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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 230/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
TOMASICCHIO ANGELA, Presidente e Relatore
MAZZARACO EUSTACHIO, Giudice
VOLPE ROSSELLA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2727/2013 depositato il 18/06/2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - Indirizzo_1
Dott. Difensore_2 - Indirizzo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010306169 IRPEF-ALTRO
- sul ricorso n. 2728/2013 depositato il 18/06/2013
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - Via Lucarelli 62p 70100 Bari BA
Dott. Difensore_2 - Via Lucarelli 62p 70100 Bari BA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010306170 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 21-5-2013 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento n. TVF010306170/2012 relativo all'anno d'imposta 2008.
Specificava il ricorrente che l'atto impugnato era stato emesso a seguito di una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza di Bari, ai fini Iva, Imposte dirette ed Irap scaturita da un piano denominato “
Denominazione_1” a seguito del quale la G.d.F. aveva individuato fenomeni di omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito conseguenti ad attività di commercio elettronico effettuate dal portale Identificativo_1.
Il ricorrente impugnava per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 41 bis DPR n. 600/73 e 2697 c.c.
2) difetto di motivazione dell'avviso di accertamento;
3) errata determinazione del reddito d'impresa;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 55,51,1,7,8,13,18,18,20.
Ancora in fatto parte ricorrente sosteneva di essere stato vittima di un “furto di identità” con la conseguenza che le violazioni contestate non potevano essere addebitate alla sua persona. Si costituiva l'Agenzia chiedendo essa stessa la sospensione del processo tributario in attesa della conclusione del processo penale, previa la riunione del procedimento 2728/12 al 2727/12.
Il processo veniva sospeso in attesa della definizione del procedimento penale.
All'odierna udienza il collegio dispone la riunione e decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere annullato il provvedimento impugnato.
Invero, il giudice delle indagini preliminari di Padova accertava che Ricorrente_1 non aveva posto in essere atti di disposizione patrimoniale fino al 2008 e che in sua sostituzione avevano operato gli indagati, coniugi, Nominativo_3 e Nominativo_4 a seguito dell'indebito utilizzo della carta d'identità per le operazioni di vendita risalenti al 2007, ultima querela 9-11-2007.
La questione penale era stata chiusa con un decreto di archiviazione nei confronti degli indagati per intervenuta prescrizione.
Detto provvedimento dimostra quanto sostenuto da sempre dal Ricorrente_1 in ordine alla sua estraneità ai fatti.
In ordine al corretto comportamento processuale dell'Agenzia che anche all'odierna udienza nulla ha eccepito, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di Bari di primo grado accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
TOMASICCHIO ANGELA, Presidente e Relatore
MAZZARACO EUSTACHIO, Giudice
VOLPE ROSSELLA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2727/2013 depositato il 18/06/2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - Indirizzo_1
Dott. Difensore_2 - Indirizzo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010306169 IRPEF-ALTRO
- sul ricorso n. 2728/2013 depositato il 18/06/2013
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - Via Lucarelli 62p 70100 Bari BA
Dott. Difensore_2 - Via Lucarelli 62p 70100 Bari BA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010306170 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 21-5-2013 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento n. TVF010306170/2012 relativo all'anno d'imposta 2008.
Specificava il ricorrente che l'atto impugnato era stato emesso a seguito di una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza di Bari, ai fini Iva, Imposte dirette ed Irap scaturita da un piano denominato “
Denominazione_1” a seguito del quale la G.d.F. aveva individuato fenomeni di omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito conseguenti ad attività di commercio elettronico effettuate dal portale Identificativo_1.
Il ricorrente impugnava per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 41 bis DPR n. 600/73 e 2697 c.c.
2) difetto di motivazione dell'avviso di accertamento;
3) errata determinazione del reddito d'impresa;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 55,51,1,7,8,13,18,18,20.
Ancora in fatto parte ricorrente sosteneva di essere stato vittima di un “furto di identità” con la conseguenza che le violazioni contestate non potevano essere addebitate alla sua persona. Si costituiva l'Agenzia chiedendo essa stessa la sospensione del processo tributario in attesa della conclusione del processo penale, previa la riunione del procedimento 2728/12 al 2727/12.
Il processo veniva sospeso in attesa della definizione del procedimento penale.
All'odierna udienza il collegio dispone la riunione e decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere annullato il provvedimento impugnato.
Invero, il giudice delle indagini preliminari di Padova accertava che Ricorrente_1 non aveva posto in essere atti di disposizione patrimoniale fino al 2008 e che in sua sostituzione avevano operato gli indagati, coniugi, Nominativo_3 e Nominativo_4 a seguito dell'indebito utilizzo della carta d'identità per le operazioni di vendita risalenti al 2007, ultima querela 9-11-2007.
La questione penale era stata chiusa con un decreto di archiviazione nei confronti degli indagati per intervenuta prescrizione.
Detto provvedimento dimostra quanto sostenuto da sempre dal Ricorrente_1 in ordine alla sua estraneità ai fatti.
In ordine al corretto comportamento processuale dell'Agenzia che anche all'odierna udienza nulla ha eccepito, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di Bari di primo grado accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.