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Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2026, n. 18443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18443 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 1036/2025 CC - 13/11/2025 R.G.N. 28796/2025 sul ricorso proposto da: EL BA NE nato il [...] avverso l'ordinanza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette le conclusioni del PG. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18443 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 13/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 giugno 2025 la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da El BA IM in relazione alla custodia cautelare sofferta tra il 27 ottobre 2021 e il 26 gennaio 2022 (per complessivi 13 giorni di carcere e 78 giorni di restrizione agli arresti domiciliari) impostagli nella ritenuta ricorrenza del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto ritenuto gravemente indiziato di aver ceduto un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish a KH AB. L'El BA era stato, poi, assolto perché il fatto non sussiste dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, con sentenza emessa, a seguito di giudizio abbreviato, in data 15 novembre 2023, poi divenuta irrevocabile. 1.1. La Corte di appello di Bologna, quale giudice della riparazione, ha ritenuto, pur a fronte dell'esclusa responsabilità penale del ricorrente, di non poter accogliere la richiesta di riconoscimento dell'invocato indennizzo sul presupposto della sussistenza della condizione ostativa rappresentata dalla condotta gravemente colposa posta in essere dall'istante, evinta da un incontro avuto con KH AB - soggetto dedito all'attività di spaccio, che era solito recarsi intorno alle 6.00 del mattino, circa tre volte alla settimana, in una località sita in Casalecchio di Reno, per permanervi per circa dieci minuti e poi fare ritorno presso il suo comune di residenza (Castelfranco Emilia), prima fermandosi presso un garage ove deteneva sostanza stupefacente -. In modo specifico, la Corte territoriale, ai fini della configurazione della colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., ha conferito rilievo alla circostanza che l'El BA avesse incontrato KH AB alle ore 6.10 del 2 marzo 2020 in Casalecchio di Reno, scendendo da un'auto prima noleggiata e recando con sé una borsa di grandi dimensioni, che aveva riposto all'interno dell'autovettura dello KH, del pari noleggiata, per poi salire a bordo dell'autovettura di quest'ultimo e restarvi per qualche secondo. Subito dopo l'istante aveva provveduto a restituire l'auto da lui noleggiata. Tale condotta, mai adeguatamente spiegata da parte dell'El BA, è stata ritenuta, sotto vari profili, anomala da parte del giudice della riparazione, e, in particolare, in ragione: dell'orario mattutino dell'incontro e della sua limitata durata;
del luogo ove esso era stato effettuato, lontano da quello di residenza di entrambi gli interessati;
del fatto che tutte e due le auto fossero state noleggiate;
dell'avvenuta consegna di un grosso involucro da parte dell'El BA allo KH;
della subitanea riconsegna dell'auto da parte dell'El BA. 2 La Corte di appello ha, altresì, dato rilievo al fatto che tale ultimo, pur affermando di conoscere lo KH e di non sapere che fosse soggetto dedito allo spaccio, lo avesse definito come individuo di cui diffidare. L'insieme degli indicati aspetti e, in particolare, le modalità della condotta posta in essere dal richiedente, logicamente funzionale all'espletamento di una illecita cessione di sostanza stupefacente, è stata ritenuta gravemente colposa da parte della Corte territoriale, inducendo al rigetto della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. 2. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ha proposto ricorso per cassazione El BA IM, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente ravvisato nella sua condotta gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione sulla sola scorta di elementi acquisiti dal contesto investigativo e processuale del tutto inadeguati, in quanto travisati nella loro effettiva valenza ed esplicabili con le giustificazioni da lui rese in ricorso. Il ricorrente evidenzia di non avere mai avuto contatti con i soggetti coinvolti nella vicenda processuale e di non essere mai stato attinto, se non in maniera sporadica e del tutto marginale, dalla complessa attività investigativa svolta, non rinvenendosi suoi dialoghi intercettati, né essendo mai stato trovato in possesso di sostanza stupefacente. Riguardo, poi, all'avvenuto noleggio dell'autovettura, l'EI BA chiarisce di averlo effettuato per ragioni di necessità, trovandosi la sua auto in officina per fare un tagliando di controllo, propedeutico a intraprendere un viaggio per la Spagna insieme alla sua famiglia. La sua auto gli sarebbe stata restituita, quindi, proprio la mattina del 2 marzo 2020, subito dopo essersi tenuto l'incontro con lo KH. Anche il successivo contatto telefonico avuto con una persona vicina a quest'ultimo avrebbe avuto contenuto lecito, in quanto meramente finalizzato ad avere informazioni circo lo stato della pandemia che in quei giorni stava affliggendo l'Italia. Con riferimento, infine, all'incontro del 2 marzo 2020 - su cui nessun chiarimento gli era stato chiesto né durante l'interrogatorio di garanzia, né nel corso delle successive indagini - l'El BB ha evidenziato come lo stesso non fosse finalizzato all'effettuazione di nessuno scambio illecito, bensì al solo scopo di garantire la consegna di prodotti tipici, contenuti nel suo borsone, che la 3 madre dello KH aveva inviato a suo figlio per il suo tramite. L'orario mattutino era da ricollegarsi alle esigenze lavorative e personali dell'El BA, che avrebbe dovuto partire quella stessa giornata per la Spagna, subito dopo avere recuperato la sua autovettura, restituito quella presa a noleggio e noleggiato un'altra auto per conto del cugino. Il ricorrente, inoltre, ha chiarito di avere già in passato sporadicamente incontrato lo KH, ma sempre al solo scopo di farsi aiutare per trasportare mobili o altri oggetti pesanti. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., per avere la Corte di merito erroneamente dato rilievo a presunte frequentazioni ambigue da lui avute con la persona dello KH, essendo state travisate le sue dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio di garanzia, nelle quali aveva evidenziato come si fosse trattato solo di incontri sporadici e occasionali, inidonei a configurare un rapporto di frequentazione tra i due. Con l'ultimo motivo, infine, l'El BA ha eccepito vizio di motivazione in ordine alla evidenziazione del nesso eziologico sussistente tra l'integrazione della grave condotta colposa ascrittagli e la disposta adozione, nonché il successivo mantenimento, del provvedimento privativo della sua responsabilità personale, avendo l'ordinanza impugnata solo elencato condotte a lui riferibile, senza precisarne, tuttavia, il relativo rilievo eziologico. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. In termini preliminari deve essere osservato come il dolo o la colpa grave idonei a escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione debbano sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è 4 ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte e il provvedimento restrittivo della libertà personale. In proposito deve essere rilevato che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il suddetto diritto in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi «accertati o non negati» (cfr. Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636-01); tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie dì reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (così anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, [...], non mass.). È altrettanto evidente che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (cfr., in tal senso, Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350-01). 3. Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, il Collegio rileva come il giudice della riparazione non abbia fatto buon governo di essi, non avendo motivato in maniera adeguata il disposto provvedimento reiettivo della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, in particolar modo non avendo esplicato, in maniera chiara, in cosa si sarebbe sostanziata la condotta colposa riferibile all'El BA, precisando i motivi per cui essa è stata ritenuta grave e avrebbe avuto rilievo sinergico ai fini dell'applicazione della misura restrittiva. La Corte territoriale ha individuato la colpa grave ostativa, di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., nella sola condotta perpetrata dall'El BA la mattina del 2 marzo 2020, in occasione dell'incontro avuto con KH AB, qualificato dai giudici della riparazione come anomalo e sospetto, tenuto conto delle specifiche modalità di svolgimento, dell'orario prescelto e dei mezzi adoperati. E' stato considerato, in particolare, come un appuntamento propedeutico all'effettuazione di una illecita cessione di sostanza stupefacente, considerato che esso era avvenuto: in orario mattutino e per limitata durata;
in un luogo lontano da quello di residenza di entrambi i partecipanti, che lo avevano raggiunto con auto noleggiate;
al fine di consegnare un grosso involucro da parte dell'El BA allo KH. Ebbene, ad avviso del Collegio, tutti gli indicati elementi non sono, di per sé, sufficienti a esplicare le ragioni di ricorrenza di una condotta colposa, peraltro gravemente colposa, imputabile all'EI BA. 5 WL-9 Il Consigliere estensore ES D'EA La Corte territoriale non ha provveduto a rappresentare in modo congruo quale regola cautelare avrebbe violato l'El BA, né ha specificato quale, tra le varie condotte assunte durante l'incontro del 2 marzo 2020, sarebbe risultata idonea a dare causa all'instaurazione dello stato privativo della sua libertà, creando un rapporto causale con l'applicazione della misura cautelare. 3.1. Sotto altro profilo, l'impugnata ordinanza non risulta sufficientemente motivata neanche laddove ha ritenuto di escludere il riconoscimento dell'invocato beneficio in ragione del comprovato rapporto di conoscenza avuto dall'El BA con lo KH, definito dal ricorrente, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, come un personaggio un po' violento e cattivo, di cui diffidare. La Corte di appello avrebbe dovuto esplicitare per quali ragioni tali caratteri dello KH permettano l'applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, per cui la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta obiettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità, potendo, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, [...], Rv. 262436-01; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv 258610-01), a patto che, però, il giudice fornisca idonea motivazione circa la sussistenza di un rapporto di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (cfr. Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565-01; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498-01). In particolare, la Corte territoriale non ha reso motivazione sulla conoscenza da parte dell'El SS della circostanza che lo KH fosse soggetto dedito all'attività di spaccio. 4. Per le ragioni indicate, quindi, deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna, cui viene demandata anche la regolamentazione delle spese di lite tra le parti per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 13 novembre 2025
del luogo ove esso era stato effettuato, lontano da quello di residenza di entrambi gli interessati;
del fatto che tutte e due le auto fossero state noleggiate;
dell'avvenuta consegna di un grosso involucro da parte dell'El BA allo KH;
della subitanea riconsegna dell'auto da parte dell'El BA. 2 La Corte di appello ha, altresì, dato rilievo al fatto che tale ultimo, pur affermando di conoscere lo KH e di non sapere che fosse soggetto dedito allo spaccio, lo avesse definito come individuo di cui diffidare. L'insieme degli indicati aspetti e, in particolare, le modalità della condotta posta in essere dal richiedente, logicamente funzionale all'espletamento di una illecita cessione di sostanza stupefacente, è stata ritenuta gravemente colposa da parte della Corte territoriale, inducendo al rigetto della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. 2. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ha proposto ricorso per cassazione El BA IM, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente ravvisato nella sua condotta gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione sulla sola scorta di elementi acquisiti dal contesto investigativo e processuale del tutto inadeguati, in quanto travisati nella loro effettiva valenza ed esplicabili con le giustificazioni da lui rese in ricorso. Il ricorrente evidenzia di non avere mai avuto contatti con i soggetti coinvolti nella vicenda processuale e di non essere mai stato attinto, se non in maniera sporadica e del tutto marginale, dalla complessa attività investigativa svolta, non rinvenendosi suoi dialoghi intercettati, né essendo mai stato trovato in possesso di sostanza stupefacente. Riguardo, poi, all'avvenuto noleggio dell'autovettura, l'EI BA chiarisce di averlo effettuato per ragioni di necessità, trovandosi la sua auto in officina per fare un tagliando di controllo, propedeutico a intraprendere un viaggio per la Spagna insieme alla sua famiglia. La sua auto gli sarebbe stata restituita, quindi, proprio la mattina del 2 marzo 2020, subito dopo essersi tenuto l'incontro con lo KH. Anche il successivo contatto telefonico avuto con una persona vicina a quest'ultimo avrebbe avuto contenuto lecito, in quanto meramente finalizzato ad avere informazioni circo lo stato della pandemia che in quei giorni stava affliggendo l'Italia. Con riferimento, infine, all'incontro del 2 marzo 2020 - su cui nessun chiarimento gli era stato chiesto né durante l'interrogatorio di garanzia, né nel corso delle successive indagini - l'El BB ha evidenziato come lo stesso non fosse finalizzato all'effettuazione di nessuno scambio illecito, bensì al solo scopo di garantire la consegna di prodotti tipici, contenuti nel suo borsone, che la 3 madre dello KH aveva inviato a suo figlio per il suo tramite. L'orario mattutino era da ricollegarsi alle esigenze lavorative e personali dell'El BA, che avrebbe dovuto partire quella stessa giornata per la Spagna, subito dopo avere recuperato la sua autovettura, restituito quella presa a noleggio e noleggiato un'altra auto per conto del cugino. Il ricorrente, inoltre, ha chiarito di avere già in passato sporadicamente incontrato lo KH, ma sempre al solo scopo di farsi aiutare per trasportare mobili o altri oggetti pesanti. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., per avere la Corte di merito erroneamente dato rilievo a presunte frequentazioni ambigue da lui avute con la persona dello KH, essendo state travisate le sue dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio di garanzia, nelle quali aveva evidenziato come si fosse trattato solo di incontri sporadici e occasionali, inidonei a configurare un rapporto di frequentazione tra i due. Con l'ultimo motivo, infine, l'El BA ha eccepito vizio di motivazione in ordine alla evidenziazione del nesso eziologico sussistente tra l'integrazione della grave condotta colposa ascrittagli e la disposta adozione, nonché il successivo mantenimento, del provvedimento privativo della sua responsabilità personale, avendo l'ordinanza impugnata solo elencato condotte a lui riferibile, senza precisarne, tuttavia, il relativo rilievo eziologico. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. In termini preliminari deve essere osservato come il dolo o la colpa grave idonei a escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione debbano sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è 4 ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte e il provvedimento restrittivo della libertà personale. In proposito deve essere rilevato che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il suddetto diritto in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi «accertati o non negati» (cfr. Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636-01); tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie dì reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (così anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, [...], non mass.). È altrettanto evidente che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (cfr., in tal senso, Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350-01). 3. Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, il Collegio rileva come il giudice della riparazione non abbia fatto buon governo di essi, non avendo motivato in maniera adeguata il disposto provvedimento reiettivo della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, in particolar modo non avendo esplicato, in maniera chiara, in cosa si sarebbe sostanziata la condotta colposa riferibile all'El BA, precisando i motivi per cui essa è stata ritenuta grave e avrebbe avuto rilievo sinergico ai fini dell'applicazione della misura restrittiva. La Corte territoriale ha individuato la colpa grave ostativa, di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., nella sola condotta perpetrata dall'El BA la mattina del 2 marzo 2020, in occasione dell'incontro avuto con KH AB, qualificato dai giudici della riparazione come anomalo e sospetto, tenuto conto delle specifiche modalità di svolgimento, dell'orario prescelto e dei mezzi adoperati. E' stato considerato, in particolare, come un appuntamento propedeutico all'effettuazione di una illecita cessione di sostanza stupefacente, considerato che esso era avvenuto: in orario mattutino e per limitata durata;
in un luogo lontano da quello di residenza di entrambi i partecipanti, che lo avevano raggiunto con auto noleggiate;
al fine di consegnare un grosso involucro da parte dell'El BA allo KH. Ebbene, ad avviso del Collegio, tutti gli indicati elementi non sono, di per sé, sufficienti a esplicare le ragioni di ricorrenza di una condotta colposa, peraltro gravemente colposa, imputabile all'EI BA. 5 WL-9 Il Consigliere estensore ES D'EA La Corte territoriale non ha provveduto a rappresentare in modo congruo quale regola cautelare avrebbe violato l'El BA, né ha specificato quale, tra le varie condotte assunte durante l'incontro del 2 marzo 2020, sarebbe risultata idonea a dare causa all'instaurazione dello stato privativo della sua libertà, creando un rapporto causale con l'applicazione della misura cautelare. 3.1. Sotto altro profilo, l'impugnata ordinanza non risulta sufficientemente motivata neanche laddove ha ritenuto di escludere il riconoscimento dell'invocato beneficio in ragione del comprovato rapporto di conoscenza avuto dall'El BA con lo KH, definito dal ricorrente, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, come un personaggio un po' violento e cattivo, di cui diffidare. La Corte di appello avrebbe dovuto esplicitare per quali ragioni tali caratteri dello KH permettano l'applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, per cui la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta obiettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità, potendo, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, [...], Rv. 262436-01; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv 258610-01), a patto che, però, il giudice fornisca idonea motivazione circa la sussistenza di un rapporto di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (cfr. Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565-01; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498-01). In particolare, la Corte territoriale non ha reso motivazione sulla conoscenza da parte dell'El SS della circostanza che lo KH fosse soggetto dedito all'attività di spaccio. 4. Per le ragioni indicate, quindi, deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna, cui viene demandata anche la regolamentazione delle spese di lite tra le parti per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 13 novembre 2025