Sentenza 5 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2003, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' i REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SAZIONE LAVORO 0 1 9 6 / 0 3 Lavoro Composta dagli Ill. ! Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 13071/00 Cron. 3894Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere Ud. 27/09/02 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA su ricorso proposto da: IMPRESA EDILE COMPARIN RAMIRO SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B. TIEPOLO 21, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ALABRESE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANO FALOMO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
INAIL GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2002 ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 3683 in -1- поста TARANTINO, giusta delega in dall'avvocato CRISTOFARO attiolel Notar's C. F. Trecas del 24/7/2002, sep.и 607517 - controricorrente avverso la sentenza n. 4/00 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 08/03/00 R.G.N. 19/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato FALOMO;
udito l'Avvocato TARANTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. - -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Pordenone, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta in via di regresso dall' Inail,nei confronti di AR RO, titolare della omonima ditta edile, per essere reintegrato negli oneri assicurativi conseguenti ad infortunio sul lavoro, subito dal dipendente della ditta Martin Vincenzo. Il Tribunale, premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito può avvalersi, ai fini della decisione, delle prove raccolte in altro giudizio tra le stesse parti, pur utilizzandole quali indizi utili al proprio convincimento, nonché delle dichiarazioni rese alla autorità amministrativa | riteneva che, pur risultando notevoli contradizioni tra le dichiarazioni dei testi rese in fase amministrative e poi in fase giudiziale, maggiormente attendibili dovevano ritenersi quelle rese nella immediatezza dell'infortunio, ovvero nella prima fase, posto che quelle successive, rese nel giudizio civile, erano all'evidenza influenzate dal c.d. metus reverentialis nei confronti del datore di lavoro. D'altra parte anche la deposizione resa dall 'Ispettore del lavoro, sotto giuramento, confermava che l'infortunio si era verificato per mancanza delle protezioni prescritte dall'art. 16 del d.p.r. 7 gennaio 1956 n. 164, per i lavori eseguiti ad altezza superiore ai due metri, richiamando le dichiarazioni ricevute non solo dallo stesso infortunato, ma anche da altra persona presente al fatto e quanto attestato de visu, in sede di accesso, ossia l'esistenza di un ponteggio nuovo e di tavole di protezione nuove che stonavano con il resto. Sulla base di tali accertamenti il Tribunale riteneva provata la responsabilità dell'impresa nella dinamica del fatto e non contestato il quantum della domanda accoglieva la stessa. Avverso questa decisione ricorre per ' Cassazione l'impresa edile AR RO s.n.c. censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Resiste con controricorso ▬▬▬▬ l'Istituto intimato, istando preliminarmente per la declaratoria di inammissibilità del ricorso Motivi della decisione Deduce la ricorrente violazione di norme di legge e vizio di motivazione rilevando che erroneamente il Tribunale ha fondato la decisione sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa e non su quelle rese in sede giudiziale;
che le dichiarazioni rese in sede amministrativa non concretano prove raccolte in altro giudizio;
che, comunque, le dichiarazioni rese in sede giudiziale non contraddicevano quelle precedenti costituendone solo una specificazione. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia in relazione al n. 4 dell'art. 366 c.p.c., per il quale dalle censure deve potersi trarre quali sono le norme e i principi di diritto che si ritengono violati laddove dal ricorso emerge soltanto una generica ' valutazione negativa della sentenza impugnata;
sia in relazione al contenuto del ricorso che si risolve semplicemente in una istanza di riesame del merito della causa ed in particolare dei criteri di valutazione delle prove congruamente motivati dal giudice a quo.
Per questi motivi
la Corte rigetta il ricorso;
le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
questoLa Corte rigetta il ricorso;
condanna l'impresa ricorrente alle spese di giudizio che si liquidano in E.. ., .. , oltre a E..2.5.0.0 , per onorari. Così deciso in Roma il 27 settembre 2002- ANTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI GISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Présidé 11-0-73 N. 533 Il Cons. Est. incenzo Miles Coach Kimapen li IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria ✓ FEB. 2003 00 CANCELLIERE