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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/10/2025, n. 4458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4458 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 6017/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, nata in [...] il [...], c.f. , con l'avvocato Dushaj Juljana Parte_1 C.F._1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto emesso dalla Questura di Brescia il 31.3.2025 e notificato il 15.5.2025 con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (“coesione familiare … con il marito
”) Persona_1 sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: in via preliminare: sospendere inaudita altera parte il provvedimento impugnato;
nel merito: annullare il decreto impugnato “autorizzando il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari della sig.ra e dei suoi figli, ritenuti soddisfatti i requisiti per il rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno ex artt. 28-29-30 D. Lgs. 286/1998”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha emesso la seguente sentenza
1. L'oggetto del processo il diritto della ricorrente a soggiornare in Italia fatto valere in sede amministrativa.
Ciascuna norma del decreto legislativo 286/1998 delinea un differente diritto. Di conseguenza non è possibile chiedere l'accertamento di un diritto diverso da quello fatto valere in sede amministrativa. In ogni caso, è vietato al giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non esercitati, ossia su posizioni giuridiche intorno alle quali non è stato neppure avviato un procedimento amministrativo (articolo 34 c.p.a.). Non sono, dunque, rilevanti ai fini della decisione le considerazioni riguardanti eventuali vizi del procedimento e del provvedimento. È onere di parte ricorrente provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere. È necessario accertare i fatti costitutivi del diritto al momento della pronuncia giudiziale e non quelli passati oggetto di istruttoria amministrativa. Fatte queste premesse, è possibile esaminare il caso in esame.
Il rigetto contenuto nel decreto impugnato è fondato sull'assenza di un titolo di soggiorno in Italia.
Dall'atto introduttivo emerge che in data 16.6.2023 la ricorrente, giunta in Italia il 10.7.2021, ha presentato istanza qualificata ai sensi degli articoli 29 e 30 decreto legislativo 286/1998.
Al momento della presentazione dell'istanza la ricorrente non era legittimata a risiedere in Italia.
Va verificato se l'istanza amministrativa avrebbe potuto essere qualificata ai sensi degli articoli 5 e 19 decreto legislativo 286/1998 e 8 c.e.d.u.
Nel procedimento amministrativo era emersa la convivenza della ricorrente con il marito e i figli che si protraeva dall'anno 2021 (in seguito “formalizzata” con la dichiarazione di ospitalità del 12.6.2023).
Di conseguenza, quantomeno al momento della decisione, l'istanza avrebbe potuto essere qualificata dall'amministrazione resistente ai sensi degli articoli sopra citati.
Il diritto al soggiorno fatto valere dalla ricorrente nel presente giudizio ha, dunque, fondamento in via alternativa negli articoli 29 e 30 decreto legislativo 286/1998 ovvero negli articoli 5 e 19 decreto legislativo
286/1998 e 8 c.e.d.u.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente fa espresso riferimento all'articolo 5 del citato decreto (pagina 4).
Nel presente giudizio la convivenza affermata da parte ricorrente non è stata contestata dall'amministrazione resistente. Si tratta, dunque, di fatto pacifico.
La durata della convivenza con il marito e i figli è valorizzabile alla luce degli articoli 5 e 19 decreto legislativo
286/1998 e 8 c.e.d.u.
Il ricorso merita accoglimento.
2. L'amministrazione resistente va condannata al rimborso delle spese sostenute da parte ricorrente.
Il giudizio si presenta di pronta soluzione. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità.
Parte ricorrente ha svolto attività nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria e non ha depositato note di trattazione.
Le spese vanno determinate in euro 2.906 (851 + 602 + 1.453), oltre alle spese generali previste dalla legge e
Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Per questi motivi
1. Dichiara il diritto di , nata in [...] il [...], al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 indicato in motivazione.
2. Condanna il al pagamento a favore della ricorrente delle spese processuali liquidate Controparte_1 in euro 2.906, alle spese generali, C.p.a. e I.V.A. nelle misure determinate dalla legge.
Si comunichi.
Brescia, 23.10.2025
Il giudice
RI CO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, nata in [...] il [...], c.f. , con l'avvocato Dushaj Juljana Parte_1 C.F._1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto emesso dalla Questura di Brescia il 31.3.2025 e notificato il 15.5.2025 con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (“coesione familiare … con il marito
”) Persona_1 sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: in via preliminare: sospendere inaudita altera parte il provvedimento impugnato;
nel merito: annullare il decreto impugnato “autorizzando il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari della sig.ra e dei suoi figli, ritenuti soddisfatti i requisiti per il rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno ex artt. 28-29-30 D. Lgs. 286/1998”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha emesso la seguente sentenza
1. L'oggetto del processo il diritto della ricorrente a soggiornare in Italia fatto valere in sede amministrativa.
Ciascuna norma del decreto legislativo 286/1998 delinea un differente diritto. Di conseguenza non è possibile chiedere l'accertamento di un diritto diverso da quello fatto valere in sede amministrativa. In ogni caso, è vietato al giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non esercitati, ossia su posizioni giuridiche intorno alle quali non è stato neppure avviato un procedimento amministrativo (articolo 34 c.p.a.). Non sono, dunque, rilevanti ai fini della decisione le considerazioni riguardanti eventuali vizi del procedimento e del provvedimento. È onere di parte ricorrente provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere. È necessario accertare i fatti costitutivi del diritto al momento della pronuncia giudiziale e non quelli passati oggetto di istruttoria amministrativa. Fatte queste premesse, è possibile esaminare il caso in esame.
Il rigetto contenuto nel decreto impugnato è fondato sull'assenza di un titolo di soggiorno in Italia.
Dall'atto introduttivo emerge che in data 16.6.2023 la ricorrente, giunta in Italia il 10.7.2021, ha presentato istanza qualificata ai sensi degli articoli 29 e 30 decreto legislativo 286/1998.
Al momento della presentazione dell'istanza la ricorrente non era legittimata a risiedere in Italia.
Va verificato se l'istanza amministrativa avrebbe potuto essere qualificata ai sensi degli articoli 5 e 19 decreto legislativo 286/1998 e 8 c.e.d.u.
Nel procedimento amministrativo era emersa la convivenza della ricorrente con il marito e i figli che si protraeva dall'anno 2021 (in seguito “formalizzata” con la dichiarazione di ospitalità del 12.6.2023).
Di conseguenza, quantomeno al momento della decisione, l'istanza avrebbe potuto essere qualificata dall'amministrazione resistente ai sensi degli articoli sopra citati.
Il diritto al soggiorno fatto valere dalla ricorrente nel presente giudizio ha, dunque, fondamento in via alternativa negli articoli 29 e 30 decreto legislativo 286/1998 ovvero negli articoli 5 e 19 decreto legislativo
286/1998 e 8 c.e.d.u.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente fa espresso riferimento all'articolo 5 del citato decreto (pagina 4).
Nel presente giudizio la convivenza affermata da parte ricorrente non è stata contestata dall'amministrazione resistente. Si tratta, dunque, di fatto pacifico.
La durata della convivenza con il marito e i figli è valorizzabile alla luce degli articoli 5 e 19 decreto legislativo
286/1998 e 8 c.e.d.u.
Il ricorso merita accoglimento.
2. L'amministrazione resistente va condannata al rimborso delle spese sostenute da parte ricorrente.
Il giudizio si presenta di pronta soluzione. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità.
Parte ricorrente ha svolto attività nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria e non ha depositato note di trattazione.
Le spese vanno determinate in euro 2.906 (851 + 602 + 1.453), oltre alle spese generali previste dalla legge e
Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Per questi motivi
1. Dichiara il diritto di , nata in [...] il [...], al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 indicato in motivazione.
2. Condanna il al pagamento a favore della ricorrente delle spese processuali liquidate Controparte_1 in euro 2.906, alle spese generali, C.p.a. e I.V.A. nelle misure determinate dalla legge.
Si comunichi.
Brescia, 23.10.2025
Il giudice
RI CO