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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 18/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
AR MI, Relatore
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 18/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2516/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250003370487 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4643/2025 depositato il
18/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso. Resistente/Appellato: il rappr. dell'Ag. Entrate - Dir. Prov. di Messina si riporta alle proprie deduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09.04.2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava previa sospensione, la Cartella di Pagamento n. 29520250003370487000, notificata in data 23 gennaio
2025, con la quale la Agenzia delle Entrate - OS ha richiesto il pagamento dell'importo pari ad euro
€ 9.105,74 a titolo di IVA, Sanzione ed interessi, emessa ai sensi dell'art. 54 bis DPR 633/72, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione modello IVA anno d'imposta 2021.
Eccepiva l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento effettuata via PEC, per violazione e/o inosservanza della speciale disciplina normativa di riferimento;
Illegittimità della cartella di pagamento per inesistenza della notifica;
Nullità della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione del ruolo impugnato. Difetto di attribuzione in sede di firma. Violazione dell'art. 12, comma 4, D.P.R. 602/73;
Nullità della cartella di pagamento impugnata per vizi afferenti alla validità del ruolo – Omesso controllo ex art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 165/2001;
Illegittimità della cartella di pagamento per difetto assoluto e/o carenza di motivazione e di prova. Violazione del diritto di difesa;
Nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate;
Illegittimità della richiesta impositiva in ordine alla procedura di liquidazione de qua con riferimento - violazione dell'art. 54 bis DPR 633/72;
Illegittimità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 6, comma 5, L. 212/2000 e dell'art. 10 della
L. 212/2000 – omessa notifica dell'avviso bonario.
L'Agenzia Entrate OS non è costituita.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, eccepiva l'infondatezza del ricorso, poiché contrariamente a quanto affermato dal ricorrente non si è proceduto, nel caso di specie, ad alcuna rettifica della dichiarazione presentata dal contribuente e, che , il recupero di cui alla cartella in oggetto scaturisce dal mero incrocio tra i dati dichiarati dallo stesso contribuente ed i versamenti effettuati.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non ricorrono i dedotti vizi in ordine alla notifica dell'atto.
Come sancito dalla giurisprudenza (Cass. n. 30948/19), la notifica della cartella di pagamento tramite pec ai sensi l'art. 26, comma secondo, del d.p.r. n. 602 del 1973, come aggiunto dall'art. 38, comma 4, lettera b), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, “può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")”. “Ciò in quanto la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo;
tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, 2 ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass., Sez. V, 4 dicembre 2019, n. 31605;
Cass., Sez. V, 29 agosto 2018, n. 21290; Cass., Sez. V, 30 dicembre 2015, n. 26053; Cass., Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 25773; Cass., Sez. V, 27 luglio 2012, n. 13461).” (così Cass. n. 18387 del 2024).
Tanto meno merita adesione l'eccezione di nullità per essere stata la cartella di pagamento spedita da indirizzo telematico non presente nei pubblici registri.
La Suprema Corte ha chiarito che la notifica effettuata, utilizzando un indirizzo di posta elettronica non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, come nella specie, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994,
è riferita alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr. Cass. n.
15979 del 2022, n. 982 del 2023).
In ogni caso eventuali vizi della notifica sono stati sanati dalla proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 156
c.p.c.
La cartella di pagamento, conforme al modello ministeriale, è coerente con le previsioni dell'art. 12 del DPR
n.602/1973, secondo cui è sufficiente la "motivazione anche sintetica della pretesa". Ciò è stato rispettato nella specie, atteso che il ruolo contiene gli estremi necessari per la corretta individuazione dei tributi azionati, specificando la causale, gli importi pretesi per imposte, interessi e sanzioni, l'anno d'imposta, anche mediante riferimento alle dichiarazioni pronanti dal contribuente. Riguardo agli interessi sono esplicitati a pag. 1 i criteri di determinazione degli interessi di mora, mentre alle pagg. 10-11 sono esplicitati i criteri di determinazione di sanzioni e interessi.
Quanto al difetto di firma del ruolo e al lamentato omesso controllo dirigenziale, deve osservarsi che il ruolo esattoriale, quale atto amministrativo, è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui
è parte l'amministrazione che ha formato l'atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654, rv. 570463; Cass. 2 marzo
2012, n. 3253, Rv. 621447), prova che il contribuente è in grado di ottenere tramite istanza di accesso, nel caso di specie non fornita. Va detto in ogni caso che, essendo il ruolo atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente, il lamentato difetto di sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio - al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questa all'Autorità da cui promana - non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo (cfr. Cass. n. 1545 del 2018).
Riguardo al lamentato omesso invio dell'avviso bonario, la Suprema Corte ha stabilito che “l'art. 6, comma
5, legge n. 212 del 2000, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della 3 dichiarazione. Quest'ultima condizione non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;
del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al dato inciso (tra le tante, Cass. 30/06/2021, n. 18405, Cass. 17/12/2019, n. 33344, Cass. 28/06/2019, n.
17479, Cass. 25/05/2018, n. 13093 Cass. 24/01/2018 n. 1711, Cass. 25/10/2017, n. 25294)” (Cass. n. 22061 del 2022).
La Corte ha, altresì, affermato che “in materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997" (Cass.
06/06/2018, n. 14577, Cass. 12/04/2017, n. 9463)” (Cass. n. 22061 del 2022 cit.).
Nel merito, il contribuente ha censurato il recupero del credito, sostenendo che l'ufficio ha effettuato una rettifica della dichiarazione presentata, avendo variato il rigo VL9, il rigo VL22 ed il rigo VL39 della dichiarazione Mod. IVA/2022 presentata per il periodo di imposta 2021, operando una vera e propria rettifica che avrebbe dovuto comportare l'emissione di un avviso di accertamento.
L'eccezione è infondata. Infatti, come riscontrabile dalla documentazione prodotta in atti (DICHIARAZIONE
MOD. IVA P.I. 2021 , COMPENSAZIONI 2021, DICHIARAZIONE MOD. IVA P.I. 2020), l'Ufficio ha proceduto alla correzione dell'errore materiale commesso dal contribuente, che non ha riportato correttamente al rigo
VL8 il credito emergente dalla dichiarazione IVA relativa all'anno precedente (p.i. 10 2020).
Il contribuente ha invero indicato un credito pari a €.33.334,00, a fronte di un credito emergente dalla dichiarazione p.i. 2020 pari a €33.368,00 .
A seguito di incrocio tra i dati dichiarati ed i versamenti in compensazione effettuati, ha proceduto alla variazione del dato relativo all'utilizzo in compensazione del credito IVA dichiarato dal contribuente.
Il contribuente ha dichiarato un utilizzo in compensazione del credito nel corso del 2021 per un importo pari a 12.942,00 euro, corretto dall'Ufficio sulla base dei versamenti in compensazione effettuati dal contribuente per importo complessivamente pari a 17.403,97 euro (quale somma di euro 4.462,00, inseriti al rigo VL9, ed euro 12.941,00, inseriti al rigo VL22, sulla base dei rispettivi codici tributo indicati negli F24.
Pertanto, partendo da un credito emergente per il periodo d'imposta 2021 pari a 4.348,00 euro (rigo VL4)
e da un credito scaturente dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente 2020 pari a 33.368,00 euro, riducendo delle compensazioni effettuate pari complessivamente a 17.403,00 euro, si perviene ad un credito scaturente dalla dichiarazione 2021 pari a 20.313,00 euro (= 4.348,00 + 33.368,00 – 17.403,00).
Si è conseguentemente proceduto al recupero del minor credito di 4.427,00 euro, quale differenza tra l'imposta a credito dichiarata (24.740,00 euro) e quella (20.313,00 euro) risultante dall'incrocio con la dichiarazione dell'anno precedente e con le compensazioni effettuate. L'Ufficio ha pertanto correttamente e legittimamente proceduto ad iscrizione a ruolo del minor credito di
4.427,00 euro, oltre sanzioni e interessi.
Quanto all'ulteriore recupero di euro 1.989,00 euro, oltre sanzioni e interessi, si tratta dell'imposta a debito
(IVA periodica) dichiarata dallo stesso contribuente relativamente al secondo semestre 2021 e non versata.
Pertanto, legittimamente l'Ufficio ha proceduto al recupero delle imposte dovute, oltre relativi interessi e sanzioni, con l'impugnata cartella.
Il ricorso va, pertanto rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore dell'Ag.
Entrate - Dir. Prov. di Messina, liquidate in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 18/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
AR MI, Relatore
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 18/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2516/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250003370487 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4643/2025 depositato il
18/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso. Resistente/Appellato: il rappr. dell'Ag. Entrate - Dir. Prov. di Messina si riporta alle proprie deduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09.04.2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava previa sospensione, la Cartella di Pagamento n. 29520250003370487000, notificata in data 23 gennaio
2025, con la quale la Agenzia delle Entrate - OS ha richiesto il pagamento dell'importo pari ad euro
€ 9.105,74 a titolo di IVA, Sanzione ed interessi, emessa ai sensi dell'art. 54 bis DPR 633/72, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione modello IVA anno d'imposta 2021.
Eccepiva l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento effettuata via PEC, per violazione e/o inosservanza della speciale disciplina normativa di riferimento;
Illegittimità della cartella di pagamento per inesistenza della notifica;
Nullità della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione del ruolo impugnato. Difetto di attribuzione in sede di firma. Violazione dell'art. 12, comma 4, D.P.R. 602/73;
Nullità della cartella di pagamento impugnata per vizi afferenti alla validità del ruolo – Omesso controllo ex art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 165/2001;
Illegittimità della cartella di pagamento per difetto assoluto e/o carenza di motivazione e di prova. Violazione del diritto di difesa;
Nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate;
Illegittimità della richiesta impositiva in ordine alla procedura di liquidazione de qua con riferimento - violazione dell'art. 54 bis DPR 633/72;
Illegittimità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 6, comma 5, L. 212/2000 e dell'art. 10 della
L. 212/2000 – omessa notifica dell'avviso bonario.
L'Agenzia Entrate OS non è costituita.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, eccepiva l'infondatezza del ricorso, poiché contrariamente a quanto affermato dal ricorrente non si è proceduto, nel caso di specie, ad alcuna rettifica della dichiarazione presentata dal contribuente e, che , il recupero di cui alla cartella in oggetto scaturisce dal mero incrocio tra i dati dichiarati dallo stesso contribuente ed i versamenti effettuati.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non ricorrono i dedotti vizi in ordine alla notifica dell'atto.
Come sancito dalla giurisprudenza (Cass. n. 30948/19), la notifica della cartella di pagamento tramite pec ai sensi l'art. 26, comma secondo, del d.p.r. n. 602 del 1973, come aggiunto dall'art. 38, comma 4, lettera b), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, “può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")”. “Ciò in quanto la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo;
tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, 2 ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass., Sez. V, 4 dicembre 2019, n. 31605;
Cass., Sez. V, 29 agosto 2018, n. 21290; Cass., Sez. V, 30 dicembre 2015, n. 26053; Cass., Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 25773; Cass., Sez. V, 27 luglio 2012, n. 13461).” (così Cass. n. 18387 del 2024).
Tanto meno merita adesione l'eccezione di nullità per essere stata la cartella di pagamento spedita da indirizzo telematico non presente nei pubblici registri.
La Suprema Corte ha chiarito che la notifica effettuata, utilizzando un indirizzo di posta elettronica non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, come nella specie, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994,
è riferita alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr. Cass. n.
15979 del 2022, n. 982 del 2023).
In ogni caso eventuali vizi della notifica sono stati sanati dalla proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 156
c.p.c.
La cartella di pagamento, conforme al modello ministeriale, è coerente con le previsioni dell'art. 12 del DPR
n.602/1973, secondo cui è sufficiente la "motivazione anche sintetica della pretesa". Ciò è stato rispettato nella specie, atteso che il ruolo contiene gli estremi necessari per la corretta individuazione dei tributi azionati, specificando la causale, gli importi pretesi per imposte, interessi e sanzioni, l'anno d'imposta, anche mediante riferimento alle dichiarazioni pronanti dal contribuente. Riguardo agli interessi sono esplicitati a pag. 1 i criteri di determinazione degli interessi di mora, mentre alle pagg. 10-11 sono esplicitati i criteri di determinazione di sanzioni e interessi.
Quanto al difetto di firma del ruolo e al lamentato omesso controllo dirigenziale, deve osservarsi che il ruolo esattoriale, quale atto amministrativo, è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui
è parte l'amministrazione che ha formato l'atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654, rv. 570463; Cass. 2 marzo
2012, n. 3253, Rv. 621447), prova che il contribuente è in grado di ottenere tramite istanza di accesso, nel caso di specie non fornita. Va detto in ogni caso che, essendo il ruolo atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente, il lamentato difetto di sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio - al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questa all'Autorità da cui promana - non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo (cfr. Cass. n. 1545 del 2018).
Riguardo al lamentato omesso invio dell'avviso bonario, la Suprema Corte ha stabilito che “l'art. 6, comma
5, legge n. 212 del 2000, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della 3 dichiarazione. Quest'ultima condizione non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;
del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al dato inciso (tra le tante, Cass. 30/06/2021, n. 18405, Cass. 17/12/2019, n. 33344, Cass. 28/06/2019, n.
17479, Cass. 25/05/2018, n. 13093 Cass. 24/01/2018 n. 1711, Cass. 25/10/2017, n. 25294)” (Cass. n. 22061 del 2022).
La Corte ha, altresì, affermato che “in materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997" (Cass.
06/06/2018, n. 14577, Cass. 12/04/2017, n. 9463)” (Cass. n. 22061 del 2022 cit.).
Nel merito, il contribuente ha censurato il recupero del credito, sostenendo che l'ufficio ha effettuato una rettifica della dichiarazione presentata, avendo variato il rigo VL9, il rigo VL22 ed il rigo VL39 della dichiarazione Mod. IVA/2022 presentata per il periodo di imposta 2021, operando una vera e propria rettifica che avrebbe dovuto comportare l'emissione di un avviso di accertamento.
L'eccezione è infondata. Infatti, come riscontrabile dalla documentazione prodotta in atti (DICHIARAZIONE
MOD. IVA P.I. 2021 , COMPENSAZIONI 2021, DICHIARAZIONE MOD. IVA P.I. 2020), l'Ufficio ha proceduto alla correzione dell'errore materiale commesso dal contribuente, che non ha riportato correttamente al rigo
VL8 il credito emergente dalla dichiarazione IVA relativa all'anno precedente (p.i. 10 2020).
Il contribuente ha invero indicato un credito pari a €.33.334,00, a fronte di un credito emergente dalla dichiarazione p.i. 2020 pari a €33.368,00 .
A seguito di incrocio tra i dati dichiarati ed i versamenti in compensazione effettuati, ha proceduto alla variazione del dato relativo all'utilizzo in compensazione del credito IVA dichiarato dal contribuente.
Il contribuente ha dichiarato un utilizzo in compensazione del credito nel corso del 2021 per un importo pari a 12.942,00 euro, corretto dall'Ufficio sulla base dei versamenti in compensazione effettuati dal contribuente per importo complessivamente pari a 17.403,97 euro (quale somma di euro 4.462,00, inseriti al rigo VL9, ed euro 12.941,00, inseriti al rigo VL22, sulla base dei rispettivi codici tributo indicati negli F24.
Pertanto, partendo da un credito emergente per il periodo d'imposta 2021 pari a 4.348,00 euro (rigo VL4)
e da un credito scaturente dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente 2020 pari a 33.368,00 euro, riducendo delle compensazioni effettuate pari complessivamente a 17.403,00 euro, si perviene ad un credito scaturente dalla dichiarazione 2021 pari a 20.313,00 euro (= 4.348,00 + 33.368,00 – 17.403,00).
Si è conseguentemente proceduto al recupero del minor credito di 4.427,00 euro, quale differenza tra l'imposta a credito dichiarata (24.740,00 euro) e quella (20.313,00 euro) risultante dall'incrocio con la dichiarazione dell'anno precedente e con le compensazioni effettuate. L'Ufficio ha pertanto correttamente e legittimamente proceduto ad iscrizione a ruolo del minor credito di
4.427,00 euro, oltre sanzioni e interessi.
Quanto all'ulteriore recupero di euro 1.989,00 euro, oltre sanzioni e interessi, si tratta dell'imposta a debito
(IVA periodica) dichiarata dallo stesso contribuente relativamente al secondo semestre 2021 e non versata.
Pertanto, legittimamente l'Ufficio ha proceduto al recupero delle imposte dovute, oltre relativi interessi e sanzioni, con l'impugnata cartella.
Il ricorso va, pertanto rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore dell'Ag.
Entrate - Dir. Prov. di Messina, liquidate in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge.