Sentenza 16 maggio 2002
Massime • 1
È configurabile l'interesse ad impugnare dell'imputato che sia stato assolto a norma dell'art.530, comma 2, cod.proc.pen., sempre che il ricorso contenga elementi tali da non procrastinare l'esito del procedimento a fronte del principio generale espresso dall'art.129 cod.proc.pen. di obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità ex art.129 cod.proc.pen..
Commentario • 1
- 1. Assoluzione per mancanza, contraddittorietà o insufficienza di prove è assoluzione piena (Cass. 49580/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 giugno 2023
L'assoluzione perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, ciooè per mancanza, alla insufficienza o alla contraddittorietà della prova - non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria nè segnala residue perplessità sull'innocenza dell'imputato: non può pertanto in alcun modo essere equiparata all'assoluzione per insufficienza di prove prevista dal codice di rito in vigore anteriormente alla riforma del 1988. Cassazione penale sez. V, Sent., (data ud. 26/09/2014) 27/11/2014, n. 49580 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BEVERE Antonio - Presidente - Dott. OLDI Paolo - Consigliere - Dott. FUMO Maurizio - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2002, n. 21625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21625 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 16/05/2002
1. Dott. ADOLFO DI VIRGINO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Consigliere - N. 663
3. Dott. NICOLA MILO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 33451/2001
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da
IO TO contro la sentenza 24 maggio 2001 della Corte d'Appello di Firenze. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò Udito il P.G. Dott. Giovanni Palombarini che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito per il ricorrente l'avvocato Francesco Mandarano. Ritenuto in fatto e in diritto
1. IO TO, assolto dall'imputazione di truffa e millantato credito ai sensi del comma 2 dell'art. 530 c.p.p, ricorre contro la sentenza in epigrafe.
Chiede l'assoluzione ai sensi del comma 1 di tale disposizione, deducendo l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della pronunzia.
2. Il ricorso è tuttavia inammissibile.
Non si vuole con ciò negare che in alcune ipotesi sussiste un interesse ad impugnare un'assoluzione pronunziata ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., quando l'impiego di una tale formula terminativa ricalchi, facendolo rivivere, il proscioglimento per insufficienza di prove, nominalmente abrogato. Si vuole invece significare che in questi casi, essendo già stata pronunziata una decisione di proscioglimento, è condizione comunque necessaria che il ricorso contenga elementi tali da non procrastinare l'esito del procedimento, a fronte del principio generale espresso dall'art. 129 C.P.P. di obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità.
E poiché nella specie si deducono vizi di motivazione che, anche data per ammessa la loro fondatezza, condurrebbero ad un annullamento con rinvio, è evidente l'assenza del requisito predetto.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo liquidare in cinquecento euro.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di cinquecento euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2002