concorso con AN RO, in RI (BR), NO e RA (TA) dal mese di marzo al mese di luglio 2009 (capo d) e dei delitti di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, primo e sesto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in concorso con AN RO, in RI (BR) e RA (TA) dal mese di marzo al mese di giugno 2009 (capo g); fatti aggravati dalla recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. 2. Il Tribunale di Taranto, con sentenza emessa in data 3 ottobre 2019, ha ritenuto gli imputati responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti e, esclusa la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 contestata in fatto, ritenuta la contestata recidiva e la fattispecie per le sostanza stupefacenti di cui alle tabelle II e IV, unificati in fatti dalla continuazione, ha condannato FR IT alla pena di cinque anni di reclusione ed euro 10.000,00 di multa e PU DO alla pena di sei anni di reclusione ed euro 12.000 di multa. 3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto-, in riforma della sentenza di primo grado, appellata, tra gli altri, da FR IT e DO PU: - ritenuti assorbiti i fatti di cui ai capi G) nel capo D) quanto al PU, ha rideterminato la pena inflittagli in cinque anni, sei mesi di reclusione ed euro 10.000 di multa;
- ha ridotto la pena inflitta a FR IT in quattro anni, sei mesi di reclusione ed euro 9.000 di multa, riducendo a cinque anni l'interdizione dai pubblici uffici applicata al medesimo;
2 - ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 4. L'avvocato Biagio Leuzzi, nell'interesse di FR IT, e l'avvocato CO Lodeserto, nell'interesse di DO PU hanno presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza e ne hanno chiesto l'annullamento 5. L'avvocato Biagio Leuzzi, nell'interesse di FR IT, ha dedotto cinque motivi di ricorso e;
segnatamente: - la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192 e 530, secondo comma, cod. proc. pen. Deduce il ricorrente che la Corte di appello avrebbe, in modo manifestamente illogico, ritenuto in uso a FR IT l'utenza telefonica sequestrata nell'autovettura di ED IT al momento del suo arresto. Le intercettazioni sulle quali si fonda la condanna dell'imputato, inoltre, sarebbero prive di contenuto, in quanto si tratterebbe di meri squilli effettuati a tale utenza telefonica, senza ricevere mai una risposta chiara ed univoca;
in questo contesto, ritenere che gli squilli fossero probabilmente delle richieste di sostanza stupefacente sarebbe del tutto fantasioso e, comunque, privo di riscontri esterni. Queste affermazioni della Corte di appello, dunque, violerebbero il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Rileva, inoltre, il ricorrente che non si può affermare la responsabilità penale per il delitto di offerta in vendita di sostanza stupefacente se non si è raggiunta la prova che questa fosse nell'effettiva disponibilità dell'offerente. - la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto, essendosi in presenza di "droga parlata" e non essendo stata accertato il quantitativo di sostanza stupefacente ceduto, dovrebbe applicarsi la disciplina più favorevole al reo;
- l'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare integralmente le statuizioni del giudice di primo grado, senza vagliare criticamente le censure proposte dalla difesa;
- l'omessa motivazione in ordine all'esclusione della recidiva, stante l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali per le precedenti condanne riportate dall'imputato; - l'omessa motivazione al decorso dei termini prescrizionali ai sensi dell'art. 157 cod. pen., come rilevato a verbale dell'udienza di trattazione. 6. L'avvocato CO Lodeserto, nell'interesse di DO PU, ha dedotto tre motivi: 3 - 1) la violazione dell'art. 416 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello avrebbe illegittimamente confermato il rigetto dell'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio operato dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 13 novembre 2017. Rileva il difensore che la richiesta dell'imputato di conferire con il Pubblico Ministero, formulata dal PU dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, non sarebbe stata trasmessa dalla Casa Circondariale di Lecce e, dunque, il decreto che dispone il giudizio sarebbe stato nulla per mancata assunzione dell'interrogatorio ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen. La Corte di appello, peraltro, avrebbe motivato esclusivamente in ordine all'inidoneità della richiesta dell'imputato a fondare l'obbligo di assunzione dell'interrogatorio da parte del pubblico ministero e non già in ordine al fatto che la stessa non sia mai pervenuta all'ufficio di Procura;
- la violazione degli artt. 16, 21 e 491 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. Rileva il difensore che il PU era stato tratto a giudizio, unitamente ad altri coimputati, per plurime violazioni dell'art. 73, commi primo e sesto, d.P.R. n. 309 del 1990, nelle quali il /ocus commissi delicti era indicato in: capo b), «in RI (BR) e NO (TA) dal mese di marzo 2009 al mese di giugno 2009»; capo d), «in RI (BR) e NO e RA (TA) dal mese di marzo 2009 al mese di luglio 2009», capo g), «in RI (BR) e RA (TA) dal mese di marzo 2009 al mese di giugno 2009». La Corte di appello, dunque, illegittimamente avrebbe confermato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto all'udienza del 13 novembre 2017 in ordine all'eccezione di incompetenza formulata dalla difesa, valorizzando la residenza in provincia di Taranto dei clienti del PU. Le condotte contestate al PU sarebbero, tuttavia, state poste in essere a RI, nel circondario del Tribunale di Brindisi e non già in quello del Tribunale di Taranto;
- la violazione degli artt. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'art. 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello si sarebbe limitata a negare l'applicazione della fattispecie attenuata rilevando che il PU fornisse cospicui quantitativi di sostanza stupefacente agli spacciatori. La motivazione sul punto sarebbe, tuttavia, meramente apparente, in quanto non sarebbe stato eseguito alcun sequestro di sostanza stupefacente ai danni del PU. Nell'incertezza sulla qualità e tipologia di sostanza stupefacente ceduta dal ricorrente, dunque, in virtù del principio del favor rei, dovrebbe trovare 4 applicazione nella specie la fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da FR IT deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati. Il ricorsa proposto da DO PU deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo l'avvocato Biagio Leuzzi, nell'interesse di FR IT, deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192 e 530, secondo comma, cod. proc. pen. 3. Il motivo è inammissibile. La censura si risolve, nell'ulteriore proposizione della propria versione alternativa, sollecitando inammissibilmente la Corte di legittimità a un confronto diretto con gli elementi di prova. La Corte di appello, nella motivazione della sentenza impugnata, ha ritenuto che il cellulare sequestrato fosse in uso al ricorrente, ricorrendo a una pluralità di argomenti, valorizzati sinergicannente, quali il riconoscimento vocale di FR IT operato dal Maresciallo Meleleo, la telefonata del 5.4.2009 con RT Gigantiello, nella quale il IT biasima il comportamento dell'interlocutore, che lo ha chiamato con il proprio nome (FR), la telefonata n. 242 del 4 maggio 2009 tra CO IZ e tale AL. La Corte di appello, parimenti, ha non certo illogicamente rilevato che gli squilli telefonici costituivano lo stratagemma per ordinare il quantitativo delle dosi richieste dagli assuntori, secondo un codice criptico concordato con il IT e disvelato dagli inquirenti una volta entrati in possesso del cellulare del ricorrente ed esaminata la sua rubrica telefonica. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). 5 Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4. Con il secondo motivo l'avvocato Leuzzi censura la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto, essendosi in presenza di "droga parlata" e non essendo stata accertato il quantitativo di sostanza stupefacente ceduto, dovrebbe applicarsi la disciplina più favorevole al reo. 5. Il motivo è infondato. Il ricorrente si è, invero, limitato a proporre, a fondamento della propria prospettazione, massime della giurisprudenza di legittimità, senza indicare le ragioni per le quali nella specie ricorra la fattispecie più lieve. La Corte di appello, a pag. 13 della sentenza impugnata, ha, tuttavia, non incongruamente rilevato, sulla base delle risultanze probatorie acquisite, che l'imputato era titolare di una vera e propria «piazza di spaccio», idonea a soddisfare con continuità, per la consistenza della sua provvista di sostanza stupefacente, chi ne facesse richiesta, anche in relazione al numero dei consumatori continuamente riforniti e della frequenza delle cessioni comprovate. Già la sentenza di primo grado, del resto, aveva rilevato che i quantitativi di sostanza stupefacente venduta non consentissero di applicare nella specie il quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 6. Con il terzo motivo il difensore lamenta l'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare integralmente le statuizioni del giudice di primo grado, senza vagliare criticamente le censure proposte dalla difesa. 7. Il motivo è inammissibile, in quanto aspecifico. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è, infatti, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti 6 generiche, inoltre, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto. • La Corte di appello di Bologna, infatti, non certo incongruamente, ha escluso la concessione delle attenuanti generiche, ritenendo non sussistenti elementi positivi, neppure addotti dalla difesa, per applicare le attenuanti generiche e attenuare la gravità dei fatti accertati, quale dimostrata dalla modalità di commissione degli stessi in un significativo arco di tempo. L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, del resto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 - 01; Sez. 1, n. 3529 del 1993, Stelitano, Rv. 195339-01). 8. Con il quarto motivo il difensore ha dedotto l'omessa motivazione in ordine all'esclusione della recidiva, stante l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali per le precedenti condanne riportate dall'imputato. 9. Anche questo motivo è aspecifico. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'estinzione di ogni effetto penale, determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, comporta che delle relative condanne non si deva tener conto ai fini della recidiva (Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018, G., Rv. 273941 - 01, in motivazione la Corte ha precisato che detta estinzione può essere rilevata nel giudizio di legittimità, qualora sia stata documentata dal ricorrente e riguardi un punto, oggetto di ricorso per cassazione, devoluto ai giudici di merito). Il ricorrente, tuttavia, non ha specificato per quali condanne sia intervenuto l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale e, segnatamente, se eliminando queste condanne, la recidiva non possa più essere ritenuta sussistente. 10. Con il quinto motivo il difensore censura l'omessa motivazione in ordine al decorso dei termini prescrizionali «ai sensi dell'art. 157 cod. pen., come rilevato a verbale dell'udienza di trattazione». 7 11. La censura è, tuttavia, inammissibile, in quanto prospettata in termini meramente assertivi e privi di minimale determinazione. Il massimo edittale delle pene previste per i reati contestati e la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale ritenuta sussistente dai giudici di merito, non consentono, tuttavia, di ritenere già prescritti i reati per cui si procede. 12. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso proposto dal IT deve essere dichiarato infondato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. 13. L'avvocato CO Lodeserto, con il primo motivo dedotto nell'interesse di DO PU, ha lamentato la violazione dell'art. 416 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. 14. Il motivo è manifestamente infondato. Dagli atti risulta che il PU, detenuto presso la Casa Circondariale di Lecce, dopo aver ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini in data 27 aprile 2016, presso l'ufficio matricola, in data 16 maggio 2016, ha chiesto di «conferire con il Pubblico Ministero». Il Tribunale e la Corte di appello hanno rigettato l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per mancata assunzione dell'interrogatorio del pubblico ministero ai sensi dell'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., rilevando che la richiesta del PU non sarebbe univocamente interpretabile come richiesta di interrogatorio vincolante per l'autorità giudiziaria, non avendo l'imputato «specificato la finalità di tale richiesta, che, stante la sua genericità, a ben vedere avrebbe potuto presentare innumerevoli profili di giustizia». Tali statuizioni sono conformi alla disciplina di legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la richiesta di interrogatorio avanzata dall'indagato destinatario dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non necessita di formule sacramentali, essendo tuttavia necessario che sia formulata in maniera esplicita ed inequivocabile (ex plurimis: Sez. 3, n. 6992 del 17/12/2018 (dep. 13/02/2019), Ndoye, Rv. 275002 - 01). Pertanto, la richiesta da parte dell'indagato detenuto di conferire per motivi di giustizia con il pubblico ministero, avanzata a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, potendo rispondere a molteplici finalità e non contenendo specificamente la manifestazione della volontà di rendere 8 interrogatorio, non determina il dovere del pubblico ministero di espletare l'atto (Sez. 1, n. 48846 del 24/09/2013, Allicate, Rv. 258102 - 01). La richiesta di conferire con il pubblico ministero per motivi di giustizia da parte di soggetto in stato di custodia cautelare in carcere può, infatti, rispondere a molteplici finalità (da una lamentela, ad un'offerta di collaborazione) e, dunque, non specificando quella di rendere interrogatorio (in relazione all'esito delle indagini), non determina il dovere del Pm di conferire col detenuto. La circostanza che la richiesta non sia stata inoltrata dall'Ufficio Matricolo della Casa Circondariale, peraltro, non consente di fondare la nullità dedotta, in quanto, anche qualora la stessa fosse stata ritualmente ricevuta dal Pubblico Ministero, non avrebbe, in ragione della propria genericità, reso obbligatorio l'interrogatorio dell'imputato. 15. Con il secondo motivo il difensore censura la violazione degli artt. 16, 21 e 491 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto della incompetenza territoriale. 16. Il motivo è manifestamente infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di stupefacenti, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui si è realizzato l'accordo tra acquirente e venditore, non essendo necessaria, per il perfezionarsi del delitto, la materiale consegna della sostanza e, nel caso in cui la contrattazione sia avvenuta per telefono, nel luogo ove il proponente, mediante tale mezzo di comunicazione, ha avuto contezza dell'accettazione (ex plurimis: Sez. 3, n. 14233 del 05/02/2020, Lasic, Rv. 279289 - 01; Sez. 1, n. 16810 del 23/03/2007, Di Liberto, Rv. 236437 - 01). La Corte di appello ha, dunque, correttamente disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla difesa, rilevando che, essendo state le cessioni proposte da acquirenti che erano domiciliati nella provincia di Taranto, i reati si sono perfezionati in questo circondario. 17. Con il terzo motivo il difensore ha eccepito la violazione degli artt. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'art. 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello si sarebbe limitata a negare l'applicazione della fattispecie attenuata sulla base di una motivazione meramente apparente. 18. Il motivo è manifestamente infondato. 9 La Corte di appello ha, infatti, non incongruamente rilevato che il PU forniva plurimi spacciatori, quali ED IT, «per conto del quale lavoravano il DE e il ET e altri», e, dunque, i quantitativi di sostanza stupefacente che di frequente cedeva erano cospicui e, comunque, tali da non essere ricondotti ai quantitativi compatibili con il fatto di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 19.Alla stregua di tali rilievi il ricorso proposto dal PU deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di IT FR, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di PU DO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2022.