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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6794 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6973 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. EN Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 6973 /2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. ASCIANO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ASCIANO FRANCESCO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORTUNA CP_1 P.IVA_2
LE, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 35 01033
[...]
presso il difensore avv. FORTUNA LE;
Parte_1
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1208/21
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 In primo grado il ha premesso che con deliberazione C.C. Parte_1
n. 40 del 28.3.1996 gli era stata attribuita, nelle more della costituzione di un
, la gestione della rete fognante e dell'impianto di depurazione realizzato con CP_2
fondi pubblici in località “Prataroni” nell'ambito del Piano per gli Insediamenti
Produttivi.
Ha esposto, pertanto, di avere sostenuto in via anticipata i relativi costi.
Ha esposto che in seguito alla costituzione del Consorzio di gestione ( CP_3
), questi aveva comunicato alla convenuta le letture iniziali e
[...] CP_1
finali dei misuratori per la determinazione e la ripartizione dei costi annuali di gestione del servizio di depurazione.
Ha esposto che in applicazione del Regolamento vigente, e relativamente al periodo di propria gestione del servizio di depurazione (1997-2001), la convenuta CP_1
era debitrice della somma di €. 534.616,41 al pagamento dei quali ha chiesto condannarsi la convenuta.
La convenuta ha eccepito la prescrizione del credito e contestato nel merito la domanda.
La domanda è stata respinta.
Il Tribunale ha ritenuto prescritta la pretesa.
Ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la prescrizione quinquennale sulla base del seguente ragionamento: se sicuramente gli importi derivanti dalla depurazione, come sostenuto dal comune non hanno natura tributaria bensì di entrata patrimoniale, almeno a decorrere dal 3 ottobre 2000, termine di proroga dell'entrata in vigore della
Legge n. 448 del 1998 che ne ha affermato tale natura (…), tuttavia, trova in ogni caso applicazione la prescrizione quinquennale.
Ed invero mentre le entrate patrimoniali ordinarie sono soggette alla prescrizione decennale per quelle a prestazione periodica trova applicazione l'art. 2948, n. 4, c.c.
Nella concreta fattispecie nel primo regolamento del 28.3.1996, con il quale il Pt_1
assumeva in via provvisoria la conduzione dell'impianto, per le spese di gestione sia
2 della fognatura nera che del depuratore l'art. 13 rinviava a criteri individuati con apposito atto deliberativo e sotto tale profilo l'art. 14 della successiva delibera n. 101 del 28.10.1997 (sostitutiva di quella precedente) prevedeva espressamente che “le quote preventive da corrispondere da parte del e da parte dei singoli utenti Pt_1
privati, verranno definite, ogni anno. In sede di predisposizione del bilancio preventivo dovranno essere corrisposte in rate semestrali anticipate. I conguagli saranno calcolati una volta approvato il bilancio consuntivo”.
Peraltro, la suddivisione delle spese su base annua veniva “confermata” dall'art. 16 del Regolamento n. 27 del 14.6.2001 ove era testualmente previsto che: “Le tariffe verranno determinate, anno per anno, con il seguente procedimento: [..]”.
Ha proposto appello il . Parte_1
A sostegno dell'appello ha dedotto l'errata applicazione delle norme sulla prescrizione.
Secondo l'appellante, contrariamente a quanto affermato in sentenza, la pretesa del comune non aveva carattere di periodicità.
Ha affermato che applicando il regolamento comunale approvato con deliberazione
C.C. n° 27 del 14/6/2001, l'entrata patrimoniale non poteva mai avere il connotato della periodicità in quanto solo dopo la sua emanazione era stato possibile individuare l'esatta quantificazione della pretesa economica che si era, quindi, sostanziata nell'unicità della richiesta di rimborso.
Secondo l'appellante, pertanto, il Tribunale non aveva tenuto conto della successione dei regolamenti ed in particolare dell'adozione del regolamento del 2001 che aveva sostituito i precedenti. Infatti, l'art. 20 di tale regolamento stabilisce che “quando tutti gli utenti che vi siano tenuti si saranno attrezzati con contatori delle acque reflue immesse in fogna, ovvero con contatori delle acque in ingresso, verrà effettuata una nuova ripartizione dei costi di gestione degli anni trascorsi”. Tale circostanza si sarebbe avverata solo con l'installazione dei contatori avvenuta solo nel 2004.
Ne conseguiva, a parere dell'appellante, che l'unica ripartizione possibile delle spese sostenute dal per la depurazione delle acque effettuata Parte_1
3 dalla Compagnia Generale delle Acque nella Zona PIP era quella scaturita dalla lettura dei contatori presa nel periodo intercorrente tra il 2004/2005. Ha esposto che, tenuto conto di queste decorrenze e applicando la prescrizione decennale, il credito non si era prescritto.
Ha riproposto le argomentazioni del merito della domanda, non esaminate dal
Tribunale che aveva deciso sulla base della assorbente questione preliminare
Ha concluso chiedendo: accertare e dichiarare l'obbligo della di corrispondere al CP_1 [...]
tutti gli importi anticipati nel periodo 1997/2001 per la gestione del Parte_1
collettore fognante e del relativo impian-to di depurazione funzionale al trattamento delle acque reflue nell'insediamento produttivo (c.d. Zona PIP);
- per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante p.t., a CP_1
corrispondere al l'importo di € 502.260,29, ovvero in Parte_1
quella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi a far data dal 13/5/2005 e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese ed onorari.
L'appellata ha contestato l'appello e anche le ragioni di merito poste a fondamento della domanda di primo grado.
Ha concluso per il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato
La causa ha ad oggetto gli oneri di gestione del servizio di depurazione dovuti dalla all'ente locale per il periodo che va dal 1997 al 2001, anno in cui, con la CP_1
costituzione del è stata a questi trasferita la gestione della rete Controparte_3
fognante e dell'impianto di depurazione realizzato con fondi pubblici.
Il Tribunale ha ritenuto che la prestazione dovesse essere considerata periodica in applicazione del regolamento comunale del 1996 e del 1997 (C.C. n. 40 del 28.3.1996
e C.C. n. 101 del 23.10.1997) che dispongono che le quote preventive da corrispondere da parte del e da parte dei singoli utenti privati, verranno definite, ogni anno. Pt_1
In sede di predisposizione del bilancio preventivo dovranno essere corrisposte in rate
4 semestrali anticipate e i conguagli saranno calcolati una volta approvato il bilancio consuntivo. Alle medesime conclusioni conduce, secondo il Tribunale, l'analisi dell'art. 16 del Regolamento n. 27 del 14.6.2001 ove è testualmente previsto che: “Le tariffe verranno determinate, anno per anno”.
L'appellante sostiene che invece una corretta lettura del regolamento del 2001 avrebbe dovuto condurre a conclusioni opposte.
In realtà la disciplina del caso di specie deve rinvenirsi nei regolamenti che ratione temporis, rispetto alle prestazioni oggetto di causa (1997/01), hanno disciplinato la materia e in questo senso deve ritenersi corretto il ragionamento del Tribunale
Infatti, il Regolamento n. 101 del 23.10.1997 all'art. 14 intitolato- Criteri di suddivisione delle spese di gestione, nella parte che interessa il presente giudizio, afferma:
Le quote preventive da corrispondere da parte del e da parte dei singoli utenti Pt_1
privati, verranno definite, ogni anno, in sede di predisposizione del bilancio preventivo
e dovranno essere corrisposte in rate semestrali anticipate. I conguagli saranno calcolati una volta approvato il bilancio consuntivo.
In realtà, anche il Regolamento n. 27 del 14.06.2001, invocato da parte appellante dispone, sul punto in modo analogo al precedente regolamento del 1997 e prevede all'art. Art. 16 – Criteri di suddivisione delle spese di gestione (settimo, quattordicesimo e quindicesimo capoverso): Le tariffe verranno determinate, anno per anno, con il seguente procedimento…
Le quote preventive da corrispondere da parte dei singoli utenti verranno definite, ogni anno, in sede di predisposizione del bilancio preventivo e dovranno essere corrisposte in due rate semestrali anticipate. I conguagli saranno calcolati una volta approvato il bilancio consuntivo.
Il quadro così delineato, dal quale emerge con evidenza la periodicità del corrispettivo, con il riferimento al versamento annuale in rate semestrali anticipate, non viene intaccato dall'art. 20 del regolamento del 2001, il solo invocato dalla parte appellante a sostegno delle proprie ragioni di impugnazione, il quale pone una norma meramente
5 transitoria e dispone solo che … Una volta definiti con tali nuovi criteri le spese di spettanze di ciascun utente anche per gli anni trascorsi, l'Ente Gestore provvederà ad emanare la relativa fattura di conguaglio o, eventualmente, a rimborsare le ditte per le quali l'acconto versato risulti superiore alla quota di spettanza
Quindi la disposizione invocata non muta la natura della prestazione né la periodicità del corrispettivo ma disciplina unicamente le modalità con cui devono essere effettuati i possibili conguagli, eventualmente con riferimento anche ai costi di gestione degli anni precedenti, cosicché non può dirsi che la norma abbia mutato la natura periodica della prestazione.
Altri motivi a sostegno dell'appello non vengono posti.
In particolare, non è impugnata la statuizione del Tribunale che afferma, una volta affermata la prescrizione quinquennale, che questa sia decorsa.
L'appello deve essere respinto e le spese del grado liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza,
Sussistono i presupposti per il versamento di una somma pari al contributo unificato ex art. 13 dpr 115/02
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1208/21, Parte_1
così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado di appello che liquida in €. 14.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
3) Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato ex art. 13 dpr 115/02
Roma 12/11/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. EN Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. EN Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 6973 /2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. ASCIANO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ASCIANO FRANCESCO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORTUNA CP_1 P.IVA_2
LE, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 35 01033
[...]
presso il difensore avv. FORTUNA LE;
Parte_1
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1208/21
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 In primo grado il ha premesso che con deliberazione C.C. Parte_1
n. 40 del 28.3.1996 gli era stata attribuita, nelle more della costituzione di un
, la gestione della rete fognante e dell'impianto di depurazione realizzato con CP_2
fondi pubblici in località “Prataroni” nell'ambito del Piano per gli Insediamenti
Produttivi.
Ha esposto, pertanto, di avere sostenuto in via anticipata i relativi costi.
Ha esposto che in seguito alla costituzione del Consorzio di gestione ( CP_3
), questi aveva comunicato alla convenuta le letture iniziali e
[...] CP_1
finali dei misuratori per la determinazione e la ripartizione dei costi annuali di gestione del servizio di depurazione.
Ha esposto che in applicazione del Regolamento vigente, e relativamente al periodo di propria gestione del servizio di depurazione (1997-2001), la convenuta CP_1
era debitrice della somma di €. 534.616,41 al pagamento dei quali ha chiesto condannarsi la convenuta.
La convenuta ha eccepito la prescrizione del credito e contestato nel merito la domanda.
La domanda è stata respinta.
Il Tribunale ha ritenuto prescritta la pretesa.
Ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la prescrizione quinquennale sulla base del seguente ragionamento: se sicuramente gli importi derivanti dalla depurazione, come sostenuto dal comune non hanno natura tributaria bensì di entrata patrimoniale, almeno a decorrere dal 3 ottobre 2000, termine di proroga dell'entrata in vigore della
Legge n. 448 del 1998 che ne ha affermato tale natura (…), tuttavia, trova in ogni caso applicazione la prescrizione quinquennale.
Ed invero mentre le entrate patrimoniali ordinarie sono soggette alla prescrizione decennale per quelle a prestazione periodica trova applicazione l'art. 2948, n. 4, c.c.
Nella concreta fattispecie nel primo regolamento del 28.3.1996, con il quale il Pt_1
assumeva in via provvisoria la conduzione dell'impianto, per le spese di gestione sia
2 della fognatura nera che del depuratore l'art. 13 rinviava a criteri individuati con apposito atto deliberativo e sotto tale profilo l'art. 14 della successiva delibera n. 101 del 28.10.1997 (sostitutiva di quella precedente) prevedeva espressamente che “le quote preventive da corrispondere da parte del e da parte dei singoli utenti Pt_1
privati, verranno definite, ogni anno. In sede di predisposizione del bilancio preventivo dovranno essere corrisposte in rate semestrali anticipate. I conguagli saranno calcolati una volta approvato il bilancio consuntivo”.
Peraltro, la suddivisione delle spese su base annua veniva “confermata” dall'art. 16 del Regolamento n. 27 del 14.6.2001 ove era testualmente previsto che: “Le tariffe verranno determinate, anno per anno, con il seguente procedimento: [..]”.
Ha proposto appello il . Parte_1
A sostegno dell'appello ha dedotto l'errata applicazione delle norme sulla prescrizione.
Secondo l'appellante, contrariamente a quanto affermato in sentenza, la pretesa del comune non aveva carattere di periodicità.
Ha affermato che applicando il regolamento comunale approvato con deliberazione
C.C. n° 27 del 14/6/2001, l'entrata patrimoniale non poteva mai avere il connotato della periodicità in quanto solo dopo la sua emanazione era stato possibile individuare l'esatta quantificazione della pretesa economica che si era, quindi, sostanziata nell'unicità della richiesta di rimborso.
Secondo l'appellante, pertanto, il Tribunale non aveva tenuto conto della successione dei regolamenti ed in particolare dell'adozione del regolamento del 2001 che aveva sostituito i precedenti. Infatti, l'art. 20 di tale regolamento stabilisce che “quando tutti gli utenti che vi siano tenuti si saranno attrezzati con contatori delle acque reflue immesse in fogna, ovvero con contatori delle acque in ingresso, verrà effettuata una nuova ripartizione dei costi di gestione degli anni trascorsi”. Tale circostanza si sarebbe avverata solo con l'installazione dei contatori avvenuta solo nel 2004.
Ne conseguiva, a parere dell'appellante, che l'unica ripartizione possibile delle spese sostenute dal per la depurazione delle acque effettuata Parte_1
3 dalla Compagnia Generale delle Acque nella Zona PIP era quella scaturita dalla lettura dei contatori presa nel periodo intercorrente tra il 2004/2005. Ha esposto che, tenuto conto di queste decorrenze e applicando la prescrizione decennale, il credito non si era prescritto.
Ha riproposto le argomentazioni del merito della domanda, non esaminate dal
Tribunale che aveva deciso sulla base della assorbente questione preliminare
Ha concluso chiedendo: accertare e dichiarare l'obbligo della di corrispondere al CP_1 [...]
tutti gli importi anticipati nel periodo 1997/2001 per la gestione del Parte_1
collettore fognante e del relativo impian-to di depurazione funzionale al trattamento delle acque reflue nell'insediamento produttivo (c.d. Zona PIP);
- per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante p.t., a CP_1
corrispondere al l'importo di € 502.260,29, ovvero in Parte_1
quella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi a far data dal 13/5/2005 e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese ed onorari.
L'appellata ha contestato l'appello e anche le ragioni di merito poste a fondamento della domanda di primo grado.
Ha concluso per il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato
La causa ha ad oggetto gli oneri di gestione del servizio di depurazione dovuti dalla all'ente locale per il periodo che va dal 1997 al 2001, anno in cui, con la CP_1
costituzione del è stata a questi trasferita la gestione della rete Controparte_3
fognante e dell'impianto di depurazione realizzato con fondi pubblici.
Il Tribunale ha ritenuto che la prestazione dovesse essere considerata periodica in applicazione del regolamento comunale del 1996 e del 1997 (C.C. n. 40 del 28.3.1996
e C.C. n. 101 del 23.10.1997) che dispongono che le quote preventive da corrispondere da parte del e da parte dei singoli utenti privati, verranno definite, ogni anno. Pt_1
In sede di predisposizione del bilancio preventivo dovranno essere corrisposte in rate
4 semestrali anticipate e i conguagli saranno calcolati una volta approvato il bilancio consuntivo. Alle medesime conclusioni conduce, secondo il Tribunale, l'analisi dell'art. 16 del Regolamento n. 27 del 14.6.2001 ove è testualmente previsto che: “Le tariffe verranno determinate, anno per anno”.
L'appellante sostiene che invece una corretta lettura del regolamento del 2001 avrebbe dovuto condurre a conclusioni opposte.
In realtà la disciplina del caso di specie deve rinvenirsi nei regolamenti che ratione temporis, rispetto alle prestazioni oggetto di causa (1997/01), hanno disciplinato la materia e in questo senso deve ritenersi corretto il ragionamento del Tribunale
Infatti, il Regolamento n. 101 del 23.10.1997 all'art. 14 intitolato- Criteri di suddivisione delle spese di gestione, nella parte che interessa il presente giudizio, afferma:
Le quote preventive da corrispondere da parte del e da parte dei singoli utenti Pt_1
privati, verranno definite, ogni anno, in sede di predisposizione del bilancio preventivo
e dovranno essere corrisposte in rate semestrali anticipate. I conguagli saranno calcolati una volta approvato il bilancio consuntivo.
In realtà, anche il Regolamento n. 27 del 14.06.2001, invocato da parte appellante dispone, sul punto in modo analogo al precedente regolamento del 1997 e prevede all'art. Art. 16 – Criteri di suddivisione delle spese di gestione (settimo, quattordicesimo e quindicesimo capoverso): Le tariffe verranno determinate, anno per anno, con il seguente procedimento…
Le quote preventive da corrispondere da parte dei singoli utenti verranno definite, ogni anno, in sede di predisposizione del bilancio preventivo e dovranno essere corrisposte in due rate semestrali anticipate. I conguagli saranno calcolati una volta approvato il bilancio consuntivo.
Il quadro così delineato, dal quale emerge con evidenza la periodicità del corrispettivo, con il riferimento al versamento annuale in rate semestrali anticipate, non viene intaccato dall'art. 20 del regolamento del 2001, il solo invocato dalla parte appellante a sostegno delle proprie ragioni di impugnazione, il quale pone una norma meramente
5 transitoria e dispone solo che … Una volta definiti con tali nuovi criteri le spese di spettanze di ciascun utente anche per gli anni trascorsi, l'Ente Gestore provvederà ad emanare la relativa fattura di conguaglio o, eventualmente, a rimborsare le ditte per le quali l'acconto versato risulti superiore alla quota di spettanza
Quindi la disposizione invocata non muta la natura della prestazione né la periodicità del corrispettivo ma disciplina unicamente le modalità con cui devono essere effettuati i possibili conguagli, eventualmente con riferimento anche ai costi di gestione degli anni precedenti, cosicché non può dirsi che la norma abbia mutato la natura periodica della prestazione.
Altri motivi a sostegno dell'appello non vengono posti.
In particolare, non è impugnata la statuizione del Tribunale che afferma, una volta affermata la prescrizione quinquennale, che questa sia decorsa.
L'appello deve essere respinto e le spese del grado liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza,
Sussistono i presupposti per il versamento di una somma pari al contributo unificato ex art. 13 dpr 115/02
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1208/21, Parte_1
così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado di appello che liquida in €. 14.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
3) Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato ex art. 13 dpr 115/02
Roma 12/11/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. EN Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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