Sentenza 17 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di individuazione dei destinatari della normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento, la legge n. 319 del 1976 identifica i titolari degli stabilimenti industriali, e qualora si tratti di persone giuridiche i legali rappresentanti dell'ente imprenditore. La responsabilità penale discende dalla legge e non richiede un espresso conferimento, mentre è consentito delegare formalmente ad altri soggetti tecnicamente preparati i compiti imposti dalla legge ai soggetti suindicati. Pertanto, in mancanza di formale e valida delega, non può essere esclusa la responsabilità penale- dell'amministratore anche se privo di competenza tecnica. (Fattispecie nella quale l'amministratore di una società in nome collettivo, qualificatosi mero socio finanziatore, adduceva per escludere la sua responsabilità di non avere competenza tecnica e di operare nella sede della società posta lontano dal cantiere di lavoro, condizioni che avrebbero dovuto indurlo a non assumere incarichi dirigenziali ma che non valgono ad escludere la sua responsabilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2002, n. 3077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3077 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 17/12/2002
1. Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 2407
3. Dott. GRILLO LO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 32055/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO GI, nato a [...] il [...], e da NO LO, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in data 16.11.2001 con cui sono stati condannati alla pena dell'ammenda per i reati di cui agli art. 21 comma 1 legge n. 319/1976; 25 d.P.R. n. 203/1988 e 674 cod. pen.;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dott. Giuseppe Veneziano, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza 16.11.2001 il Tribunale di Brescia condannava NO GI e NO LO alla pena dell'ammenda:
- per avere, quali soci amministratori della ditta Metal Ottoni s.n.c, esercitando attività industriale di fusione e lavorazione di metalli, scaricato in pubblica fognatura acque provenienti dalle operazioni di raffreddamento degli impianti aziendali mescolate con acque dei servizi igienici dell'immobile industriale, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione;
- per avere, esercitando attività industriale di lavorazione di metalli con impianti comportanti emissione in atmosfera da operazioni di fusione, presso fusione e sabbiatura di metalli, originato dalle emissioni senza la prescritta autorizzazione;
- per avere provocato emissioni di fumo che, fuoriuscendo dalle aperture dello stabilimento, si propagavano nell'ambiente causando molestie alle persone.
Proponevano ricorso per Cassazione gli imputati denunciando violazione della legge n. 319/1976 e manifesta illogicità della motivazione:
- in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di cui al capo a) poiché erroneamente il giudice aveva assimilato le acque prodotte dal dilavamento meteorico (quale erano quelle emesse dallo stabilimento industriale, a quelle derivanti dal ciclo produttivo. La normativa in tema di scarichi richiede, invece, che i liquidi provengano da attività produttiva;
- in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 674 cod. pen. poiché la fuoruscita dei gas maleodoranti lamentate dai vicini è da costoro collocata in data successiva al rilascio dell'autorizzazione regionale alle emissioni avvenuta nel marzo 2000;
- in ordine all'affermazione di responsabilità di NO GI, il quale era mero socio finanziatore estraneo alla gestione dell'attività anche per ragioni d'età;
- in ordine all'esclusione della continuazione erroneamente motivata sulla base della diversità dei beni giuridici lesi.
Chiedevano l'annullamento della sentenza.
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, al termine scarico usato dalla legge 10.05.1976 n. 319 non può essere attribuita una portata riduttiva, dovendosi ritenere, alla stregua del testo normativo, che esso si riferisca a qualsiasi versamento, immissione o deposizione di sostanze inquinanti "di qualsiasi tipo" (liquide, solide o fangose) in un recapito naturale, indipendentemente dal modo, episodico o meno, in cui avviene.
Pertanto, una volta accertato che lo scarico provenga da un insediamento produttivo, è del tutto irrilevante la localizzazione, in tale ambito, della sua effettuazione.
Quindi, deve essere autorizzato lo scarico di tutte le acque utilizzate nel ciclo produttivo, anche se mescolate con quelle di altra natura, ma ricollegabili all'esercizio dell'impianto, perché solo quelle non riconducibili, neppure occasionalmente, a tale attività sono estranee al concetto di scarico, con la conseguenza che in esso sono comprese anche le acque di dilavamento meteorico, come tali non rientranti nel concetto di acque reflue industriali (ex art. 2 lett. h) del d. lgs. n. 152/1999) che, per incuria dell'esercente l'attività produttiva, si mescolino, come nella specie, con le acque reflue aziendali provenienti dal raffreddamento degli impianti.
L'esistenza dell'autorizzazione ad attivare un'industria insalubre non è sufficiente ad escludere il reato di cui all'art. 674 cod. pen. qualora si accerti che le emissioni provenienti da tale industria siano idonee, per il grado di intensità e per la persistenza, a recare molestia agli abitanti della zona poiché l'autorizzazione concerne l'esercizio dell'industria e non le sue modalità che sono consentite solo quando non eccedano la normale tollerabilità.
La doglianza sul punto, peraltro, è irrilevante dato che si riferisce ad epoca successiva a quella indicata nella contestazione, mentre è stato accertato con congrua motivazione, alla stregua della deposizione Bazzini, confinante con lo stabilimento NO sin dal 1985, la sussistenza delle lamentate molestie.
Diretti ed esclusivi destinatali della normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento sono i titolari degli stabilimenti industriali, i quali possono delegare ad altri soggetti tecnicamente preparati i compiti loro demandati in base ad attribuzioni effettivamente delegate e volontariamente assunte. Se il titolare è una persona giuridica, destinatario delle norme, per quanto attiene all'adozione degli apparati strumentali necessari a prevenire e ridurre l'inquinamento è il legale rappresentante dell'ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale la persona giuridica agisce nel campo delle relazioni intersoggettive. Tale compito discende dalla legge e non richiede espresso conferimento e comporta, in difetto di conferimento di valida delega, responsabilità penale perché il legale rappresentante, anche non svolge mansioni tecniche, è pur sempre preposto alla gestione della società.
Pertanto, il predetto non può esimersi da responsabilità adducendo incompetenza tecnica oppure la lontananza del cantiere di lavoro dalla sede della società perché tali condizioni gli impongono di astenersi dall'assumere incarichi dirigenziali oppure di conferire in modo formale ad esperti l'osservanza delle norme sopraindicate. Ne consegue che, nel caso in esame, correttamente è stato ritenuto che i fatti andavano addebitati ad entrambi gli imputati quali soci, senza rilascio di valida delega, della s.n.c. Metal ottoni. Anche l'ultimo motivo è infondato poiché (Cass. Sez. 3^ RV. 186518) "la continuazione è da escludere tra reati contravvenzionali colposi;
quando però è dimostrato che le più violazioni hanno assunto tutte forma dolosa, l'istituto in questione è applicabile anche ai reati contravvenzionali".
e,
"l'unicità del disegno criminoso non è esclusa dalla natura contravvenzionale di alcuni reati (sempre che siano posti in essere con dolo) e va desunta di regola da elementi presuntivi e indiziar, tenendo conto, tra l'altro, delle modalità della condotta, della sistematicità e delle abitudini programmate di vita, della tipologia dei reati, del bene protetto, dell'omogeneità, o non, delle violazioni, della causale, delle condizioni di tempo e di luogo, e non trascurando il valore non decisivo, ma comunque sintomatico, della brevità dell'intervallo cronologico, specie se fra alcuni fatti in esso compresi il vincolo della continuazione sia stato già definitivamente riconosciuto dal giudice della cognizione o da quello dell'esecuzione" (Cass. Sez. 1^ RV. 208977).
Nella specie, pur essendo incongrua la motivazione del diniego, riferita soltanto alla diversità dei beni giuridici lesi, i ricorrenti hanno soltanto richiamato i principi dell'istituto senza neppure asserire che le contestate violazioni abbiano natura dolosa e senza, conseguentemente, indicare elementi concreti di supporto, donde la manifesta infondatezza del motivo.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2003