Sentenza 16 novembre 1999
Massime • 1
Poiché l'art. 47-bis della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario), preordinato alla riabilitazione fisica e psichica di coloro che soffrono di dipendenza da alcool o da sostanze stupefacenti, non richiede l'esistenza di un nesso causale tra tale stato e il reato commesso, è illegittimo il provvedimento che rigetta un'istanza di affidamento in prova presentata da condannato alcooldipendente in considerazione del fatto che il reato per cui era stata conseguita condanna fosse stato commesso con particolare lucidità e freddezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/1999, n. 6264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6264 |
| Data del deposito : | 16 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 16/11/1999
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MABELLINI ANNA " N. 6264
3.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI EMILIO " N. 07822/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) AI AD n. il 24.08.1963
avverso ordinanza del 18.01.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TRENTO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MABELLINI ANNA lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. M. Matera che decide annullamento con rinvio
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con ordinanza 18.1.99 il Tribunale di Sorveglianza di Trento rigettava la richiesta di affidamento in prova ex art. 47 bis ord. pen., proposta da IC DA con riferimento alla sua. alcooldipendenza, rilevando che per la applicazione della misura è necessario un giudizio prognostico favorevole relativo alla idoneità della stessa a rieducare il condannato. Poiché il reato di truffa addebitato al IC era stata commesso con particolare lucidità e freddezza, non individuava alcun nesso tra alcoolismo ed il delitto in questione;
ne' condivideva la tesi difensiva di un nesso indiretto, in quanto l'alcoolismo comportava disoccupazione, poiché l'assenza di attività lavorativa doveva essere piuttosto attribuita allo stile di vita degli AR, gruppo al quale il IC apparteneva, non propensi ad occupazioni stabili.
II- Ricorre il difensore che lamenta violazione dell'art. 47 bis Ord. pen.. Osserva che la norma non richiede alcuna correlazione tra il fatto per il quale è stata riportata condanna e lo stato di alcooldipendenza in relazione al quale è stato iniziato il programma terapeutico. Deduce inoltre vizio di motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto degli elementi favorevoli emergenti dalle relazioni in atti. Si duole inoltre del ragionamento che attribuisce automaticamente agli AR scarsa propensione al lavoro, deducendo da tale presupposto una prognosi sfavorevole.
III- Il ricorso è fondato. L'art. 47 bis Ord. Pen. È
preordinato alla riabilitazione fisica e psicologica di coloro che soffrono di dipendenza da sostanze stupefacenti o da alcool, indipendentemente dal nesso di causalità tra tale stato ed il reato commesso. Un tale nesso non è in alcun modo menzionato dalla norma citata, formulata in modo tale ("Se la pena detentiva....deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi....") da dare rilievo esclusivamente al momento della esecuzione della pena, prescindendo persino della dipendenza dalle sostanze predette al momento del reato, in modo tale da perseguire il recupero psico-fisico della persona che comunque ne abbia la necessità, in relazione al programma già in corso o già stabilito.
Prive di logica appaiono inoltre le argomentazioni ulteriori, relative alla improbabilità di un lavoro ritenuta in base a stereotipi privi di riferimenti alla persona specifica. L'ordinanza impugnata deve essere conseguentemente annullata, con rinvio al giudice che l'ha emessa per nuovo esame da condursi in base ai criteri predetti, valutando ogni elemento concreto a sua disposizione idoneo ad addivenire ad un giudizio espresso in conformità all'art. 47 bis Ord. pen.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Sorveglianza di Trento per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 1999