Articolo 2 della Legge 17 dicembre 1990, n. 400
Articolo 1Articolo 3
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30 dicembre 1990
Art. 2. 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 4 agosto 1989, n. 291 , il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattivita' dell'ente, di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionali o di gravi irregolarita' nella gestione degli stessi, dandone comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
2. Ove nel termine fissato nel decreto di cui al comma 1 le cause che hanno dato luogo alla sospensione non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento.
Nota all'art. 2, comma 1:
- Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 291/1989 (Finanziamento del Servizio sociale internazionale) e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Alla concessione del contributo di cui al precedente articolo provvede il Ministero degli affari esteri, previa presentazione del conto consuntivo dell'ente, approvato in conformita' delle norme statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attivita' svolta nell'anno precedente.
2. Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente al Parlamento il conto consuntivo e la relazione illustrativa dell'attivita' dell'ente.
Art. 3. - 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, le competenti amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al Servizio sociale internazionale Sezione italiana, lo svolgimento di programmi specifici o di attivita' rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli".
Entrata in vigore il 30 dicembre 1990