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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/04/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al RG. n. 2360/2024 V.G. avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) promosso da nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'avv.to VERDE ANTONELLA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
e da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 presso lo studio degli avv.ti MANNA LUCIA e GALIANO CARMELA, dalle quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
-ricorrenti - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni indicate nel ricorso.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, favorevoli all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1 La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), dalla Per_1 Per_2 relazione di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Per l'udienza del 09/04/20205, le parti depositavano, mediante note ex art. 127 ter c.p.c., conclusioni congiunte conformi agli accordi sottoscritti.
In punto di diritto, come per la separazione ed il divorzio, anche in tema di cessazione della famiglia di fatto il criterio fondamentale al quale il Giudice deve attenersi nell'adozione dei provvedimenti che riguardano i figli minori è rappresentato dal vivo e superiore interesse morale e materiale degli stessi, “il quale impone di privilegiare tra più soluzioni eventualmente possibili quella che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (artt. 337 bis e ss. – Corte di Cassazione n. 14840 del 2006 e n. 18817 del 2015).
Più di recente, ancora una volta la giurisprudenza di legittimità, in tema di provvedimenti riguardanti i figli, ha confermato il ruolo fondamentale dell'interesse del minore quale criterio esclusivo di orientamento delle scelte del giudice, sicché il giudizio prognostico da compiere in ordine alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell'unione genitoriale non può prescindere comunque dal rispetto dei principi di bigenitorialità (Cass. I Sez. Civile, ordinanza n. 9143 del 2020).
Ciò posto, nel caso di specie, appare rispettoso dei principi stabiliti nelle norme nazionali e sovranazionali, dei quali sanciscono il diritto della persona di minore età a conservare rapporti costanti e continuativi entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine (artt. 29 e 30 della
Costituzione, Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000, art. 8 CEDU, artt. 315 bis, 316 c.c., 337 bis e ss. c.c.) il seguente accordo proposto dalle parti con il ricorso in esame che si riporta testualmente:
“A) Affido dei piccoli e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, Per_1 Per_2 con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre sita in Volla alla Via Roma n.
86, con domicilio attuale in Volla, alla via IV Novembre n. 20.
B) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
C) Il Sig. sempre compatibilmente con eventuali sopraggiunte esigenze e/o impegni scolastici dei minori, Pt_2 avrà la facoltà di tenere i piccoli con sé per due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 15,00 alle ore
20,00, la prima settimana, poi il pomeriggio del martedì dalle ore 15,00 alle 20,00 e il sabato dalle 10 alle ore
2 20,00 e la domenica dalle 10,00 alle 20,00, la seconda settimana, e così di seguito;
tenuto conto della tenera età dei bambini, non si prevede pernottamento presso il padre almeno fino a maggio 2026, allorché il più piccolo abbia compiuto i tre anni, volendo evitare che i fratelli possano essere divisi nel periodo di collocazione presso ciascuno dei genitori. Di conseguenza, da maggio 2026 il calendario sarà il seguente: due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 20,00, la prima settimana;
poi, il pomeriggio del martedì dalle ore 15,00 alle 20,00
e il sabato dalle 10 alle ore 20,00 della domenica, la seconda settimana, e così di seguito. Quando i minori non andranno a scuola, il padre li preleverà presso l'abitazione materna, negli orari stabiliti. Inoltre, ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle loro volontà.
D) Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di tenere i minori dal 24 dicembre al 31 Pt_2 dicembre o dal 1° al 7 gennaio, ad anni alterni, a decorrere dal 2026. Fino a quel momento, i minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, la Vigilia di Natale e Natale, San Silvestro e Capodanno, la Befana.
Relativamente alle vacanze pasquali, i minori staranno la domenica di Pasqua e il lunedì in albis con la madre e l'anno successivo con il padre;
si stabilisce che per le prossime festività la prevista alternanza inizierà con la madre.
E) per le vacanze estive, a decorrere dal 2026, i minori staranno una settimana a luglio e una settimana ad agosto con il padre con periodi e luoghi da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno;
fino ad allora, trascorreranno col padre un fine settimana a luglio e un fine settimana ad agosto dal sabato mattina alle 10 alla domenica alle 21, da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno.
F) Gli altri giorni festivi da calendario ovvero: 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno -1° novembre - 8 dicembre, verranno trascorsi alternativamente un anno con il padre e un anno con la madre.
G) Il giorno del compleanno dei bambini i genitori si alterneranno, un anno con la madre ed un anno con il padre, mentre trascorreranno le ricorrenze del genitore con lo stesso (compleanno, onomastico, festa della mamma, festa del papà) anche se dovesse ricadere in un giorno in cui è stabilito diversamente.
H) Il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente, alla sig.ra a titolo di concorso spese per il Pt_2 Parte_1 mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 500,00 mensili (euro cinquecento/00), € 250,00 cadauno, somma da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare. Parte_1
I) Il Sig. contribuirà al pagamento delle spese straordinarie per i figli nella misura del 50%; a tal proposito, Pt_2 al fine di individuare le voci ricadenti in tale categoria, le parti si riportano integralmente ai vigenti protocolli.
J) Le parti dichiarano che non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le stesse domande o domande ad esse connesse.
K) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre,
3 a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
L) La presenza dei minori presso parenti, nonni o zii avverrà a discrezione del genitore che avrà i figli in custodia e affidamento in quel momento.
M) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.”
Orbene, ritiene il Collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi dei minori. Ne deriva che i rapporti tra i genitori e i minori saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Il pieno accordo delle parti giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ affida ad entrambi i genitori i minori (nata a [...] il [...]) e (nato Per_1 Per_2
a Napoli il 06/03/2023) che continueranno a risiedere presso la madre;
✓ dispone che il padre tenga con sé i minori con le modalità e nei tempi concordati;
✓ dispone che il Sig. versi alla Sig.ra nei tempi e modi concordati, la somma Pt_2 Parte_1 di complessivi € 500,00 per il mantenimento di entrambi i figli minori, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati e contribuisca al 50% alle spese straordinarie nell'interesse della figlia come da accordo sottoscritto;
✓ prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
✓ compensa integralmente le spese processuali.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Nola, così deciso nella Camera di Consiglio del 11/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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