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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/11/2025, n. 8337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8337 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano – Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18714/2019 promossa
DA
in concordato e liquidazione, in persona dei liquidatori Parte_1 giudiziali pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rocco Mangia e Raffaello Ricci
- PARTE ATTRICE -
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ma-
[...] rino TT NI e ON IE
- PARTE CONVENUTA -
E CON L'INTERVENTO DI in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
SO NG
- TERZA INTERVENUTA -
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate all'udienza del 15.04.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato la in concordato e li- Parte_1 quidazione (d'ora in avanti “la ) conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
Contr
di (d'ora in avanti ) chiedendone la condanna al paga-
[...] CP_1 mento della somma di euro 765.000,00, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, quale corrispettivo per prestazioni di cardiochirurgia ed emodinamica rese nel corso del 2011 ovvero, in subordine, la condanna ai sensi dell'art. 2041 c.c.
A sostegno delle proprie pretese esponeva:
- di essere un ente accreditato e integrato nella gestione del sistema sanitario che, come tale, eroga prestazioni sanitarie a beneficio della collettività i cui oneri, sussistendone i requisiti di spettanza, vengono successivamente rimborsati dall'amministrazione; Cont
- che i rapporti giuridici ed economici tra e la sono regolati da una convenzione Parte_1
Cont che, tra l'altro, conferisce ad poteri di controllo volti a verificare, per mezzo dei propri orga- ni ispettivi, la spettanza del beneficio economico domandato a rimborso dalla struttura accredita- ta;
- che l'art. 3 della convenzione, in particolare, rinvia ad un “protocollo preventivamente validato e comu- nicato in sede di conferenza ASL alla struttura” ai fini dell'individuazione delle fattispecie c.d. di ap- propriatezza dei ricoveri che conferiscono all'ente accreditato il diritto al rimborso;
- che, con specifico riferimento alle prestazioni di cardiochirurgia ed emodinamica, i criteri di ap- propriatezza dei ricoveri sono definiti da un documento programmatico adottato dall'amministrazione denominato Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi
Sanitari e Sociosanitari (“DPCS”); Cont
- che nel luglio del 2012 (all'epoca ASL di ), nell'esercizio dei sopra menzionati poteri CP_1 ispettivi, sottoponeva a controllo le cartelle cliniche relative ai ricoveri effettuati presso la Divi- sione di cardiologia dell'Ospedale San Raffaele nel 2011 e nei primi mesi del 2012 e, all'esito, no- tificava un verbale di accertamento riguardante diverse irregolarità riscontrate con riferimento a
832 casi;
- che le contestazioni si appuntavano sull'erronea valorizzazione, in sede di richiesta di rimborso da parte della delle prestazioni rese durante la giornata antecedente il ricovero, per le Parte_1 quali non risultavano soddisfatte le c.d. condizioni di appropriatezza del ricovero;
2 Contr
- che, all'esito del contradditorio endoprocedimentale, limitava la contestazione di inappro- priatezza a 338 casi, per i quali negava il rimborso;
- che tale determinazione è illegittima poiché i criteri di appropriatezza organizzativa dei ricoveri ospedalieri stabiliti dal DPCS del 2008, applicabile ratione temporis alla fattispecie, non prevedevano specifiche modalità di esecuzione delle prestazioni cardiochirurgiche e di emodinamica né esclu- devano in radice l'appropriatezza del ricovero, onde residuava in capo all'ente accreditato un margine di discrezionalità nella individuazione in concreto delle modalità più appropriate per la effettuazione delle prestazioni stesse, con particolare riferimento ai criteri previsti, in via generale, per il ricovero, quali le esigenze cliniche o l'età del paziente, la distanza tra la residenza di quest'ultimo e la struttura o “l'esecuzione di procedure che richiedano una specifica preparazione o che risultino essere il primo intervento della mattina”;
- che la nel periodo in cui ha erogato le prestazioni oggetto di contestazione, aveva Parte_1 fatto buon governo della discrezionalità riconosciutale dal DPCS del 2008, agendo “in buona fede e facendo affidamento sulla condotta della ASL, che […] mai prima aveva messo in discussione la appropriatezza delle procedure seguite e della rendicontazione delle prestazioni”;
- che, in ogni caso, il corrispettivo relativo alle prestazioni in contestazione andrebbe compensato con le somme pur dovute dall'amministrazione con riferimento a prestazioni appropriate, ma non corrisposte in quanto “extra budget”, ovvero riconosciuto in virtù dell'art. 2041 c.c., dal momen- to che le prestazioni sono state sicuramente erogate e che delle stesse hanno beneficiato i pazienti e, quindi, il Servizio Sanitario regionale. Contr 2. – Costituitasi in giudizio, eccepiva l'inadempimento della agli obblighi con- Parte_1 trattuali di corretta compilazione e rendicontazione delle prestazioni sanitarie e chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, assumendo che l'attrice non avesse assolto agli oneri di allegazione e prova degli elementi costitutivi del diritto azionato.
3. – A valle del deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. il giudice istruttore riget- tava le istanze istruttorie formulate dalle parti e tratteneva la causa in decisione, previa assegna- zione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 25.03.2021 la causa veniva tuttavia rimessa sul ruolo istruttorio per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare, sulla base delle risultanze delle cartelle cliniche in atti – e previo deposito, da parte dell'attrice, di un elenco relativo alla
“pratiche non concordate” tra le parti riguardanti i pazienti “che richiedevano un specifica prepa-
3 razione – “se le condizioni dei pazienti sottoposti ad esami di impianti di pacemaker, coronarografia ed eventuale angioplastica percutanea coronarica transluminale e ablazione transcatetere, richiedessero una specifica preparazio- ne, tale da giustificare il ricovero nella giornata precedente all'esame eseguito presso la struttura sanitaria attrice”.
Dopo il deposito dell'elaborato peritale, con comparsa del 10.04.2025 interveniva in giudizio in qualità di cessionaria del credito litigioso, che insisteva per l'accoglimento delle CP_2 domande di parte attrice e per la condanna di ATS al pagamento, in proprio favore, delle compe- tenze economiche maturate dalla nell'ambito del rapporto contrattuale. Parte_1
All'udienza del 15.04.2025, svoltasi dinanzi al nuovo giudice istruttore, la causa veniva quindi trat- tenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusio- nali e memorie di replica.
4. – Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della a ricevere Parte_1
l'integrale corrispettivo per le prestazioni di cardiochirurgia ed emodinamica rese nel corso del Contr 2011, corrispettivo decurtato da in forza della nota prot. n. 2315 del 14.01.2013 che ha escluso la remunerazione della prima giornata di ricovero per 338 casi di ricoveri per procedure cardiologiche interventistiche.
4.1. – Come è noto, il creditore che agisce per l'adempimento di un'obbligazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi appli- cabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadem- pimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debito- re eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimo- strare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr., per tutte, Cass. sez. un. n. 13533/2001, Cass. n. 3373/2010 e Cass. n. 3587/2021).
Pertanto, alla stregua di tali principi, l'odierna attrice è tenuta in primo luogo ad allegare e provare la fonte del proprio diritto, ossia il fatto costitutivo della pretesa al rimborso delle prestazioni rese Contr nell'ambito degli accordi con
Tale diritto promana dall'effettiva erogazione di prestazioni afferenti a ricoveri ospedalieri con- formi ai criteri di appropriatezza organizzativa stabiliti dal Documento di Programmazione e
Coordinamento dei Servizi Sanitari e Sociosanitari (“DPCS”).
4 Con riferimento alla fattispecie in esame, i presupposti del diritto al rimborso delle prestazioni sanitarie risultano compendiati all'interno del DPCS del 2008, non potendo farsi applicazione re- Cont troattiva del successivo documento programmatico licenziato da nel 2013.
Il DPCS del 2008, al paragrafo “Criteri di appropriatezza organizzativa dei ricoveri ospedalieri”, prevede- va in via generale che “relativamente ai ricoveri brevi effettuati per l'esecuzione programmata di interventi chi- rurgici, l'esperienza maturata, durante l'attività di controllo, suggerisce che la scelta di ammettere il paziente nella giornata precedente l'intervento sia più spesso da imputare a problematiche di tipo organizzativo piuttosto che a una reale esigenza clinica del paziente. Possono essere considerate come possibili eccezioni le situazioni di particola- re disagio del paziente quali una situazione clinica compromessa, la distanza dal luogo di residenza della struttura,
l'età (pazienti di età inferiore a 14 anni o superiore a 75) o l'esecuzione di procedure che richiedano una specifica preparazione o che risultino essere il primo intervento della mattina” (all. 9 fasc. parte attrice).
In base a tale previsione, quindi, il diritto al rimborso dei costi sopportati dalla struttura accredita- ta sorge soltanto laddove siano soddisfatte le c.d. condizioni di appropriatezza del ricovero. Così, con specifico riguardo alle prestazioni erogate il giorno antecedente l'intervento, rappresentano condizioni di spettanza del beneficio economico:
i. il fatto che il ricovero sia sorretto da una valida giustificazione causale che deve appuntar- si su situazioni di particolare disagio del paziente, quali una situazione clinica compromes- sa, la distanza del luogo di residenza dalla struttura, l'età del paziente ovvero l'esecuzione di cure che richiedano una specifica preparazione o che risultino essere il primo interven- to della mattina;
ii. che tale giustificazione risulti chiaramente esplicitata in cartella. Cont 4.2. – L'inquadramento della responsabilità di nel paradigma della responsabilità da inadem- pimento contrattuale implica, come già detto, che è il creditore/attore a dover allegare e provare il titolo, ossia il fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio.
In punto di consistenza degli oneri assertivi, la giurisprudenza ha precisato che l'allegazione deve essere specifica e circostanziata, non potendo residuare in capo al convenuto, ai sensi dell'art. 115
c.p.c., un onere di specifica contestazione laddove i fatti costituitivi della pretesa attorea non sia- no a loro volta puntualmente dedotti all'interno della domanda giudiziale. L'attore è perciò tenuto a sostanziare le ragioni che vengono poste a fondamento delle proprie pretese, precludendo una deduzione vaga e generica ogni adeguata possibilità di difesa da parte del convenuto (cfr. Cass. n.
26908/2020, secondo cui “l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con
5 l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribui- re alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché,
a fronte di una generica deduzione da parte dell'attore, la difesa della parte convenuta non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (Cass. 19/10/2016, n.
21075))”.
Eventuali lacune nell'allegazione dei fatti costitutivi non possono, peraltro, essere colmate attra- verso il ricorso alle produzioni documentali, dovendosi tenere ben distinti il piano assertivo da quello probatorio: il momento della prova, già sul piano logico, rappresenta infatti un posterius ri- spetto a quello dell'allegazione del fatto da provare, sicché non può fornirsi prova di fatti che non sono stati neppure specificamente allegati né si può supplire a carenze dell'allegazione attraverso il ricorso ai mezzi di prova.
Tale distinzione, di natura concettuale, si riflette del resto nella stessa struttura del processo civile, che non a caso distingue – anche sul piano delle preclusioni – il momento dell'allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda (art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.) da quello dell'indicazione dei mezzi di prova e del deposito della documentazione (art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
In questa prospettiva si collocano dunque e vanno letti i precedenti giurisprudenziali secondo cui:
- “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere conte- stati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di conte- stazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (Cass. n. 22055/2017);
- “un generico richiamo dei documenti non può in alcun modo svolgere una funzione integrativa del petitum e del- la causa petendi con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) di scoprire, tra le varie produzioni, quali sono quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda (senza però esplicitarlo nell'atto introduttivo)” (Cass. n. 3022/2018).
4.3. – Alla stregua dei principi richiamati, la era dunque chiamata ad allegare – e solo Parte_1 in un secondo momento anche a provare – la sussistenza dei presupposti di spettanza del benefi- cio economico, illustrando nei propri atti difensivi il contenuto delle singole cartelle cliniche con- troverse e la riconducibilità dei singoli ricoveri ad almeno una delle fattispecie di appropriatezza
6 (per esigenze di carattere clinico, logistico o anagrafico) alternativamente considerate dal DPCS del 2008.
Ad avviso del Tribunale, l'attrice non ha assolto all'onere di allegazione del fatto costitutivo del proprio diritto.
Nell'atto di citazione la ha richiamato, quale fondamento del diritto al rimborso, la Parte_1 sussistenza di circostanze di fatto che avrebbero imposto, in conformità ad una prassi consolidata fino ad allora osservata anche dalla convenuta, il ricovero dei pazienti il giorno precedente l'esecuzione di procedure cardiologiche particolarmente delicate. L'attrice non ha però indicato in modo specifico quali tra i presupposti che giustificavano in astratto l'appropriatezza del prericove- ro (situazione clinica del paziente, età, distanza dalla struttura o necessità di specifica preparazio- ne) avessero giustificato in concreto ogni singolo ricovero rispetto alle 338 posizioni azionate in giudizio.
Tale genericità dell'allegazione, oggetto di puntuale e immediata censura da parte della convenuta
(pag. 8 nella propria comparsa di risposta), non è stata sanata entro il maturare delle preclusioni assertive, ossia con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c.
Né la prima memoria istruttoria, dunque, né l'atto introduttivo si soffermano in modo puntuale e circostanziato su alcuno dei casi contestati da parte degli organi ispettivi di ATS e sulle singole prestazioni su cui l'attrice pretende di fondare il proprio credito.
Soltanto con la seconda memoria la ha prodotto le cartelle cliniche relative ai casi Parte_1 contestati (all. 15 fasc. attrice) e l'elenco delle prestazioni con la singola valorizzazione (all. 16 fasc. attrice), ritenendo in tal modo di poter dimostrare il rispetto di tutte le regole e dei requisiti all'epoca vigenti per l'erogazione delle prestazioni in questione e di indicare il relativo valore e l'entità delle decurtazioni subìte.
Tale produzione non sana tuttavia, per quanto sopra detto, la mancanza “a monte” di un'allegazione sufficientemente dettagliata dei fatti costitutivi del diritto al rimborso, che avrebbe- ro dovuto essere esplicitati negli atti processuali (senza possibilità di desumerli dai documenti al- legati) e che in ogni caso avrebbero dovuto essere introdotti nel processo entro il termine fissato per le attività assertive (i.e. art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.), termine che, come noto, è perentorio e quindi non prorogabile neppure sull'accordo delle parti (art. 153 comma 1 c.p.c.) e che si inserisce in un sistema di preclusioni rigide, espressione di principi di ordine pubblico processuale.
7 Va poi ulteriormente rimarcato come anche all'interno di tale produzione non sia possibile indi- viduare con precisione le cartelle cliniche riconducibili all'una o all'altra ipotesi di appropriatezza del prericovero, essendosi parte attrice limitata a depositare copia di dette cartelle in modo indi- stinto, senza elencarne in maniera dettagliata il contenuto e senza illustrarne la specifica rilevanza rispetto alla propria tesi difensiva. Non a caso, il precedente giudice istruttore, nel disporre consu- lenza tecnica d'ufficio su quel materiale, aveva “invita[to] parte attrice a predisporre un elenco con
l'indicazione di tutte le pratiche – tra quelle per cui è causa – relative a pazienti che risiedevano in luoghi distanti dalla struttura sanitaria ed un elenco relativo, invece, ai pazienti “che richiedevano un specifica preparazione”
[…]” (cfr. ordinanza del 25.03.2021), ritenendo evidentemente che gli atti fino ad allora depositati
(al pari delle originarie modalità di deposito della documentazione) non consentissero di discerne- re tra le diverse casistiche.
Tale rilievo evidenzia altresì l'inammissibilità di detta produzione.
Quando la domanda si fonda su documenti, l'attore ha l'onere di indicare in modo specifico nell'atto introduttivo del giudizio (art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.) o, successivamente, nella memo- ria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c. quelli che offre in comunicazione e, altresì, di inserirli nel fa- scicolo di parte e di elencarli nel relativo indice, che deve essere sottoscritto dal cancelliere ex art. 74 disp. att. c.p.c. e comunicato alle altre parti ex art. 87 disp. att. c.p.c.
Nel caso in esame, la non ha assolto a tale onere, atteso che con la seconda memoria Parte_1 istruttoria ha depositato in un'unica cartella (sub all. 15) numerosi files, contenenti le cartelle clini- che contestate, identificati con codici alfanumerici incomprensibili e privi di riscontro sia negli atti difensivi che nell'indice posto a corredo della produzione. A pag. 2 della seconda memoria parte attrice si è infatti limitata a descrivere genericamente il documento 15 come “Copia delle cartelle cli- niche relative alle procedure cardiologiche contestate dall'ATS, dall'esame delle quali si conferma, per tabulas, che la ha sempre rispettato tutte le regole e i requisiti all'epoca vigenti per l'erogazione delle prestazioni in Parte_1 questione”, senza elencare nel dettaglio le singole cartelle, delle quali avrebbe anche dovuto illustra- re la specifica rilevanza rispetto alla propria tesi difensiva.
Una simile modalità, per giurisprudenza costante, rende la produzione documentale inammissibi- le, giacché compito del giudice “è quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di “trovare” la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto, o perché, come nel caso
8 in esame, l'indice si limiti a rinviare indistintamente a tutti i documenti raccolti all'interno di un supporto informa- tico, senza esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi prescritti dalla disciplina processualci- vilistica” (Cass. n. 19006/2022; Cass. n. 11617/2011).
4.4. – Alla stregua delle considerazioni che precedono le domande di parte attrice devono essere respinte perché infondate, senza necessità di esaminare le risultanze della consulenza tecnica pre- ventiva (disposta dal precedente giudice istruttore) che non avrebbe dovuto trovare ingresso in quanto esplorativa.
5. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguar- do al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, vanno parimenti po- ste in via definitiva a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del G.U. dott. Vincenzo Carnì, definiti- vamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
- rigetta le domande proposte da in concordato e liquidazione nei con- Parte_1 fronti di di;
Controparte_1 CP_1
- condanna in concordato e liquidazione e in solido tra Parte_1 CP_2 loro, alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite che liquida in euro 29.193,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oneri riflessi;
- pone definitivamente a carico di in concordato e liquidazione e di Parte_1
in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica d'ufficio così come liquidate in CP_2 corso di causa.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 03.11.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
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