Sentenza breve 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 01/12/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02218/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02066/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2066 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rodolfo Romito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Paritario -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Cini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero Istruzione Merito, Ufficio Scolastico Regionale Veneto Ambito Territoriale Padova, -OMISSIS- costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dei provvedimenti emessi dall'Istituto Paritario “-OMISSIS-” di Padova, relativi allo scrutinio finale dell'anno scolastico 2024/2025, culminati nel giudizio di -OMISSIS- ammissione alla classe successiva dell'alunno -OMISSIS-, comunicato in data 3 settembre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Paritario “-OMISSIS-” di Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il dott. ND ND e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Lo studente -OMISSIS- nell’anno scolastico 2024-2025 ha frequentato la classe terza del Liceo scientifico, -OMISSIS-, presso l’istituto paritario “-OMISSIS-” di Padova.
All’esito dello scrutinio del secondo periodo svoltosi il 10 giugno 2025, il Consiglio di classe ha sollevato lo studente dalle insufficienze in Italiano (media del 5,75) e in Matematica (media del 5,68) e sospeso il giudizio di ammissione alla classe successiva condizionandolo all’esito delle prove di recupero nelle materie Fisica e Storia, nelle quali egli era risultato più fragile (voto quattro in entrambe.)
Il 26 agosto 2025 lo studente ha svolto la prova di recupero in Fisica, conseguendo nella verifica scritta una votazione pari a 3 + corredata dalla motivazione “gravi lacune in tutti gli argomenti di verifica” e nella verifica orale una valutazione pari a quattro accompagnata dalla motivazione “gravi lacune. -OMISSIS- recupera lo scritto”.
Il 29 agosto 2025 lo studente ha svolto la prova di recupero in Storia, conseguendo una votazione pari a quattro corredata dalla motivazione che attestava conoscenze “largamente insufficienti”.
Il Consiglio di classe nel conseguente scrutinio del 3 settembre 2025 ha attribuito allo studente il voto di quattro nelle predette materie Fisica e Storia e -OMISSIS- lo ha ammesso alla classe successiva, con la seguente motivazione: “L’alunno -OMISSIS- ha partecipato ai corsi di recupero di fine anno come anche alle aule studio promosse durante l’anno, ma con atteggiamento -OMISSIS- costruttivo e impegnato. Nelle stesse prove di recupero dei debiti ha dimostrato un impegno superficiale. Pertanto, visto il DPR 122/2009, -OMISSIS- avendo recuperato entrambe le materie indicate nello scrutinio di giugno […] , per le gravi lacune che permangono nelle discipline di Storia e Fisica, il Consiglio ritiene che -OMISSIS- ci sia la possibilità che l’alunno le recuperi nel corso della classe successiva. Per tali motivazioni lo studente -OMISSIS- viene ammesso alla classe successiva” .
Il 10 settembre 2025 lo studente ha inviato alla scuola una richiesta di riesame del giudizio di -OMISSIS- ammissione corredata da una relazione psicologica datata 9 settembre 2025, che attestava nei suoi confronti la presenza del disturbo di ADHD.
Il Consiglio di classe, riunitosi il 26 settembre 2025, ha riesaminato la posizione dello studente e confermato il giudizio di -OMISSIS- ammissione alla classe quarta.
L’UOC Psichiatria 1 dell’Azienza ULSS n. 6 di Padova, con relazione clinica specialistica del 27 ottobre 2025, ha pure riscontrato in capo al ragazzo “un quadro compatibile con ADHD, componente prevalentemente disattentiva per la quale necessita di supporti strutturati e personalizzati secondo la normativa vigente” .
2. Con ricorso notificato il 3 novembre 2025 e depositato il 6 novembre 2025, cui accede un’istanza cautelare, lo studente ha impugnato il giudizio di -OMISSIS- ammissione alla classe successiva deducendo:
Primo motivo. “Violazione degli artt. 32 e 34 della Costituzione. Violazione dei principi di tutela degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). Violazione del D.M. n. 5669/2011, della Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 e della C.M. n. 8/2013. Violazione dell’art. 3 della L. n. 104/1992 e dell’art. 1 del D.Lgs. n. 66/2017. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sproporzionalità; comunque Violazione dei principi di uguaglianza e di -OMISSIS- discriminazione – Discriminazione indiretta ai sensi del D.Lgs. n. 216/2003 e del D.Lgs. n. 67/2006. Violazione degli artt. 2, 3, 32 e 34 Cost.” .
Il ricorrente lamenta che la scuola avrebbe erroneamente interpretato come mero disinteresse i comportamenti di disattenzione e di scarso rendimento anziché darvi il giusto peso e così attivare un percorso di osservazione più approfondito, darne segnalazione alla famiglia in vista di accertamenti specialistici e predisporre un piano didattico personalizzato (PDP).
La conferma del giudizio di -OMISSIS- ammissione sarebbe viziata perché -OMISSIS- avrebbe tenuto conto della relazione psicologica del 9 settembre 2025;
Secondo motivo. “Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 80/2007, dell’O.M. n. 92/2007, della C.M. n. 32/2008 e delle Linee guida ministeriali in materia di recupero dei debiti formativi. Violazione dell’art. 3 Cost. (principio di uguaglianza e parità di trattamento) e dell’art. 97 Cost. (principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento e sviamento di potere.”
Il ricorrente lamenta la mancata attivazione del corso di recupero estivo per la materia Storia;
Terzo motivo. “Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza e corretta motivazione dell’azione amministrativa (art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241). Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.) e del legittimo affidamento. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, travisamento dei fatti e difetto di motivazione.”
Il ricorrente si duole del fatto che la prova di recupero di Storia si è svolta oralmente, anziché in forma scritta, come comunicatogli dalla docente.
Lamenta la mancata previa predisposizione di griglie valutative della prova di recupero di Storia.
Lamenta che la motivazione sottesa al giudizio di -OMISSIS- ammissione sarebbe solo apparente perché in essa -OMISSIS- verrebbe spiegato perché i debiti formativi in Storia e Fisica -OMISSIS- sarebbero recuperabili;
Quarto motivo. “Violazione dei principi di continuità e collegialità della valutazione scolastica. Violazione dell’art. 79 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, dell’art. 11 del D.Lgs. 62/2017 e dell’art. 5 del D.P.R. 275/1999 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e sviamento di potere.”
Il ricorrente deduce che il Consiglio di classe riunitosi il 3 settembre 2025 era composto da dieci docenti e lamenta che sei di essi -OMISSIS- erano tra quelli che erano stati suoi insegnanti nel corso dell’ultimo anno scolastico e che avevano composto il Consiglio di classe del 10 giugno 2025, in occasione del quale era stato sospeso il giudizio.
Lamenta che tale sostituzione dei docenti -OMISSIS- sarebbe retta da alcuna motivazione;
Quinto motivo. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 5/8 del DLgs 297/94 in punto di presidenza dei consigli di classe (la quale spetta al dirigente e può essere delegata; ma della delega deve risultare menzione nel relativo verbale).”
Il ricorrente sostiene che la prof.ssa -OMISSIS- avrebbe presieduto il consiglio di classe in assenza della delega del dirigente scolastico;
Sesto motivo. “Eccesso di potere per sviamento, illogicità e contraddittorietà manifesta nello scrutinio del 10 giugno 2025. Violazione dell’art. 1 della L. n. 241/1990 e dei principi di correttezza, coerenza e veridicità della funzione valutativa. Invalidità.”
Il ricorrente sostiene che la scelta del Consiglio di classe del 10 giugno 2025 di sollevarlo in Italiano e Matematica e di condizionare l’ammissione alla classe successiva al superamento delle prove di recupero di Storia e Fisica sarebbe illogica, perché tutte e quattro le materie risultavano -OMISSIS- sufficienti.
Sostiene che tale prospettata illegittimità contagerebbe, inficiandolo, anche il giudizio di -OMISSIS- ammissione del 3 settembre 2025;
7. “Domanda risarcitoria in via subordinata – Responsabilità dell’Amministrazione scolastica per violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e tutela dell’affidamento (artt. 97 e 2043 c.c.; art. 30 c.p.a.).”
In caso di mancata ammissione alla classe successiva, il ricorrente propone una domanda risarcitoria.
3. L’Istituto paritario intimato si è costituito in giudizio resistendo al ricorso.
4. All’esito della camera di consiglio del 27 novembre 2025 il Collegio, come da separato verbale, ha trattenuto il ricorso in decisione, prospettando la possibilità di definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
5. In via preliminare, il Collegio rileva che sussistono i presupposti per definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. (avviso alle parti in udienza, completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, mancata dichiarazione di una delle parti di volere proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione).
6. Il ricorso -OMISSIS- può essere accolto.
7.1. In via generale, prima di affrontare i motivi di gravame, va premesso che i Consigli di classe, per valutare l’ammissione alla classe successiva degli studenti della scuola secondaria di secondo grado, devono attenersi a quanto dispone l’art. 4, commi 5 e 6, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 ( “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia” ), secondo cui “Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento -OMISSIS- inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione -OMISSIS- inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.
6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che -OMISSIS- hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di -OMISSIS- promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque -OMISSIS- oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.”
7.2. Va altresì considerato che, ai sensi dell’art. 4 ( “Autonomia didattica” ), comma 4, secondo periodo, del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 ( “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” ), le istituzioni scolastiche “Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.”
Sotto questo profilo, viene in rilievo l’art. 1, comma 5, del D.P.R. n. 122 del 2009, secondo cui “Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.”
8. È altresì opportuno premettere che il Collegio condivide gli orientamenti giurisprudenziali in materia di -OMISSIS- ammissione alla classe successiva, dai quali -OMISSIS- intende discostarsi, secondo i quali:
- la valutazione del percorso scolastico svolto dallo studente nel corso dell’anno e dei risultati raggiunti dal medesimo costituisce atto di esercizio di discrezionalità tecnica, -OMISSIS- sindacabile dal Giudice amministrativo se -OMISSIS- nei limitati casi di illogicità e contraddittorietà manifeste (cfr . , ex plurimis , TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 3 ottobre 2022, n. 384 e TAR Campania, Napoli, sez. IV, 15 marzo 2022, n. 1719);
- ai fini del giudizio di ammissione alla classe successiva rileva unicamente il livello di preparazione oggettivamente raggiunto dall’alunno (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 8 agosto 2017, n. 1748) ed è irrilevante la media complessiva dei voti riportati nelle materie, soprattutto se vi siano voti negativi in materie qualificanti il corso di studi (cfr., ex plurimis , TAR Sicilia, Palermo, 22 maggio 2023 n.1700);
- la -OMISSIS- ammissione, sebbene percepibile dall'interessato come provvedimento afflittivo, -OMISSIS- ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell'accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità proprie della classe di scuola frequentata, che rendono necessaria la ripetizione dell'anno scolastico proprio al fine di consentire di colmare lacune di apprendimento (TAR Veneto, sez. IV, 27 settembre 2023, n. 1342; TAR Campania, Salerno, sez. I, 8 settembre 2022 n.2340; TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 28 marzo 2013, n. 194);
- le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio -OMISSIS- possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva, che deve operarsi alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte dell'alunno nell’anno scolastico (TAR Lazio, Roma, sez. III, 13 settembre 2019, n. 10952; TAR Toscana, Firenze, I, 17 ottobre 2017 n. 1246);
- la mancata attivazione di attività di recupero o degli oneri di informazione alla famiglia circa l’andamento scolastico -OMISSIS- vizia il giudizio di -OMISSIS- ammissione alla classe successiva (T.A.R. Veneto, sez. IV, 27 settembre 2023, n. 1342).
9. Fatta questa premessa, è ora possibile scrutinare i motivi di ricorso e concludere che l’operato dell’Istituto scolastico si è svolto nel rispetto delle sopra esposte coordinate ermeneutiche.
10.1. Il primo motivo di ricorso, con cui viene lamentata la mancata attivazione di misure per indagare e compensare il disturbo attentivo dello studente, -OMISSIS- può essere favorevolmente apprezzato.
Il Collegio premette di condividere il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “ Se infatti è vero che la scuola deve porre in essere tutti gli strumenti idonei a consentire il recupero dell'alunno e il suo inserimento nell'attività di classe a livelli di preparazione pari o prossima a quella degli altri studenti della stessa classe, le eventuali carenze nell'esercizio di tale attività, -OMISSIS- possono infatti incidere sull'autonomia del giudizio di ammissione dell'alunno alla classe superiore che deve essere effettuato sulla base della preparazione e della maturità comunque raggiunte dall'alunno” (T.A.R. Milano, sez. V, 2 maggio 2024, n. 1325. In termini, ex plurimis , T.A.R. Veneto, sez. IV, 26 giugno 2024, n. 1591, che richiama TAR Lombardia, Milano, sez. V, 20/10/2023, n. 2400; id., sez. III, 22/01/2020, n. 139; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 26 febbraio 2020, n. 48; TAR Lazio, Roma, III, 13/09/2019, n. 10952; TAR Puglia, Lecce, 26/06/2018, n. 1071; TAR Toscana, Firenze, I, 17/10/2017, n. 1246).
Ritiene inoltre il Collegio che l’attivazione di un PDP -OMISSIS- possa essere rimessa esclusivamente alle valutazioni del personale scolastico, per quanto dotato di esperienza e professionalità psico-pedagogica.
Piuttosto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, compete ai titolari della responsabilità genitoriale sia attivarsi di fronte a difficoltà di apprendimento degli alunni, sia informarne l’Istituzione scolastica (cfr. T.A.R. Veneto, sez. IV, 4 novembre 2024, n. 2586; T.A.R. Milano, sez. III, 21 gennaio 2019, n. 110; T.A.R. Bari, sez. I, 5 novembre 2018, n. 1421, TAR Lazio, Roma, 5 gennaio 2018, n. 66).
Va anche tenuto presente che le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio -OMISSIS- possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva, che deve operarsi alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte dell'alunno nell’anno scolastico (cfr. ex plurimis T.A.R. Veneto, sez. IV, 26 giugno 2024, n. 1591; T.A.R. Milano, sez. V, 2 maggio 2024, n. 1325; T.A.R. Catania, Sez. III, 26 febbraio 2020, n. 48; TAR Lazio, Roma, sez. III, 13 settembre 2019, n. 10952);
10.2. A queste premesse in diritto, vanno aggiunte le seguenti precisazioni in fatto che escludono la fondatezza della doglianza.
È vero che i docenti, nel corso dell’anno scolastico, avevano in effetti riscontrato, con riferimento allo studente, una condotta talvolta -OMISSIS- corretta, una poca consapevolezza dello scarso profitto in alcune materie, un impegno -OMISSIS- costante e un atteggiamento in classe -OMISSIS- propositivo.
Tuttavia, tale circostanza - sulla quale sola a ben vedere si regge la censura - -OMISSIS- era ragionevolmente idonea a indurre i docenti, pur dotati delle anzidette competenze psicopedagogiche ma -OMISSIS- anche di competenze cliniche, a ravvisare quale possibile causa della condotta scolastica dello studente il disturbo neuroevolutivo dell’ADHD (tanto più che lo psicologo che ha seguito il ragazzo dall’aprile 2025 ha riscontrato la presenza di tale disturbo solo nel successivo mese di settembre.)
Osserva peraltro il Collegio che il puntuale inserimento nel registro elettronico dell’andamento dello studente rendeva consapevole delle criticità la famiglia, che era così posta nelle condizioni di attivarsi per indagarne le ragioni.
D’altra parte, pur risultando dalla relazione psicologica del 9 settembre 2025 prodotta dalla parte ricorrente che il ragazzo aveva intrapreso un percorso psicologico già nel corso dell’anno scolastico, la famiglia -OMISSIS- ne aveva informato i docenti, i quali avrebbero potuto interfacciarsi con lo psicologo per adottare le misure più opportune di supporto allo studente.
10.3. Alla luce di tali evidenze, il processo valutativo dello studente -OMISSIS- risulta illegittimo né espressione di una discriminazione indiretta, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata anche la decisione del Consiglio di classe del 26 settembre 2025 di confermare il giudizio di -OMISSIS- ammissione pure a fronte della relazione psicologica del 9 settembre 2025.
11. Va disatteso anche il secondo motivo di ricorso, a mezzo del quale viene lamentata la mancata attivazione del corso di recupero in Storia.
Osserva al riguardo il Collegio che l’ordinanza ministeriale 5 novembre 2007 n. 92 del Ministero della pubblica istruzione prevede all’art. 2, comma 6, che “Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di attivare gli interventi di recupero e, nell’ambito della propria autonomia, individuano le discipline e/o le aree disciplinari che necessitano degli interventi. Esse determinano altresì le modalità di organizzazione e realizzazione precisandone tempi, durata, modelli didattico-metodologici, forme di verifica dei risultati conseguiti dagli studenti, criteri di valutazione, nonché modalità di comunicazione alle famiglie. In particolare, nella determinazione del numero degli interventi e della consistenza oraria da assegnare a ciascuno di essi, si avrà cura di commisurarne la definizione in modo coerente rispetto al numero degli studenti ed alla diversa natura dei relativi fabbisogni, nonché all’articolazione dei moduli prescelti ed alla disponibilità delle risorse.”
La medesima ordinanza ministeriale n. 92 del 2007, all’art. 6, comma 3, prevede che “Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.”
Dalla piana lettura di tali disposizioni, risulta sia che la scelta di quale modalità di recupero attuare rientra nella discrezionalità tecnica dei competenti organi scolastici - l’esercizio della quale -OMISSIS- è qui oggetto di specifica censura - sia che “lo studio personale svolto autonomamente” integra espressamente uno strumento dell'attività di recupero.
A tali osservazioni in punto di diritto, si accompagna il rilievo fattuale secondo cui la docente di Storia aveva fornito allo studente tutte le informazioni circa il programma da recuperare (doc. 14 di parte ricorrente.)
11.1. -OMISSIS- è fondato nemmeno il terzo motivo, a mezzo del quale sono veicolate tre censure.
Con la prima di esse, il ricorrente lamenta che la prova di recupero di Storia si è svolta oralmente, anziché in forma scritta, come indicato nel prospetto recante il programma oggetto di recupero allegato alla comunicazione mail del 17 giugno 2025 inviata dalla docente (cfr. doc. 9 pag. 4 e doc. 14 del ricorrente.)
La censura va disattesa atteso che la successiva comunicazione del 27 giugno 2025 con cui la scuola ha tramesso il calendario delle prove di recupero indicava chiaramente che quella di Storia si sarebbe svolta oralmente (doc. 7 dell’Istituto.)
11.2. Va disattesa anche la seconda censura inerente la mancata predisposizione delle griglie valutative della prova di recupero di Storia, atteso che l’Istituto ha dimostrato che i docenti le avevano in effetti impiegate (doc. 8 dell’Istituto.)
11.3. -OMISSIS- è passibile di positivo apprezzamento nemmeno la doglianza riguardante la mancata recuperabilità dei debiti formativi in Storia e Fisica in caso di ammissione alla classe successiva.
Osserva al riguardo il Collegio che il giudizio del Consiglio di classe è circostanziato alla luce dell’impegno -OMISSIS- sufficiente dimostrato dallo studente, in ragione del quale, secondo la valutazione tecnico-discrezionale dei docenti, -OMISSIS- risultava possibile formulare una prognosi positiva in ordine al recupero.
Va peraltro osservato che, avuto riguardo a quanto prevede l’art. 4, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 122 del 2009, nella scuola superiore il passaggio alla classe successiva è condizionato alla sufficienza in tutte le materie e -OMISSIS- alla possibilità di recupero delle stesse nel corso dell’anno successivo, come invece accade nella scuola secondaria di primo grado.
Vale a dire che la valutazione pari a quattro nelle materie di Storia e Fisica era di per sé sola a sostenere il giudizio di -OMISSIS- ammissione, a prescindere dalla prognosi di recupero in caso di ammissione alla classe quarta.
12. Va disatteso anche il quarto motivo recante la censura circa la composizione del Consiglio di classe riunitosi il 3 settembre 2025.
Al riguardo, va ricordato che l’art. 8 ( “Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale” ), comma 6, dell’ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione 5 novembre 2007 n. 92, prevede in via generale che “La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale” fatto salvo che “In ogni caso l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente.”
In proposito, la nota ministeriale 10 luglio 2008 n. 7883, che fornisce dei “ Chiarimenti ” in merito all’“ utilizzazione del personale in sede di verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale, di cui all’art. 8, comma 6 dell’O.M. 5 novembre 2007, n. 92 ”, precisa che “ quando si verifica, per motivi legittimi e documentati, l’assenza di un docente, si procede alla sostituzione come avviene negli scrutini ordinari ” (cfr. T.A.R. Veneto, sez. IV, 7 novembre 2024, n. 2633 e 17 dicembre 2024, n. 2993, con le quali sono state respinte censure dello stesso tenore di quella in esame, in continuità con l’ulteriore precedente della Sezione di cui alla sentenza n. 1342/2023 che ha ritenuto “ Infondata … la censura incentrata sulla partecipazione al Consiglio di classe di tre docenti in sostituzione di altrettanti docenti titolari degli insegnamenti” specificando che “ nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi giustificati il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola” ).
Fatta questa premessa, l’Istituto ha dimostrato che, dei docenti che avevano partecipato allo scrutinio del 10 giugno 2025, cinque avevano cessato il rapporto di lavoro al 30 giugno 2025 e uno al primo settembre 2025 (doc. 10 e doc. 11 dell’Istituto.)
La sostituzione degli stessi da parte di altrettanti docenti allo scrutinio del 3 settembre 2025 risulta quindi pienamente giustificata.
13. Con il quinto mezzo di gravame, il ricorrente sostiene che la prof.ssa -OMISSIS- avrebbe presieduto il consiglio di classe in assenza di delega del dirigente scolastico.
Il motivo è infondato, atteso che l’Istituto ha dimostrato di avere conferito alla stessa l'incarico di Coordinatrice dell'attività educativa e didattica, che prevede espressamente, tra i compiti di organizzazione, “la programmazione, convocazione e presidenza del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe” (doc. 17 dell’Istituto.)
Ritiene al riguardo il Collegio che il generale principio di libertà delle forme consenta di ritenere il contratto di lavoro tra l’Istituto paritario e il coordinatore una sede idonea a contenere la delega a presiedere gli organi scolastici.
14.1. -OMISSIS- può essere positivamente apprezzato nemmeno il sesto motivo di ricorso con il quale viene dedotta l’illegittimità della deliberazione di sospensione del giudizio assunta dal Consiglio di classe il 10 giugno 2025.
14.2. Come eccepito dall’Istituto resistente la domanda di annullamento del verbale del 10 giugno 2025, avente effetto immediatamente lesivo nella parte in cui subordina il passaggio alla classe successiva al superamento delle prove di recupero, risulta tardivamente proposta, atteso che il ricorso è stato proposto oltre il termine decadenziale di sessanta giorni considerato dall’art. 29 cod. proc. amm. e calcolato a partire dalla data testé indicata.
14.3. Osserva inoltre il Collegio che, nel caso di specie, -OMISSIS- si prospetta – nemmeno in via astratta - la possibilità di rinvenire un’ipotesi di invalidità a effetto caducante, tale per cui l’eventuale annullamento della deliberazione del Consiglio di classe del 10 giugno 2025 comporterebbe in via automatica il venir meno del giudizio di -OMISSIS- ammissione adottato dallo stesso organo il 3 settembre 2025.
Infatti quest’ultimo si fonda principalmente sul mancato superamento delle prove di recupero in Storia e Fisica e cioè su un fatto indipendente dalla determinazione dell Consiglio di classe del 10 giugno 2025 ritenuta illegittima dal ricorrente.
14.4. Ritiene comunque il Collegio che la decisione di sollevare le materie insufficienti con il cd. “voto di consiglio” si fondi sul potere, connotato da discrezionalità tecnica, attribuito in sede di scrutinio al Consiglio di classe dall’art. 4 del D.P.R. n. 122 del 2009.
Da questo punto di vista, la scelta di sollevare lo studente in Italiano e Matematica è stata espressamente motivata sulla circostanza secondo cui in tali materie le insufficienze erano meno gravi di quelle maturate in Storia e Fisica.
15. L’acclarata legittimità del giudizio di -OMISSIS- ammissione alla classe successiva rende infondata la domanda risarcitoria.
16. In conclusione il ricorso, compresa la domanda risarcitoria, va respinto, alla luce dell’infondatezza sia dei motivi ai quali si affida.
Le spese possono essere integralmente compensate avuto riguardo alla natura della controversia e agli interessi a essa sottesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e di ogni elemento atto a identificarla.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida IO, Presidente
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
ND ND, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND ND | Ida IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.