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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
CASAGRANDA FRANCESCO, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 652/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo - Via Cavour, 19 45100 Rovigo RO
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Cavour, 19 45100 Rovigo RO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 126/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROVIGO sez. 2
e pubblicata il 20/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U018500507 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U018500507 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U018500507 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 349/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si richiama alle memorie
Resistente/Appellato: insiste su quanto in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 126/2/2023, depositata il 20 dicembre 2023, la Corte di Giustizia di 1° grado di Rovigo definì il ricorso presentato da Ricorrente_1 contro l'Avviso di accertamento n. T6U018500507/2022, relativo ad IRPEF e addizionali per l'anno 2017.
L'accertamento traeva origine dall'avviso emesso nei confronti di Società_1 S.r.l.s. unipersonale per il medesimo periodo, divenuto definitivo per mancata impugnazione, con rideterminazione del reddito d'impresa e recuperi per: maggiori ricavi per € 276.627, costi duplicati per € 4.600, quota di compenso non corrisposto all'amministratore per € 5.833,97 e, quindi, per un recupero complessivo € 287.060,97.
L'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Rovigo, quindi, attribuì al socio unico Ricorrente_1, ex 1° comma dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), maggiori redditi di capitale per € 166.897,25 (pari al 58,14% di € 287.060,97) e, separatamente, maggiori redditi di lavoro dipendente per € 5.394,35 in relazione a rimborsi chilometrici eccedenti tabelle ACI e, per il periodo 01.07–31.12.2017, rimborsi vietati dalla delibera assembleare.
In data 7 giugno 2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2, ha impugnato la suddetta Sentenza con appello regolarmente notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Rovigo.
L'appellante eccepisce, in sintesi:
- nullità per motivazione apparente;
- violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
- insussistenza dei presupposti della presunzione di distribuzione in società a ristretta base e diritto del socio ad interloquire sull'accertamento societario;
in subordine,
- limitazione del recupero agli utili netti (€ 20.666);
ed ancora in via subordinata,
- illegittimità del recupero dei rimborsi chilometrici;
- riduzione del quantum per la cessazione dei poteri gestori dal 1° luglio 2017.
In data 19 giugno 2024, l'appello è stato iscritto nel Registro Generale degli Appelli al n. 652/2024.
In data 30 agosto 2024, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate depositando controdeduzioni e memorie illustrative richiamando i plurimi indizi posti a base del maggior reddito societario (bilancio 2017, studio di settore, ore di manodopera, business plan del 29 giugno 2017 con ricavi attesi € 700.000) e ribadendo l'operatività della presunzione di distribuzione al socio unico, non vinta da prove contrarie.
L'Ufficio ha, inoltre, richiamato le dichiarazioni rese dal contribuente al curatore fallimentare (“ho seguito l'amministrazione … sino al febbraio 2018”) a conferma del suo coinvolgimento gestionale nell'anno in verifica.
In data 7 ottobre 2025, l'appello è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sentenza impugnata è nulla per violazione dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, dell'art. 132, comma 2, n. 4, del Codice di procedura civile e dell'art. 111, comma 6, della
Costituzione poiché priva di motivazione: la sezione 'Motivi della decisione' riproduce integralmente lo
'Svolgimento del processo', senza alcuna autonoma valutazione delle censure, delle difese e delle risultanze istruttorie, né l'enunciazione delle ragioni giuridiche poste a fondamento del decisum.
Ne consegue l'impossibilità di ricostruire l'iter logico - giuridico della decisione e, dunque, la sua nullità.
Dichiarata la nullità della Sentenza, la Corte procede all'esame del merito della controversia, ai sensi dell'art. 59, comma 2, D.Lgs. 546/1992.”
1. Sul vizio di motivazione dell'atto e sul contraddittorio endoprocedimentale
L'avviso impugnato espone la genesi e il calcolo dei maggiori redditi (capitale e lavoro dipendente), rinviando agli elementi istruttori del procedimento societario e quantificando la quota imputata al socio unico (58,14%).
Tale assetto motivazionale consente al destinatario di comprendere la pretesa e di difendersi (come in effetti avvenuto, anche in sede di adesione).
Quanto al contraddittorio preventivo, nel caso concreto l'appellante ha comunque articolato compiutamente le proprie difese in sede amministrativa e contenziosa, sicché non emerge concreto pregiudizio difensivo idoneo a travolgere l'atto.
2. Sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili
È principio consolidato che, nelle società a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili accertati in capo alla società si presumono attribuiti ai soci, salva prova contraria circa l'accantonamento o il reinvestimento ovvero l'estraneità gestoria del socio.
Nel caso di specie:
- la ristrettezza (anzi unicità) della compagine sociale nel 2017 è pacifica;
- gli indici della maggiore capacità contributiva societaria sono molteplici (bilancio 2017, manodopera registrata ben superiore al fatturato riflesso, business plan con ricavi 2017 pari a € 700.000);
- le dichiarazioni rese dal Ricorrente_1 al curatore attestano un ruolo gestionale protrattosi sino a febbraio 2018, incompatibile con l'allegata estraneità.
A fronte di ciò, la prova contraria offerta dall'appellante (e-mail del 12.03.2018, dichiarazione sostitutiva del nuovo socio / amministratore Nominativo_3 e deduzioni sulla perdita d'esercizio) non ha spessore oggettivo idoneo a superare la presunzione: si tratta di atti unilaterali o precostituiti e, comunque, non dimostrano né
l'accantonamento né il reinvestimento dei maggiori ricavi. Neppure può accogliersi la tesi, proposta in subordine, di limitare l'imputazione al socio ai soli “utili netti”
(€ 20.666) in luogo dei maggiori ricavi.
La stessa Agenzia ha correttamente rilevato che la presunzione attiene alla ricchezza extracontabile generata e distribuita, non già al risultato civilistico dichiarato, e che la mera esistenza di perdite non è sufficiente a vincerla.
Parimenti infondata è la domanda di abbattimento “pro - quota temporis” (da luglio a dicembre 2017) correlata alla cessazione dei poteri di amministratore. Oltre alla permanenza della qualità di socio unico per l'intero
2017, le citate dichiarazioni al curatore smentiscono l'asserita estraneità gestionale nella seconda metà dell'anno.
Conclusivamente, il recupero di € 166.897,25 quale reddito di capitale imputato al socio unico risulta legittimo.
3. Sui rimborsi chilometrici (€ 5.394,35)
L'Ufficio ha recuperato a tassazione i rimborsi corrisposti nel III e IV trimestre 2017 sia perché eccedenti le tabelle ACI (0,65€/km vs 0,45€/km nel calcolo utilizzato in accertamento), sia perché vietati dalla delibera assembleare del 1° luglio 2017 che escludeva “al consigliere Ricorrente_1 qualsivoglia rimborso per l'attività”.
Le difese dell'appellante (vetustà e maggiore potenza del veicolo, “autorizzazione per fatti concludenti”, natura extra-consiliare delle missioni) non superano la pregnanza della delibera formale e del quadro documentale.
Invero, l'Agenzia ha fatto puntuale leva sulla assenza di autorizzazione ex art. 95, c. 3, TUIR e sulla inidoneità della tesi “per fatti concludenti” a fronte di un espresso divieto assembleare.
L'importo recuperato (€ 5.394,35) è dunque confermato.
4. Sulla producibilità dei documenti in appello
La produzione, da parte dell'Ufficio, dell'estratto dell'integrazione alla relazione ex art. 33 della Legge
Fallimentare contenente le dichiarazioni del contribuente è ammissibile ai sensi dell'art. 58 Decreto
Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (testo applicabile “ratione temporis”), che salva la facoltà di produrre nuovi documenti in grado d'appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto – sez. I – dichiara la nullità della Sentenza n. 126/2023 del 20 novembre 2023 (depositata il 20 dicembre 2023) in quanto sostanzialmente priva della motivazione.
Definitivamente decidendo sul merito della controversia:
- rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1;
- conferma integralmente la sentenza n. 126/2/2023 della CGT di primo grado di Rovigo e l'Avviso di accertamento n. T6U018500507/2022 per l'anno 2017;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, che si liquidano in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Venezia, il 7 ottobre 2025. Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
EL IS
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
CASAGRANDA FRANCESCO, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 652/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo - Via Cavour, 19 45100 Rovigo RO
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Cavour, 19 45100 Rovigo RO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 126/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROVIGO sez. 2
e pubblicata il 20/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U018500507 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U018500507 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U018500507 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 349/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si richiama alle memorie
Resistente/Appellato: insiste su quanto in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 126/2/2023, depositata il 20 dicembre 2023, la Corte di Giustizia di 1° grado di Rovigo definì il ricorso presentato da Ricorrente_1 contro l'Avviso di accertamento n. T6U018500507/2022, relativo ad IRPEF e addizionali per l'anno 2017.
L'accertamento traeva origine dall'avviso emesso nei confronti di Società_1 S.r.l.s. unipersonale per il medesimo periodo, divenuto definitivo per mancata impugnazione, con rideterminazione del reddito d'impresa e recuperi per: maggiori ricavi per € 276.627, costi duplicati per € 4.600, quota di compenso non corrisposto all'amministratore per € 5.833,97 e, quindi, per un recupero complessivo € 287.060,97.
L'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Rovigo, quindi, attribuì al socio unico Ricorrente_1, ex 1° comma dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), maggiori redditi di capitale per € 166.897,25 (pari al 58,14% di € 287.060,97) e, separatamente, maggiori redditi di lavoro dipendente per € 5.394,35 in relazione a rimborsi chilometrici eccedenti tabelle ACI e, per il periodo 01.07–31.12.2017, rimborsi vietati dalla delibera assembleare.
In data 7 giugno 2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2, ha impugnato la suddetta Sentenza con appello regolarmente notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Rovigo.
L'appellante eccepisce, in sintesi:
- nullità per motivazione apparente;
- violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
- insussistenza dei presupposti della presunzione di distribuzione in società a ristretta base e diritto del socio ad interloquire sull'accertamento societario;
in subordine,
- limitazione del recupero agli utili netti (€ 20.666);
ed ancora in via subordinata,
- illegittimità del recupero dei rimborsi chilometrici;
- riduzione del quantum per la cessazione dei poteri gestori dal 1° luglio 2017.
In data 19 giugno 2024, l'appello è stato iscritto nel Registro Generale degli Appelli al n. 652/2024.
In data 30 agosto 2024, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate depositando controdeduzioni e memorie illustrative richiamando i plurimi indizi posti a base del maggior reddito societario (bilancio 2017, studio di settore, ore di manodopera, business plan del 29 giugno 2017 con ricavi attesi € 700.000) e ribadendo l'operatività della presunzione di distribuzione al socio unico, non vinta da prove contrarie.
L'Ufficio ha, inoltre, richiamato le dichiarazioni rese dal contribuente al curatore fallimentare (“ho seguito l'amministrazione … sino al febbraio 2018”) a conferma del suo coinvolgimento gestionale nell'anno in verifica.
In data 7 ottobre 2025, l'appello è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sentenza impugnata è nulla per violazione dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, dell'art. 132, comma 2, n. 4, del Codice di procedura civile e dell'art. 111, comma 6, della
Costituzione poiché priva di motivazione: la sezione 'Motivi della decisione' riproduce integralmente lo
'Svolgimento del processo', senza alcuna autonoma valutazione delle censure, delle difese e delle risultanze istruttorie, né l'enunciazione delle ragioni giuridiche poste a fondamento del decisum.
Ne consegue l'impossibilità di ricostruire l'iter logico - giuridico della decisione e, dunque, la sua nullità.
Dichiarata la nullità della Sentenza, la Corte procede all'esame del merito della controversia, ai sensi dell'art. 59, comma 2, D.Lgs. 546/1992.”
1. Sul vizio di motivazione dell'atto e sul contraddittorio endoprocedimentale
L'avviso impugnato espone la genesi e il calcolo dei maggiori redditi (capitale e lavoro dipendente), rinviando agli elementi istruttori del procedimento societario e quantificando la quota imputata al socio unico (58,14%).
Tale assetto motivazionale consente al destinatario di comprendere la pretesa e di difendersi (come in effetti avvenuto, anche in sede di adesione).
Quanto al contraddittorio preventivo, nel caso concreto l'appellante ha comunque articolato compiutamente le proprie difese in sede amministrativa e contenziosa, sicché non emerge concreto pregiudizio difensivo idoneo a travolgere l'atto.
2. Sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili
È principio consolidato che, nelle società a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili accertati in capo alla società si presumono attribuiti ai soci, salva prova contraria circa l'accantonamento o il reinvestimento ovvero l'estraneità gestoria del socio.
Nel caso di specie:
- la ristrettezza (anzi unicità) della compagine sociale nel 2017 è pacifica;
- gli indici della maggiore capacità contributiva societaria sono molteplici (bilancio 2017, manodopera registrata ben superiore al fatturato riflesso, business plan con ricavi 2017 pari a € 700.000);
- le dichiarazioni rese dal Ricorrente_1 al curatore attestano un ruolo gestionale protrattosi sino a febbraio 2018, incompatibile con l'allegata estraneità.
A fronte di ciò, la prova contraria offerta dall'appellante (e-mail del 12.03.2018, dichiarazione sostitutiva del nuovo socio / amministratore Nominativo_3 e deduzioni sulla perdita d'esercizio) non ha spessore oggettivo idoneo a superare la presunzione: si tratta di atti unilaterali o precostituiti e, comunque, non dimostrano né
l'accantonamento né il reinvestimento dei maggiori ricavi. Neppure può accogliersi la tesi, proposta in subordine, di limitare l'imputazione al socio ai soli “utili netti”
(€ 20.666) in luogo dei maggiori ricavi.
La stessa Agenzia ha correttamente rilevato che la presunzione attiene alla ricchezza extracontabile generata e distribuita, non già al risultato civilistico dichiarato, e che la mera esistenza di perdite non è sufficiente a vincerla.
Parimenti infondata è la domanda di abbattimento “pro - quota temporis” (da luglio a dicembre 2017) correlata alla cessazione dei poteri di amministratore. Oltre alla permanenza della qualità di socio unico per l'intero
2017, le citate dichiarazioni al curatore smentiscono l'asserita estraneità gestionale nella seconda metà dell'anno.
Conclusivamente, il recupero di € 166.897,25 quale reddito di capitale imputato al socio unico risulta legittimo.
3. Sui rimborsi chilometrici (€ 5.394,35)
L'Ufficio ha recuperato a tassazione i rimborsi corrisposti nel III e IV trimestre 2017 sia perché eccedenti le tabelle ACI (0,65€/km vs 0,45€/km nel calcolo utilizzato in accertamento), sia perché vietati dalla delibera assembleare del 1° luglio 2017 che escludeva “al consigliere Ricorrente_1 qualsivoglia rimborso per l'attività”.
Le difese dell'appellante (vetustà e maggiore potenza del veicolo, “autorizzazione per fatti concludenti”, natura extra-consiliare delle missioni) non superano la pregnanza della delibera formale e del quadro documentale.
Invero, l'Agenzia ha fatto puntuale leva sulla assenza di autorizzazione ex art. 95, c. 3, TUIR e sulla inidoneità della tesi “per fatti concludenti” a fronte di un espresso divieto assembleare.
L'importo recuperato (€ 5.394,35) è dunque confermato.
4. Sulla producibilità dei documenti in appello
La produzione, da parte dell'Ufficio, dell'estratto dell'integrazione alla relazione ex art. 33 della Legge
Fallimentare contenente le dichiarazioni del contribuente è ammissibile ai sensi dell'art. 58 Decreto
Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (testo applicabile “ratione temporis”), che salva la facoltà di produrre nuovi documenti in grado d'appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto – sez. I – dichiara la nullità della Sentenza n. 126/2023 del 20 novembre 2023 (depositata il 20 dicembre 2023) in quanto sostanzialmente priva della motivazione.
Definitivamente decidendo sul merito della controversia:
- rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1;
- conferma integralmente la sentenza n. 126/2/2023 della CGT di primo grado di Rovigo e l'Avviso di accertamento n. T6U018500507/2022 per l'anno 2017;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, che si liquidano in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Venezia, il 7 ottobre 2025. Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
EL IS