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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5/2025 v.g., promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. CATAPANO CRISTIAN
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/01/2025, e Parte_1 Parte_2
esponevano che in data 05/12/2009 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
All'udienza del 03/04/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03/04/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 11 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Pt_1 Parte_2
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Al riguardo si precisa che il sig. abbandonerà la casa familiare in data 05.01.2025, Parte_1
ed andrà ad abitare presso la nuova casa in Pescara Via Elettra n. 108, qualora pronta, o temporaneamente presso la mansarda sita sopra l'abitazione dei propri genitori, di proprietà del padre, sita in Pescara alla via G. Mezzanotte n. 84.
2) L'abitazione coniugale, sita in Pescara alla Via Fornace Bizzarri n. 8, di proprietà esclusiva del sig. rimane in uso esclusivo alla moglie Sig.ra Parte_1
con tutti i suoi arredi, solo fino al momento in cui i figli non si Parte_2
saranno emancipati e dunque solo nell'esclusivo interesse di tutela del diritto dei figli di abitare quella che è sempre stata la casa familiare.
Dal momento di emancipazione dei figli, la madre dovrà liberare l'immobile da persone e cose, avendo perso il diritto d'uso/abitazione.
Avendone l'uso esclusivo, la Sig.ra dovrà provvedere al pagamento di Parte_2
qualsiasi onere e spesa in qualsiasi modo riconducibile all'immobile in questione
(anche ad es. ritinteggiatura, utenze, condominio, tasse di rifiuti, acquisto nuovi mobili o elettrodomestici o riparazione di quelli esistenti, ecc.), fatte salve le spese straordinarie riferibili a tutti gli interventi che consentono al bene immobile di conservare la sua destinazione d'uso (ad es. le spese condominiali di manutenzione straordinaria o la manutenzione straordinaria della caldaia).
Si precisa che le spese condominiali ad oggi maturate a debito verranno saldate dal
Sig. Pt_1
pagina 3 di 11 Diversamente il garage, pure di proprietà del sig. e pertinenziale alla suddetta Pt_1
abitazione di Via Fornace Bizzarri, verrà mantenuto in utilizzo paritario ad entrambi i coniugi, con esclusivo uso deposito. All'uopo si precisa che il sig. potrà Pt_1
utilizzare il suddetto garage solo per il tempo strettamente necessario al fine del deposito o apprensione di beni, senza possibilità di sostare o rimanere nei pressi.
3) I coniugi avranno il reciproco obbligo di comunicarsi ogni eventuale successivo cambiamento di residenza o domicilio.
4) I figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento paritario alternato, come da disciplina che segue al punto 6.
La residenza anagrafica degli stessi, tuttavia, verrà mantenuta presso la casa familiare, sita in Pescara alla Via Fornace Bizzarri n. 8, insieme alla madre.
5) L'esercizio della potestà sui figli spetterà, come per legge, ad entrambi i genitori, i quali, per le questioni di ordinaria importanza, potranno esercitarla separatamente, cosicché ciascuno potrà prendere decisioni riguardanti i figli quando questi si trovino presso di lui.
Le scelte di straordinaria importanza e tutte le decisioni riguardanti l'istruzione e la scuola, la religione, i percorsi formativi, educativi, artistici e musicali, la scelta dei medici e delle cure mediche, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni dei figli.
Piano genitoriale
6) La distribuzione del tempo che i genitori passeranno con i figli minori seguirà la seguente regolamentazione, che verrà intrapresa a far data dal 05.01.2025
(allorquando il Sig. lascerà la casa familiare): Pt_1
A) Distribuzione ordinaria:
pagina 4 di 11 - al fine di evitare lo stress di spostamenti continui e pernottamenti altalenanti, i coniugi, nel miglior interesse per i propri figli, stabiliscono che la frequentazione con loro avverrà a settimane alternate.
Prima settimana in favore del padre.
Materialmente la transizione avverrà la domenica sera entro le ore 18.
- Durante la settimana di pertinenza di uno dei genitori, sarà facoltà dell'altro genitore, solo se concordata, quella di vedere i figli. È fatta pure salva la possibilità per i genitori, solo se d'accordo, di scambiare occasionalmente i giorni/settimane di frequentazione sopra fissati così come la possibilità di accompagnare/riprendere i figli a scuola.
B) Vacanze: Una volta l'anno per ogni coniuge è prevista la possibilità di tenere con sé i figli per due settimane in esclusiva, da domenica alle ore 18 a domenica sempre alle 18. È previsto l'obbligo in tal caso di comunicare preventivamente all'altro genitore l'eventuale località del soggiorno, nonché di rendersi reperibile a mezzo di telefono cellulare o di altre utenze telefoniche, ove i figli possano sempre essere raggiunti.
I voli intercontinentali saranno consentiti solo dopo il compimento, da parte del più piccolo , di anni 13. Per la figlia la possibilità varrà pure dal Per_1 Per_2
compimento, da parte di , della suddetta età. Per_1
È prevista la possibilità di veto per l'altro genitore verso località oggettivamente pericolose, in quanto connotate da guerre, sommosse, pandemie/epidemie, e similari.
Si precisa che dopo le due settimane consecutive, la settimana successiva sarà dell'altro genitore per ripristinare l'alternanza.
È dovuto, per l'esercizio delle 2 settimane consecutive, un preavviso all'altro genitore di almeno 1 mese.
C) Feste comandate, seguiranno il seguente schema:
pagina 5 di 11 31 DICEMBRE + 1° GENNAIO Giornate accorpate, con prelievo alle
11.00 del 31 e restituzione alle 18.00 del
1°
EPIFANIA 11.00 – 18.00
11.00 – 18.00 Per_3
11.00 – 20.00 Per_4
IMMACOLATA 8 DICEMBRE 11.00 – 18.00
DI prelievo alle 11.00 del 24 e restituzione Per_5 Pt_3
alle 12.00 del 25
NATALE + Giornate accorpate, con prelievo alle CP_1
12.00 del 25 e restituzione alle 18.00 del
26
La regola sarà quella dell'alternanza con prima festività in favore del padre.
D) Compleanno dei figli: la regola rimane quella dell'alternanza sia per anno che per singolo figlio (ad es. 1 anno festeggia con la mamma e col Per_2 Per_1 padre, l'anno dopo viceversa, e così via), indipendentemente dalla settimana di spettanza.
E) Compleanno dei genitori: in queste date i genitori, ciascuno per la giornata di ricorrenza del proprio compleanno, potranno avere l'esclusivo diritto, insindacabile, di passare l'intera giornata con i bambini. Non sono previste compensazioni in settimana in ragione della compensazione nell'anno.
7) È impegno ed obbligo di ciascuno dei genitori quello di compulsare i figli alla frequentazione dell'altro e dei nonni/zii.
8) I coniugi avranno facoltà di introdurre nuove figure sentimentali alla presenza dei bambini solo ed esclusivamente se da questi accettato.
pagina 6 di 11 Tuttavia, a tutela dei figli e nel rispetto dei limiti di utilizzo dell'immobile di proprietà esclusiva del marito (che viene lasciato in uso esclusivo alla moglie, benché l'affidamento dei figli sia paritario, proprio per consentire ai figli di vivere con la madre presso la casa familiare nei periodi di sua competenza), non sarà consentito alla Sig.ra di far pernottare il proprio nuovo compagno presso la Parte_2
casa familiare e di instaurarvi una nuova stabile convivenza. È fatto salvo il diritto di visita.
A tal riguardo, all'udienza del 03/04/2025 le parti unitamente al loro difensore hanno chiarito che “il divieto per la sig.ra di far pernottare presso la casa Parte_2
familiare il nuovo compagno e di instaurarvi una nuova stabile convivenza varrà solo fino a quando le rimarrà assegnata la stessa casa familiare per abitarla con i figli.”
Parte economica
9) I genitori si impegnano a provvedere al mantenimento per vitto e alloggio dei figli in misura paritaria e ciascuno provvederà direttamente al loro sostentamento per i momenti di affidamento (tra le spese ricomprese nel sostentamento a carico di ciascuno dei genitori per settimana di competenza, sono ricomprese le spese per farmaci da banco e per curare malanni ordinari/stagionali, spese trasporto urbano giornaliere).
Tuttavia, stante il minor reddito della madre, viene pattuito che il padre provveda a versare in favore dei figli, sebbene da erogarsi con anticipazione su un conto intestato alla madre, la somma di € 800,00 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio) al fine di contribuire alle spese della casa familiare e di tutte le spese ordinarie dei figli eccedenti il vitto e alloggio [ ad es. vestiario (fino al limite di € 150,00 per capo con esclusione di vestiario tecnico per attività sportive), materiale scolastico di uso ordinario (ad es. materiale di cancelleria, quaderni, ecc., con esclusione dei libri,
pagina 7 di 11 attrezzature tecniche) ] che verranno gestite e sostenute direttamente dalla madre;
somme da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese.
Tuttavia, per il caso in cui ciascun figlio dovesse andare a studiare fuori Pescara con dimora presso la città degli studi, questo maturerà il diritto a ricevere in proprio e direttamente le somme di cui sopra. Da quel momento, dunque, il padre erogherà le somme direttamente ai figli che costituiranno un contributo per le spese. Tutte le spese eccedenti tali somme erogate dal padre saranno da considerarsi spese straordinarie e pertanto divise al 50% tra i genitori. Vi è poi da considerare che, ad oggi, la figlia più grande percepisce dal padre una paghetta mensile di circa Per_2
€ 100,00.
Tale paghetta, dalla sottoscrizione del presente atto, verrà corrisposta al 50% da ciascun genitore e così per l'altro figlio allorquando si deciderà che sia Per_1
opportuno erogargliela.
10) I coniugi si dichiarano, per quanto di propria competenza, entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, pattuiscono che nessun assegno di mantenimento sia dovuto tra essi. In questo senso si precisa che, sebbene il reddito della Sig.ra sia sensibilmente più basso di quello del sig. la stessa Parte_2 Pt_1
non riceverà alcun mantenimento anche in ragione della propria responsabilità nella rottura della coppia.
11) Le spese straordinarie saranno invece divise al 50% tra i coniugi.
Tra esse sono da ricomprendersi le spese mediche e sanitarie, le spese scolastiche e di università, i viaggi dei bambini qualora organizzati dalla scuola o che comunque li vedano come partecipanti senza genitore, le spese di ricarica cellulare, parrucchiere/barbiere, estetista, le spese per i compleanni dei figli, eventuali abbonamenti.
In ogni caso, ciascun coniuge ha l'obbligo di comunicare preventivamente all'altro la previsione della spesa straordinaria da sostenersi, mettendolo nelle condizioni di pagina 8 di 11 poter partecipare alle eventuali decisioni da assumersi, acquisendo comunque il consenso del medesimo prima della assunzione di ogni e qualsivoglia obbligazione di pagamento, salvo quelle relative a prestazioni mediche e sanitarie prescritte.
Si precisa che, essendo il sig. beneficiario di polizza sanitaria che copre anche Pt_1
alcune spese sanitarie e mediche in favore dei figli a carico, gli eventuali ristori che lo stesso dovesse percepire, per spese incluse tra quelle straordinarie, andranno ad abbattere la somma complessiva da dividere poi al 50% tra i coniugi.
Il recupero fiscale delle spese sanitarie e mediche seguirà la seguente regolamentazione: qualora la spesa venga coperta, anche solo in parte, dalla polizza sanitaria del Sig. quest'ultimo avrà diritto al recupero fiscale della spesa;
Pt_1
qualora non vi sia copertura, la spesa sarà fatturata/intestata ai figli e recuperata fiscalmente al 50% da ciascuno dei genitori.
12) I figli saranno fiscalmente a carico di ciascun genitore al 50%.
13) L'assegno unico familiare verrà richiesto e percepito dalla Sig.ra Parte_2
trasferendo il sig. la quota di propria spettanza alla Sig.ra
[...] Pt_1 Parte_2 nell'ambito delle determinazioni economiche di cui al presente accordo.
14) I ricorrenti sin d'ora, se e per quanto necessario, si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo di documenti per i figli minori.
15) Il presente accordo costituisce l'integralità delle pattuizioni intervenute tra le
Parti, così come meramente raccolte dal sottoscritto Avvocato, e definisce tombalmente tutte le pretese, domande, azioni civili e penali, comunque correlabili a diritti disponibili ed ai rapporti personali e familiari delle parti - economici, morali e di ogni altro tipo – che reciprocamente devono intendersi definitivamente transatti con la sottoscrizione del presente accordo, come pure le pretese non ancora azionate relative a vicende fino ad oggi accadute, anche se esse non abbiano trovato menzione nella presente scrittura, devono considerarsi definite e abbandonate e comunque definitivamente rinunciate.
pagina 9 di 11 Le Parti, inoltre, anche al fine di dirimere ogni futura controversia, dichiarano altresì:
(i) di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità ed all'equivalenza o meno delle reciproche concessioni come sopra effettuate;
(ii) che l'oggetto del presente accordo ed il relativo effetto preclusivo si estendono anche all'ipotesi di scoperta di nuovi documenti, fatti, eventi.
Le Parti si danno reciproco atto che ogni singola pattuizione di cui alla presente scrittura è stata frutto di una trattativa individualizzata e di aver ben ponderato ogni singola pattuizione e di rinunciare dunque a modificare il proprio convincimento e consenso all'omologazione della separazione alle condizioni prese ed alla futura pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
Inoltre, stante lo sforzo profuso per l'accordo, che ha spinto le parti a reciproche concessioni e rinunce, e le ripercussioni che avrebbe un procedimento giudiziale sulla serenità delle parti e dei figli, le parti pattuiscono che, qualora in qualsiasi modo una parte dovesse far valere (ammesso che sia ritenuto possibile) la revoca del proprio consenso alle predette condizioni - per quanto riferibile a diritti disponibili - anche per il successivo procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sarà facoltà dell'altra di richiedere a titolo risarcitorio e di clausola penale la somma di € 25.0000,00.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03/04/2025);
pagina 10 di 11 Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 28/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5/2025 v.g., promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. CATAPANO CRISTIAN
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/01/2025, e Parte_1 Parte_2
esponevano che in data 05/12/2009 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
All'udienza del 03/04/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03/04/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 11 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Pt_1 Parte_2
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Al riguardo si precisa che il sig. abbandonerà la casa familiare in data 05.01.2025, Parte_1
ed andrà ad abitare presso la nuova casa in Pescara Via Elettra n. 108, qualora pronta, o temporaneamente presso la mansarda sita sopra l'abitazione dei propri genitori, di proprietà del padre, sita in Pescara alla via G. Mezzanotte n. 84.
2) L'abitazione coniugale, sita in Pescara alla Via Fornace Bizzarri n. 8, di proprietà esclusiva del sig. rimane in uso esclusivo alla moglie Sig.ra Parte_1
con tutti i suoi arredi, solo fino al momento in cui i figli non si Parte_2
saranno emancipati e dunque solo nell'esclusivo interesse di tutela del diritto dei figli di abitare quella che è sempre stata la casa familiare.
Dal momento di emancipazione dei figli, la madre dovrà liberare l'immobile da persone e cose, avendo perso il diritto d'uso/abitazione.
Avendone l'uso esclusivo, la Sig.ra dovrà provvedere al pagamento di Parte_2
qualsiasi onere e spesa in qualsiasi modo riconducibile all'immobile in questione
(anche ad es. ritinteggiatura, utenze, condominio, tasse di rifiuti, acquisto nuovi mobili o elettrodomestici o riparazione di quelli esistenti, ecc.), fatte salve le spese straordinarie riferibili a tutti gli interventi che consentono al bene immobile di conservare la sua destinazione d'uso (ad es. le spese condominiali di manutenzione straordinaria o la manutenzione straordinaria della caldaia).
Si precisa che le spese condominiali ad oggi maturate a debito verranno saldate dal
Sig. Pt_1
pagina 3 di 11 Diversamente il garage, pure di proprietà del sig. e pertinenziale alla suddetta Pt_1
abitazione di Via Fornace Bizzarri, verrà mantenuto in utilizzo paritario ad entrambi i coniugi, con esclusivo uso deposito. All'uopo si precisa che il sig. potrà Pt_1
utilizzare il suddetto garage solo per il tempo strettamente necessario al fine del deposito o apprensione di beni, senza possibilità di sostare o rimanere nei pressi.
3) I coniugi avranno il reciproco obbligo di comunicarsi ogni eventuale successivo cambiamento di residenza o domicilio.
4) I figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento paritario alternato, come da disciplina che segue al punto 6.
La residenza anagrafica degli stessi, tuttavia, verrà mantenuta presso la casa familiare, sita in Pescara alla Via Fornace Bizzarri n. 8, insieme alla madre.
5) L'esercizio della potestà sui figli spetterà, come per legge, ad entrambi i genitori, i quali, per le questioni di ordinaria importanza, potranno esercitarla separatamente, cosicché ciascuno potrà prendere decisioni riguardanti i figli quando questi si trovino presso di lui.
Le scelte di straordinaria importanza e tutte le decisioni riguardanti l'istruzione e la scuola, la religione, i percorsi formativi, educativi, artistici e musicali, la scelta dei medici e delle cure mediche, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni dei figli.
Piano genitoriale
6) La distribuzione del tempo che i genitori passeranno con i figli minori seguirà la seguente regolamentazione, che verrà intrapresa a far data dal 05.01.2025
(allorquando il Sig. lascerà la casa familiare): Pt_1
A) Distribuzione ordinaria:
pagina 4 di 11 - al fine di evitare lo stress di spostamenti continui e pernottamenti altalenanti, i coniugi, nel miglior interesse per i propri figli, stabiliscono che la frequentazione con loro avverrà a settimane alternate.
Prima settimana in favore del padre.
Materialmente la transizione avverrà la domenica sera entro le ore 18.
- Durante la settimana di pertinenza di uno dei genitori, sarà facoltà dell'altro genitore, solo se concordata, quella di vedere i figli. È fatta pure salva la possibilità per i genitori, solo se d'accordo, di scambiare occasionalmente i giorni/settimane di frequentazione sopra fissati così come la possibilità di accompagnare/riprendere i figli a scuola.
B) Vacanze: Una volta l'anno per ogni coniuge è prevista la possibilità di tenere con sé i figli per due settimane in esclusiva, da domenica alle ore 18 a domenica sempre alle 18. È previsto l'obbligo in tal caso di comunicare preventivamente all'altro genitore l'eventuale località del soggiorno, nonché di rendersi reperibile a mezzo di telefono cellulare o di altre utenze telefoniche, ove i figli possano sempre essere raggiunti.
I voli intercontinentali saranno consentiti solo dopo il compimento, da parte del più piccolo , di anni 13. Per la figlia la possibilità varrà pure dal Per_1 Per_2
compimento, da parte di , della suddetta età. Per_1
È prevista la possibilità di veto per l'altro genitore verso località oggettivamente pericolose, in quanto connotate da guerre, sommosse, pandemie/epidemie, e similari.
Si precisa che dopo le due settimane consecutive, la settimana successiva sarà dell'altro genitore per ripristinare l'alternanza.
È dovuto, per l'esercizio delle 2 settimane consecutive, un preavviso all'altro genitore di almeno 1 mese.
C) Feste comandate, seguiranno il seguente schema:
pagina 5 di 11 31 DICEMBRE + 1° GENNAIO Giornate accorpate, con prelievo alle
11.00 del 31 e restituzione alle 18.00 del
1°
EPIFANIA 11.00 – 18.00
11.00 – 18.00 Per_3
11.00 – 20.00 Per_4
IMMACOLATA 8 DICEMBRE 11.00 – 18.00
DI prelievo alle 11.00 del 24 e restituzione Per_5 Pt_3
alle 12.00 del 25
NATALE + Giornate accorpate, con prelievo alle CP_1
12.00 del 25 e restituzione alle 18.00 del
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La regola sarà quella dell'alternanza con prima festività in favore del padre.
D) Compleanno dei figli: la regola rimane quella dell'alternanza sia per anno che per singolo figlio (ad es. 1 anno festeggia con la mamma e col Per_2 Per_1 padre, l'anno dopo viceversa, e così via), indipendentemente dalla settimana di spettanza.
E) Compleanno dei genitori: in queste date i genitori, ciascuno per la giornata di ricorrenza del proprio compleanno, potranno avere l'esclusivo diritto, insindacabile, di passare l'intera giornata con i bambini. Non sono previste compensazioni in settimana in ragione della compensazione nell'anno.
7) È impegno ed obbligo di ciascuno dei genitori quello di compulsare i figli alla frequentazione dell'altro e dei nonni/zii.
8) I coniugi avranno facoltà di introdurre nuove figure sentimentali alla presenza dei bambini solo ed esclusivamente se da questi accettato.
pagina 6 di 11 Tuttavia, a tutela dei figli e nel rispetto dei limiti di utilizzo dell'immobile di proprietà esclusiva del marito (che viene lasciato in uso esclusivo alla moglie, benché l'affidamento dei figli sia paritario, proprio per consentire ai figli di vivere con la madre presso la casa familiare nei periodi di sua competenza), non sarà consentito alla Sig.ra di far pernottare il proprio nuovo compagno presso la Parte_2
casa familiare e di instaurarvi una nuova stabile convivenza. È fatto salvo il diritto di visita.
A tal riguardo, all'udienza del 03/04/2025 le parti unitamente al loro difensore hanno chiarito che “il divieto per la sig.ra di far pernottare presso la casa Parte_2
familiare il nuovo compagno e di instaurarvi una nuova stabile convivenza varrà solo fino a quando le rimarrà assegnata la stessa casa familiare per abitarla con i figli.”
Parte economica
9) I genitori si impegnano a provvedere al mantenimento per vitto e alloggio dei figli in misura paritaria e ciascuno provvederà direttamente al loro sostentamento per i momenti di affidamento (tra le spese ricomprese nel sostentamento a carico di ciascuno dei genitori per settimana di competenza, sono ricomprese le spese per farmaci da banco e per curare malanni ordinari/stagionali, spese trasporto urbano giornaliere).
Tuttavia, stante il minor reddito della madre, viene pattuito che il padre provveda a versare in favore dei figli, sebbene da erogarsi con anticipazione su un conto intestato alla madre, la somma di € 800,00 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio) al fine di contribuire alle spese della casa familiare e di tutte le spese ordinarie dei figli eccedenti il vitto e alloggio [ ad es. vestiario (fino al limite di € 150,00 per capo con esclusione di vestiario tecnico per attività sportive), materiale scolastico di uso ordinario (ad es. materiale di cancelleria, quaderni, ecc., con esclusione dei libri,
pagina 7 di 11 attrezzature tecniche) ] che verranno gestite e sostenute direttamente dalla madre;
somme da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese.
Tuttavia, per il caso in cui ciascun figlio dovesse andare a studiare fuori Pescara con dimora presso la città degli studi, questo maturerà il diritto a ricevere in proprio e direttamente le somme di cui sopra. Da quel momento, dunque, il padre erogherà le somme direttamente ai figli che costituiranno un contributo per le spese. Tutte le spese eccedenti tali somme erogate dal padre saranno da considerarsi spese straordinarie e pertanto divise al 50% tra i genitori. Vi è poi da considerare che, ad oggi, la figlia più grande percepisce dal padre una paghetta mensile di circa Per_2
€ 100,00.
Tale paghetta, dalla sottoscrizione del presente atto, verrà corrisposta al 50% da ciascun genitore e così per l'altro figlio allorquando si deciderà che sia Per_1
opportuno erogargliela.
10) I coniugi si dichiarano, per quanto di propria competenza, entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, pattuiscono che nessun assegno di mantenimento sia dovuto tra essi. In questo senso si precisa che, sebbene il reddito della Sig.ra sia sensibilmente più basso di quello del sig. la stessa Parte_2 Pt_1
non riceverà alcun mantenimento anche in ragione della propria responsabilità nella rottura della coppia.
11) Le spese straordinarie saranno invece divise al 50% tra i coniugi.
Tra esse sono da ricomprendersi le spese mediche e sanitarie, le spese scolastiche e di università, i viaggi dei bambini qualora organizzati dalla scuola o che comunque li vedano come partecipanti senza genitore, le spese di ricarica cellulare, parrucchiere/barbiere, estetista, le spese per i compleanni dei figli, eventuali abbonamenti.
In ogni caso, ciascun coniuge ha l'obbligo di comunicare preventivamente all'altro la previsione della spesa straordinaria da sostenersi, mettendolo nelle condizioni di pagina 8 di 11 poter partecipare alle eventuali decisioni da assumersi, acquisendo comunque il consenso del medesimo prima della assunzione di ogni e qualsivoglia obbligazione di pagamento, salvo quelle relative a prestazioni mediche e sanitarie prescritte.
Si precisa che, essendo il sig. beneficiario di polizza sanitaria che copre anche Pt_1
alcune spese sanitarie e mediche in favore dei figli a carico, gli eventuali ristori che lo stesso dovesse percepire, per spese incluse tra quelle straordinarie, andranno ad abbattere la somma complessiva da dividere poi al 50% tra i coniugi.
Il recupero fiscale delle spese sanitarie e mediche seguirà la seguente regolamentazione: qualora la spesa venga coperta, anche solo in parte, dalla polizza sanitaria del Sig. quest'ultimo avrà diritto al recupero fiscale della spesa;
Pt_1
qualora non vi sia copertura, la spesa sarà fatturata/intestata ai figli e recuperata fiscalmente al 50% da ciascuno dei genitori.
12) I figli saranno fiscalmente a carico di ciascun genitore al 50%.
13) L'assegno unico familiare verrà richiesto e percepito dalla Sig.ra Parte_2
trasferendo il sig. la quota di propria spettanza alla Sig.ra
[...] Pt_1 Parte_2 nell'ambito delle determinazioni economiche di cui al presente accordo.
14) I ricorrenti sin d'ora, se e per quanto necessario, si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo di documenti per i figli minori.
15) Il presente accordo costituisce l'integralità delle pattuizioni intervenute tra le
Parti, così come meramente raccolte dal sottoscritto Avvocato, e definisce tombalmente tutte le pretese, domande, azioni civili e penali, comunque correlabili a diritti disponibili ed ai rapporti personali e familiari delle parti - economici, morali e di ogni altro tipo – che reciprocamente devono intendersi definitivamente transatti con la sottoscrizione del presente accordo, come pure le pretese non ancora azionate relative a vicende fino ad oggi accadute, anche se esse non abbiano trovato menzione nella presente scrittura, devono considerarsi definite e abbandonate e comunque definitivamente rinunciate.
pagina 9 di 11 Le Parti, inoltre, anche al fine di dirimere ogni futura controversia, dichiarano altresì:
(i) di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità ed all'equivalenza o meno delle reciproche concessioni come sopra effettuate;
(ii) che l'oggetto del presente accordo ed il relativo effetto preclusivo si estendono anche all'ipotesi di scoperta di nuovi documenti, fatti, eventi.
Le Parti si danno reciproco atto che ogni singola pattuizione di cui alla presente scrittura è stata frutto di una trattativa individualizzata e di aver ben ponderato ogni singola pattuizione e di rinunciare dunque a modificare il proprio convincimento e consenso all'omologazione della separazione alle condizioni prese ed alla futura pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
Inoltre, stante lo sforzo profuso per l'accordo, che ha spinto le parti a reciproche concessioni e rinunce, e le ripercussioni che avrebbe un procedimento giudiziale sulla serenità delle parti e dei figli, le parti pattuiscono che, qualora in qualsiasi modo una parte dovesse far valere (ammesso che sia ritenuto possibile) la revoca del proprio consenso alle predette condizioni - per quanto riferibile a diritti disponibili - anche per il successivo procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sarà facoltà dell'altra di richiedere a titolo risarcitorio e di clausola penale la somma di € 25.0000,00.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03/04/2025);
pagina 10 di 11 Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 28/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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