Sentenza 10 maggio 2016
Massime • 1
Nel riconoscere la continuazione fra i reati in giudizio e quelli già oggetto di sentenza irrevocabile di applicazione di pena concordata, il giudice della cognizione non può modificare il trattamento sanzionatorio determinato per i reati già giudicati con il patteggiamento, anche laddove il risultato finale dovesse poi coincidere con quello della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato, con rinvio, la sentenza di condanna nella quale il giudice del merito, dopo aver assunto a pena base quella relativa al reato ritenuto più grave con la sentenza di patteggiamento divenuta definitiva, aveva modificato "in peius" gli aumenti di pena effettuati dal giudice del patteggiamento per i reati satellite di quel procedimento, procedendo poi agli ulteriori aumenti di pena per i reati al vaglio del decidente).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2016, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2016 |
Testo completo
1 c 00521- 1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 10/05/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1472/2016 MARIA VESSICHELLI - Presidente - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.52029/2015 ROSA PEZZULLO ANTONIO SETTEMBRE ANGELO CAPUTO OB AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AI IE OM nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 12/06/2013 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del MARIO FRATICELLI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; P udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e rigetto nel resto uditi i difensori avv.ti Barbara Sabadini e Angelo Colucci che hanno concluso per accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 12.6.2013 la Corte di Appello di Milano- in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Milano del 17.1.2012, ritenuta la continuazione tra i reati di cui alla predetta sentenza e quelli di cui alla sentenza di applicazione della pena a richiesta di parte del Tribunale di Milano in data 21.3.2013, irrevocabile il 13.4.2013- rideterminava la pena inflitta a AI AN OM e DO RO in anni 5 di reclusione per ciascuno e in anni 6 di reclusione quella inflitta a UB AC PA, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso tale sentenza gli imputati AI AN OM, DO RO e UB AC PA, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, lamentando tutti l'erronea applicazione di norma penale con riferimento all'art. 649, 597/3, 671 c.p.p. e 81 c.p., contestando le modalità attraverso le quali la Corte territoriale ha determinato la pena nei confronti di ciascuno di essi, ritenuta la continuazione con la sentenza definitiva ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Milano in data 21.3.2013; in particolare, gli imputati si dolgono delle violazioni di legge derivanti dal fatto che: -la sentenza impugnata, pur riconoscendo la continuazione tra tutti i reati e con quelli di cui alla sentenza di patteggiamento indicata, rideterminava la pena nel senso che, dopo aver riconosciuto quale pena base quella della sentenza di patteggiamento n. 1024/2013, e segnatamente quella relativa al reato di cui al capo 1 di tale sentenza - più grave tra tutti i reati contestati anche in ragione dell'entità delle somme distratte nel fallimento Seartech- aumentava la pena, per ciascuno degli altri reati di cui ai capi 2,3,4, di quel procedimento, in misura maggiore rispetto alla sentenza di patteggiamento (e segnatamente, quanto al DO ed al UB, di mesi sei per ciascun reato, a fronte di mesi due per ciascuno dei reati della sentenza di patteggiamento e, quanto alla AI, di mesi tre per ciascun reato, a fronte di mesi uno per ognuno ciascun reato sempre della sentenza di patteggiamento); così facendo i giudici d'appello hanno violato la norma non scritta dell'intangibilità del giudicato e, comunque, essi non avrebbero mai potuto incidere sulla pena determinata in continuazione con la sentenza divenuta irrevocabile, non essendovi sul punto alcun accordo tra le parti;
in ogni caso, la sentenza impugnata ha tenuto ferma la pena base di anni tre di reclusione senza tenere conto dell'abbattimento ex art. 444 c.p.p.; -la sentenza impugnata, ha operato una illegittima reformatio in peius, laddove ha operato l'aumento per il reato associativo di cui al capo 4, in misura maggiore rispetto a quella operata dal primo giudice, in merito alla quale non era stato interposto dalla Procura Generale alcun gravame;
2.1.Il solo UB, con il secondo motivo di ricorso ha dedotto la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. c) c.p.p. ed il vizio di motivazione, atteso che la sentenza impugnata risulta sottoscritta da un soggetto privo di potestas iudicandi, avendo il Presidente del collegio ed estensore della sentenza dr. Enrico Tranfa, rassegnato le dimissioni il 16.9.2014; nel caso di specie dunque trattasi non già di nullità relativa, bensì di inesistenza dell'atto. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono parzialmente fondati per quanto di ragione, mentre vanno respinti nel resto.
1. Va innanzitutto rilevato che non merita accoglimento il secondo motivo di ricorso del UB, circa il vizio afferente la sentenza impugnata, siccome redatta e sottoscritta da parte del Presidente del collegio cessato dal servizio, circostanza, peraltro, prospettata nell'impugnazione, ma non compiutamente documentata. Sul punto, è sufficiente ribadire il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui in tema di formazione della sentenza penale, va distinto il dispositivo - redatto e sottoscritto dal Presidente non appena conclusa la deliberazione, nel quale è indicata la volontà dello Stato in relazione alla pretesa punitiva - dalla motivazione, in cui vi è l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la sentenza stessa è fondata. L'accertamento delle condizioni di capacità del giudice deve essere compiuto con riferimento al momento della emissione della sentenza-decisione, mentre il venir meno delle stesse nel momento della redazione della motivazione non incide sulla sostanza dell'atto ormai emanato: d'altra parte, l'art. 546, comma secondo cod. proc. pen., esclude qualsiasi rilevanza di carattere sostanziale al venir meno della stessa persona fisica del giudice ("per morte o per altro impedimento") dopo la deliberazione della sentenza, limitandosi soltanto ad impartire disposizioni dirette a disciplinare in quale modo sostituire la sottoscrizione, ove non più possibile (Sez. 1, n. 7749 del 24/05/1996). Pertanto, pur essendo la motivazione elemento essenziale di validità dell'atto, non è prescritto che, per la redazione della stessa, il giudice debba continuare a possedere quei requisiti di capacità prescritti per la deliberazione, attenendo, come detto, le condizioni per le quali una sentenza si debba ritenere validamente emessa al momento della decisione, 2 R (Sez. 5, n. 4730 del 16/03/2000), con la conseguenza che è, dunque, irrilevante che, dopo la lettura del dispositivo e prima del deposito della motivazione, il giudice abbia cessato di far parte dell'ordine giudiziario, essendo implicito, comunque, che egli debba esaurire il lavoro processuale introitato prima della cessazione dall'incarico.
2. Meritano condivisione le censure svolte dai ricorrenti in merito alla determinazione della pena, così come operata dai giudici d'appello con la sentenza impugnata. Ed invero, il tema centrale proposto dagli imputati con i ricorsi in esame verte sulla possibilità, in sede di irrogazione della pena per i reati da porsi in continuazione con altri già giudicati con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., divenuta definitiva, di apportare "modifiche" alle pene stabilite nell'ambito di tale ultima sentenza e segnatamente a quelle irrogate per i reati posti in continuazione in tale procedimento.
2.1. Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale, dopo aver assunto a pena base quella relativa al reato ritenuto più grave con la sentenza di patteggiamento divenuta definitiva, ha modificato "in peius" gli aumenti di pena effettuati dal giudice del patteggiamento per i reati satellite di quel procedimento ed ha, quindi, operato gli ulteriori aumenti di pena per i reati del presente procedimento, applicando alla pena finale ottenuta l'abbattimento di un terzo, per effetto della scelta del rito abbreviato.
2.2. Orbene, in mancanza di regole normative specificamente disciplinanti nel processo di cognizione le modalità di determinazione della pena, in caso di continuazione di reati per i quali è stata applicata la pena su richiesta delle parti ed altri reati, occorre individuare il criterio in base al quale tale determinazione debba essere effettuata. All'uopo, soccorrono i principi di carattere generale già espressi da questa Corte, secondo i quali, nel caso di continuazione tra reati, in parte decisi con sentenza definitiva ed in parte "sub iudice", la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando tra loro la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda per i reati al vaglio del decidente, attesa la necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee (Sez. 6, n. 36402 del 04/06/2015).
2.3. Tuttavia, anche dal disposto dell'art. 188 disp. att. c.p.p.- quantunque dettato in tema di esecuzione e ritenuto non operante, nel caso in cui la richiesta d'applicazione della disciplina del reato continuato riguardi, in parte sentenze emesse a seguito d'applicazione della pena su richiesta delle parti ed in parte a seguito di giudizio ordinariosentenze emesse (Sez. 1, n. 24705 del 14/05/2008)- è possibile ricavare il principio secondo il 3 в quale la pena divenuta definitiva all'esito del patteggiamento coinvolgente più reati, non può essere oggetto di modifica da parte del giudice. Infatti, nel caso di più sentenze di patteggiamento, il giudice dell'esecuzione non può fare esercizio degli ordinari poteri valutativi di cui all'art. 671 cod. proc. pen. ed individuare la pena in misura diversa da quella negoziata fra l'interessato e il pubblico ministero, poiché l'autonoma regolamentazione dettata dall'art. 188 cod. proc. pen. disp. att. consente un intervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale fra le parti, soltanto per effetto di una successiva loro pattuizione, salvo il caso di dissenso ingiustificato dell'ufficio requirente (Sez. 1, n. 18233 del 02/04/2014). Dunque, regola essenziale che si ricava anche dal predetto enunciato, è senz'altro quella che l'entità delle pene stabilite sull'accordo delle parti non può essere modificata, se non con un nuovo "patto", anche in relazione al reato continuato, sicchè il giudice non può sovrapporre la propria autonoma determinazione delle pene (in continuazione) interessate dalla sentenza di patteggiamento a quella delle parti, anche laddove il risultato finale dovesse, poi, coincidere con quello della sentenza ex art. 444 c.p.p.. 2.4. La sentenza impugnata, dunque, nel modificare in peius l'entità delle pene stabilita dalle parti, per ciascuno dei reati oggetto di patteggiamento, non ha fatto applicazione del principio sopra enunciato, sicchè la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame sul punto.
3. Tale valutazione è pregiudiziale ed assorbe ogni altro profilo segnalato dai ricorrenti in tema di determinazione della pena, anche se non può tacersi come si presenti infondata la deduzione, secondo la quale ai fini della individuazione della pena base per il reato più grave occorreva, nella fattispecie in esame, tener già conto dell'abbattimento ex art. 444 c.p.p., atteso che la riduzione di un terzo (per effetto della scelta del giudizio abbreviato) è stata operata dalla Corte territoriale sulla pena finale. Invero, il considerare quale pena base il reato con pena già ridotta di un terzo, ex art. 444 c.p.p., comporterebbe che l'imputato gioverebbe doppiamente del beneficio della riduzione di pena, per effetto della scelta di riti alternativi, contemporaneamente in valutazione per effetto dell'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p., laddove tale disciplina senz'altro non comporta tra i suoi effetti quello di una sovrapposizione di benefici e conseguentemente di un duplice abbattimento di pena. Inoltre, deve evidenziarsi come la Corte territoriale, in sede di rinvio, determinata la pena base e gli aumenti per i reati di cui alla sentenza di patteggiamento, sarà tenuta anche a valutare l'ulteriore questione posta dai ricorrenti circa l'illegittima reformatio in peius, operata con l'aumento di pena per il reato associativo di cui al capo 4, asseritamente maggiore rispetto a quello 4 яв operato dal primo giudice, pur non essendo stato interposto dalla Procura Generale alcun gravame.
4. La sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio nei limiti sopra indicati, va, pertanto, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame sul punto, mentre i ricorsi vanno respinti nel resto.
p.q.m.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso il 10.5.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Valall Rosa Pezzullo Marta Vessichelli lose Pezzallo Cepositata in Cancelleria oma, il 5 GEN. 2017 Ti Funzionario Giudiziario Tiziana SQUAZI C O N E 5