Sentenza 21 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/10/2003, n. 15752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15752 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
} 1 57 52/03 Aula "B" RE PUBBL ICA I TALIANA OGGETTO: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CAS SAZIONE LA CORTE SUPREMA D I Lavoro R.G. n. 5171/02 SEZIONE LAVORO Cron.32075 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore Senese Presidente - Rep. Consigliere Rel.- Ud. 14.03.2003 "T Giovanni Prestipino " Raffaele Foglia " " Maura La Terza ז " Giovanni Amoroso "T ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S.p.a. POSTE ITALIANE, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via Plinio n. 21, presso lo studio del Prof. Avv. Luigi Fiorillo, che unitamente al Prof. Avv. Roberto Pessi la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso per cassazione. - Ricorrente
contro
EL RE, elett.te dom.to in Roma, Via Piemonte n. 39/a, presso lo studio dell'Avv. Edmondo Tomaselli, che lo rappresenta e difende in forza di procura 1569 speciale a margine del controricorso. Controricorrente per l'annullamento della sentenza della Corte di R.
2.G.N. 706/00 appello di Roma n. 43 del 7.2.2001. Udita nella pubblica udienza del 14.3.2003 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo ELCon ricorso del 13 maggio 1998 RE conveniva davanti al Pretore del lavoro di Roma la s.p.a. Poste Italiane, della quale era dipendente in qualità di portalettere, e impugnava il licenziamento per giustificato motivo soggettivo che gli era stato intimato con lettera del 15 dicembre 1997 essendogli - comportamento stato contestato di avere tenuto un degli utenti, dei diretti scorretto nei confronti superiori e dei colleghi deducendone l'illegittimità - e chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro con tutte le conseguenze previste dalla legge. Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di 2 2 cui chiedeva il rigetto, deducendo che il lavoratore aveva posto in essere la condotta che gli era stata addebitata. Con sentenza del 21 gennaio 1999 il Pretore accoglieva il ricorso e condannava la società convenuta а reintegrare il EL nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno. Questa decisione, impugnata dalla società Poste Italiane, veniva confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 7 febbraio 2001. La Corte d'appello osservava che la società datrice di lavoro, sulla quale incombeva il relativo onere, non aveva dimostrato l'esistenza dei fatti e da questi contestati anche in addebitati al EL sede di libero interrogatorio, non potendo trarsi elementi di prova dall'indagine ispettiva condotta dai funzionari della società, sia perché le dichiarazioni, scritte e orali, raccolte dagli ispettori, non erano state confermate davanti al giudice nel contraddittorio dell'altra parte, sia perché i suddetti ispettori non rivestivano la qualità di pubblici ufficiali. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Poste Italiane in base ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso il EL. 3 Motivi della decisione l'unico motivo dell'impugnazione la società Con ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., 5 1. 15 luglio 1966 n. 604 e il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e sostiene, in primo luogo, che le dichiarazioni rilasciate agli ispettori non erano state contestate dal EL, il quale aveva ammessO la serie interminabile di mancanze", in " secondo luogo, che i documenti provenienti da terzi (SIG!) estranei al giudizio "sono pienamente inidonei a costituire l'unica fonte di convincimento per il giudice di merito" e, infine, che la Corte di appello avrebbe dovuto trarre elementi di prova non tanto dalla prova testimoniale, quanto dalla relazione ispettiva, la quale proveniva da soggetti aventi la qualifica di pubblici ufficiali fino all'epoca della privatizzazione dell'ente postale. Il ricorso è privo di fondamento. Quanto alla prima censura, basta obiettare che la società ricorrente non indica quando e con quale atto il EL avrebbe omesso di contestare gli addebiti raccolti dagli ispettori e, risultanti dai documenti 4 contenuto nella sentenza inoltre, trascura l'assunto lavoratore, sia nell'atto impugnata, secondo cui il sia in sede di libero introduttivo del giudizio, commesso i fatti interrogatorio, aveva negato di aver esposti dalla controparte. La censura, per conseguenza, deve ritenersi essendo del tutto generica, inammissibile. censura, è la stessa Riguardo alla seconda conformità, invero, ai ricorrente che afferma, in giurisprudenza, che i principi enunciati dalla documenti provenienti da terzi sono inidonei a costituire prova piena a favore della parte che intende avvalersene, sicché, essendo la doglianza contraria in quanto riferita, in alla difesa svolta dalla parte - mancanza di qualsiasi altra precisazione, al verbale ispettivo della stessa deve essere rilevata la carenza di interesse. Quanto alla terza censura, infine, è sufficiente rilevare, per un verso, che gli ispettori postali, per stessa ammissiome fatta nel ricorso per cassazione, non potevano più essere considerati pubblici ufficiali attesa la già avvenuta privatizzazione, all'epoca in cui si sono verificati i fatti per cui è causa, dell'ente datore di lavoro e, per un altro verso, che addirittura nemmeno le dichiarazioni raccolte dai 5 pubblici ufficiali, come bene è stato osservato nella sentenza impugnata, possono rilevare a fini probatori se non sono confermate in giudizio dai soggetti che le hanno rese (v. Cass. 9 luglio 2002 n. 9963). Tenuto conto di questi rilievi, poiché la sentenza impugnata si sottrae a tutte le censure dedotte dalla società ricorrente, il ricorso deve essere rigettato e la stessa ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese e degli onorari di questo giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare al EL le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10,00 oltre ad Euro ' 3.500/00 (tremilacinquecento/00) per onorari. Così deciso in Roma il 14 marzo 2003 Il Presidente: abutin Il Consigliere estensore;
IL CANCELLIERE142A1 Depositato in Cancelleria 21 .2003 ILGANCELLIERE