Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2016, n. 521
CASS
Sentenza 10 maggio 2016

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Nel riconoscere la continuazione fra i reati in giudizio e quelli già oggetto di sentenza irrevocabile di applicazione di pena concordata, il giudice della cognizione non può modificare il trattamento sanzionatorio determinato per i reati già giudicati con il patteggiamento, anche laddove il risultato finale dovesse poi coincidere con quello della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato, con rinvio, la sentenza di condanna nella quale il giudice del merito, dopo aver assunto a pena base quella relativa al reato ritenuto più grave con la sentenza di patteggiamento divenuta definitiva, aveva modificato "in peius" gli aumenti di pena effettuati dal giudice del patteggiamento per i reati satellite di quel procedimento, procedendo poi agli ulteriori aumenti di pena per i reati al vaglio del decidente).

Commentario1

  • 1Sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza: differenze tra sospensione provvisoria e sanzione accessoria
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2016, n. 521
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 521
Data del deposito : 10 maggio 2016

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