Sentenza 24 novembre 2017
Massime • 1
L'impossessamento abusivo di acqua già convogliata nelle condutture dell'ente gestore, configura il reato di furto aggravato ex art. 625, n. 7, cod. pen., e non la violazione amministrativa prevista dall'art. 23 del d.lgs. 11 maggio 1999, n.152, che si riferisce invece alle sole acque pubbliche non ancora convogliate in invasi o cisterne. (Nella specie l'imputato aveva prelevato acqua convogliata nell'acquedotto comunale in misura eccedente il limite quantitativo autorizzato).
Commentari • 3
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- 3. ACQUA: Allaccio abusivo e violazione delle modalità stabilite dall’Ente.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2017, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2017 |
Testo completo
01010 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 24/11/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente Sent. n. sez. 2668/2017 EDUARDO DE GREGORIO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ROSA PEZZULLO - N.10725/2017 ANDREA FIDANZIA IRENE SCORDAMAGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC AD nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 15/06/2016 della CORTE APPELLO di TRENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' Udito il difensore मे RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17.2.2015 il Tribunale di Trento assolveva CA CO dal reato di furto aggravato di acqua sottratta all'acquedotto comunale perché il fatto non costituisce reato. In particolare, all'imputato era stato contestato l'impossessamento di circa 8.723 metri cubi di acqua potabile ad uso industriale nel periodo 20-25/1/11 e 3.3/3.8.11 (data del distacco dell'utenza), prelevati dall'acquedotto comunale, con consumi quotidiani superiori alla quantità giornaliera autorizzata (50 mc) dal Comune nel provvedimento di autorizzazione all'allacciamento idrico, con utilizzazione abituale degli idranti antincendio o bocche antincendio, dei quali, invece, era possibile l'utilizzo solo in caso di emergenza ed informando, se utilizzati, l'Amministrazione comunale, la quale avrebbe provveduto alla nuova sigillatura, commettendo il fatto su cosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità.
1.1. Il Tribunale, dopo aver dato conto degli indirizzi della giurisprudenza di legittimità in tema di furto d'acqua, riteneva che in relazione all'art. 17 r.d. 1775/33, come modificato dall'art. 23 d.lgs.152/99, contemplante l'illecito amministrativo nell'ipotesi di attività svolta, oltre i limiti dell' autorizzazione- la ricostruzione normativa induceva a ritenere che il superamento dei limiti avesse meri effetti civilististici (sul contratto di somministrazione) ed amministrativi (sulla concessione/autorizzazione).
1.2. La Corte d'appello di Trento, in riforma della sentenza del locale Tribunale, dichiarava, invece, l'imputato colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi 7 di reclusione ed € 300,00 di multa, ritenendo sussistente appunto il reato di furto;
in particolare, riteneva la Corte, che l'imputato avesse realizzato nel caso di specie una condotta di impossessamento abusivo di acqua già convogliata nella rete di distribuzione dell' ente gestore e non già di "acqua pubblica" - quale definita dalle leggi in materia- e l'acqua già convogliata nell'acquedotto comunale non può definirsi pubblica.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando, con due motivi di ricorso: -con il primo motivo, la violazione del D.Lgvo n. 152/2006, 96 R.D. 1775/33 e 17, 624, 625 c.p.; in particolare, la più recente giurisprudenza ritiene che l'impossessamento abusivo di acque pubbliche integra esclusivamente un illecito amministrativo ed è attualmente punito solo con la sanzione amministrativa;
quanto alla delimitazione della nozione di acqua pubblica essa comprende anche l'ipotesi di acque convogliate nell'acquedotto; 1 l'interpretazione della sentenza impugnata -in base alla quale si andrebbe a punire con la sanzione penale colui che utilizza l'acqua pubblica per quantitativi esorbitanti rispetto a quelli assentiti dall'amministrazione, mentre rimarrebbe assoggettato a sanzione amministrativa colui che utilizza l'acqua pubblica senza aver mai chiesto alcun titolo abilitativo- si pone in insanabile contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.; con il secondo motivo, nel caso in cui non dovesse essere condivisa l'interpretazione del deducente, dovrà essere sollevata questione di legittimità costituzionale delle norme indicate appunto per violazione dell'art. 3; inoltre, un'interpretazione tesa a ricomprendere nella nozione di acqua pubblica oggetto di tutela solo quella ancora non incanalata, del pari contrasta con l'articolo 3 Cost. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento.
1. L'oggetto del presente ricorso involge la problematica dell'impossessamento, oltre i limiti autorizzati, di acqua dell'ente territoriale convogliata in acquedotto e se sia configurabile in tale ipotesi il reato di furto.
1.1. In proposito, occorre premettere in fatto che, nella fattispecie in esame, CA CO, legale rappresentante della società Elefant, era titolare di un provvedimento di autorizzazione all'allacciamento idrico, rilasciato dal Comune di Canal S. Bovo in data 18.01.2007, con un limite quantitativo di prelievo di acqua giornaliero.
1.2. E' altrettanto incontestato l'impossessamento da parte dell'imputato, nella qualità suddetta, di circa 8.723 metri cubi di acqua potabile per uso industriale, nel periodo 20-25.1.11 e 3.3-3.8.11 (data del distacco dell'utenza), rispetto a quanto assentito e l'utilizzo abitualmente, per la propria attività, degli idranti antincendio o bocche antincendio, che dovevano essere impiegati solo in caso di emergenza, informando, se utilizzati, l'Amministrazione comunale, in modo da provvedere alla nuova sigillatura.
1.3. I thema decidendum si incentra sul quesito se il prelievo abusivo, in eccedenza rispetto a quanto autorizzato, sia qualificabile come illecito amministrativo ex art. 17 R.D. 1775/1993, come modificato dall'art. 23 del d. Igvo. 152/99 e dall'art. 96, comma 4, del d.lgvo 152/2006, ovvero quale furto aggravato, quesito al quale questa Corte intende dare risposta nel senso che la condotta posta in essere dall'imputato, come sopra descritta, integra il reato di furto aggravato ex art. 625 n. 7 c.p., in linea con quanto già affermato con la pronuncia n. 37237 del 21 novembre 2001. 2 X Invero, in seguito alla modifica normativa dell'art. 17 del R.D. 1775/1993 ad opera del d.lgvo n. 152/1999, questa Corte, occupandosi proprio della vicenda del superamento dei limiti autorizzati per la fruizione dell' “acqua pubblica”, ha affermato il principio, secondo cui risponde di furto aggravato ex art. 625, n. 7 cod. pen., e non del mero illecito amministrativo previsto dagli artt. 17 e 219 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, il legale rappresentante di un consorzio di acquedotti che utilizzi l'acqua di un fiume in misura superiore a quanto stabilito nell'atto di concessione, trattandosi di norme che tutelano beni giuridici diversi, ossia la proprietà, con la sanzione penale, e l'ambiente e la salubrità delle acque, con quella amministrativa (Sez. 4, n. 37237 del 21 novembre 2001,Rv. 222611). In particolare, diversi sono gli interessi ritenuti meritevoli di protezione: la derivazione abusiva di acqua pubblica è amministrativamente sanzionata in quanto incide sull'interesse pubblico ad una corretta gestione ambientale delle risorse idriche, l'utilizzo abusivo di acqua già convogliata, comportante dei costi per l'ente gestore, si risolve, invece, in una condotta di sottrazione di un bene economicamente valutabile, cagionando di fatto un impoverimento della persona offesa. In definitiva, chi sottrae acqua appartenente ad altri commette furto aggravato, potendosi ritenere legittimo ed autonomo possessore solo del quantitativo stabilito con il provvedimento di concessione e l'impossessamento di acqua in quantitativi maggiori rispetto a quelli consentiti implica una condotta cosciente e volontaria di sottrazione del bene altrui, nella quale non può ravvisarsi la buona fede (Sez. 4, n. 37237 del 21 novembre 2001, Bricca, Rv. 222611).
1.4. I suddetti principi, ai quali il Collegio ritiene di dare continuità, ben si coniugano con quanto più recentemente affermato da questa Corte, circa il fatto che l'impossessamento abusivo dell'acqua convogliata nelle condutture dell'acquedotto municipale integra il reato di furto aggravato e non già la violazione amministrativa prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, che si riferisce alle sole acque pubbliche, ossia ai flussi non ancora convogliati in invasi o cisterne (Sez. 4, n. 6965 del 14/11/2012). Ed invero, nel concetto in questione, occorre distinguere tra l'attingimento di acqua e l'allacciamento abusivo a condutture, con acqua già convogliata: ove si tratti di acque sotterranee o superficiali (laghi, fiumi, ecc.) l'acqua è da qualificarsi pubblica, in quanto appartenente al demanio, sicché l'attingimento abusivo integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 17 r.d. 1775/33; ove si tratti di acque convogliate in acquedotti, l'attingimento abusivo integra il delitto di (Sez. 4, n. 6965, furto. Procopio, Rv. 254397). L'acqua già convogliata nell'acquedotto comunale non può definirsi pubblica, 3 secondo la definizione fornita dalla legge Gelli n. 36/1994 (disposizioni in materia di risorse idriche), che qualifica come tale tutte le acque, superficiali e sotterranee, sia pure in invaso о cisterna. La disponibilità di acqua già convogliata da parte dell'ente gestore, ancorché pubblico, dà luogo ad una gestione della rete idrica che comporta dei costi e dei profitti e, pertanto, la sottrazione del bene idrico, oltre i limiti previsti nel provvedimento di autorizzazione all'allacciamento idrico, configura, a carico del soggetto che se ne appropri, il reato di furto e non la violazione amministrativa prevista dall'art. 23 del D. Lgs. 11 maggio 199, n. 152, che si riferisce alle sole acque pubbliche, ossia, appunto, ai flussi non ancora convogliati in invasi o cisterne. Le "acque pubbliche", a cui si riferisce l'art. 17 r.d. 1775/33, sono quelle messe a disposizione dalla natura, a cui gli enti pubblici abilitati non abbiano ancora conferito una destinazione particolare, e non riferibili, dal punto di vista proprietario, ad un soggetto particolare. Le acque delle condotte idriche comunali sono destinate, invece, a soddisfare i bisogni idrici della popolazione di un comune e non possono essere confuse con le acque "pubbliche" esistenti in natura, trattandosi di acque aventi valore economico, riferibili, dal punto di vista proprietario, ad un soggetto particolare" (Sez. 5, n. 53984 del 26 ottobre 2017). A ritenere diversamente si finirebbe per sovrapporre la nozione di acqua pubblica valevole ai fini dell'art. 17 r.d. 1775/33, con quella che trae causa dalla natura pubblica dell'ente proprietario (Sez. 4, n. 6965, Procopio, Rv. 254397). Nella specie, l'imputato si è impossessato di un quantitativo maggiore di acqua convogliata nella condotta comunale, sicchè per il superamento del limite assentito ben si configura il reato in contestazione.
2. Del tutto destituita di fondamento si presenta la deduzione di cui al secondo motivo di ricorso, circa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale quanto alla fattispecie in esame per violazione dell'art. 3 Cost.- in relazione ad un'interpretazione per la quale sarebbero puniti con sanzione penale coloro che utilizzano l'acqua pubblica per quantitativi esorbitanti rispetto a quelli assentiti dall'amministrazione, mentre sarebbero assoggettati a sanzione amministrativa coloro che utilizzano l'acqua pubblica senza aver mai chiesto alcun titolo abilitativo- atteso che, sulla base del concetto di acqua pubblica, come sopra enunciato, chiunque si impossessa di acqua convogliata in acquedotto (anche esorbitando dai limiti dell'assentito ) risponde del reato in questione. 4 3.Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24.11.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosa Paolo Antonio Bruno s ul DE Depositato in Cancelleria Roma, li 12 GEN 2018" B. CANCELLIERE Rossana Cacace 5