Sentenza 5 giugno 2014
Massime • 1
La falsa attribuzione della qualità di esercente una professione integra il reato di sostituzione di persona atteso che la legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione intellettuale, mentre non è necessario che il fatto tenda all'illegale esercizio della professione o che miri alla mera soddisfazione di una vanità personale, essendo sufficiente che venga coscientemente voluto e sia idoneo a trarre in inganno la fede pubblica. (Fattispecie, nella quale l'imputato si qualificava come collega del medico curante della persona offesa).
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Indice: 1) Che cos'è e qual è la pena del reato di sostituzione di persona? 2) Quando si configura il reato di sostituzione di persona? 3. Qual è l'elemento psicologico del reato? 4. Il concorso di persone nel reato di sostituzione di persona 5. Le cause di giustificazione del reato 6. Il tentativo nel reato di sostituzione di persona 7. I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e qual è la pena del reato di sostituzione di persona? La sostituzione di persona è reato procedibile d'ufficio, e di competenza del tribunale in composizione monocratica. Il delitto di sostituzione di persona è un reato sussidiario che ricorre solo quando la condotta non costituisce altro delitto contro la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2014, n. 30229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30229 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 05/06/2014
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1603
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 52899/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI MA N. IL 03/07/1961;
avverso la sentenza n. 4130/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 07/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BELTRANI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. VELNEGRI Cinzia, difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. rilevate le regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza emessa in data 15 febbraio 2013 dal Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato l'imputato NI MA colpevole di truffa aggravata e sostituzione di persona (fatti commessi in Milano tra il 19 gennaio ed il 15 febbraio 2012), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, che la Corte di appello ha ridotto. Contro tale provvedimento, l'imputato (personalmente) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - erronea applicazione dell'art. 494 c.p., per insussistenza dell'elemento materiale del reato;
2 - erronea applicazione dell'art. 640 c.p., comma 2, n. 2 bis, e art. 61 c.p., n. 5, per insussistenza della ed. minorata difesa delle pp.oo.;
3 - erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p., per la mancata considerazione ai fini della concessione delle attenuanti generiche della confessione e del corretto comportamento processuale;
4 - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo ai profili che precedono.
All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, e va, pertanto, rigettato.
1. Deve premettersi che non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto.
Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. 2^, sentenze n. 3706 del 21. - 27 gennaio 2009, CED Cass. n. 242634, e n. 19696 del 20 - 25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. 4^, sentenza n. 6243 del 7 marzo - 24 maggio 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano.
E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. 4^, sentenza n. 4173 del 22 febbraio -13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993).
Va, in proposito, ribadito il seguente principio di diritto: "nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta).
Ne consegue che, nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito.
1.1. Nel caso in esame, le questioni di diritto evocate nei primi due motivi di ricorso - come si vedrà - sono state decise correttamente dal primo giudice e dal giudice di appello, e le relative doglianze della difesa sono manifestamente infondate.
2. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, condivisibilmente, orientata nel senso dell'inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. 6^, sentenza n. 32227 del 16 luglio 2010, CED Cass. n. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. 6^, sentenza n. 800 del 6 dicembre 2011 - 12 gennaio 2012, Bidognetti ed altri, CED Cass. n. 251528).
Invero, l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), (a norma del quale è onere del ricorrente
"enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta") evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale "È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame" (Sez. 2^, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, CED Cass. n. 254329).
2.1. Per tali ragioni, le reiterate censure alternative ed indifferenziate di totale mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione (oltre ad essere esse stesse contraddittorie, poiché se la motivazione su un punto della sentenza è totalmente mancante non può al tempo stesso essere contraddittoria o manifestamente illogica, e viceversa) risultano prive della necessaria specificità, il che rende in parte qua il ricorso inammissibile.
3. La Corte di appello, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità, in concreto riproponendo più o meno pedissequamente doglianze analoghe a quelle già proposte come motivo di appello, e già non accolte, ha compiutamente indicato (f. 1 e 4) le ragioni poste a fondamento della contestata affermazione di responsabilità.
A tali rilievi il ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se non generiche ed improponibili doglianze fondate su una personale e congetturale rivisitazione dei fatti di causa, e senza documentare eventuali travisamenti nei modi di rito.
4. Ciò premesso, il primo motivo, riguardante la qualificazione giuridica del reato di cui all'art. 494 c.p., è infondato. Questa Corte Suprema (Sez. 2^, sentenza n. 674 del 25 settembre 1986, dep. 22 gennaio 1987, CED Cass. n. 174910; Sez. 5^, sentenza n. 3645 del 21 gennaio 1999, CED Cass. n. 212950) ha già chiarito che la professione va considerata qualità personale cui la legge attribuisce effetti giuridici in quanto individua un soggetto nella collettività sociale.
Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto:
"La falsa attribuzione della qualità di esercente una professione integra il reato di sostituzione di persona atteso che la legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione intellettuale. Non è necessario che il fatto tenda all'illegale esercizio della professione;
ne' importa che miri alla mera soddisfazione di una vanità personale, essendo sufficiente che venga coscientemente voluto e sia idoneo a trarre in inganno la fede pubblica".
A questo principio si è correttamente conformata la Corte di appello, valorizzando, ai fini dell'integrazione del reato de quo, la condotta dell'imputato, che si era falsamente attribuito lo status e/o la qualità di medico (qualificandosi come collega del medico curante delle pp.oo.).
5. Manifestamente infondato è il secondo motivo.
Deve premettersi al riguardo che la condotta ha avuto luogo nella vigenza del nuovo testo dell'art. 61 c.p., n. 5, che - superando precedenti dispute giurisprudenziali - ha attribuito rilevanza, quale circostanza aggravante, anche alla mera età avanzata della p.o.. E questa Corte Suprema (Sez. 2^, sentenza n. 35997 del 23 settembre 2010, CED Cass. n. 248163) ha già chiarito che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, l'età avanzata della vittima del reato, a seguito delle modificazioni legislative introdotte dalla L. n. 94 del 2009, è rilevante nel senso che impone al giudice di verificare, allorché il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità.
A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante de qua l'età avanzata e lo stato di soggezione delle pp.oo. nei confronti del presunto medico.
6. Anche il terzo motivo è infondato.
Questa Corte Suprema ha in più occasioni chiarito che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (così, da ultimo, Sez. 2^, sentenza n. 3609 del 18 gennaio - 1 febbraio 2011, CED Cass. n. 249163). A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello (f. 3 s.), valorizzando, ai fini del diniego, la commissione sistematica dei reati de quibus da parte dell'imputato in un ristretto arco temporale, "in costanza di detenzione domiciliare accordatagli dopo un periodo di restrizione in carcere per fatti analoghi", i plurimi precedenti penali specifici, la gravita oggettiva dei fatti in contestazione e l'assenza di concreti elementi positivi (tal non essendo stata motivatamente considerata la confessione di responsabilità penali già ampiamente dimostrate, ed il comportamento processuale non particolarmente meritevole).
7. Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 5 giugno 2014. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2014