Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2013, n. 5903
CASS
Sentenza 22 gennaio 2013

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Non costituisce motivo di grave inimicizia tale da legittimare la ricusazione il fatto che il giudice abbia precedentemente impiegato, nella motivazione di sentenza relativa ad altro processo nei confronti dello stesso imputato, espressioni che, pur se non rispondenti alle caratteristiche di sobrietà e di continenza proprie del suo ruolo e, quindi, eventualmente rilevanti in sede disciplinare o di valutazione della professionalità, non siano palesemente estranee ai punti della decisione da adottare. (Fattispecie in cui il giudice, in una precedente sentenza riguardante il delitto di maltrattamenti, aveva definito l'imputato "soggetto rozzo e violento").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2013, n. 5903
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5903
    Data del deposito : 22 gennaio 2013

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