Sentenza 22 gennaio 2013
Massime • 1
Non costituisce motivo di grave inimicizia tale da legittimare la ricusazione il fatto che il giudice abbia precedentemente impiegato, nella motivazione di sentenza relativa ad altro processo nei confronti dello stesso imputato, espressioni che, pur se non rispondenti alle caratteristiche di sobrietà e di continenza proprie del suo ruolo e, quindi, eventualmente rilevanti in sede disciplinare o di valutazione della professionalità, non siano palesemente estranee ai punti della decisione da adottare. (Fattispecie in cui il giudice, in una precedente sentenza riguardante il delitto di maltrattamenti, aveva definito l'imputato "soggetto rozzo e violento").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2013, n. 5903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5903 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 22/01/2013
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 139
Dott. CITTERIO C. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - Consigliere - N. 35259/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.L. N. IL (omesso) ;
avverso l'ordinanza n. 855/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 07/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette le conclusioni del PG Dott. Riello per l'annullamento della sospensione in favore della Cassa delle ammende rigetto nel resto. CONSIDERATO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Venezia ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione che L..R. ha proposto nei confronti di un giudice del Tribunale di Treviso, perché relativa a processo (per il reato ex art. 570 c.p.) non ancora iniziato e asseritamente solo assegnato e perché quanto riportato dal ricusante (in precedente processo per il reato ex art. 572 c.p. quel giudice lo aveva qualificato "soggetto rozzo e violento") esulava dai casi previsti dall'art. 37 c.p.p.. La Corte distrettuale condannava contestualmente il R. al pagamento della somma di 1000 Euro in favore della Cassa delle ammende.
2. Con ricorso personale, R. enuncia quattro motivi:
1 - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 38 c.p.p., comma 1 perché essendo stato emesso il decreto di citazione la fase processuale sarebbe già stata aperta, donde la tempestività della dichiarazione di ricusazione;
2 - medesimo vizio in relazione all'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. A), perché le espressioni usate dal giudice nel precedente processo a carico del ricorrente ("soggetto rozzo e violento") sarebbero offensive e rasentanti l'ingiuria, costituendo motivo di grave inimicizia;
3 - violazione dell'art. 125 c.p.p. o mancanza di motivazione, perché la locuzione generica contenuta nell'ordinanza costituirebbe una motivazione solo apparente, su entrambi i punti sopra dedotti;
4 - medesimi vizi in ordine al punto della condanna al pagamento di somma in favore della Cassa delle ammende, provvedimento discrezionale e adottato nel solo dispositivo.
2.1 Il procuratore generale in sede ha concluso per la fondatezza del primo e del quarto motivo, con l'annullamento senza rinvio in ordine alla statuizione sanzionatoria, con il rigetto del ricorso nel resto. RAGIONI DELIA DECISIONE
3.1 Il primo motivo è fondato. L'emissione del decreto di citazione a giudizio determina, con l'esercizio dell'azione penale, l'inizio della fase processuale che si caratterizza per la presenza del giudice competente che, se individuabile fisicamente (come nella specie, risultando quello designato per la trattazione dell'udienza), può essere destinatario di tempestiva ricusazione (v. anche Sez. 1, sent. 3356/1994). Tuttavia, è assorbente l'infondatezza del secondo e del terzo motivo (perché la non riconducibilità alle tassative cause previste dall'art. 37 c.p.p. della ragione dedotta nel merito per sostenere la dichiarazione di ricusazione priva di utilità la fondatezza del primo motivo).
3.2 Secondo e terzo motivo debbono essere trattati insieme. La ricusazione costituisce una peculiare "applicazione" del principio costituzionale del giudice naturale, laddove permette alle parti di ottenere la sostituzione del giudice, designato alla trattazione dello specifico procedimento secondo le norme codicistiche ed ordina mentali, solo in presenza di specifiche e obiettive ragioni previste dalla stessa disciplina codicistica. Se probabilmente non sarebbe infatti corretto parlare, a proposito della ricusazione, di "eccezione" o "limitazione" rispetto al principio del giudice naturale (perché in definitiva la sostituzione avviene per ragioni oggettive, ritenute dal medesimo legislatore idonee ad individuare altro magistrato per la trattazione dello specifico processo), è tuttavia evidente il valore pregnante della tassatività delle ipotesi di "sostituzione" del giudice. Ogni interpretazione della pertinente disciplina codicistica che valorizzasse mere aspettative del singolo per un più favorevole giudizio condurrebbe, quindi, alla lesione dell'indefettibile principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.
3.2.1 Con tale premessa, il secondo motivo risulta infondato. L'attribuzione all'imputato della qualifica di "soggetto rozzo e violento" nella sentenza 14.2.2011 non risulta infatti funzionalmente del tutto estranea alla trattazione del reato per cui lì si procedeva (delitto di maltrattamenti), sicché non è per sè, riconducibile ad una manifestazione di grave inimicizia personale. Va infatti ribadito il principio di diritto secondo cui, ancorché, in termini generali, vada ribadita la certa inopportunità che nel motivare i propri provvedimenti il giudice ceda a tentazioni espositive estranee alle caratteristiche di sobrietà e continenza indefettibilmente proprie del ruolo di garanzia e terzietà che gli compete (come può avvenire, a volte, con l'uso del carattere in grassetto o della sottolineatura o del punto esclamativo rispetto a espressioni o locuzioni che si connotino per contenuti moralistici o di apprezzamento personale non indispensabili all'applicazione della legge al caso concreto), quando ciò accada senza che, tuttavia, tali espressioni o locuzioni o modalità espositive, pure solo grafiche, siano palesemente estranee ai punti della decisione che deve essere adottata nel singolo processo, si verte in un contesto che attiene eventualmente alla mera inopportunità, o ad aspetti di valutazione della professionalità, o in ipotesi al rilievo disciplinare, senza che possa configurarsi la condizione della grave inimicizia personale.
3.2.2 Il terzo motivo è assorbito perché, sia pure in termini di estrema sinteticità, la Corte distrettuale ha dato conto della non riconducibilità del fatto dedotto nella dichiarazione di ricusazione alle cause tassative previste dall'art. 37 c.p.p.. 3.3 Il quarto motivo è fondato.
L'art. 44 c.p.p. costruisce il provvedimento di condanna del ricusante al pagamento di somma in favore della Cassa delle ammende come determinazione discrezionale e pertanto non necessariamente conseguente alla dichiarazione di inammissibilità o rigetto della dichiarazione di ricusazione. Nella fattispecie all'esame della Corte, la condanna alla sanzione pecuniaria è solo contenuta nel dispositivo, senza indicazione delle ragioni di applicazione discrezionale del provvedimento.
Orbene, stanti la rilevata infondatezza della prima ragione indicata dalla Corte veneta a sostegno della decisione di inammissibilità e l'obiettiva estrema sinteticità della seconda ragione (a fronte di un rilievo comunque attestante un fatto di inopportunità), la ragione dell'impugnata condanna non può dirsi pur implicitamente indicata (Sez. 6, sent. 47811/2003). Conformemente alla richiesta del procuratore generale in sede, la corrispondente statuizione deve essere pertanto annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento di somma in favore della Cassa delle ammende, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2013